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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7056/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g.bosco Ang. Via G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLL.PAGAMENTO n. 1093005250007801 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, del tutto privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 17/10/2025 s.n.c. Ricorrente_1 di Ricorrente_2 chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento n. 1093005250007801 notificato in data 21/7/2025 emesso dall'agente della riscossione RTI Municipia per conto del Comune di Barcellona P.G. per l'importo di € 4.743,29 a titolo di Imu 2020. Eccepiva: omessa notifica dell'avviso presupposto;
difetto di
“legittimazione” del concessionario;
difetto di sottoscrizione.
Si costituiva Municipia s.p.a. assumendo avvenuta notifica dell'avviso presupposto e regolarità della procedura di riscossione.
Non si costituiva il Comune di Barcellona P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato al limite della temerarietà.
L'intimazione impugnata è emessa sul presupposto di avviso di accertamento n. 2435 del 25/10/2024. Come documentato dall'agente della riscossione detto avviso è stato notificato in data 6/12/2024 a mezzo posta raccomandata consegnata a mani del destinatario che sottoscriveva l'avviso di ricevimento.
Consegue l'infondatezza e temerarietà dell'eccezione di omessa notifica.
Del tutto prive di qualsiasi fondamento sono le ulteriori eccezioni formali.
RTI Municipia è indicata nell'intimazione quale società concessionaria del comune di Barcellona P.G. con indicazione degli estremi delle delibere e degli atti di concessione del servizio. Trattandosi di atti del comune soggetti a pubblicità legale non sussiste alcun onere di allegazione degli atti, né di prova della esistenza di tali atti. La ricorrente che ne contesta genericamente l'esistenza avrebbe avuto l'onere di fornire le relative prove. In ogni caso la resistente ha depositato copia della determina di affidamento del servizio.
Priva di fondamento giuridico è l'eccezione di difetto di sottoscrizione, dal momento che non esite alcuna norma che preveda la sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, né, tanto meno, della sua esistenza a pena di nullità.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto anche conto della violazione dei criteri di sinteticità degli atti e della temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7056/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S.g.bosco Ang. Via G. Spagnolo 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLL.PAGAMENTO n. 1093005250007801 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, del tutto privo dei requisiti di sintesi, depositato in data 17/10/2025 s.n.c. Ricorrente_1 di Ricorrente_2 chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento n. 1093005250007801 notificato in data 21/7/2025 emesso dall'agente della riscossione RTI Municipia per conto del Comune di Barcellona P.G. per l'importo di € 4.743,29 a titolo di Imu 2020. Eccepiva: omessa notifica dell'avviso presupposto;
difetto di
“legittimazione” del concessionario;
difetto di sottoscrizione.
Si costituiva Municipia s.p.a. assumendo avvenuta notifica dell'avviso presupposto e regolarità della procedura di riscossione.
Non si costituiva il Comune di Barcellona P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato al limite della temerarietà.
L'intimazione impugnata è emessa sul presupposto di avviso di accertamento n. 2435 del 25/10/2024. Come documentato dall'agente della riscossione detto avviso è stato notificato in data 6/12/2024 a mezzo posta raccomandata consegnata a mani del destinatario che sottoscriveva l'avviso di ricevimento.
Consegue l'infondatezza e temerarietà dell'eccezione di omessa notifica.
Del tutto prive di qualsiasi fondamento sono le ulteriori eccezioni formali.
RTI Municipia è indicata nell'intimazione quale società concessionaria del comune di Barcellona P.G. con indicazione degli estremi delle delibere e degli atti di concessione del servizio. Trattandosi di atti del comune soggetti a pubblicità legale non sussiste alcun onere di allegazione degli atti, né di prova della esistenza di tali atti. La ricorrente che ne contesta genericamente l'esistenza avrebbe avuto l'onere di fornire le relative prove. In ogni caso la resistente ha depositato copia della determina di affidamento del servizio.
Priva di fondamento giuridico è l'eccezione di difetto di sottoscrizione, dal momento che non esite alcuna norma che preveda la sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, né, tanto meno, della sua esistenza a pena di nullità.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto anche conto della violazione dei criteri di sinteticità degli atti e della temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.