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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 10 novembre 2025, chiamata la causa n°5370/2025 R.G., innanzi al giudice, dott. Santo Sutera, sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'Avv. Russo precisa che i resistenti hanno liberato l'immobile oggetto del presente giudizio che sarà formalmente riconsegnato nei prossimi giorni;
insiste infine nella liquidazione dei compensi a carico dell'Erario.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione, dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°5370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sparti per C.F._1
mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giovanna Russo per C.F._3
mandato in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
mediante la lettura, all'udienza del 10/11/2025, alle ore 16.42, ai sensi dell'art.
2 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara che il contratto di locazione intercorrente tra le odierne parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, vicolo Sant'Uffizio
n°13, piano primo, si è risolto per grave inadempimento dei conduttori,
e ; CP_2 Controparte_1
2. Condanna i resistenti, e all'immediato CP_2 Controparte_1
rilascio in favore della ricorrente, , libero da cose e Parte_1
persone, dell'immobile sito in Palermo, vicolo Sant'Uffizio n°13, piano primo;
3. Condanna i resistenti, e , al pagamento in CP_2 Controparte_1
favore della ricorrente, , dei canoni di locazione pari ad Parte_1
€ 300,00 mensili, a decorrere da marzo 2024 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al soddisfo;
4. Condanna i resistenti, e , alla refusione delle CP_2 Controparte_1
spese processuali in favore della ricorrente, , che si Parte_1
liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre ad €
76,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna ricorrente ha intimato sfratto per morosità ai resistenti per il mancato pagamento dei canoni di locazione ed
3 oneri accessori dell'immobile concesso in locazione, per i mesi da marzo 2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita parte resistente,
confermando di avere sospeso il pagamento dei canoni oggetto di intimazione di sfratto, ma opponendosi alla convalida eccependo un inadempimento della locatrice per omessa esecuzione dei lavori di manutenzione dell'immobile e chiedendone la compensazione con le somme da questi sostenute a tale scopo.
Con provvedimento del 29 aprile 2025 è stata accolta la richiesta di ordinanza di rilascio, disposto il mutamento del rito e rinviato la causa per la discussione e decisione, ed infine posta in decisione all'udienza odierna.
All'esito della compiuta istruzione della causa, fondata sulla dichiarazione di morosità espressa da parte ricorrente, nonché sulla documentazione attestante l'esistenza e validità del contratto di locazione azionato, nonché delle difese svolte dai resistenti, si ritiene che le domande formulate dalla ricorrente siano fondate e vadano pertanto accolte.
Infatti, assolto l'onere documentale di provare l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale azionato, su parte ricorrente non incombe ulteriore onere, ben potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento contrattuale del conduttore, come nel caso in esame.
Sul punto si rileva che il mancato pagamento da parte dei conduttori, odierni resistenti, dei canoni di locazione intimati, violi il sinallagma contrattuale in essere tra le parti, e tale inadempimento, alla luce del suo reiterarsi nel tempo, deve ritenersi sufficientemente grave ai fini della chiesta risoluzione del contratto di locazione.
4 Peraltro, parte resistente conferma di avere volontariamente sospeso il pagamento dei canoni intimati, eccependo l'esistenza di vizi dell'immobile tali da limitarne l'uso e di avere sostenuto spese per la sua manutenzione.
Preliminarmente, si rileva che in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede,
dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto,
in rapporto all'interesse della controparte.
Nel caso in esame parte resistente fonda la propria eccezione di inadempimento su vizi dell'unità immobiliare.
Ebbene, tali circostanze non sembrano da sole potere giustificare la sospensione del pagamento del canone di locazione, non avendo parte resistente fornito un adeguata prova in ordine alla inutilizzabilità dell'immobile, neppure parziale, tanto da detenerlo anche nel corso della presente causa e nonostante l'ordine di rilascio emesso con il provvedimento di aprile 2025.
Sul punto la prova testimoniale richiesta da parte resistente è apparsa irrilevante per le circostanze ivi articolate.
Ne consegue che, non ritenendosi giustificata la sospensione totale del pagamento del canone di locazione da parte dei conduttori, tenuto conto della
5 situazione oggettiva accertata, ovvero della inesistenza di una effettiva compromissione totale del godimento del bene locato, la condotta dei conduttori,
odierni resistenti, deve ritenersi arbitraria ed illegittima, tale da renderli inadempienti rispetto alla obbligazione principale di pagamento del canone, sugli stessi incombente.
Ne consegue che i resistenti dovranno provvedere al rilascio immediato dell'immobile in oggetto, libero da cose e persone, in favore della ricorrente, nonché
corrispondere alla stessa tutte le somme intimate a titolo di canoni di locazione, e ciò
fino al rilascio dell'immobile oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Per il principio della soccombenza, parte resistente deve rifondere la ricorrente delle spese processuali che si liquidano come indicato in dispositivo, nella misura minima dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni trattate.
Così è deciso in Palermo il 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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