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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15931 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. LA VENUTA GAETANO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. D'ORSA MARIA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 3/02/2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 06/10/2023, della sentenza non definitiva n. 4355/2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
In primo luogi, nulla va disposto con riferimento all'affidamento della figlia , nelle more divenuta maggioren- Per_1
ne.
Ciò posto, con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni (na- Per_2
ta a Palermo, l'1 ottobre 2000) e (nata a [...] il 16 marzo Per_1
2006), occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma
- 2 -
anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- venuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass.
- 3 -
13/10/2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass.
Ord. 25/07/2022 n. 23132).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che le figlie della cop- pia, e , ormai maggiorenni, siano domiciliate in via Per_2 Per_1
prevalente presso il padre e non siano economicamente autosuffi- cienti.
Ora, , dichiarando di percepire uno sti- CP_1 CP_1
pendio mensile di € 850,00, ha precisato, in comparsa di costituzio- ne, di essere disponibile al versamento della somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie
(vedi comparsa di costituzione e risposta).
Il ricorrente ha riferito: “Sono disoccupato;
percepisco indennità di disoccupazione per un ammontare di euro 650 circa e mi aiuta anche mia sorella;
prima lavoravo come direttore in un ristorante;
ogni tanto lavoro occasionalmente” (vedi verbale di udienza del 17 febbraio 2023).
Dall'istruttoria è emerso anche che il paga il canone di Pt_1
locazione della casa coniugale per un importo pari ad € 650,00 men- sili oltre utenze.
Invero, nel caso di specie, alla luce della documentazione reddi- tuale prodotta e delle dichiarazioni rese, appare opportuno confer- mare a carico di l'obbligo di versare in fa- Controparte_1
vore del ricorrente la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da poco divenuta maggiorenne. Per_1
Pare opportuno, invece, ridurre ad € 100,00 il contributo per la figlia , tenuto conto dell'età della medesima (24 anni) e della Per_2
- 4 -
circostanza che la stessa già all'epoca della separazione svolgeva la- vori saltuari.
La resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle par- ti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamen- te pronunciando:
- previa conferma dei provvedimenti temporanei fino ad oggi vigenti, pone a carico di l'obbligo di corri- Controparte_1
spondere in favore di la somma mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie
[...]
e (€ 100,00 per la figlia ed € 150,00 per la Persona_3 Per_1 Per_2
figlia ), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
- 5 -
spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specifi- cate in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione
Civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel ri- spetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 6 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15931 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. LA VENUTA GAETANO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. D'ORSA MARIA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 3/02/2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 06/10/2023, della sentenza non definitiva n. 4355/2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
In primo luogi, nulla va disposto con riferimento all'affidamento della figlia , nelle more divenuta maggioren- Per_1
ne.
Ciò posto, con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni (na- Per_2
ta a Palermo, l'1 ottobre 2000) e (nata a [...] il 16 marzo Per_1
2006), occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abi- tativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma
- 2 -
anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- venuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass.
- 3 -
13/10/2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass.
Ord. 25/07/2022 n. 23132).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che le figlie della cop- pia, e , ormai maggiorenni, siano domiciliate in via Per_2 Per_1
prevalente presso il padre e non siano economicamente autosuffi- cienti.
Ora, , dichiarando di percepire uno sti- CP_1 CP_1
pendio mensile di € 850,00, ha precisato, in comparsa di costituzio- ne, di essere disponibile al versamento della somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie
(vedi comparsa di costituzione e risposta).
Il ricorrente ha riferito: “Sono disoccupato;
percepisco indennità di disoccupazione per un ammontare di euro 650 circa e mi aiuta anche mia sorella;
prima lavoravo come direttore in un ristorante;
ogni tanto lavoro occasionalmente” (vedi verbale di udienza del 17 febbraio 2023).
Dall'istruttoria è emerso anche che il paga il canone di Pt_1
locazione della casa coniugale per un importo pari ad € 650,00 men- sili oltre utenze.
Invero, nel caso di specie, alla luce della documentazione reddi- tuale prodotta e delle dichiarazioni rese, appare opportuno confer- mare a carico di l'obbligo di versare in fa- Controparte_1
vore del ricorrente la somma di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da poco divenuta maggiorenne. Per_1
Pare opportuno, invece, ridurre ad € 100,00 il contributo per la figlia , tenuto conto dell'età della medesima (24 anni) e della Per_2
- 4 -
circostanza che la stessa già all'epoca della separazione svolgeva la- vori saltuari.
La resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
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Parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle par- ti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamen- te pronunciando:
- previa conferma dei provvedimenti temporanei fino ad oggi vigenti, pone a carico di l'obbligo di corri- Controparte_1
spondere in favore di la somma mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie
[...]
e (€ 100,00 per la figlia ed € 150,00 per la Persona_3 Per_1 Per_2
figlia ), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
- 5 -
spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specifi- cate in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione
Civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel ri- spetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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