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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 04/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 563/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente p.i. in p.l.r.p.t. l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ARCANGELO GIUSEPPE anche in sostituzione dell'Avv. ARCANGELO VINCENZO;
per parte opposta , c.f. l'Avv. ROMANO CP_1 CodiceFiscale_1
PIETRO e l'Avv. SALUCCI ALESSANDRA.
Sono presenti altresì il legale rappresentante della società opponente nonché Parte_2
. CP_1
I procuratori danno atto di aver definito bonariamente la vertenza e chiedono pertanto declaratoria di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
La sopravvenuta transazione della vertenza impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere non avendo le parti interesse ad una pronuncia nel merito della contesa.
Non residuando contrasto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la causa non deve neppure essere definita secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1 dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n° 20/2024; compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025 La Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
2
Chiamata la causa iscritta al N. 563/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte opponente p.i. in p.l.r.p.t. l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ARCANGELO GIUSEPPE anche in sostituzione dell'Avv. ARCANGELO VINCENZO;
per parte opposta , c.f. l'Avv. ROMANO CP_1 CodiceFiscale_1
PIETRO e l'Avv. SALUCCI ALESSANDRA.
Sono presenti altresì il legale rappresentante della società opponente nonché Parte_2
. CP_1
I procuratori danno atto di aver definito bonariamente la vertenza e chiedono pertanto declaratoria di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
La sopravvenuta transazione della vertenza impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere non avendo le parti interesse ad una pronuncia nel merito della contesa.
Non residuando contrasto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la causa non deve neppure essere definita secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1 dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n° 20/2024; compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025 La Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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