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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 980/2025
Udienza del 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 980/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Scala
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Matranga
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 980/2025
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/04/2025, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
030 2024 90083761 84/000, notificatagli a mezzo posta raccomandata in data 01/03/2025, limitatamente alle partite dei ruoli emessi dall' per contributi ed accessori (anni di CP_2 riferimento del debito: 2007 e 2008), di competenza del Giudice del Lavoro, riportate nelle seguenti cartelle di pagamento:
i) cartella n. 03020110010638355000, notificata il
12/04/2011 (anno di riferimento del debito: 2007);
ii) cartella n. 03020120000679654000, notificata il
20/01/2012 (anno di riferimento del debito: 2008).
Entrambe le cartelle sono costituite, per la maggior parte, da tributi. Le somme di pertinenza dell' (per contributi CP_2 previdenziali e somme aggiuntive), cui è limitata la presente controversia, sono pari, nella cartella sub i), ad € 4.507,38 e, nella cartella sub ii), ad € 7.907,78.
1.1. Il ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme azionate.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli limitatamente ai contributi e relativi accessori e, nel merito, che il Parte_2
Tribunale voglia accertare e dichiarare l'estinzione, l'inesistenza,
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 980/2025
l'illegittimità, l'inefficacia, l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità, dei ruoli esattoriali opposti/cartelle di pagamento sopra descritte, con riferimento ovvero limitatamente alle singole cartelle di pagamento oggi azionate per illegittimità, inefficacia, nullità delle stesse, in quanto già estinte per intervenuto decorso del termine di prescrizione breve (quinquennale).
2. Si è costituita l' che ha Controparte_3 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto per carenza dei presupposti;
nel merito:
- dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione delle pretese contributive presupposte all'avviso di intimazione n. 030
2024 90083761 84/000, in virtù della notifica dei richiamati atti interruttivi e della sospensione dei termini di notifica degli atti impo-esattivi, disposta ai sensi dell'art. 68, comma 1, D.L. n.
18/2020;
- dichiarare la legittimità ed esigibilità dell'avviso di intimazione citato e, per l'effetto, rigettare il ricorso.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'istanza cautelare avanzata;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità, anche per eventuali spese di lite.
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4. L'opposizione è manifestamente fondata e deve essere, pertanto, accolta nel merito (restando, dunque, assorbita l'istanza cautelare sospensiva).
4.1. Sul punto si deve rilevare che nel decreto di fissazione dell'udienza del 19/04/2025 si era specificato che l'udienza era stata fissata “per la decisione sull'istanza cautelare e/o per la eventuale discussione della causa”. Il successivo decreto di differimento del 02/06/2025 rinviava, d'altronde, “per lo svolgimento dei medesimi incombenti”.
5. Ciò premesso, si osserva, in primo luogo, che è documentato che le due cartelle di pagamento sono state effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione (si vedano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate allegati alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
5.1. Da ciò consegue che l'unica prescrizione (ovvero fatto estintivo della pretesa creditoria) che il ricorrente può far valere
è quella maturata successivamente alla notifica di ciascuna cartella.
6. Sotto tale profilo, si deve rilevare che, in effetti, l' CP_1 ha però indicato, come atto interruttivo intervenuto nel quinquennio successivo alla notifica, l'intimazione di pagamento n. 03020129011755948000 notificata da TA SU S.p.A. in data 05/10/2012. Tale intimazione si riferisce, peraltro, unicamente alla cartella n. 030 2011 0010638355 000 (sub i)).
I successivi atti interruttivi sono stati così individuati dall' (pag. 2 della memoria di costituzione): intimazione CP_1 di pagamento n. 03020229001599051000, notificata in data
20/07/2022 e n. 03020239001162843000, notificata in data
01/12/2023, ovvero quando la prescrizione era oramai ampiamente già maturata da anni.
7. Ne consegue, pertanto, che i crediti sottesi alla predetta cartella n. 030 2011 0010638355 000 (sub i)) si sono
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irrimediabilmente prescritti in data 05/10/2017 (cinque anni dopo il citato atto interruttivo), non essendo stati indicati ulteriori atti interruttivi antecedenti alla predetta data.
7.1. I crediti sottesi alla cartella n. 03020120000679654000
(sub ii)) si sono invece prescritti in data 20/01/2017 (ovvero, in mancanza di atti interruttivi intermedi, cinque anni dopo la sua notifica).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i crediti per contributi IVS e relative somme accessorie CP_2 sottesi alle cartelle di pagamento n.
03020110010638355000 e n. 03020120000679654000 non sono più dovuti dal ricorrente , in quanto Parte_1 prescritti;
- per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento di cui al punto che precede limitatamente alle partite di ruolo di pertinenza dell' CP_2
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 43,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Massimo Scala.
Così deciso in Catanzaro, in data 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 980/2025 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Scala
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Matranga
NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 980/2025
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 16/04/2025, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
030 2024 90083761 84/000, notificatagli a mezzo posta raccomandata in data 01/03/2025, limitatamente alle partite dei ruoli emessi dall' per contributi ed accessori (anni di CP_2 riferimento del debito: 2007 e 2008), di competenza del Giudice del Lavoro, riportate nelle seguenti cartelle di pagamento:
i) cartella n. 03020110010638355000, notificata il
12/04/2011 (anno di riferimento del debito: 2007);
ii) cartella n. 03020120000679654000, notificata il
20/01/2012 (anno di riferimento del debito: 2008).
Entrambe le cartelle sono costituite, per la maggior parte, da tributi. Le somme di pertinenza dell' (per contributi CP_2 previdenziali e somme aggiuntive), cui è limitata la presente controversia, sono pari, nella cartella sub i), ad € 4.507,38 e, nella cartella sub ii), ad € 7.907,78.
1.1. Il ricorrente ha posto a supporto dell'opposizione l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme azionate.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli limitatamente ai contributi e relativi accessori e, nel merito, che il Parte_2
Tribunale voglia accertare e dichiarare l'estinzione, l'inesistenza,
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 980/2025
l'illegittimità, l'inefficacia, l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità, dei ruoli esattoriali opposti/cartelle di pagamento sopra descritte, con riferimento ovvero limitatamente alle singole cartelle di pagamento oggi azionate per illegittimità, inefficacia, nullità delle stesse, in quanto già estinte per intervenuto decorso del termine di prescrizione breve (quinquennale).
2. Si è costituita l' che ha Controparte_3 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto per carenza dei presupposti;
nel merito:
- dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione delle pretese contributive presupposte all'avviso di intimazione n. 030
2024 90083761 84/000, in virtù della notifica dei richiamati atti interruttivi e della sospensione dei termini di notifica degli atti impo-esattivi, disposta ai sensi dell'art. 68, comma 1, D.L. n.
18/2020;
- dichiarare la legittimità ed esigibilità dell'avviso di intimazione citato e, per l'effetto, rigettare il ricorso.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'istanza cautelare avanzata;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità, anche per eventuali spese di lite.
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 980/2025
4. L'opposizione è manifestamente fondata e deve essere, pertanto, accolta nel merito (restando, dunque, assorbita l'istanza cautelare sospensiva).
4.1. Sul punto si deve rilevare che nel decreto di fissazione dell'udienza del 19/04/2025 si era specificato che l'udienza era stata fissata “per la decisione sull'istanza cautelare e/o per la eventuale discussione della causa”. Il successivo decreto di differimento del 02/06/2025 rinviava, d'altronde, “per lo svolgimento dei medesimi incombenti”.
5. Ciò premesso, si osserva, in primo luogo, che è documentato che le due cartelle di pagamento sono state effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione (si vedano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate allegati alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
5.1. Da ciò consegue che l'unica prescrizione (ovvero fatto estintivo della pretesa creditoria) che il ricorrente può far valere
è quella maturata successivamente alla notifica di ciascuna cartella.
6. Sotto tale profilo, si deve rilevare che, in effetti, l' CP_1 ha però indicato, come atto interruttivo intervenuto nel quinquennio successivo alla notifica, l'intimazione di pagamento n. 03020129011755948000 notificata da TA SU S.p.A. in data 05/10/2012. Tale intimazione si riferisce, peraltro, unicamente alla cartella n. 030 2011 0010638355 000 (sub i)).
I successivi atti interruttivi sono stati così individuati dall' (pag. 2 della memoria di costituzione): intimazione CP_1 di pagamento n. 03020229001599051000, notificata in data
20/07/2022 e n. 03020239001162843000, notificata in data
01/12/2023, ovvero quando la prescrizione era oramai ampiamente già maturata da anni.
7. Ne consegue, pertanto, che i crediti sottesi alla predetta cartella n. 030 2011 0010638355 000 (sub i)) si sono
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 980/2025
irrimediabilmente prescritti in data 05/10/2017 (cinque anni dopo il citato atto interruttivo), non essendo stati indicati ulteriori atti interruttivi antecedenti alla predetta data.
7.1. I crediti sottesi alla cartella n. 03020120000679654000
(sub ii)) si sono invece prescritti in data 20/01/2017 (ovvero, in mancanza di atti interruttivi intermedi, cinque anni dopo la sua notifica).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i crediti per contributi IVS e relative somme accessorie CP_2 sottesi alle cartelle di pagamento n.
03020110010638355000 e n. 03020120000679654000 non sono più dovuti dal ricorrente , in quanto Parte_1 prescritti;
- per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento di cui al punto che precede limitatamente alle partite di ruolo di pertinenza dell' CP_2
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 43,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n.
55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Massimo Scala.
Così deciso in Catanzaro, in data 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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