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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/07/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
6064/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 25 Giugno 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6064/2024 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Strada Cravone 88 , c. f. Parte_1
,in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Indelicato , come CodiceFiscale_1 da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania Piazza
Ludovico Ariosto 21;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede legale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Valentina Schilirò, come da procura depositata in atti di giudizio,domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente on Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14 , c. f. Controparte_2
,in persona del responsabile p.t. , n.q. di Procuratore , in servizio P.IVA_2 CP_3 presso la Direzione Regionale IL , come da procura speciale autenticata per atto notaio
[...] in Roma, rep. n. 175858, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Persona_1
Corradi , giusta procura in atti allegata,domiciliato presso il suo studio in Catania via Caronda 172;
resistente oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 25/06/2024, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320239006793016/000, notificata da a mezzo deposito Controparte_2 presso la Casa Comunale eseguito il 21/05/2024, di cui si è dato avviso all'odierno opponente, che riceveva l'atto in data 12 Giugno 2024. Detta intimazione viene in questo giudizio impugnata limitatamente gli avvisi di addebito ad essa sottesi, segnatamente:
1- avviso di addebito 59320170003650228000 che risulta notificato in data 11/10/2017, emesso per euro 3.522,72 per omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, riferiti all'anno 2016;
2- avviso di addebito 59320180002457581000 che risulta notificato il 20 giugno 2018, emesso per euro 2.592,49 per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, riferiti all'anno 2017;
3 – avviso di addebito 59320180007985930 000, che risulta notificato il 05/12/2018, emesso per complessivi euro 1.689,94 per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale riferiti all'anno 2018;
4 – avviso di addebito 59320190002671868000, che risulta notificato il 14 giugno 2019, emesso per complessivi euro 1.653,34 per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale , riferiti all'anno 2018;
5 – avviso di addebito 59320190008806939000, che risulta notificato il 05.12.2019, emesso per la complessiva somma di euro 1.606,59, per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale , riferito all'annualità 2019;
6 – avviso di addebito 59320210001706755000 che risulta notificato in data 14.01.2022, emesso per complessivi euro 2.477,95 , per l'omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale , riferiti all'annualità 2019.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la EN e la prescrizione dei contributi portati da ciascun avviso di addebito. Eccepiva la EN richiamando l'articolo 25 del decreto Legislativo n. 46/1999 , deducendo che le somme portate da ciascun avviso di addebito fossero state iscritte a ruolo oltre i termini di EN previsti dall'articolo richiamato.
In ogni caso per ciascun avviso impugnato eccepiva la prescrizione quinquennale, decorsa dalla data CP_ di scadenza del pagamento di ciascuna rata di contributo, richiesto da alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Considerando la data di scadenza di ciascun pagamento , detta prescrizione si sarebbe maturata in data abbastanza anteriore rispetto la notifica dell'intimazione sopra specificata. Chiedeva pertanto che il Tribunale sospendesse l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e annullasse l'intimazione di pagamento impugnata, in via subordinata chiedeva l'applicazione del minimo della sorte capitale al netto di interessi e sanzioni. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93, evidenziava che la dichiarazione reddituale del ricorrente , consentiva di esentarlo da pagamento di contributo unificato.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e fissava udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità , forniva prova di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e deduceva la tardività delle doglianze afferenti la EN e la regolarità formale degli atti sottesi all'intimazione.
Deduceva la mancata impugnazione di ciascun avviso di addebito nel termine di legge e pertanto evidenziava la tardività delle doglianze afferenti la prescrizione, non più opponibile dinanzi i crediti ormai divenuti irretrattabili. Le doglianze proposte in ricorso apparivano pertanto tardive e inammissibili e comunque infondate. Chiedeva in ogni caso che il Tribunale accertasse la sussistenza del proprio credito contributivo non opposto nei termini di legge, con il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate .
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di propria Controparte_2 legittimazione passiva in riferimento alla prescrizione dei contributi iscritti a ruolo essendo impedito al concessionario di valutare la tempestività di formazione degli atti che sono presupposti al recupero a mezzo ruolo. Evidenziava che la competenza del concessionario era afferente ai vizi propri della cartella formata dal concessionario e vizi del procedimento esecutivo.
Pertanto tutte le questioni antecedenti l'iscrizione a ruolo dei contributi erano di competenza dell'ente impositore, senza alcuna legittimazione passiva della né responsabilità. Controparte_2
Sotto altro profilo deduceva la conformità dell'intimazione di pagamento notificata al modello ministeriale essendo un atto vincolato, avente come contenuto l'obbligo di adempiere quanto risulta iscritto sul ruolo.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, e qualora fosse accertata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo chiedeva che la resistente fosse dichiarata carente di legittimazione passiva e di profili di CP_2 responsabilità , con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate. Successivamente questo giudice veniva delegato per la decisione, sostituita l'udienza del 25 Giugno 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalal legge.
Acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con il presente provvedimento. ∗∗∗∗∗ CP_ Dalla documentazione depositata i giudizio dalla parte resistente si evince che gli avvisi di addebito , afferenti i contributi, che si sarebbero prescritti secondo la parte ricorrente, sono stati ritualmente notificati.
L'avviso di addebito 59320170003650228000 risulta notificato a mezzo PEC al ricorrente odierno in data 11/10/2017 , come documenta l'ente resistente a mezzo deposito del file di notifica in formato eml. L'avviso di addebito 59320180002457581000 risulta regolarmente notificato a mezzo Pec in data 20/06/2018, come provato in giudizio dalla resistente con file di notifica allegato.
L'avviso di addebito 59320180007985930000 , risulta notificato il 05/12/2018, il file di notifica è parimenti depositato in atti di giudizio come per gli altri titoli esecutivi all'esame.
La medesima valutazione deve svolgersi per l'avviso di addebito 59320190002671868000 , notificato in data 14/06/2019 e per l'avviso di addebito 59320190008806939000 , notificato il 05/12/2019 , entrambi a mezzo posta elettronica certificata ( Pec).
L'avviso di addebito 59320210001706755000 risulta notificato il 14 Gennaio 2022 come documenta CP_ parte resi stente con avviso di ricevimento , ove non è presente firma dell'operatore postale che ha recapitato la raccomandata , direttamente inserita in cassetta postale per l'emergenza sanitaria da
COVId-19 , la cui dicitura viene riportata in avvisi di ricevimento a mezzo raccomandata.
Dette allegazioni probatorie dell'Ente documentano la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Orbene le doglianze proposte dalla parte ricorrente afferenti la EN ex art. 25 d.lgs. 46/1999 come la prescrizione decorsa dalla data di scadenza di ciascuna rata di contributi IVS fissi / CP_ percentuale sul minimale dovuti ad , maturata anteriormente la data di notifica dell'intimazione successiva , è una eccezione inammissibile perché tardiva.
I contributi e la decorrenza di loro prescrizione dalla scadenza di ciascuna rata di pagamento, potevano essere motivo di doglianza se ciascun avviso di addebito fosse stato impugnato entro i 40 giorni dalla data di ciascuna notifica. L'omessa impugnazione di ciascun avviso di addebito entro il termine di cui all'art. 24 Decreto Legislativo 46/1999, rende il credito definitivo ed irretrattabile e pertanto non può essere legittimamente eccepita la prescrizione anteriore dei contributi, essendo decorsi i quaranta giorni quale termine perentorio per impugnare l'avviso di addebito. Medesima valutazione occorre svolgere in riferimento alle irregolarità formali dei medesimi, con specifico riferimento alla EN .
Con l'intimazione di pagamento impugnata a seguito del ricorso all'esame , che risulta depositato il
25/06/2024 , i titoli erano ormai definitivi e non suscettibili di essere impugnati per la prescrizione risalente a periodi pregressi e decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna rata di pagamento dei contributi. Tale motivo di opposizione doveva essere fatto valere, per ciascun avviso di addebito , entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica di ciascun titolo.
Il decorso del termine di cui all'art. 24 Decreto legislativo 46/1999 , sopra indicato , è fissato a pena di EN e pertanto la parte ricorrente è ormai decaduta dalla possibilità di fare valere una prescrizione anteriore quando il titolo non è stato impugnato nel termine di quaranta giorni.
Detto termine di impugnazione è precisamente indicato nel comma 5 dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 ed ha carattere perentorio , fissato a pena di EN come ritiene la Suprema Corte di AZ ( cfr.
Cass. n. 4506/2007, in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio inoltre si veda Cass. n. 8765 del 1997 , Cass. 9912 del 2001,
Cass. 17460/2007, Cass. 3404/2004). In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, decreto legislativo 46/1999, stabilisce che: “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza , va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare , con orientamento condiviso da questo giudice che detto termine “ è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva , al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, poiché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. ( cfr.
Cass. 17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
Sotto tale profilo si sottolinea che la sentenza di AZ n. 4506 del 27/02/2007 ( da ultimo indicata in parentesi), ha dato vita ad una uniforme serie di decisioni che hanno definitivamente sancito la perentorietà del termine di quaranta giorni stabilito per promuovere il giudizio di opposizione all'avviso di addebito.
Applicando alla fattispecie all'esame detta giurisprudenza , avendo controparte proposto opposizione ben oltre i quaranta giorni dalla notificazione , ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta. Nella indicata sentenza viene stabilito che : “ quello prescritto dal quinto comma dell'art.
24 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve considerarsi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. Pertanto la mancata opposizione nel termine di quaranta giorni previsto dalla citata norma rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Sotto il profilo della EN ex art. 25 Decreto Legislativo 46/1999 occorre ribadire la tardività dell'opposizione proposta poiché l'asserita EN da iscrizione a ruolo , contestata dall'ente nella fattispecie,che afferma l'iscrizione a ruolo entro i termini di legge di tutti gli avvisi di addebito all'esame di giudizio,come da documentazione offerta dalle resistenti, rappresenta un difetto di carattere formale che deve essere sollevato con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi , l'art. 29 del decreto legislativo
46/1999 stabilisce che “ le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” ( il previgente termine di cinque giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.35/2005, convertito in legge 80/2005).
La doglianza afferente la EN sollevata dalla ricorrente si palesa tardiva e inammissibile.
Sulla perentorietà del termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi si registra un pacifico e consolidato orientamento di AZ , espresso in svariate pronunce ( si cfr.
Cass.09.03.2001n. 3450; Cass. Sez. Un. 27.03.2001 n. 133).
A questo punto occorre smentire quanto sostenuto dal ricorrente in atto introduttivo di giudizio ( pag.
7) ove si afferma “ Ciò premesso se da un lato l'eccepita EN e consequenziale prescrizione, legittima la presente opposizione ai sensi dell'articolo 615 cpc 1° comma, dall'altro lato il difetto
e/o irregolarità della esecutività del ruolo rende legittima la presente opposizione anche ai sensi dell'art. 617 cpc 1° comma”.
Contrariamente alle affermazioni di parte ricorrente, l'opposizione proposta risulta tardiva e non qualificabile giuridicamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Deve ritenersi che per i contributi previdenziali il citato art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede un termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del titolo per proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo. Ne consegue che, decorso questo termine e fino al completamento dell'esecuzione, sono ammissibili le doglianze dirette non a contestare l'esistenza della pretesa incorporata nel titolo ,cui è deputata l'opposizione a ruolo, ma sono ammissibili le doglianze per fatti posteriori alla definitività del titolo esecutivo , come ad es. la prescrizione maturata successivamente la notificazione degli avvisi di addebito. Tale motivo di doglianza tuttavia non è stato proposto in ricorso che pertanto non può qualificarsi opposizione all'art. 615 c.p.c. perché integralmente basata sui contributi e su prescrizione anteriore , tardivamente eccepita in sede di opposizione ad intimazione di pagamento. Con l'opposizione all'esecuzione si fanno valere fatti posteriori alla formazione del titolo esecutivo che infirmano il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono farsi valere fatti successivi modificativo o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo , così dette sopravvenienze : ad es. compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo , successivi pagamenti , sgravi della pretesa contributiva , prescrizione successiva alla notifica della cartella.
L'odierno opponente in ricorso non ha contestato il diritto dell'ente creditore e per esso dell'incaricato della riscossione, a procedere al recupero coattivo dei crediti sulla base di avvenimenti successivi alla formazione degli avvisi di addebito , non opposti nel termine di legge , ha proposto tipi di doglianze che avrebbero potuto trovare sede solo in una opposizione proposta tempestivamente entro i termini di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. ed entro i termini richiamati dall'art. 29 d.lgs. 46/1999 ( venti giorni ) per le doglianze di carattere formale.
Il ricorso pertanto è tardivo ed inammissibile e non può trovare accoglimento. I tioli all'esame di giudizio devono essere confermati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite si osserva che la dichiarazione resa dal ricorrente in ordine ai limiti reddituali posseduti , non revocata da successiva dichiarazione, consente nella fattispecie l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine alla esenzione del ricorrente dalla condanna a spese di giudizio e pertanto tra le parti le spese sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. 6064/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede:
Rigetta il ricorso e conferma l'esecutività di tutti gli atti impugnati;
Dichiara sussistente l'obbligo di pagamento delle somme portate in tutti gli atti impugnati;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Catania 26/07/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 25 Giugno 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6064/2024 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Strada Cravone 88 , c. f. Parte_1
,in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Indelicato , come CodiceFiscale_1 da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania Piazza
Ludovico Ariosto 21;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede legale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Valentina Schilirò, come da procura depositata in atti di giudizio,domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente on Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14 , c. f. Controparte_2
,in persona del responsabile p.t. , n.q. di Procuratore , in servizio P.IVA_2 CP_3 presso la Direzione Regionale IL , come da procura speciale autenticata per atto notaio
[...] in Roma, rep. n. 175858, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Persona_1
Corradi , giusta procura in atti allegata,domiciliato presso il suo studio in Catania via Caronda 172;
resistente oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 25/06/2024, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320239006793016/000, notificata da a mezzo deposito Controparte_2 presso la Casa Comunale eseguito il 21/05/2024, di cui si è dato avviso all'odierno opponente, che riceveva l'atto in data 12 Giugno 2024. Detta intimazione viene in questo giudizio impugnata limitatamente gli avvisi di addebito ad essa sottesi, segnatamente:
1- avviso di addebito 59320170003650228000 che risulta notificato in data 11/10/2017, emesso per euro 3.522,72 per omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, riferiti all'anno 2016;
2- avviso di addebito 59320180002457581000 che risulta notificato il 20 giugno 2018, emesso per euro 2.592,49 per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, riferiti all'anno 2017;
3 – avviso di addebito 59320180007985930 000, che risulta notificato il 05/12/2018, emesso per complessivi euro 1.689,94 per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale riferiti all'anno 2018;
4 – avviso di addebito 59320190002671868000, che risulta notificato il 14 giugno 2019, emesso per complessivi euro 1.653,34 per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale , riferiti all'anno 2018;
5 – avviso di addebito 59320190008806939000, che risulta notificato il 05.12.2019, emesso per la complessiva somma di euro 1.606,59, per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale , riferito all'annualità 2019;
6 – avviso di addebito 59320210001706755000 che risulta notificato in data 14.01.2022, emesso per complessivi euro 2.477,95 , per l'omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale , riferiti all'annualità 2019.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la EN e la prescrizione dei contributi portati da ciascun avviso di addebito. Eccepiva la EN richiamando l'articolo 25 del decreto Legislativo n. 46/1999 , deducendo che le somme portate da ciascun avviso di addebito fossero state iscritte a ruolo oltre i termini di EN previsti dall'articolo richiamato.
In ogni caso per ciascun avviso impugnato eccepiva la prescrizione quinquennale, decorsa dalla data CP_ di scadenza del pagamento di ciascuna rata di contributo, richiesto da alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Considerando la data di scadenza di ciascun pagamento , detta prescrizione si sarebbe maturata in data abbastanza anteriore rispetto la notifica dell'intimazione sopra specificata. Chiedeva pertanto che il Tribunale sospendesse l'efficacia esecutiva di tutti gli atti impugnati e annullasse l'intimazione di pagamento impugnata, in via subordinata chiedeva l'applicazione del minimo della sorte capitale al netto di interessi e sanzioni. Chiedeva la vittoria di spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93, evidenziava che la dichiarazione reddituale del ricorrente , consentiva di esentarlo da pagamento di contributo unificato.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e fissava udienza di discussione. CP_ Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità , forniva prova di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e deduceva la tardività delle doglianze afferenti la EN e la regolarità formale degli atti sottesi all'intimazione.
Deduceva la mancata impugnazione di ciascun avviso di addebito nel termine di legge e pertanto evidenziava la tardività delle doglianze afferenti la prescrizione, non più opponibile dinanzi i crediti ormai divenuti irretrattabili. Le doglianze proposte in ricorso apparivano pertanto tardive e inammissibili e comunque infondate. Chiedeva in ogni caso che il Tribunale accertasse la sussistenza del proprio credito contributivo non opposto nei termini di legge, con il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate .
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di propria Controparte_2 legittimazione passiva in riferimento alla prescrizione dei contributi iscritti a ruolo essendo impedito al concessionario di valutare la tempestività di formazione degli atti che sono presupposti al recupero a mezzo ruolo. Evidenziava che la competenza del concessionario era afferente ai vizi propri della cartella formata dal concessionario e vizi del procedimento esecutivo.
Pertanto tutte le questioni antecedenti l'iscrizione a ruolo dei contributi erano di competenza dell'ente impositore, senza alcuna legittimazione passiva della né responsabilità. Controparte_2
Sotto altro profilo deduceva la conformità dell'intimazione di pagamento notificata al modello ministeriale essendo un atto vincolato, avente come contenuto l'obbligo di adempiere quanto risulta iscritto sul ruolo.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, e qualora fosse accertata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo chiedeva che la resistente fosse dichiarata carente di legittimazione passiva e di profili di CP_2 responsabilità , con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate. Successivamente questo giudice veniva delegato per la decisione, sostituita l'udienza del 25 Giugno 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalal legge.
Acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con il presente provvedimento. ∗∗∗∗∗ CP_ Dalla documentazione depositata i giudizio dalla parte resistente si evince che gli avvisi di addebito , afferenti i contributi, che si sarebbero prescritti secondo la parte ricorrente, sono stati ritualmente notificati.
L'avviso di addebito 59320170003650228000 risulta notificato a mezzo PEC al ricorrente odierno in data 11/10/2017 , come documenta l'ente resistente a mezzo deposito del file di notifica in formato eml. L'avviso di addebito 59320180002457581000 risulta regolarmente notificato a mezzo Pec in data 20/06/2018, come provato in giudizio dalla resistente con file di notifica allegato.
L'avviso di addebito 59320180007985930000 , risulta notificato il 05/12/2018, il file di notifica è parimenti depositato in atti di giudizio come per gli altri titoli esecutivi all'esame.
La medesima valutazione deve svolgersi per l'avviso di addebito 59320190002671868000 , notificato in data 14/06/2019 e per l'avviso di addebito 59320190008806939000 , notificato il 05/12/2019 , entrambi a mezzo posta elettronica certificata ( Pec).
L'avviso di addebito 59320210001706755000 risulta notificato il 14 Gennaio 2022 come documenta CP_ parte resi stente con avviso di ricevimento , ove non è presente firma dell'operatore postale che ha recapitato la raccomandata , direttamente inserita in cassetta postale per l'emergenza sanitaria da
COVId-19 , la cui dicitura viene riportata in avvisi di ricevimento a mezzo raccomandata.
Dette allegazioni probatorie dell'Ente documentano la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Orbene le doglianze proposte dalla parte ricorrente afferenti la EN ex art. 25 d.lgs. 46/1999 come la prescrizione decorsa dalla data di scadenza di ciascuna rata di contributi IVS fissi / CP_ percentuale sul minimale dovuti ad , maturata anteriormente la data di notifica dell'intimazione successiva , è una eccezione inammissibile perché tardiva.
I contributi e la decorrenza di loro prescrizione dalla scadenza di ciascuna rata di pagamento, potevano essere motivo di doglianza se ciascun avviso di addebito fosse stato impugnato entro i 40 giorni dalla data di ciascuna notifica. L'omessa impugnazione di ciascun avviso di addebito entro il termine di cui all'art. 24 Decreto Legislativo 46/1999, rende il credito definitivo ed irretrattabile e pertanto non può essere legittimamente eccepita la prescrizione anteriore dei contributi, essendo decorsi i quaranta giorni quale termine perentorio per impugnare l'avviso di addebito. Medesima valutazione occorre svolgere in riferimento alle irregolarità formali dei medesimi, con specifico riferimento alla EN .
Con l'intimazione di pagamento impugnata a seguito del ricorso all'esame , che risulta depositato il
25/06/2024 , i titoli erano ormai definitivi e non suscettibili di essere impugnati per la prescrizione risalente a periodi pregressi e decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna rata di pagamento dei contributi. Tale motivo di opposizione doveva essere fatto valere, per ciascun avviso di addebito , entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica di ciascun titolo.
Il decorso del termine di cui all'art. 24 Decreto legislativo 46/1999 , sopra indicato , è fissato a pena di EN e pertanto la parte ricorrente è ormai decaduta dalla possibilità di fare valere una prescrizione anteriore quando il titolo non è stato impugnato nel termine di quaranta giorni.
Detto termine di impugnazione è precisamente indicato nel comma 5 dell'art. 24 D.Lgs. 46/99 ed ha carattere perentorio , fissato a pena di EN come ritiene la Suprema Corte di AZ ( cfr.
Cass. n. 4506/2007, in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio inoltre si veda Cass. n. 8765 del 1997 , Cass. 9912 del 2001,
Cass. 17460/2007, Cass. 3404/2004). In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24, comma 5, decreto legislativo 46/1999, stabilisce che: “ contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza , va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare , con orientamento condiviso da questo giudice che detto termine “ è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva , al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, poiché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. ( cfr.
Cass. 17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
Sotto tale profilo si sottolinea che la sentenza di AZ n. 4506 del 27/02/2007 ( da ultimo indicata in parentesi), ha dato vita ad una uniforme serie di decisioni che hanno definitivamente sancito la perentorietà del termine di quaranta giorni stabilito per promuovere il giudizio di opposizione all'avviso di addebito.
Applicando alla fattispecie all'esame detta giurisprudenza , avendo controparte proposto opposizione ben oltre i quaranta giorni dalla notificazione , ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta. Nella indicata sentenza viene stabilito che : “ quello prescritto dal quinto comma dell'art.
24 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve considerarsi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. Pertanto la mancata opposizione nel termine di quaranta giorni previsto dalla citata norma rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Sotto il profilo della EN ex art. 25 Decreto Legislativo 46/1999 occorre ribadire la tardività dell'opposizione proposta poiché l'asserita EN da iscrizione a ruolo , contestata dall'ente nella fattispecie,che afferma l'iscrizione a ruolo entro i termini di legge di tutti gli avvisi di addebito all'esame di giudizio,come da documentazione offerta dalle resistenti, rappresenta un difetto di carattere formale che deve essere sollevato con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi , l'art. 29 del decreto legislativo
46/1999 stabilisce che “ le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” ( il previgente termine di cinque giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l.35/2005, convertito in legge 80/2005).
La doglianza afferente la EN sollevata dalla ricorrente si palesa tardiva e inammissibile.
Sulla perentorietà del termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi si registra un pacifico e consolidato orientamento di AZ , espresso in svariate pronunce ( si cfr.
Cass.09.03.2001n. 3450; Cass. Sez. Un. 27.03.2001 n. 133).
A questo punto occorre smentire quanto sostenuto dal ricorrente in atto introduttivo di giudizio ( pag.
7) ove si afferma “ Ciò premesso se da un lato l'eccepita EN e consequenziale prescrizione, legittima la presente opposizione ai sensi dell'articolo 615 cpc 1° comma, dall'altro lato il difetto
e/o irregolarità della esecutività del ruolo rende legittima la presente opposizione anche ai sensi dell'art. 617 cpc 1° comma”.
Contrariamente alle affermazioni di parte ricorrente, l'opposizione proposta risulta tardiva e non qualificabile giuridicamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Deve ritenersi che per i contributi previdenziali il citato art. 24 del decreto legislativo n. 46/1999 prevede un termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del titolo per proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo. Ne consegue che, decorso questo termine e fino al completamento dell'esecuzione, sono ammissibili le doglianze dirette non a contestare l'esistenza della pretesa incorporata nel titolo ,cui è deputata l'opposizione a ruolo, ma sono ammissibili le doglianze per fatti posteriori alla definitività del titolo esecutivo , come ad es. la prescrizione maturata successivamente la notificazione degli avvisi di addebito. Tale motivo di doglianza tuttavia non è stato proposto in ricorso che pertanto non può qualificarsi opposizione all'art. 615 c.p.c. perché integralmente basata sui contributi e su prescrizione anteriore , tardivamente eccepita in sede di opposizione ad intimazione di pagamento. Con l'opposizione all'esecuzione si fanno valere fatti posteriori alla formazione del titolo esecutivo che infirmano il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono farsi valere fatti successivi modificativo o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo , così dette sopravvenienze : ad es. compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo , successivi pagamenti , sgravi della pretesa contributiva , prescrizione successiva alla notifica della cartella.
L'odierno opponente in ricorso non ha contestato il diritto dell'ente creditore e per esso dell'incaricato della riscossione, a procedere al recupero coattivo dei crediti sulla base di avvenimenti successivi alla formazione degli avvisi di addebito , non opposti nel termine di legge , ha proposto tipi di doglianze che avrebbero potuto trovare sede solo in una opposizione proposta tempestivamente entro i termini di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. ed entro i termini richiamati dall'art. 29 d.lgs. 46/1999 ( venti giorni ) per le doglianze di carattere formale.
Il ricorso pertanto è tardivo ed inammissibile e non può trovare accoglimento. I tioli all'esame di giudizio devono essere confermati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite si osserva che la dichiarazione resa dal ricorrente in ordine ai limiti reddituali posseduti , non revocata da successiva dichiarazione, consente nella fattispecie l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine alla esenzione del ricorrente dalla condanna a spese di giudizio e pertanto tra le parti le spese sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. 6064/2024 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e difesa , così provvede:
Rigetta il ricorso e conferma l'esecutività di tutti gli atti impugnati;
Dichiara sussistente l'obbligo di pagamento delle somme portate in tutti gli atti impugnati;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Catania 26/07/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo