Sentenza breve 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 31/07/2023, n. 12889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12889 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 12889/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08182/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 8182 del 2023, proposto da
IA NI, EP IO, GI IG AP, CE AP, ZU CU, IA ER, RA LO, IA NT, RA AC, IA RI ELPE, IA EL NA, OR IG, IA PI, RI CC, OL LI EG, UN MO, NT LL, SA RO, SA ZO, SAria AN, TO OR, IA GR RC, ER UE NA, UN CE, IO ZO, AN ES GL, IA ST, OL TA, IA UC BR, LO CA, NI EZ, EL ZZ, UE PA, IS TO, EL GA, BR ZI, LA NI, IZ NO, LI Lo ET, TI LF, IA ET De LU, SC ER, VI VO, JE CC, ND RI, SC HI, RO SA, ES AN, LA De SE, MO AN, RI RE IN, NI IN, AN CU, RA ZI, IG ET, PP UR, RA CO, SC LO e BI UO, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Fiorella Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam Formez, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, “anche in parte qua e nella parte in cui non include i ricorrenti”,
previa adozione di misure cautelari,
A) della graduatoria di merito, per come redatta dalla Commissione Interministeriale RIPAM FORMEZ PA, in relazione ai concorrenti dichiarati idonei per il personale del MIBAC – Ministero della Cultura, e per come approvata e pubblicata con decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 45947029 del 27 aprile 2023;
B) di tutta la procedura selettiva/concorsuale quindi di tutti gli eventuali provvedimenti amministrativi ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, che determinano e/o che hanno determinato l’esclusione ovvero la non idoneità di tutti i ricorrenti dalla stessa procedura selettiva/concorsuale di cui al Bando pubblicato in G.U. n.28
dell’8 aprile 2022;
C) nonché di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per il riconoscimento
del diritto di tutti i ricorrenti 1) ad ottenere di partecipare alla procedura selettiva/concorsuale per il personale del MIBAC – Ministero della Cultura di cui al Bando pubblicato in G.U. n.28 dell’8 aprile 2022 e di cui alla formulata domanda di partecipazione; 2) ad essere debitamente inseriti nella prevista graduatoria, per come redatta dalla Commissione Interministeriale RIPAM – FORMEZ PA, in forza dello specifico “titolo oggettivo”, previsto dal Bando e posseduto da ciascuno dei ricorrente, quali tutti tirocinanti presso le sedi del MIBAC – Ministero della Cultura”, e per come approvata e pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con decreto n.45947029 del 27 aprile 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
che inoltre è stato dato avviso della sussistenza di eventuali profili di inammissibilità rilevati d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Rilevato che col ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti censurano, in via derivata, la graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato ed a tempo parziale, per diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, relativamente alle 804 unità di Area II – F2 ed alle 207 unità di Area III – F1 per il Ministero della Cultura, nonché gli atti della procedura stessa che hanno preceduto la graduatoria;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile sotto molteplici profili;
Considerato in primo luogo che:
secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, è ammissibile nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, solo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti;
dal momento che la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo; nella specie la diversa posizione sostanziale emerge in modo evidente nello stesso atto di ricorso, laddove, con riferimento agli odierni ricorrenti, si afferma : “la Commissione Interministeriale RIPAM – FORMEZ PA ad alcuni ha fatto sostenuto la prova selettiva scritta, ad altri la prova
consistente in un solo colloquio di idoneità, altri ancora ha inteso dichiararli non idonei
nonostante il possesso dei requisiti ed in particolare quello oggettivo (essere stato e/o essere
tirocinante)” ;
Ritenuto conseguentemente che il ricorso collettivo proposto sia inammissibile;
Considerato altresì che il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato, diversamente da quanto prescritto, a pena di decadenza, dall’art. 41, comma 2 c.p.a.;
Rilevato al riguardo che:
sebbene in via ipotetica, nell’atto di ricorso sono individuati claris verbis numerosi controinteressati, dei quali si contesta addirittura l’ammissione alla procedura selettiva de qua , ma a nessuno di essi il ricorso è stato notificato;
l’inammissibilità qui rileva in via generale, trattandosi di soggetti che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, potrebbero subire un nocumento, per effetto dell’inserimento in graduatoria di uno o più ricorrenti, ed altresì in quanto si contesta la loro stessa ammissione alla procedura concorsuale, assumendosi la carenza dei requisiti stabiliti dal bando in capo ai medesimi;
certamente la richiesta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami non può sanare tale inammissibilità, colmando la lacuna di un contraddittorio, ab origine, affatto instaurato nei confronti dei controinteressati, potendo essa soltanto integrare il contraddittorio, ove incompleto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile anche per mancata notifica ad alcun controinteressato;
Considerato infine che la lesione dedotta si è determinata per effetto degli atti anteriori alla graduatoria di merito gravata, come risulta dall’istanza di autotutela presentata in data 16 febbraio 2023, in atti;
Ritenuto quindi che il ricorso sia anche irricevibile, in quanto notificato solo in data 16 maggio 2023, perciò oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo, certamente non successivo alla suddetta data del 16 febbraio 2023;
Considerato, quante alle spese di giudizio, che le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio;
Ritenuto quindi che, pur stante la soccombenza della parte ricorrente, nulla debba disporsi sulle spese, in assenza di costituzione delle Amministrazioni chiamate in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto;
- nulla dispone sulle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Monica Gallo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO