Art. 8.
La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i piu' diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.
La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i piu' diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.