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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2699/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro NT
, con gli Avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbriaci e Paola Forgione Pt_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. Daniele Brotini Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2023 la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Controparte_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave. L' Pt_1 si è costituito, contestando la domanda.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione riconoscendo il beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, con decorrenza a far data dal 21 febbraio
2024.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 28.05.2024, l'odierno ricorrente Pt_1 formulava il dissenso, con dichiarazione depositata il 1° luglio 2024, e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c., al fine di rinnovare la c.t.u. e accertare l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento delle due prestazioni richieste.
Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle risultanze di cui CP_1 alla c.t.u. svolta in sede di A.T.P.
All'udienza di discussione del 21.10.2024 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., il Giudice rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di A.T.P. si rivelano come una pedissequa riproposizione delle contestazioni effettuate dal c.t.p. dell' , successivamente alla Pt_1 ricezione della bozza di c.t.u. e sono già state riscontrate e confutate convincentemente dal c.t.u. della fase di A.T.P. Ciò vale per le contestazioni sulle capacità di deambulazione della richiedente, nell'ottica dell'indennità di accompagnamento: a detta dell' sia la documentazione medica che Pt_1
l'esame obiettivo non avrebbero giustificato il riconoscimento di tale prestazione. Il c.t.u. ha risposto evidenziando di avere verificato dall'esame obiettivo che la perizianda necessitava di aiuto per deambulare e valorizzando il deficit visivo in relazione all'età, tutti fattori concorrenti a determinare la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi per la deambulazione e per il compimento degli atti della vita quotidiana. Atti che il c.t.u. ha anche specificato.
Anche la critica circa l'utilizzo di una certificazione medica privata, nella specie una relazione geriatrica del settembre 2023, non fonda le doglianze dell' , trattandosi di documentazione Pt_1 liberamente valutabile dal c.t.u. e dal Giudice.
Venendo ad esaminare la fondatezza del ricorso, va ricordato che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dal ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente
(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
I motivi di doglianza del ricorrente ricalcano pressoché fedelmente le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u., nel termine assegnato alle parti per le osservazioni successive all'invio della bozza della c.t.u., alle quali quest'ultimo aveva già esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato.
A ben vedere le censure formulate appaiono mere ipotesi alternative di valutazione della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo del paziente, mentre la c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato, e deve ritenersi definitivamente accertata la condizione d'invalidità legittimante i benefici dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, con decorrenza dal 21 febbraio 2024.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, tenendo conto della decorrenza riconosciuta dei benefici diversa da quella domandata, per quanto riguarda l'A.T.P. e dell'attività ridotta e delle fasi effettivamente svolte per l'opposizione, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta il requisito sanitario dell'invalidità civile totale e le condizioni che legittimano l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave con decorrenza dal 21 febbraio 2024, a favore della sig.ra così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P. Controparte_1 Compensa per 1/3 le spese di lite della fase di A.T.P., liquidate per l'intero in complessivi €
1.300,00 oltre accessori di legge, ponendo la rimanente quota a carico dell , con distrazione a Pt_1 favore del procuratore;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, Pt_1 liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_2 dell'A.T.P. n. 3049/23, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 13/02/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro NT
, con gli Avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbriaci e Paola Forgione Pt_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. Daniele Brotini Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.10.2023 la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Controparte_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave. L' Pt_1 si è costituito, contestando la domanda.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione riconoscendo il beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, con decorrenza a far data dal 21 febbraio
2024.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 28.05.2024, l'odierno ricorrente Pt_1 formulava il dissenso, con dichiarazione depositata il 1° luglio 2024, e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c., al fine di rinnovare la c.t.u. e accertare l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento delle due prestazioni richieste.
Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle risultanze di cui CP_1 alla c.t.u. svolta in sede di A.T.P.
All'udienza di discussione del 21.10.2024 le parti insistevano nelle rispettive difese e il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, ritenuto di non dover rinnovare la c.t.u., il Giudice rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di A.T.P. si rivelano come una pedissequa riproposizione delle contestazioni effettuate dal c.t.p. dell' , successivamente alla Pt_1 ricezione della bozza di c.t.u. e sono già state riscontrate e confutate convincentemente dal c.t.u. della fase di A.T.P. Ciò vale per le contestazioni sulle capacità di deambulazione della richiedente, nell'ottica dell'indennità di accompagnamento: a detta dell' sia la documentazione medica che Pt_1
l'esame obiettivo non avrebbero giustificato il riconoscimento di tale prestazione. Il c.t.u. ha risposto evidenziando di avere verificato dall'esame obiettivo che la perizianda necessitava di aiuto per deambulare e valorizzando il deficit visivo in relazione all'età, tutti fattori concorrenti a determinare la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi per la deambulazione e per il compimento degli atti della vita quotidiana. Atti che il c.t.u. ha anche specificato.
Anche la critica circa l'utilizzo di una certificazione medica privata, nella specie una relazione geriatrica del settembre 2023, non fonda le doglianze dell' , trattandosi di documentazione Pt_1 liberamente valutabile dal c.t.u. e dal Giudice.
Venendo ad esaminare la fondatezza del ricorso, va ricordato che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dal ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente
(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
I motivi di doglianza del ricorrente ricalcano pressoché fedelmente le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u., nel termine assegnato alle parti per le osservazioni successive all'invio della bozza della c.t.u., alle quali quest'ultimo aveva già esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato.
A ben vedere le censure formulate appaiono mere ipotesi alternative di valutazione della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo del paziente, mentre la c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato, e deve ritenersi definitivamente accertata la condizione d'invalidità legittimante i benefici dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, con decorrenza dal 21 febbraio 2024.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, tenendo conto della decorrenza riconosciuta dei benefici diversa da quella domandata, per quanto riguarda l'A.T.P. e dell'attività ridotta e delle fasi effettivamente svolte per l'opposizione, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso, accerta il requisito sanitario dell'invalidità civile totale e le condizioni che legittimano l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave con decorrenza dal 21 febbraio 2024, a favore della sig.ra così come riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P. Controparte_1 Compensa per 1/3 le spese di lite della fase di A.T.P., liquidate per l'intero in complessivi €
1.300,00 oltre accessori di legge, ponendo la rimanente quota a carico dell , con distrazione a Pt_1 favore del procuratore;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, Pt_1 liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_2 dell'A.T.P. n. 3049/23, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 13/02/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti