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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa introdotta con ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 714/2025 promosso da: (C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Orta Nova (FG), e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
il 09/03/68 a Orta Nova (FG), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Iaccarino
Ermelinda;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
16.09.1989, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di TA
NO (FG) al n.65, Serie A, Parte 2. • ordinare al Comune di TA NO (FG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni, dichiarando equa
l'attribuzione una tantum di cui al punto 3: 1) Il figlio minore resta Persona_1 affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, rimanendo a vivere con la madre, nell'abitazione che costei conduce in locazione sita in
ST (CH) alla Via Giulio Cesare n.91. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, e a qualsiasi altro ambito di particolare rilievo per il minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I ricorrenti hanno la facoltà, ove lo ritengano necessario, considerato che entrambi vivono in appartamenti che non sono di proprietà, di trasferire altrove la propria abitazione e, dunque anche quella del figlio il quale resterà collocato presso la Per_1 madre, purché ne diano notizia all'altro coniuge con congruo preavviso. Parte_1 potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà anche con pernottamento o
[...] quantomeno due pomeriggi alla settimana compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo con . In ogni caso il padre Parte_2 potrà tenere con sè il figlio un fine settimana alternato all'altro dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 22:00. Per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali, le vacanze festive ed ogni altra festività, compreso il compleanno del minore, nel rispetto dell'alternanza sinora applicata, restano invariate le condizioni della separazione come omologata dal Tribunale di ST. Di comune accordo i genitori potranno concordare modalità diverse e tempi più prolungati sempre che venga garantita la bigenitorialità e l'interesse preminente del minore. 2) Parte_1 verserà a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00, Per_1 mediante bonifico in favore della ricorrente alle coordinate già in uso, entro il giorno cinque di ogni mese. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. I genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% cadauno, il pagamento delle spese straordinarie di mantenimento del minore, secondo il protocollo d'intesa sulle spese in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 3) A titolo di assegno divorzile, Parte_1 si obbliga a versare, previa dichiarazione di equità e a titolo di
[...] liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) nelle modalità che le parti hanno già concordato in separata sede. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante in favore di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_2 qualunque sua pretesa economica, anche risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Parte_2 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
– premesso: 1) di aver contratto matrimonio concordatario a Orta Nova il
[...]
16/09/1989: 2) che dalla loro unione sono nati tre figli, , e Per_2 Per_3 Per_1 quest'ultimo ancora minorenne non economicamente autosufficiente;
3) che, con decreto del Tribunale di ST del 17/09/2021, è stata omologata la separazione personale dei coniugi - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo.
2. L'udienza di prima comparizione delle parti è stata sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71
e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che in data 17/09/2021 il Tribunale di
ST ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 07/09/2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero
2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Orta Nova (FG) il 16/09/1989, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Orta Nova al n. 65, parte II, serie A, dell'anno
1989.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, anche con riferimento all'assegno divorzile una tantum.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , a Orta Nova (FG) il 16/09/1989, e
[...] Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Orta Nova al n. 65, parte
II, serie A, dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta Nova (FG) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in ST, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa introdotta con ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 714/2025 promosso da: (C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Orta Nova (FG), e (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
il 09/03/68 a Orta Nova (FG), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Iaccarino
Ermelinda;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
16.09.1989, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di TA
NO (FG) al n.65, Serie A, Parte 2. • ordinare al Comune di TA NO (FG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni, dichiarando equa
l'attribuzione una tantum di cui al punto 3: 1) Il figlio minore resta Persona_1 affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, rimanendo a vivere con la madre, nell'abitazione che costei conduce in locazione sita in
ST (CH) alla Via Giulio Cesare n.91. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, e a qualsiasi altro ambito di particolare rilievo per il minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I ricorrenti hanno la facoltà, ove lo ritengano necessario, considerato che entrambi vivono in appartamenti che non sono di proprietà, di trasferire altrove la propria abitazione e, dunque anche quella del figlio il quale resterà collocato presso la Per_1 madre, purché ne diano notizia all'altro coniuge con congruo preavviso. Parte_1 potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà anche con pernottamento o
[...] quantomeno due pomeriggi alla settimana compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore, previo accordo con . In ogni caso il padre Parte_2 potrà tenere con sè il figlio un fine settimana alternato all'altro dal sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 22:00. Per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali, le vacanze festive ed ogni altra festività, compreso il compleanno del minore, nel rispetto dell'alternanza sinora applicata, restano invariate le condizioni della separazione come omologata dal Tribunale di ST. Di comune accordo i genitori potranno concordare modalità diverse e tempi più prolungati sempre che venga garantita la bigenitorialità e l'interesse preminente del minore. 2) Parte_1 verserà a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00, Per_1 mediante bonifico in favore della ricorrente alle coordinate già in uso, entro il giorno cinque di ogni mese. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. I genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% cadauno, il pagamento delle spese straordinarie di mantenimento del minore, secondo il protocollo d'intesa sulle spese in uso presso codesto Ill.mo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 3) A titolo di assegno divorzile, Parte_1 si obbliga a versare, previa dichiarazione di equità e a titolo di
[...] liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) nelle modalità che le parti hanno già concordato in separata sede. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante in favore di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_2 qualunque sua pretesa economica, anche risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Parte_2 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
– premesso: 1) di aver contratto matrimonio concordatario a Orta Nova il
[...]
16/09/1989: 2) che dalla loro unione sono nati tre figli, , e Per_2 Per_3 Per_1 quest'ultimo ancora minorenne non economicamente autosufficiente;
3) che, con decreto del Tribunale di ST del 17/09/2021, è stata omologata la separazione personale dei coniugi - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo.
2. L'udienza di prima comparizione delle parti è stata sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71
e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che in data 17/09/2021 il Tribunale di
ST ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 07/09/2021. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero
2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Orta Nova (FG) il 16/09/1989, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Orta Nova al n. 65, parte II, serie A, dell'anno
1989.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, anche con riferimento all'assegno divorzile una tantum.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , a Orta Nova (FG) il 16/09/1989, e
[...] Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Orta Nova al n. 65, parte
II, serie A, dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta Nova (FG) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in ST, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo