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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 1869/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...], (cf: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cf: , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale C.F._2
Cirillo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 07.03.2025 ha concluso per l'accoglimento DE ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in RE DE CO(NA) in data 15.05.2008; che dall'unione coniugale sono nate due figlie, in data Per_1
03.11.2005 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e in data Per_2 16.12.2009, ancora minorenne;
che i ricorrenti risultano di fatto separati, avendo la sig.ra già lasciato la dimora coniugale per trasferirsi presso l'attuale Pt_2 residenza in RE DE CO(NA) alla Via A.de Gasperi n.143, ove vive con le figlie ed;
che il sig. è un marittimo, con stipendio mensile di Per_1 Per_2 Parte_1 circa euro 1500,00, e lo stesso è onerato mensilmente DEle seguenti spese, quali rata di euro 550,00 relativa al mutuo DEla durata di circa 30 anni, stipulato in data 17.01.2008, in occasione DEl'acquisto DEla casa coniugale e rata di euro 208,61 relativo al finanziamento Compass stipulato in data 10.11.2023 per esigenze familiari;
che non vi è possibilità di ricongiungimento tra i coniugi. All'udienza DE 03.12.2024 i coniugi, comparsi personalmente, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni DE ricorso, come parzialmente modificate nei termini indicati nel verbale, ed il giudice DEegato, contestato l'esito negativo DE tentativo di conciliazione, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse DEla figlia minore. In particolare, le parti in udienza rappresentavano che rispetto all'epoca di sottoscrizione DE ricorso la signora aveva trasferito la sua residenza, ed Pt_2 attualmente risiedeva al RE Del CO II Vico San vito n. 39, in un casa di proprietà DE , contigua a quella già adibita a casa coniugale. Parte_1
Entrambi i ricorrenti dichiaravano di avere tra loro un rapporto di dialogo e che il padre era presente nella vita DEla figlia minore;
in particolare la dichiarava: Pt_2
“la casa nella quale mi sono trasferita da settembre è composta un'unità immobiliare adiacente a quella già adibita a casa familiare con lo stesso indirizzo e numero civico, ma si tratta di particelle separate, entrambi gli immobili sono di proprietà di mio marito;
ho stipulato con mio marito un contratto di comodato d'uso per poter usufruire con le mie figlie di questo immobile, il contratto non ha termine. Fino ad aprile 2024 ho lavorato come collaboratrice domestica senza essere inquadrata, riuscendo a guadagnare circa 400,00/500,00 euro, non ho altri fonti di reddito, né immobili di proprietà; l'assegno unico per le nostre figlie lo prende mio marito, che lavora come marittimo, con uno stipendio di euro 1.500,0 quando è imbarcato;
non ho mai richiesto reddito di cittadinanza, né di inclusione”; il dichiarava: “lavoro Parte_1 come marittimo alle dipendente DEla GNV, e quando sono imbarcato percepisco uno stipendio di euro 1500,00, nei periodo di sbarco percepisco la disoccupazione di euro 1300,00 circa;
sono proprietario sia DEl'immobile adibito a casa coniugale, sia di quello adiacente dove si è trasferita mia moglie”, precisando di aver a suo carico la rata di euro 550,00 per il mutuo contratto per acquisto casa da pagare per ancora quattordici anni e di aver anche contratto un finanziamento per far fronte alle spese DEla famiglia, per il quale paga euro 208,00 mensili (cfr verbale di udienza DE 03.12.2024). Si precisa che la clausola relativa all'assegnazione al DEla casa coniugale Parte_1 di sua proprietà deve intendersi nel senso che quest'ultimo permarrà nel godimento DEla stessa, non essendovi assegnazione DEla casa coniugale in senso tecnico in assenza DEla convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
CO (NA) il 24.07.1983, (cf: ) e , nata C.F._1 Parte_2
a RE DE CO (NA) il 06.08.1989 (cf: ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Relativamente all'affidamento dei figli, al fine di confermare l'attuale assetto dei rapporti familiari, i ricorrenti prevedono l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori DEla figlia minore, con residenza privilegiata presso la madre in RE DE CO alla via Vico II San Vito n. 39; 3. La casa coniugale invece, in ragione DEla nuova residenza DEla moglie, rimane assegnata al signor;
Parte_1
4. I coniugi concordano che il signor potrà far visita, vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia minore ogni qual volta lo stesso vorrà, compatibilmente con le attività scolastiche ed extra-scolastiche DEla figlia. In ogni caso, per una migliore regolamentazione dei rapporti, i coniugi prevedono che il padre potrà comunque vedere la figlia almeno due pomeriggi a settimana da concordare, ma che in caso di disaccordo si indicano sin d'ora nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nonché, a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 DE sabato alle ore 20:00 DEla domenica successiva con pernottamento;
per le festività natalizie e pasquali la minore sarà alternativamente con ciascun genitore, (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis); per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da concordare con il coniuge entro il 31 maggio di ogni anno).
5. le parti rappresentano che tale disciplina sarà valida per i periodi di sbarco a RE DE CO DE padre che lavora come marittimo, mentre nei periodi di imbarco DEla durata in genere di due mesi, il padre contatterà la figlia minore tramite videochiamata giornaliera.
6. dà atto che i coniugi si impegnano ad operare in modo tale che le figlie non abbiano a risentire di detta separazione avendo cura di consultarsi ogni qual volta ve ne fosse bisogno in ordine all'andamento di vita DEla stesse;
7. dà atto che I coniugi assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località;
8. Per il mantenimento DEla signora e DEle figlie e Parte_2 Per_1
, il signor si obbliga a versare la somma mensile Per_2 Parte_1 di €.500,00 (.€. 100,00 per la signora ed €. 200,00 per Parte_2 ciascun figlia), da corrispondere alla signora entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese. Si obbliga altresì a concorrere nella misura DE 50% per le spese di carattere straordinario sostenute per le figlie (spese scolastiche e mediche specialistiche) previamente concordate e documentate;
9. dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio DE passaporto e DEla carta di identità valida anche per l'espatrio;
10. dà atto che le parti dichiarano che ogni e qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale e non è già stato regolato fra le parti;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di RE DE CO per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.23 p. I Uff.1 dei registri di matrimonio DEl'anno 2008);
C. Nulla sulle spese.
RE Annunziata, camera di consiglio DEl'11.03.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Nella causa civile iscritta al n. 1869/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...], (cf: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cf: , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale C.F._2
Cirillo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 07.03.2025 ha concluso per l'accoglimento DE ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in RE DE CO(NA) in data 15.05.2008; che dall'unione coniugale sono nate due figlie, in data Per_1
03.11.2005 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, e in data Per_2 16.12.2009, ancora minorenne;
che i ricorrenti risultano di fatto separati, avendo la sig.ra già lasciato la dimora coniugale per trasferirsi presso l'attuale Pt_2 residenza in RE DE CO(NA) alla Via A.de Gasperi n.143, ove vive con le figlie ed;
che il sig. è un marittimo, con stipendio mensile di Per_1 Per_2 Parte_1 circa euro 1500,00, e lo stesso è onerato mensilmente DEle seguenti spese, quali rata di euro 550,00 relativa al mutuo DEla durata di circa 30 anni, stipulato in data 17.01.2008, in occasione DEl'acquisto DEla casa coniugale e rata di euro 208,61 relativo al finanziamento Compass stipulato in data 10.11.2023 per esigenze familiari;
che non vi è possibilità di ricongiungimento tra i coniugi. All'udienza DE 03.12.2024 i coniugi, comparsi personalmente, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni DE ricorso, come parzialmente modificate nei termini indicati nel verbale, ed il giudice DEegato, contestato l'esito negativo DE tentativo di conciliazione, riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse DEla figlia minore. In particolare, le parti in udienza rappresentavano che rispetto all'epoca di sottoscrizione DE ricorso la signora aveva trasferito la sua residenza, ed Pt_2 attualmente risiedeva al RE Del CO II Vico San vito n. 39, in un casa di proprietà DE , contigua a quella già adibita a casa coniugale. Parte_1
Entrambi i ricorrenti dichiaravano di avere tra loro un rapporto di dialogo e che il padre era presente nella vita DEla figlia minore;
in particolare la dichiarava: Pt_2
“la casa nella quale mi sono trasferita da settembre è composta un'unità immobiliare adiacente a quella già adibita a casa familiare con lo stesso indirizzo e numero civico, ma si tratta di particelle separate, entrambi gli immobili sono di proprietà di mio marito;
ho stipulato con mio marito un contratto di comodato d'uso per poter usufruire con le mie figlie di questo immobile, il contratto non ha termine. Fino ad aprile 2024 ho lavorato come collaboratrice domestica senza essere inquadrata, riuscendo a guadagnare circa 400,00/500,00 euro, non ho altri fonti di reddito, né immobili di proprietà; l'assegno unico per le nostre figlie lo prende mio marito, che lavora come marittimo, con uno stipendio di euro 1.500,0 quando è imbarcato;
non ho mai richiesto reddito di cittadinanza, né di inclusione”; il dichiarava: “lavoro Parte_1 come marittimo alle dipendente DEla GNV, e quando sono imbarcato percepisco uno stipendio di euro 1500,00, nei periodo di sbarco percepisco la disoccupazione di euro 1300,00 circa;
sono proprietario sia DEl'immobile adibito a casa coniugale, sia di quello adiacente dove si è trasferita mia moglie”, precisando di aver a suo carico la rata di euro 550,00 per il mutuo contratto per acquisto casa da pagare per ancora quattordici anni e di aver anche contratto un finanziamento per far fronte alle spese DEla famiglia, per il quale paga euro 208,00 mensili (cfr verbale di udienza DE 03.12.2024). Si precisa che la clausola relativa all'assegnazione al DEla casa coniugale Parte_1 di sua proprietà deve intendersi nel senso che quest'ultimo permarrà nel godimento DEla stessa, non essendovi assegnazione DEla casa coniugale in senso tecnico in assenza DEla convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Pt_2 così provvede:
[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
CO (NA) il 24.07.1983, (cf: ) e , nata C.F._1 Parte_2
a RE DE CO (NA) il 06.08.1989 (cf: ai seguenti C.F._2 patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Relativamente all'affidamento dei figli, al fine di confermare l'attuale assetto dei rapporti familiari, i ricorrenti prevedono l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori DEla figlia minore, con residenza privilegiata presso la madre in RE DE CO alla via Vico II San Vito n. 39; 3. La casa coniugale invece, in ragione DEla nuova residenza DEla moglie, rimane assegnata al signor;
Parte_1
4. I coniugi concordano che il signor potrà far visita, vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia minore ogni qual volta lo stesso vorrà, compatibilmente con le attività scolastiche ed extra-scolastiche DEla figlia. In ogni caso, per una migliore regolamentazione dei rapporti, i coniugi prevedono che il padre potrà comunque vedere la figlia almeno due pomeriggi a settimana da concordare, ma che in caso di disaccordo si indicano sin d'ora nel martedì e giovedì dall'uscita da scuola o dalle ore 16:00 alle ore 20:30 nonché, a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 DE sabato alle ore 20:00 DEla domenica successiva con pernottamento;
per le festività natalizie e pasquali la minore sarà alternativamente con ciascun genitore, (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis); per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (da concordare con il coniuge entro il 31 maggio di ogni anno).
5. le parti rappresentano che tale disciplina sarà valida per i periodi di sbarco a RE DE CO DE padre che lavora come marittimo, mentre nei periodi di imbarco DEla durata in genere di due mesi, il padre contatterà la figlia minore tramite videochiamata giornaliera.
6. dà atto che i coniugi si impegnano ad operare in modo tale che le figlie non abbiano a risentire di detta separazione avendo cura di consultarsi ogni qual volta ve ne fosse bisogno in ordine all'andamento di vita DEla stesse;
7. dà atto che I coniugi assumono l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località;
8. Per il mantenimento DEla signora e DEle figlie e Parte_2 Per_1
, il signor si obbliga a versare la somma mensile Per_2 Parte_1 di €.500,00 (.€. 100,00 per la signora ed €. 200,00 per Parte_2 ciascun figlia), da corrispondere alla signora entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese. Si obbliga altresì a concorrere nella misura DE 50% per le spese di carattere straordinario sostenute per le figlie (spese scolastiche e mediche specialistiche) previamente concordate e documentate;
9. dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio DE passaporto e DEla carta di identità valida anche per l'espatrio;
10. dà atto che le parti dichiarano che ogni e qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale e non è già stato regolato fra le parti;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di RE DE CO per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.23 p. I Uff.1 dei registri di matrimonio DEl'anno 2008);
C. Nulla sulle spese.
RE Annunziata, camera di consiglio DEl'11.03.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato