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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3050/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Bergamo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice on. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Valtulini Giovanni, presso lo studio del quale – sito in Trescore Balneario (BG), Via Locatelli
n. 82 – è elettivamente domiciliata;
-Ricorrente-
contro
C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 CodiceFiscale_2 in atti dall'Avv. Ragusa Eugenio, presso lo studio del quale – sito in Bergamo alla via Masone n. 9 – è elettivamente domiciliato;
-Resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto della causa: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13/11/2024;
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13/11/2024;
1 Per il P.M: “Parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 23/05/2024, ha agito in giudizio al fine di ottenere la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...] dalla relazione Per_1 con Più precisamente, stante la fine della relazione more uxorio con il padre della Controparte_1 minore e il disaccordo tra le parti, la ricorrente ha domandato disporsi: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso l'abitazione materna e idonea calendarizzazione delle visite padre- figlia;
l'obbligo in capo a di corrisponderle un assegno mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia di € 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione a suo favore dell'assegno unico familiare e detrazioni per carico di famiglia al 50%.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 01/09/2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale si è opposto al collocamento della minore presso la madre in ragione degli impegni lavorativi e dello stato di salute della stessa (frequenti attacchi di emicrania con aura), nonché delle asserite difficoltà manifestate dalla minore. Egli ha quindi domandato disporsi: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé e idonea calendarizzazione delle visite madre-figlia;
l'obbligo in capo a di corrispondergli un assegno mensile congruamente determinato Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione a suo favore del 50% dell'assegno unico famigliare con detrazioni per carico di famiglia al 50%. In via subordinata, egli ha poi domandato: l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritario;
mantenimento diretto della figlia con previsione di un assegno perequativo a carico della madre, nella somma ritenuta equa dal Tribunale;
l'attribuzione a suo favore del 50% dell'assegno unico famigliare con detrazioni per carico di famiglia al 50%. In via ulteriormente subordinata, ha domandato l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, ma ampio diritto di visita paterno e commisurazione dell'assegno di mantenimento da porre a suo carico in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione a suo favore del 50% dell'assegno unico famigliare con detrazioni per carico di famiglia al 50%. Infine, in via istruttoria, ha domandato disporsi l'intervento dei servizi sociali e/o una CTU per l'accertamento dello stato di salute di e della figlia, stante l'asserito malessere che la piccola proverebbe Parte_1 Per_1 quando il padre la riaccompagna a casa dalla madre.
3. All'udienza del 03/10/2024, il Giudice ha esperito il rituale tentativo di conciliazione, che non ha avuto buon fine. Sentite le parti, il Giudice ha quindi adottato i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 30/10/2024, prevedendo: l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
calendarizzazione delle visite padre-figlia;
l'obbligo in capo a di corrispondere a la somma mensile di € 500,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ritenuto
2 di non dover svolgere alcuna attività istruttoria, il Giudice ha quindi fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale in data 14/11/2024.
4. A seguito di discussione orale, la causa viene dunque in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione anche delle questioni di contenuto economico, posto peraltro che – secondo consolidato orientamento della Suprema Corte - al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263).
6. Venendo alla domanda di affidamento e collocamento della minore, occorre premettere quanto segue. L'affidamento condiviso costituisce la regola, cui è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Il regime di affido esclusivo costituisce quindi l'eccezione, applicabile solo a seguito dell'accertamento ad opera del giudice dell'esistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e della rispondenza di tale regime all'interesse della prole (cfr. Cass. civ, Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata non è emerso alcun elemento indicativo dell'incapacità genitoriale di una delle parti. Al contrario, entrambe le parti sono risultate pienamente idonee all'esercizio della responsabilità genitoriale e concordi sull'esercizio condiviso della stessa. Non vi è dunque alcuna ragione per derogare alla regola dell'affido condiviso, che risulta essere il regime più adeguato a garantire il benessere di Per_1
7. Nel corso del giudizio le parti hanno manifestato disaccordo sul collocamento della minore e sulla calendarizzazione delle visite tra e il genitore non collocatario. Più precisamente, mentre la Per_1 ricorrente ha sempre domandato il collocamento presso di sé, il padre ha chiesto: in via principale, il collocamento prevalente presso l'abitazione dei propri genitori (in attesa del suo trasferimento presso altro immobile); in via subordinata, il collocamento paritario presso entrambi i genitori con alternanza ogni 5 giorni;
in via ulteriormente subordinata, il collocamento prevalente della bambina presso la madre, con ampia calendarizzazione delle visite padre-figlia.
3 Ebbene, il criterio fondamentale cui fare riferimento per determinare il regime di collocamento e la calendarizzazione delle visite della minore con ciascun genitore è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, il quale impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Civ. ord. n. 14728/2016). In un'ottica di tutela dell'interesse del minore è anche possibile escludere una frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio - senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità - a favore di un regime di collocamento prevalente presso l'uno o altro genitore, purché tale regime risulti più confacente al benessere e alla crescita armoniosa della prole (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 4790/2022). Rimane fermo l'imperativo di una calendarizzazione del diritto di visita con il genitore non collocatario in modo da garantire il principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi
(Cass. civ. ordinanza n. 9764/2019).
Alla luce dei principi sopra enunciati e del materiale acquisito in sede di istruttoria, il Collegio ritiene di aderire e confermare quanto disposto dal Giudice relatore con ordinanza del 30/10/2024.
Considerato, infatti, che la piccola ha sempre vissuto presso la casa familiare sita in Albano Per_1
Sant'Alessandro (BG) con la sig.ra (la quale ne ha avuto finora il collocamento Parte_1 prevalente) e che il sig. non ha un'abitazione propria, ma ha affermato di volerne Controparte_1 acquistare una nel prossimo futuro (il che comporterebbe un ulteriore repentino cambiamento delle abitudini di vita della minore in una fase particolarmente delicata dello sviluppo), il regime di collocamento prevalente presso il padre e quello di collocamento paritario alternato non risultano confacenti al miglior interesse di Oltretutto, le allegazioni del sig. in merito alla Per_1 CP_1 sconvenienza del collocamento prevalente della figlia presso la madre - segnatamente relative alle emicranie ricorrenti, ai disturbi di ansia e agli impegni lavorativi della sig.ra – sono risultate Pt_1 generiche e comunque inidonee a mettere in dubbio la piena capacità della madre di accudire la minore, visto anche l'ampio coinvolgimento dei nonni nella vita quotidiana della minore. Merita, pertanto, accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere il collocamento prevalente della figlia presso di sé.
8. Di contro, a tutela del diritto alla bigenitorialità di e considerato che non vi sono ragioni per Per_1 limitare il diritto di visita paterno, è fondata e va accolta la domanda formulata in via subordinata dal resistente volta ad ottenere un ampliamento del proprio calendario di visita. Il Collegio conferma la calendarizzazione disposta dal Giudice relatore con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. Il sig.
pertanto, potrà vedere e tenere la figlia con sé, salvo diverso più ampio accordo Controparte_1 tra i genitori:
4 - a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del lunedì, quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane con weekend di competenza materna, il padre terrà la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del venerdì, quando la riaccompagnerà a scuola;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e comunque previste dal calendario scolastico, la minore starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Ogni ulteriore domanda relativa alla quotidiana gestione della minore (tra cui autorizzazione di soggetti terzi al nucleo familiare all'accompagnamento/ritiro della minore da scuola, gestione degli spostamenti nei giorni di malattia della minore, variazioni negli orari delle visite) deve ritenersi assorbita dalle disposizioni rese in punto di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Impregiudicata, comunque, la possibilità di proporre apposita domanda in caso di persistenza di un disaccordo su questioni di particolare rilievo concernenti la minore, il Tribunale auspica che le parti
– nel prioritario interesse della figlia- si rivolgano ad un professionista che li aiuti ad appianare le tensioni reciproche nella gestione della prole.
9. Venendo agli aspetti economici, la sig. ha domandato di porre a carico del resistente l'obbligo Pt_1 di corrisponderle una somma mensile pari a € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Di contro, il sig. ha domandato che, CP_1 nell'eventualità del collocamento della minore presso la madre, sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito dell'istruttoria svolta, le posizioni reddituali delle parti possono essere ricostruite come segue:
- La sig.ra , di anni 31, è impiegata presso la con qualifica di impiegato Pt_1 Parte_2 direttivo, livello AD3, qualifica che le consente di ricevere annualmente un premio massimo di
€15.000,00 nell'eventualità del raggiungimento di determinati obiettivi (cfr. all. n. 27 del fascicolo di parte resistente); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 41.177,00; nell'anno d'imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 35.420,00; nell'anno d'imposta
2023 ha percepito un reddito complessivo di € 56.011,00 (cfr. all. n. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente). È proprietaria esclusiva della casa familiare, in cui abita insieme alla figlia, e per la quale paga mensilmente una rata di mutuo di ca. € 1.132,27 (cfr. all. n. 11 e 12 del fascicolo di parte ricorrente).
- Il sig. di anni 36, attualmente vive presso l'abitazione dei propri genitori e non CP_1 sostiene, pertanto, alcuna spesa abitativa;
anch'egli impiegato, nell'anno d'imposta 2021 ha
5 percepito un reddito complessivo di € 38.619,00; nell'anno d'imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 38.874,00; nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di € 39.412,00 (cfr. all. 4 del fascicolo di parte resistente). È attualmente gravato dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia nella misura di € 500,00.
Alla luce della ricostruzione reddituale sopra effettuata, tenuto conto delle situazioni reddituali di ambedue le parti, delle spese di cui ciascuno di essi è mensilmente gravato e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, questo Collegio ritiene necessario ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento stabilito con ordinanza del 30/10/2024 e porre in via definitiva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite versamento a Controparte_1 Pt_1
della somma mensile di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, con
[...] decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza. Le spese straordinarie per la figlia, da intendersi disciplinate secondo il Protocollo attualmente in vigore presso questo Tribunale, a cui le parti hanno aderito ed estesamente riportato in dispositivo, sono da porsi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
10. Vanno infine rigettate le domande delle parti volte ad ottenere la regolamentazione della ripartizione dell'assegno unico famigliare e delle detrazioni fiscali per carico di famiglia. Infatti, in assenza di accordo tra i coniugi, andrà applicata la disciplina legislativa in materia (cfr. d.lgs. 29/1272021 n. 230
e ss. mod.).
11. Stante la parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Pt_1
[...]
2. DISPONE che possa vedere e tenere con sé la figlia: Controparte_1
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del lunedì, quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola;
- nelle settimane con weekend di competenza materna, il padre terrà la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del venerdì, quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e comunque previste dal calendario scolastico, la minore starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della minore, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo
6 di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo Protocollo in vigore presso questo Tribunale e di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni
7 sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
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4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 13/03/2025.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Bergamo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice on. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Valtulini Giovanni, presso lo studio del quale – sito in Trescore Balneario (BG), Via Locatelli
n. 82 – è elettivamente domiciliata;
-Ricorrente-
contro
C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 CodiceFiscale_2 in atti dall'Avv. Ragusa Eugenio, presso lo studio del quale – sito in Bergamo alla via Masone n. 9 – è elettivamente domiciliato;
-Resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto della causa: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13/11/2024;
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13/11/2024;
1 Per il P.M: “Parere favorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 23/05/2024, ha agito in giudizio al fine di ottenere la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata il [...] dalla relazione Per_1 con Più precisamente, stante la fine della relazione more uxorio con il padre della Controparte_1 minore e il disaccordo tra le parti, la ricorrente ha domandato disporsi: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso l'abitazione materna e idonea calendarizzazione delle visite padre- figlia;
l'obbligo in capo a di corrisponderle un assegno mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia di € 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione a suo favore dell'assegno unico familiare e detrazioni per carico di famiglia al 50%.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 01/09/2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 il quale si è opposto al collocamento della minore presso la madre in ragione degli impegni lavorativi e dello stato di salute della stessa (frequenti attacchi di emicrania con aura), nonché delle asserite difficoltà manifestate dalla minore. Egli ha quindi domandato disporsi: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé e idonea calendarizzazione delle visite madre-figlia;
l'obbligo in capo a di corrispondergli un assegno mensile congruamente determinato Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione a suo favore del 50% dell'assegno unico famigliare con detrazioni per carico di famiglia al 50%. In via subordinata, egli ha poi domandato: l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritario;
mantenimento diretto della figlia con previsione di un assegno perequativo a carico della madre, nella somma ritenuta equa dal Tribunale;
l'attribuzione a suo favore del 50% dell'assegno unico famigliare con detrazioni per carico di famiglia al 50%. In via ulteriormente subordinata, ha domandato l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, ma ampio diritto di visita paterno e commisurazione dell'assegno di mantenimento da porre a suo carico in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione a suo favore del 50% dell'assegno unico famigliare con detrazioni per carico di famiglia al 50%. Infine, in via istruttoria, ha domandato disporsi l'intervento dei servizi sociali e/o una CTU per l'accertamento dello stato di salute di e della figlia, stante l'asserito malessere che la piccola proverebbe Parte_1 Per_1 quando il padre la riaccompagna a casa dalla madre.
3. All'udienza del 03/10/2024, il Giudice ha esperito il rituale tentativo di conciliazione, che non ha avuto buon fine. Sentite le parti, il Giudice ha quindi adottato i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 30/10/2024, prevedendo: l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
calendarizzazione delle visite padre-figlia;
l'obbligo in capo a di corrispondere a la somma mensile di € 500,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ritenuto
2 di non dover svolgere alcuna attività istruttoria, il Giudice ha quindi fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale in data 14/11/2024.
4. A seguito di discussione orale, la causa viene dunque in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo le considerazioni al riguardo assunte dal giudice istruttore. Il materiale probatorio in atti, infatti, risulta adeguato e sufficiente ai fini della decisione anche delle questioni di contenuto economico, posto peraltro che – secondo consolidato orientamento della Suprema Corte - al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. ex multis Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263).
6. Venendo alla domanda di affidamento e collocamento della minore, occorre premettere quanto segue. L'affidamento condiviso costituisce la regola, cui è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Il regime di affido esclusivo costituisce quindi l'eccezione, applicabile solo a seguito dell'accertamento ad opera del giudice dell'esistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e della rispondenza di tale regime all'interesse della prole (cfr. Cass. civ, Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata non è emerso alcun elemento indicativo dell'incapacità genitoriale di una delle parti. Al contrario, entrambe le parti sono risultate pienamente idonee all'esercizio della responsabilità genitoriale e concordi sull'esercizio condiviso della stessa. Non vi è dunque alcuna ragione per derogare alla regola dell'affido condiviso, che risulta essere il regime più adeguato a garantire il benessere di Per_1
7. Nel corso del giudizio le parti hanno manifestato disaccordo sul collocamento della minore e sulla calendarizzazione delle visite tra e il genitore non collocatario. Più precisamente, mentre la Per_1 ricorrente ha sempre domandato il collocamento presso di sé, il padre ha chiesto: in via principale, il collocamento prevalente presso l'abitazione dei propri genitori (in attesa del suo trasferimento presso altro immobile); in via subordinata, il collocamento paritario presso entrambi i genitori con alternanza ogni 5 giorni;
in via ulteriormente subordinata, il collocamento prevalente della bambina presso la madre, con ampia calendarizzazione delle visite padre-figlia.
3 Ebbene, il criterio fondamentale cui fare riferimento per determinare il regime di collocamento e la calendarizzazione delle visite della minore con ciascun genitore è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, il quale impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Civ. ord. n. 14728/2016). In un'ottica di tutela dell'interesse del minore è anche possibile escludere una frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio - senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità - a favore di un regime di collocamento prevalente presso l'uno o altro genitore, purché tale regime risulti più confacente al benessere e alla crescita armoniosa della prole (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 4790/2022). Rimane fermo l'imperativo di una calendarizzazione del diritto di visita con il genitore non collocatario in modo da garantire il principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi
(Cass. civ. ordinanza n. 9764/2019).
Alla luce dei principi sopra enunciati e del materiale acquisito in sede di istruttoria, il Collegio ritiene di aderire e confermare quanto disposto dal Giudice relatore con ordinanza del 30/10/2024.
Considerato, infatti, che la piccola ha sempre vissuto presso la casa familiare sita in Albano Per_1
Sant'Alessandro (BG) con la sig.ra (la quale ne ha avuto finora il collocamento Parte_1 prevalente) e che il sig. non ha un'abitazione propria, ma ha affermato di volerne Controparte_1 acquistare una nel prossimo futuro (il che comporterebbe un ulteriore repentino cambiamento delle abitudini di vita della minore in una fase particolarmente delicata dello sviluppo), il regime di collocamento prevalente presso il padre e quello di collocamento paritario alternato non risultano confacenti al miglior interesse di Oltretutto, le allegazioni del sig. in merito alla Per_1 CP_1 sconvenienza del collocamento prevalente della figlia presso la madre - segnatamente relative alle emicranie ricorrenti, ai disturbi di ansia e agli impegni lavorativi della sig.ra – sono risultate Pt_1 generiche e comunque inidonee a mettere in dubbio la piena capacità della madre di accudire la minore, visto anche l'ampio coinvolgimento dei nonni nella vita quotidiana della minore. Merita, pertanto, accoglimento la domanda della ricorrente volta ad ottenere il collocamento prevalente della figlia presso di sé.
8. Di contro, a tutela del diritto alla bigenitorialità di e considerato che non vi sono ragioni per Per_1 limitare il diritto di visita paterno, è fondata e va accolta la domanda formulata in via subordinata dal resistente volta ad ottenere un ampliamento del proprio calendario di visita. Il Collegio conferma la calendarizzazione disposta dal Giudice relatore con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. Il sig.
pertanto, potrà vedere e tenere la figlia con sé, salvo diverso più ampio accordo Controparte_1 tra i genitori:
4 - a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del lunedì, quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane con weekend di competenza materna, il padre terrà la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del venerdì, quando la riaccompagnerà a scuola;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e comunque previste dal calendario scolastico, la minore starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
Ogni ulteriore domanda relativa alla quotidiana gestione della minore (tra cui autorizzazione di soggetti terzi al nucleo familiare all'accompagnamento/ritiro della minore da scuola, gestione degli spostamenti nei giorni di malattia della minore, variazioni negli orari delle visite) deve ritenersi assorbita dalle disposizioni rese in punto di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Impregiudicata, comunque, la possibilità di proporre apposita domanda in caso di persistenza di un disaccordo su questioni di particolare rilievo concernenti la minore, il Tribunale auspica che le parti
– nel prioritario interesse della figlia- si rivolgano ad un professionista che li aiuti ad appianare le tensioni reciproche nella gestione della prole.
9. Venendo agli aspetti economici, la sig. ha domandato di porre a carico del resistente l'obbligo Pt_1 di corrisponderle una somma mensile pari a € 750,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Di contro, il sig. ha domandato che, CP_1 nell'eventualità del collocamento della minore presso la madre, sia posto a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito dell'istruttoria svolta, le posizioni reddituali delle parti possono essere ricostruite come segue:
- La sig.ra , di anni 31, è impiegata presso la con qualifica di impiegato Pt_1 Parte_2 direttivo, livello AD3, qualifica che le consente di ricevere annualmente un premio massimo di
€15.000,00 nell'eventualità del raggiungimento di determinati obiettivi (cfr. all. n. 27 del fascicolo di parte resistente); nell'anno d'imposta 2021 ha percepito un reddito complessivo di € 41.177,00; nell'anno d'imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 35.420,00; nell'anno d'imposta
2023 ha percepito un reddito complessivo di € 56.011,00 (cfr. all. n. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente). È proprietaria esclusiva della casa familiare, in cui abita insieme alla figlia, e per la quale paga mensilmente una rata di mutuo di ca. € 1.132,27 (cfr. all. n. 11 e 12 del fascicolo di parte ricorrente).
- Il sig. di anni 36, attualmente vive presso l'abitazione dei propri genitori e non CP_1 sostiene, pertanto, alcuna spesa abitativa;
anch'egli impiegato, nell'anno d'imposta 2021 ha
5 percepito un reddito complessivo di € 38.619,00; nell'anno d'imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di € 38.874,00; nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di € 39.412,00 (cfr. all. 4 del fascicolo di parte resistente). È attualmente gravato dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia nella misura di € 500,00.
Alla luce della ricostruzione reddituale sopra effettuata, tenuto conto delle situazioni reddituali di ambedue le parti, delle spese di cui ciascuno di essi è mensilmente gravato e dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, questo Collegio ritiene necessario ridurre il quantum dell'assegno di mantenimento stabilito con ordinanza del 30/10/2024 e porre in via definitiva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia tramite versamento a Controparte_1 Pt_1
della somma mensile di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, con
[...] decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza. Le spese straordinarie per la figlia, da intendersi disciplinate secondo il Protocollo attualmente in vigore presso questo Tribunale, a cui le parti hanno aderito ed estesamente riportato in dispositivo, sono da porsi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
10. Vanno infine rigettate le domande delle parti volte ad ottenere la regolamentazione della ripartizione dell'assegno unico famigliare e delle detrazioni fiscali per carico di famiglia. Infatti, in assenza di accordo tra i coniugi, andrà applicata la disciplina legislativa in materia (cfr. d.lgs. 29/1272021 n. 230
e ss. mod.).
11. Stante la parziale reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. AFFIDA la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Pt_1
[...]
2. DISPONE che possa vedere e tenere con sé la figlia: Controparte_1
- a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del lunedì, quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola;
- nelle settimane con weekend di competenza materna, il padre terrà la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 8:30 del venerdì, quando la riaccompagnerà all'asilo/scuola;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali e comunque previste dal calendario scolastico, la minore starà con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la minore per 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della minore, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo
6 di € 300,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo Protocollo in vigore presso questo Tribunale e di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni
7 sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
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4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 13/03/2025.
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