Articolo 30 della Legge sull'emigrazione
Articolo 29Articolo 31
Versione
11 dicembre 1919

Art. 30


Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sara' tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sara' stabilito con decreto del commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatrino per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'eta' superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno meta' quota; nulla quelli sotto i tre anni.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1919
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