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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012064157 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012064157 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012064157 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 ottobre 2025, la Dott.ssa Ricorrente_1, codice fiscale CF.Ricorrente_1, ricorre avverso avviso di liquidazione n. 25012064157, relativa a imposta di registro 2025, notificata il 10 luglio 2025, recante la somma di euro 1.720,00 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
In diritto, l'atto impositivo tributario, secondo l'art. 7, della legge n. 212/2000, deve essere motivato. Nel caso di specie, dall'atto impugnato non si percepisce alcuna motivazione esaustiva e convincente del perché l'agevolazione fiscale chiesta dall'acquirente (Sig. Nominativo_1) sia stata negata;
ne è sola traccia in un apodittico richiamo al classamento catastale A/4 dell'immobile pertinenziale. Stessa sorte subisce il diniego di autotutela dell'Ufficio all'istanza motivata prodotta dal Notaio Ricorrente_1. L'Ufficio afferma che la condizione espressa chiarificatrice della causale agevolativa del dichiarante non sarebbe stata precisata nell'atto pubblico, cosa assolutamente non veritiera.
Inoltre, soltanto qualora un terreno venga incluso nel piano regolatore opererà la “deruralizzazione” di esso, unitamente al fabbricato che vi insiste;
diversamente, fintanto che l'area è agricola o “zona bianca” la deruralizzazione non opera e il classamento del fabbricato in cat. “A”, operato a seguito di un obbligo “obtorto collo” nel 2012, non vale a conferire al compendio agricolo la qualificazione urbanistica che lo escluda dalle agevolazioni fiscali per l'agricoltura.
Nel caso che ci impegna nessuna edificabilità può riconoscersi in capo al fondo rustico comprato dal sig.
Nom._1 per diverse ragioni: a) la classificazione di A/4 del fabbricato è stata attribuita sol perché la legge del 2011 lo ha previsto, imponendo ai proprietari un accatastamento;
b) il regio decreto legge 652/1939 stabilisce che non sono soggetti all'obbligo di iscrizione al catasto urbano i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;
il dl 557/1993, recante istituzione del catasto dei fabbricati (precedentemente catasto urbano), che impone l'iscrizione di tutti i fabbricati nell'archivio catastale. Tuttavia, l'iscrizione negli stessi non comporta automaticamente la perdita dei requisiti di ruralità dei fabbricati;
nonché la legge 286/2004; infine il d.l.
201/2011 (decreto salva Italia) che imponeva il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, finalizzata anche al pagamento dell'IMU; c) Dal punto di vista tecnico, e di fatto, il terreno cui il fabbricato è asservito ha sicuramente una superficie superiore a 10.000 metri quadrati ed è censito al Catasto Terreni con attribuzione di reddito agrario. L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina si applichi solo al fabbricato rurale che si trova sullo stesso terreno agricolo acquistato e che ha un rapporto di pertinenza con esso. Anche queste ultime considerazioni sono assolte dal caso di specie poiché il fabbricato insiste sul fondo.
Nullita' dell'atto impugnato per vizio della motivazione – carenza istruttoria.
In diritto, merita essere trattata la tematica della motivazione dell'atto amministrativo e ciò perché l'atto impugnato nel presente ricorso non soddisfa i principi in materia di motivazione. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria, che nel caso di specie manca del tutto. In violazione dell'art. 7, comma 1°, della L. n. 212 del 2000.
Illegittimo silenzio/diniego di revoca in autotutela – eccesso di potere.
L'amministrazione finanziaria resistente, sebbene abbia manifestato e confermato il suo convincimento di giustezza dell'atto amministrativo emanato come in epigrafe, allorquando la ricorrente, a ragion veduta, Le si è rivolta per ottenere una caducazione d'ufficio, per effetto del manifesto fumus boni juris della ricorrente, lo stesso Ufficio avrebbe dovuto rivedere la propria decisione. E ciò anche perché la stessa prassi, come sottolineato in fatto e diritto, deponeva verso le ragioni della contribuente/ricorrente. Ne consegue l'eccesso di potere della P.A scaturente da un rifiuto del tutto discrezionale ed arbitrario a revocare l'atto palesemente illegittimo. Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Contrariamente a quanto ritenuto da controparte, la motivazione dell'atto è completa perché reca la puntuale indicazione dei motivi per cui l'Ufficio ha disconosciuto sul fabbricato di categoria catastale A/4 l'agevolazione fiscale previste dall'art. 9 del DPR 601/1973 richiesta nell'atto di compravendita a suo rogito, nonché dell'esito del procedimento di liquidazione delle imposte e le norme giuridiche di riferimento. Ne consegue l'idoneità della motivazione atta a consentire alla contribuente l'individuazione delle ragioni sottostanti il recupero a tassazione, idoneità che è confermata nel caso di specie dal fatto che la parte ha dimostrato con il suo articolato ricorso di essere stata messa in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese. Inoltre, si precisa che l'avviso di liquidazione impugnato in questa sede non prevede alcuna attività accertativa dell'Ufficio, ma si limita semplicemente a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione ai sensi dell'art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 463/1997 richiedendo imposta principale ex art. 42, comma
1, del Testo Unico Registro. Nel caso di specie l'oggetto del contendere è circoscritto dalla risoluzione della
“quaestio” se il fabbricato oggetto di compravendita può essere qualificato come pertinenza del terreno pur in assenza del requisito della ruralità. L'art. 1, co. 47, della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), in vigore dall'01.01.2017, ha reintrodotto una norma abrogata dal D.L. 14.3.2011 n. 23, ossia, l'art. 9, co. 2,
D.P.R. n. 601/73. Si tratta di un'agevolazione operante per i trasferimenti di c.d. “terreni montani”. Il concetto di fondo rustico coincide con la nozione di terreni agricoli e relative pertinenze, utilizzata dal legislatore fiscale in materia di agevolazione per la piccola proprietà contadina. Si ritiene, pertanto, estendibile alla compravendita in esame quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 26 del 2015 ove l'Agenzia ha preso posizione sull'applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai fabbricati pertinenziali di terreni agricoli, affermando che le agevolazioni possono essere concesse soltanto al fabbricato rurale che, oltre a trovarsi in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno. L'Ufficio ha quindi aderito a quest'imposizione.
I fabbricati rurali costituiscono una categoria specifica di immobili che sono comunemente destinati al servizio dei terreni agricoli, per poter godere del regime fiscale agevolato, questi fabbricati devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge. Per mantenere l'agevolazione fiscale, la ruralità del fabbricato deve essere dichiarata al Catasto. Le determinazioni dell'Ufficio si basano sulla circostanza che il mero fatto che il bene principale sia rurale e abbia i requisiti per ottenere il beneficio, non esonera che le pertinenze non debbano possedere anch'esse i requisiti della ruralità che, ai fini fiscali, deve risultare da un'apposita annotazione al catasto, pacificamente assente nel caso di specie e non prodotta agli atti del giudizio. Conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia, infatti, le pertinenze di un fondo rustico possono beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali riconosciute al bene principale, purché anch'esse rispettino i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, commi 3, 3bis e 3ter, del D.L. n. 557/1993.
Come noto, con l'introduzione delle due ipotesi di autotutela, obbligatoria e facoltativa, è stato anche integrato l'articolo 19 d.lgs. n. 546/92 che disciplina gli atti impugnabili. Nel caso concreto, a fronte di un avviso di liquidazione del tutto legittimo, l'istanza di autotutela di controparte si rivela infondata. L'Ufficio ha dato, correttamente e nei termini, seguito all'istanza di autotutela presentata con un provvedimento di rigetto motivato in modo esaustivo a seguito di un compiuto riesame dell'atto.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La ricorrente lamenta che l'avviso di liquidazione sarebbe affetto da motivazione meramente apparente, priva di una reale ricostruzione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del recupero, nonché emesso in assenza di adeguata istruttoria. L'eccezione non può essere accolta. Dalla lettura dell'atto impugnato
(come ricostruito nella narrativa delle controdeduzioni) si evince che l'Ufficio: individua l'atto presupposto
(rogito del 09.05.2025, registrato il 15.05.2025 al n.17007, serie 1T); specifica i beni oggetto di trasferimento e, in particolare, il fabbricato di categoria A/4; indica l'agevolazione richiesta (art9. , comma 2, d. P. R.
n.601/1973 – territori montani); esplicita la ragione del disconoscimento dell'agevolazione sul fabbricato: mancanza del requisito di “ruralità” ai fini fiscali, risultando il bene censito in categoria A/4 privo di annotazione catastale della ruralità; espone il criterio di riliquidazione: applicazione dell'aliquota ordinaria del 9% ex art.1
Tariffa Parte Prima d. P. R. n.131/1986 sul corrispettivo imputato al fabbricato;
applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, ai sensi dell'art.10, comma 3, d. lgs. n.23/2011; reca il conteggio delle maggiori imposte dovute, tenuto conto di quanto già versato in sede di autoliquidazione. Tali elementi consentono al contribuente di individuare con chiarezza: il petitum dell'atto (recupero di imposta su parte del corrispettivo relativo al fabbricato); la causa petendi (esclusione del fabbricato dall'ambito applicativo del regime agevolato per difetto di ruralità e conseguente applicazione delle aliquote ordinarie). La stessa articolata impugnazione, che sviluppa una compiuta difesa sul merito tecnico-giuridico della questione
(nozione di fondo rustico, pertinenza, ruralità, deruralizzazione, prassi amministrativa), costituisce indice sintomatico dell'effettiva comprensione, da parte della ricorrente, della portata della pretesa erariale e delle ragioni del recupero. Inoltre, giova rilevare che l'atto oggetto di causa è un avviso di liquidazione emesso a seguito di controllo sull'autoliquidazione ex art.
3-ter d. lgs. n.463/1997, e non un avviso di accertamento fondato su complesse attività istruttorie o su ricostruzioni induttive: in tale specifico contesto, la motivazione si esaurisce nella puntuale indicazione della divergenza tra imposta autoliquidata e imposta ritenuta dovuta, nonché nella chiara esposizione del titolo giuridico del recupero, profili che – nel caso di specie – risultano soddisfatti. Ne consegue che l'avviso di liquidazione non è affetto da nullità per carenza di motivazione, essendo idoneo a svolgere la propria funzione informativa e a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
L'agevolazione invocata trova fondamento nell'art. 9, comma 2, d. P. R.29 settembre 1973, n.601, come reintrodotto dall'art.1, comma 47, legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), che, per quanto qui interessa, dispone che: «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (…) sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni (…) si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che (…) si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni (…)». Sotto il profilo oggettivo, la norma circoscrive l'ambito applicativo ai “trasferimenti di fondi rustici” siti in territori montani. È, dunque, centrale stabilire se, e in quali condizioni, un fabbricato possa essere ricompreso nel concetto di “fondo rustico” e godere del medesimo trattamento tributario. Sul punto, tanto la giurisprudenza tributaria (Commissione
Tributaria Centrale, sent.18.01.1989,n.369) quanto la prassi amministrativa (fra cui, in particolare, la risoluzione n.26/E del 2015) hanno chiarito che: il “fondo rustico” va inteso come appezzamento di terreno agricolo corredato degli elementi strumentali e pertinenziali necessari per la sua gestione economica (c. d. fundus instructus); nell'ambito del “fondo rustico” rientrano anche i fabbricati aventi natura rurale, purché effettivamente strumentali all'attività agricola o destinati ad abitazione del coltivatore, e purché sussistano i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale (art9. d. l. n.557/1993, convertito in l. n.133/1994, come modificato dall'art.42-bis d. l. n.159/2007; D. M.26 luglio 2012; disciplina dell'annotazione catastale della ruralità). In tale prospettiva, la stessa risoluzione n.26/E del 6 marzo 2015, richiamata dalla ricorrente, condiziona l'estensione del beneficio ai fabbricati: alla sussistenza di un effettivo vincolo di pertinenzialità rispetto al terreno agricolo trasferito e alla qualificazione del fabbricato come “rurale” ai fini fiscali, risultante dagli atti catastali (in particolare, dall'annotazione della ruralità in banca dati).
La ricorrente sostiene che: la natura pertinenziale del fabbricato rispetto al terreno sarebbe pienamente dimostrata in fatto;
l'originaria ruralità del fabbricato, risalente a epoca antecedente al 1967, e la sua effettiva destinazione al servizio dell'attività agricola escluderebbero la rilevanza dell'attuale classamento in categoria
A/4 e della mancanza dell'annotazione catastale della ruralità; la classificazione catastale in A/4 sarebbe il risultato di un “accatastamento forzoso” conseguente alla normativa del 2011, privo di valore sostanziale.
Tali argomentazioni non possono essere condivise. Il quadro normativo in materia di fabbricati rurali ha progressivamente stabilito che: tutti i fabbricati, anche quelli con destinazione rurale, devono essere iscritti al Catasto Fabbricati con attribuzione di rendita;
la qualificazione di “rurale” ai fini fiscali non discende automaticamente dal mero uso agricolo del bene, ma richiede il rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui, in particolare, la relazione con un'impresa agricola e la sussistenza di un'estensione minima di terreni, nonché l'assenza di caratteristiche di lusso;
la sussistenza (e, specularmente, la perdita) dei requisiti di ruralità è oggetto di un procedimento formale, confluito, a seguito del D. M.26 luglio 2012, nell'obbligo di apporre negli atti catastali un'apposita annotazione che certifichi il carattere rurale del fabbricato. Ne consegue che, ai fini tributari, la ruralità: non può essere desunta in via meramente fattuale, prescindendo dall'esito dei procedimenti catastali;
deve risultare dalle scritture catastali mediante apposita annotazione, a pena di inidoneità del fabbricato a fruire del regime fiscale riservato agli immobili rurali. Nel caso di specie: il fabbricato risulta censito in categoria A/4, quale unità abitativa ordinaria;
non emerge, dagli atti prodotti, alcuna annotazione catastale di ruralità; la stessa ricorrente non allega, né tanto meno dimostra, che sia mai stata richiesta e ottenuta la qualificazione del fabbricato come rurale ai sensi dell'art9. d. l.
n.557/1993 e del D. M.26 luglio 2012. In difetto di tale requisito formale-sostanziale, il fabbricato non può essere considerato, ai fini tributari, “fabbricato rurale” e, conseguentemente, non può essere ricompreso, al pari del terreno, nella nozione di “fondo rustico” cui l'art9. , comma 2, d. P. R. n.601/1973 ricollega il beneficio.
La difesa della ricorrente insiste sull'ampia nozione civilistica di pertinenza ex art.817 c. c. , richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di: rapporto tra bene principale e bene accessorio;
irrilevanza, sul piano civilistico, della classificazione catastale;
prevalenza della concreta destinazione del bene. Tale impostazione, pur condivisibile nella sua astratta ricostruzione, non è di per sé sufficiente, nel caso concreto, a fondare il diritto all'agevolazione fiscale. La disciplina in esame non si limita, infatti, a riconoscere alle “pertinenze” del fondo rustico un qualsivoglia regime di favore, ma esige che: il bene accessorio appartenga alla specifica categoria dei “fabbricati rurali” ai fini fiscali;
tale carattere sia comprovato secondo le modalità formali fissate dalla normativa speciale (annotazione catastale). In altri termini, il vincolo pertinenziale, inteso in senso codicistico (art.817 c. c. ), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per attrarre il fabbricato nel medesimo regime agevolativo del terreno: occorre, in aggiunta, che il bene accessorio possegga tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per essere trattato come “rurale” sul piano tributario. Nel caso che occupa, quand'anche si volesse ammettere che il fabbricato, in fatto, sia destinato al servizio del fondo (abitazione dell'agricoltore, ricovero di attrezzi, scorte, ecc. ), resta dirimente la mancata dimostrazione della ruralità catastale. In presenza di una disciplina che attribuisce rilievo costitutivo all'annotazione nei registri catastali, non è possibile, in sede contenziosa, surrogare tale mancanza con presunzioni di fatto o con considerazioni sulla storia edilizia del manufatto. Ne deriva che, non risultando il fabbricato qualificato come rurale ai fini fiscali, esso non può essere attratto nel perimetro oggettivo dell'art9. , comma 2, d. P. R. n.601/1973, nemmeno invocando il rapporto di pertinenza civilistica con il terreno.
La ricorrente richiama la risoluzione n.26/E del 2015 quale atto di prassi che imporrebbe all'Amministrazione di riconoscere l'estensione del beneficio anche ai fabbricati pertinenziali, deducendo che la sua disapplicazione integrerebbe un vizio di eccesso di potere. Tale assunto non può essere condiviso per due ordini di ragioni:
1. la risoluzione, a ben vedere, conferma il principio secondo cui le agevolazioni possono essere riconosciute solo ai fabbricati rurali che: risultino in rapporto di pertinenzialità con i terreni agricoli oggetto di trasferimento, siano ubicati sul medesimo fondo, e possiedano i requisiti di ruralità ai fini fiscali, risultanti dagli atti catastali;
2. la situazione di fatto oggetto della risoluzione (fabbricato già censito con categoria D/10, quindi già riconosciuto rurale a fini fiscali) si differenzia nettamente da quella di causa, in cui il bene risulta in categoria A/4 e privo di annotazione di ruralità. L'Amministrazione, pertanto, non solo non si è discostata dalla propria prassi, ma se ne è puntualmente attenuta, subordinando l'estensione del beneficio al possesso, da parte del fabbricato, dei requisiti oggettivi e formali di ruralità, che nel caso concreto – come visto – non risultano provati. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che: correttamente l'Ufficio abbia distinto, ai fini dell'applicazione dell'art9. , comma 2, d. P. R. n.601/1973, tra: il terreno agricolo, per il quale l'agevolazione non risulta contestata, il fabbricato abitativo A/4, privo del requisito di ruralità in atti catastali;
legittimamente sia stata esclusa l'estensione del regime agevolato al fabbricato e siano state applicate le aliquote ordinarie di cui all'art.1 Tariffa Parte Prima d. P. R. n.131/1986, nonché le misure ordinarie delle imposte ipotecaria e catastale ex art.10, comma 3, d. lgs. n.23/2011; l'operato del notaio in sede di autoliquidazione non possa ritenersi corretto nella parte in cui ha esteso l'agevolazione al fabbricato in assenza dei presupposti normativamente richiesti. Il motivo di ricorso relativo alla “correttezza dell'autoliquidazione” e alla pretesa automatica estensione del beneficio al bene pertinenziale deve, quindi, essere respinto.
La ricorrente impugna, inoltre, il provvedimento di diniego di autotutela, assumendone l'illegittimità per eccesso di potere, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto annullare in via di autotutela l'avviso di liquidazione, in presenza di un evidente fumus boni iuris. Anche tale doglianza non è fondata. In primo luogo, come emerso dall'esame del merito, l'avviso di liquidazione non presenta profili di manifesta illegittimità o erroneità tali da imporne la rimozione in via di autotutela;
al contrario, esso risulta conforme al dettato normativo e ai principi desumibili dalla prassi amministrativa e dalla disciplina sui fabbricati rurali. In secondo luogo, il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria: ha per oggetto, in via principale, la rimozione di atti illegittimi o infondati nell'interesse pubblico alla corretta esazione del tributo;
non si configura, di regola, come potere-dovere incondizionato, salvo le ipotesi tipizzate di autotutela obbligatoria;
non si traduce in un autonomo diritto soggettivo del contribuente all'annullamento dell'atto, né nell'obbligo di aderire alle valutazioni difensive del privato. Nel caso di specie, l'Ufficio: ha esaminato l'istanza di autotutela;
ha confermato, con nota motivata, la legittimità dell'atto impositivo, ribadendo la mancanza del requisito di ruralità del fabbricato ai fini fiscali e la conseguente inapplicabilità del beneficio. Non emergono, pertanto, elementi idonei a configurare un vizio di eccesso di potere nel diniego: l'Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, pervenendo a una decisione coerente con il quadro normativo e con le risultanze catastali. Per tali ragioni, anche il motivo di ricorso relativo all'autotutela deve essere respinto.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Palermo il 13 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore
Panebianco)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF.Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012064157 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012064157 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012064157 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 ottobre 2025, la Dott.ssa Ricorrente_1, codice fiscale CF.Ricorrente_1, ricorre avverso avviso di liquidazione n. 25012064157, relativa a imposta di registro 2025, notificata il 10 luglio 2025, recante la somma di euro 1.720,00 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Palermo.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
In diritto, l'atto impositivo tributario, secondo l'art. 7, della legge n. 212/2000, deve essere motivato. Nel caso di specie, dall'atto impugnato non si percepisce alcuna motivazione esaustiva e convincente del perché l'agevolazione fiscale chiesta dall'acquirente (Sig. Nominativo_1) sia stata negata;
ne è sola traccia in un apodittico richiamo al classamento catastale A/4 dell'immobile pertinenziale. Stessa sorte subisce il diniego di autotutela dell'Ufficio all'istanza motivata prodotta dal Notaio Ricorrente_1. L'Ufficio afferma che la condizione espressa chiarificatrice della causale agevolativa del dichiarante non sarebbe stata precisata nell'atto pubblico, cosa assolutamente non veritiera.
Inoltre, soltanto qualora un terreno venga incluso nel piano regolatore opererà la “deruralizzazione” di esso, unitamente al fabbricato che vi insiste;
diversamente, fintanto che l'area è agricola o “zona bianca” la deruralizzazione non opera e il classamento del fabbricato in cat. “A”, operato a seguito di un obbligo “obtorto collo” nel 2012, non vale a conferire al compendio agricolo la qualificazione urbanistica che lo escluda dalle agevolazioni fiscali per l'agricoltura.
Nel caso che ci impegna nessuna edificabilità può riconoscersi in capo al fondo rustico comprato dal sig.
Nom._1 per diverse ragioni: a) la classificazione di A/4 del fabbricato è stata attribuita sol perché la legge del 2011 lo ha previsto, imponendo ai proprietari un accatastamento;
b) il regio decreto legge 652/1939 stabilisce che non sono soggetti all'obbligo di iscrizione al catasto urbano i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;
il dl 557/1993, recante istituzione del catasto dei fabbricati (precedentemente catasto urbano), che impone l'iscrizione di tutti i fabbricati nell'archivio catastale. Tuttavia, l'iscrizione negli stessi non comporta automaticamente la perdita dei requisiti di ruralità dei fabbricati;
nonché la legge 286/2004; infine il d.l.
201/2011 (decreto salva Italia) che imponeva il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, finalizzata anche al pagamento dell'IMU; c) Dal punto di vista tecnico, e di fatto, il terreno cui il fabbricato è asservito ha sicuramente una superficie superiore a 10.000 metri quadrati ed è censito al Catasto Terreni con attribuzione di reddito agrario. L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina si applichi solo al fabbricato rurale che si trova sullo stesso terreno agricolo acquistato e che ha un rapporto di pertinenza con esso. Anche queste ultime considerazioni sono assolte dal caso di specie poiché il fabbricato insiste sul fondo.
Nullita' dell'atto impugnato per vizio della motivazione – carenza istruttoria.
In diritto, merita essere trattata la tematica della motivazione dell'atto amministrativo e ciò perché l'atto impugnato nel presente ricorso non soddisfa i principi in materia di motivazione. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria, che nel caso di specie manca del tutto. In violazione dell'art. 7, comma 1°, della L. n. 212 del 2000.
Illegittimo silenzio/diniego di revoca in autotutela – eccesso di potere.
L'amministrazione finanziaria resistente, sebbene abbia manifestato e confermato il suo convincimento di giustezza dell'atto amministrativo emanato come in epigrafe, allorquando la ricorrente, a ragion veduta, Le si è rivolta per ottenere una caducazione d'ufficio, per effetto del manifesto fumus boni juris della ricorrente, lo stesso Ufficio avrebbe dovuto rivedere la propria decisione. E ciò anche perché la stessa prassi, come sottolineato in fatto e diritto, deponeva verso le ragioni della contribuente/ricorrente. Ne consegue l'eccesso di potere della P.A scaturente da un rifiuto del tutto discrezionale ed arbitrario a revocare l'atto palesemente illegittimo. Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Contrariamente a quanto ritenuto da controparte, la motivazione dell'atto è completa perché reca la puntuale indicazione dei motivi per cui l'Ufficio ha disconosciuto sul fabbricato di categoria catastale A/4 l'agevolazione fiscale previste dall'art. 9 del DPR 601/1973 richiesta nell'atto di compravendita a suo rogito, nonché dell'esito del procedimento di liquidazione delle imposte e le norme giuridiche di riferimento. Ne consegue l'idoneità della motivazione atta a consentire alla contribuente l'individuazione delle ragioni sottostanti il recupero a tassazione, idoneità che è confermata nel caso di specie dal fatto che la parte ha dimostrato con il suo articolato ricorso di essere stata messa in condizione di svolgere compiutamente le proprie difese. Inoltre, si precisa che l'avviso di liquidazione impugnato in questa sede non prevede alcuna attività accertativa dell'Ufficio, ma si limita semplicemente a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione ai sensi dell'art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 463/1997 richiedendo imposta principale ex art. 42, comma
1, del Testo Unico Registro. Nel caso di specie l'oggetto del contendere è circoscritto dalla risoluzione della
“quaestio” se il fabbricato oggetto di compravendita può essere qualificato come pertinenza del terreno pur in assenza del requisito della ruralità. L'art. 1, co. 47, della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), in vigore dall'01.01.2017, ha reintrodotto una norma abrogata dal D.L. 14.3.2011 n. 23, ossia, l'art. 9, co. 2,
D.P.R. n. 601/73. Si tratta di un'agevolazione operante per i trasferimenti di c.d. “terreni montani”. Il concetto di fondo rustico coincide con la nozione di terreni agricoli e relative pertinenze, utilizzata dal legislatore fiscale in materia di agevolazione per la piccola proprietà contadina. Si ritiene, pertanto, estendibile alla compravendita in esame quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 26 del 2015 ove l'Agenzia ha preso posizione sull'applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai fabbricati pertinenziali di terreni agricoli, affermando che le agevolazioni possono essere concesse soltanto al fabbricato rurale che, oltre a trovarsi in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno. L'Ufficio ha quindi aderito a quest'imposizione.
I fabbricati rurali costituiscono una categoria specifica di immobili che sono comunemente destinati al servizio dei terreni agricoli, per poter godere del regime fiscale agevolato, questi fabbricati devono soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge. Per mantenere l'agevolazione fiscale, la ruralità del fabbricato deve essere dichiarata al Catasto. Le determinazioni dell'Ufficio si basano sulla circostanza che il mero fatto che il bene principale sia rurale e abbia i requisiti per ottenere il beneficio, non esonera che le pertinenze non debbano possedere anch'esse i requisiti della ruralità che, ai fini fiscali, deve risultare da un'apposita annotazione al catasto, pacificamente assente nel caso di specie e non prodotta agli atti del giudizio. Conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia, infatti, le pertinenze di un fondo rustico possono beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali riconosciute al bene principale, purché anch'esse rispettino i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, commi 3, 3bis e 3ter, del D.L. n. 557/1993.
Come noto, con l'introduzione delle due ipotesi di autotutela, obbligatoria e facoltativa, è stato anche integrato l'articolo 19 d.lgs. n. 546/92 che disciplina gli atti impugnabili. Nel caso concreto, a fronte di un avviso di liquidazione del tutto legittimo, l'istanza di autotutela di controparte si rivela infondata. L'Ufficio ha dato, correttamente e nei termini, seguito all'istanza di autotutela presentata con un provvedimento di rigetto motivato in modo esaustivo a seguito di un compiuto riesame dell'atto.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La ricorrente lamenta che l'avviso di liquidazione sarebbe affetto da motivazione meramente apparente, priva di una reale ricostruzione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del recupero, nonché emesso in assenza di adeguata istruttoria. L'eccezione non può essere accolta. Dalla lettura dell'atto impugnato
(come ricostruito nella narrativa delle controdeduzioni) si evince che l'Ufficio: individua l'atto presupposto
(rogito del 09.05.2025, registrato il 15.05.2025 al n.17007, serie 1T); specifica i beni oggetto di trasferimento e, in particolare, il fabbricato di categoria A/4; indica l'agevolazione richiesta (art9. , comma 2, d. P. R.
n.601/1973 – territori montani); esplicita la ragione del disconoscimento dell'agevolazione sul fabbricato: mancanza del requisito di “ruralità” ai fini fiscali, risultando il bene censito in categoria A/4 privo di annotazione catastale della ruralità; espone il criterio di riliquidazione: applicazione dell'aliquota ordinaria del 9% ex art.1
Tariffa Parte Prima d. P. R. n.131/1986 sul corrispettivo imputato al fabbricato;
applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, ai sensi dell'art.10, comma 3, d. lgs. n.23/2011; reca il conteggio delle maggiori imposte dovute, tenuto conto di quanto già versato in sede di autoliquidazione. Tali elementi consentono al contribuente di individuare con chiarezza: il petitum dell'atto (recupero di imposta su parte del corrispettivo relativo al fabbricato); la causa petendi (esclusione del fabbricato dall'ambito applicativo del regime agevolato per difetto di ruralità e conseguente applicazione delle aliquote ordinarie). La stessa articolata impugnazione, che sviluppa una compiuta difesa sul merito tecnico-giuridico della questione
(nozione di fondo rustico, pertinenza, ruralità, deruralizzazione, prassi amministrativa), costituisce indice sintomatico dell'effettiva comprensione, da parte della ricorrente, della portata della pretesa erariale e delle ragioni del recupero. Inoltre, giova rilevare che l'atto oggetto di causa è un avviso di liquidazione emesso a seguito di controllo sull'autoliquidazione ex art.
3-ter d. lgs. n.463/1997, e non un avviso di accertamento fondato su complesse attività istruttorie o su ricostruzioni induttive: in tale specifico contesto, la motivazione si esaurisce nella puntuale indicazione della divergenza tra imposta autoliquidata e imposta ritenuta dovuta, nonché nella chiara esposizione del titolo giuridico del recupero, profili che – nel caso di specie – risultano soddisfatti. Ne consegue che l'avviso di liquidazione non è affetto da nullità per carenza di motivazione, essendo idoneo a svolgere la propria funzione informativa e a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
L'agevolazione invocata trova fondamento nell'art. 9, comma 2, d. P. R.29 settembre 1973, n.601, come reintrodotto dall'art.1, comma 47, legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), che, per quanto qui interessa, dispone che: «Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (…) sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni (…) si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che (…) si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni (…)». Sotto il profilo oggettivo, la norma circoscrive l'ambito applicativo ai “trasferimenti di fondi rustici” siti in territori montani. È, dunque, centrale stabilire se, e in quali condizioni, un fabbricato possa essere ricompreso nel concetto di “fondo rustico” e godere del medesimo trattamento tributario. Sul punto, tanto la giurisprudenza tributaria (Commissione
Tributaria Centrale, sent.18.01.1989,n.369) quanto la prassi amministrativa (fra cui, in particolare, la risoluzione n.26/E del 2015) hanno chiarito che: il “fondo rustico” va inteso come appezzamento di terreno agricolo corredato degli elementi strumentali e pertinenziali necessari per la sua gestione economica (c. d. fundus instructus); nell'ambito del “fondo rustico” rientrano anche i fabbricati aventi natura rurale, purché effettivamente strumentali all'attività agricola o destinati ad abitazione del coltivatore, e purché sussistano i requisiti di ruralità previsti dalla normativa speciale (art9. d. l. n.557/1993, convertito in l. n.133/1994, come modificato dall'art.42-bis d. l. n.159/2007; D. M.26 luglio 2012; disciplina dell'annotazione catastale della ruralità). In tale prospettiva, la stessa risoluzione n.26/E del 6 marzo 2015, richiamata dalla ricorrente, condiziona l'estensione del beneficio ai fabbricati: alla sussistenza di un effettivo vincolo di pertinenzialità rispetto al terreno agricolo trasferito e alla qualificazione del fabbricato come “rurale” ai fini fiscali, risultante dagli atti catastali (in particolare, dall'annotazione della ruralità in banca dati).
La ricorrente sostiene che: la natura pertinenziale del fabbricato rispetto al terreno sarebbe pienamente dimostrata in fatto;
l'originaria ruralità del fabbricato, risalente a epoca antecedente al 1967, e la sua effettiva destinazione al servizio dell'attività agricola escluderebbero la rilevanza dell'attuale classamento in categoria
A/4 e della mancanza dell'annotazione catastale della ruralità; la classificazione catastale in A/4 sarebbe il risultato di un “accatastamento forzoso” conseguente alla normativa del 2011, privo di valore sostanziale.
Tali argomentazioni non possono essere condivise. Il quadro normativo in materia di fabbricati rurali ha progressivamente stabilito che: tutti i fabbricati, anche quelli con destinazione rurale, devono essere iscritti al Catasto Fabbricati con attribuzione di rendita;
la qualificazione di “rurale” ai fini fiscali non discende automaticamente dal mero uso agricolo del bene, ma richiede il rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui, in particolare, la relazione con un'impresa agricola e la sussistenza di un'estensione minima di terreni, nonché l'assenza di caratteristiche di lusso;
la sussistenza (e, specularmente, la perdita) dei requisiti di ruralità è oggetto di un procedimento formale, confluito, a seguito del D. M.26 luglio 2012, nell'obbligo di apporre negli atti catastali un'apposita annotazione che certifichi il carattere rurale del fabbricato. Ne consegue che, ai fini tributari, la ruralità: non può essere desunta in via meramente fattuale, prescindendo dall'esito dei procedimenti catastali;
deve risultare dalle scritture catastali mediante apposita annotazione, a pena di inidoneità del fabbricato a fruire del regime fiscale riservato agli immobili rurali. Nel caso di specie: il fabbricato risulta censito in categoria A/4, quale unità abitativa ordinaria;
non emerge, dagli atti prodotti, alcuna annotazione catastale di ruralità; la stessa ricorrente non allega, né tanto meno dimostra, che sia mai stata richiesta e ottenuta la qualificazione del fabbricato come rurale ai sensi dell'art9. d. l.
n.557/1993 e del D. M.26 luglio 2012. In difetto di tale requisito formale-sostanziale, il fabbricato non può essere considerato, ai fini tributari, “fabbricato rurale” e, conseguentemente, non può essere ricompreso, al pari del terreno, nella nozione di “fondo rustico” cui l'art9. , comma 2, d. P. R. n.601/1973 ricollega il beneficio.
La difesa della ricorrente insiste sull'ampia nozione civilistica di pertinenza ex art.817 c. c. , richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di: rapporto tra bene principale e bene accessorio;
irrilevanza, sul piano civilistico, della classificazione catastale;
prevalenza della concreta destinazione del bene. Tale impostazione, pur condivisibile nella sua astratta ricostruzione, non è di per sé sufficiente, nel caso concreto, a fondare il diritto all'agevolazione fiscale. La disciplina in esame non si limita, infatti, a riconoscere alle “pertinenze” del fondo rustico un qualsivoglia regime di favore, ma esige che: il bene accessorio appartenga alla specifica categoria dei “fabbricati rurali” ai fini fiscali;
tale carattere sia comprovato secondo le modalità formali fissate dalla normativa speciale (annotazione catastale). In altri termini, il vincolo pertinenziale, inteso in senso codicistico (art.817 c. c. ), costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per attrarre il fabbricato nel medesimo regime agevolativo del terreno: occorre, in aggiunta, che il bene accessorio possegga tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per essere trattato come “rurale” sul piano tributario. Nel caso che occupa, quand'anche si volesse ammettere che il fabbricato, in fatto, sia destinato al servizio del fondo (abitazione dell'agricoltore, ricovero di attrezzi, scorte, ecc. ), resta dirimente la mancata dimostrazione della ruralità catastale. In presenza di una disciplina che attribuisce rilievo costitutivo all'annotazione nei registri catastali, non è possibile, in sede contenziosa, surrogare tale mancanza con presunzioni di fatto o con considerazioni sulla storia edilizia del manufatto. Ne deriva che, non risultando il fabbricato qualificato come rurale ai fini fiscali, esso non può essere attratto nel perimetro oggettivo dell'art9. , comma 2, d. P. R. n.601/1973, nemmeno invocando il rapporto di pertinenza civilistica con il terreno.
La ricorrente richiama la risoluzione n.26/E del 2015 quale atto di prassi che imporrebbe all'Amministrazione di riconoscere l'estensione del beneficio anche ai fabbricati pertinenziali, deducendo che la sua disapplicazione integrerebbe un vizio di eccesso di potere. Tale assunto non può essere condiviso per due ordini di ragioni:
1. la risoluzione, a ben vedere, conferma il principio secondo cui le agevolazioni possono essere riconosciute solo ai fabbricati rurali che: risultino in rapporto di pertinenzialità con i terreni agricoli oggetto di trasferimento, siano ubicati sul medesimo fondo, e possiedano i requisiti di ruralità ai fini fiscali, risultanti dagli atti catastali;
2. la situazione di fatto oggetto della risoluzione (fabbricato già censito con categoria D/10, quindi già riconosciuto rurale a fini fiscali) si differenzia nettamente da quella di causa, in cui il bene risulta in categoria A/4 e privo di annotazione di ruralità. L'Amministrazione, pertanto, non solo non si è discostata dalla propria prassi, ma se ne è puntualmente attenuta, subordinando l'estensione del beneficio al possesso, da parte del fabbricato, dei requisiti oggettivi e formali di ruralità, che nel caso concreto – come visto – non risultano provati. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che: correttamente l'Ufficio abbia distinto, ai fini dell'applicazione dell'art9. , comma 2, d. P. R. n.601/1973, tra: il terreno agricolo, per il quale l'agevolazione non risulta contestata, il fabbricato abitativo A/4, privo del requisito di ruralità in atti catastali;
legittimamente sia stata esclusa l'estensione del regime agevolato al fabbricato e siano state applicate le aliquote ordinarie di cui all'art.1 Tariffa Parte Prima d. P. R. n.131/1986, nonché le misure ordinarie delle imposte ipotecaria e catastale ex art.10, comma 3, d. lgs. n.23/2011; l'operato del notaio in sede di autoliquidazione non possa ritenersi corretto nella parte in cui ha esteso l'agevolazione al fabbricato in assenza dei presupposti normativamente richiesti. Il motivo di ricorso relativo alla “correttezza dell'autoliquidazione” e alla pretesa automatica estensione del beneficio al bene pertinenziale deve, quindi, essere respinto.
La ricorrente impugna, inoltre, il provvedimento di diniego di autotutela, assumendone l'illegittimità per eccesso di potere, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto annullare in via di autotutela l'avviso di liquidazione, in presenza di un evidente fumus boni iuris. Anche tale doglianza non è fondata. In primo luogo, come emerso dall'esame del merito, l'avviso di liquidazione non presenta profili di manifesta illegittimità o erroneità tali da imporne la rimozione in via di autotutela;
al contrario, esso risulta conforme al dettato normativo e ai principi desumibili dalla prassi amministrativa e dalla disciplina sui fabbricati rurali. In secondo luogo, il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria: ha per oggetto, in via principale, la rimozione di atti illegittimi o infondati nell'interesse pubblico alla corretta esazione del tributo;
non si configura, di regola, come potere-dovere incondizionato, salvo le ipotesi tipizzate di autotutela obbligatoria;
non si traduce in un autonomo diritto soggettivo del contribuente all'annullamento dell'atto, né nell'obbligo di aderire alle valutazioni difensive del privato. Nel caso di specie, l'Ufficio: ha esaminato l'istanza di autotutela;
ha confermato, con nota motivata, la legittimità dell'atto impositivo, ribadendo la mancanza del requisito di ruralità del fabbricato ai fini fiscali e la conseguente inapplicabilità del beneficio. Non emergono, pertanto, elementi idonei a configurare un vizio di eccesso di potere nel diniego: l'Amministrazione ha esercitato il potere di autotutela nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, pervenendo a una decisione coerente con il quadro normativo e con le risultanze catastali. Per tali ragioni, anche il motivo di ricorso relativo all'autotutela deve essere respinto.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Palermo il 13 Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore
Panebianco)