Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03597/2026REG.PROV.COLL.
N. 09539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2023, proposto da
IM Di OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Cangella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
NN Di OM, EL VA, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 11 settembre 2023, n. 5046, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei, di NN Di OM e di EL VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. GI AN e uditi per le parti gli avvocati Ciro Manfredonia, Sabatino Rainone ed Erik Furno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. - Con l’appello in trattazione, la IG IM Di OM chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania 11 settembre 2023, n. 5046, che ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Pompei per la demolizione di sei camere dell’immobile destinato a struttura turistico-ricettiva ( bungalow ), realizzate chiudendo un porticato, senza previo rilascio di apposito permesso di costruire; nonché (con motivi aggiunti) del provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della demolizione con una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 33 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e del provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del medesimo Testo unico.
2. – Il primo giudice ha respinto le plurime censure della ricorrente, osservando:
- che il richiamo alla sentenza del medesimo TA.R. per la Campania, n. 5529/2017, che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della controinteressata NN Di OM, proposto per sollecitare l’adozione di provvedimenti repressivi edilizi nei confronti di IM Di OM, non è pertinente stante la natura vincolata e plurimotivata dell’ordinanza di demolizione impugnata;
- che l’ordinanza di demolizione può essere rivolta all’attuale proprietario dell’immobile anche se non autore dell’abuso, dato che l’abuso edilizio ha natura reale e permanente e la misura ripristinatoria è atto dovuto e vincolato; non è necessario pertanto accertare la responsabilità soggettiva dell’autore dell’abuso né notificare il provvedimento anche a quest’ultimo, essendo sufficiente individuare il proprietario, quale soggetto nella disponibilità del bene e quindi in grado di eseguire l’ordine di ripristino;
- gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione non sono qualificabili come ristrutturazione “leggera”: la chiusura del portico con creazione di camere autonome comporta aumento di volumetria e integra un nuovo organismo edilizio, soggetto a permesso di costruire;
- è irrilevante la pendenza del ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3857 (che ha confermato la sentenza del T.a.r. per la Campania 12 febbraio 2019, n. 762, di reiezione del ricorso per l’annullamento del diniego della istanza di condono straordinario presentata dalla signora IM Di OM ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003), in assenza di una misura cautelare che sospenda la sentenza e il provvedimento;
- la conversione della demolizione in una sanzione pecuniaria (art. 33 del Testo unico edilizia) è eccezionale e presuppone l’oggettiva impossibilità della demolizione, che nel caso concreto non sussiste;
- il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità (art. 36 del Testo unico edilizia) è giustificato dalla mancanza della doppia conformità richiesta dalla norma.
3. – La ricorrente in primo grado, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso introduttivo, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. – Resistono in giudizio il Comune di Pompei e la IG NN Di OM, chiedendo che l’appello sia respinto.
5. – All’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Passando all’esame dei singoli motivi, con il primo (pp. 13-15 dell’atto di appello) l’appellante censura la sentenza nella parte in cui, muovendo dalla premessa che l’impugnata ordinanza di demolizione sia plurimotivata e vincolata, ha escluso che l’adozione del provvedimento fosse riconducibile ad una specifica richiesta del privato (le diffide presentate al Comune dalla confinante NN Di OM), con la conseguenza che la citata sentenza con la quale il T.A.R. per la Campania ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso relativo alla richiesta di adozione di provvedimenti edilizi repressivi, non potrebbe inibire l’emanazione dell’ordinanza di demolizione, essendo quest’ultima atto dovuto e vincolato.
Secondo l’appellante, la sentenza appellata sarebbe errata poiché non sarebbe sufficiente l’argomento secondo cui si tratta di un provvedimento plurimotivato, tenuto conto della circostanza che l’ordinanza di demolizione era diretta conseguenza della richiesta della sig.ra NN Di OM e che proprio tale richiesta è stata dichiarata inammissibile dal giudice amministrativo. La decisione impugnata, inoltre, sarebbe affetta anche da illogicità per contraddittorietà in quanto, se è vero che l’ordinanza di demolizione costituisce conseguenza vincolata ed indefettibile del precedente provvedimento diniego di condono edilizio, essa avrebbe dovuto essere adottata anche nei confronti della sig.ra NN Di OM nella veste di titolare della domanda di condono, responsabile delle opere abusive e contitolare dell’immobile.
6.1. - Il motivo è infondato.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, e come d’altronde pacificamente affermato dalla giurisprudenza consolidata, l’ordinanza di demolizione ha natura di provvedimento vincolato ( «e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto» : Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 9 del 2017, punto 10 del “diritto”) e non presuppone una istanza di parte che solleciti l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo edilizio. La sentenza invocata dall’appellante, pertanto, pur se ha dichiarato insussistente l’interesse a ricorrere della sig.ra NN Di OM (che aveva inviato delle diffide al Comune e aveva ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione) è irrilevante, atteso che necessario e sufficiente per la demolizione conseguente a interventi realizzati senza titolo è l’accertamento dell’abusività delle opere, come nel caso di specie è avvenuto.
7. - Con il secondo motivo (pp. 15-17 dell’appello), l’appellante impugna la sentenza per aver respinto il secondo motivo di ricorso sostenendo la correttezza della notifica dell’ordine demolitorio alla sole IM Di OM e RI SQ RA in quanto proprietarie del compendio sul quale insistono le opere abusive contestate, di cui hanno l’attuale disponibilità. Secondo l’appellante, l’art. 33 del Testo unico edilizia (nel cui ambito rientrerebbero gli abusi presupposti), contrariamente a quanto statuito nella sentenza, prevederebbe espressamente che l’ordinanza di demolizione sia notificata al responsabile delle opere abusive, a differenza della fattispecie sanzionatoria disciplinata dal precedente art. 31 il quale prescrive che l’ordinanza di demolizione vada notificata sia al responsabile dell’abuso che al proprietario delle opere. La diversità di previsione tra le due disposizioni non esclude che anche ai sensi dell’art. 33 l’amministrazione procedente possa notificare l’ingiunzione al ripristino anche al proprietario delle opere abusive. Tuttavia, tale scelta non esime l’amministrazione procedente dall’emetterla nei confronti dell’effettivo responsabile delle opere abusive, come prescritto dalla norma, soprattutto nel caso in cui esso sia agevolmente identificabile, come nel caso di specie.
7.1. - Il motivo è infondato.
Pur tralasciando la questione della qualificazione degli abusi contestati all’appellante secondo lo schema normativo dell’art. 31 o dell’art. 33 del Testo unico, anche all’ordinanza di rispristino emessa ai sensi dell’art. 33 è applicabile il principio secondo cui è sufficiente notificare l’ordinanza (anche) al solo proprietario attuale dell’opera, se – come nel caso di specie – si dimostri che questi ha l’attuale disponibilità dell’immobile ed è quindi nelle condizioni di effettuare gli interventi di rimozione e rispristino necessari per conformare le opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, nella considerazione che l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, per cui la demolizione prescinde dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo (cfr. per tutte: Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622).
8. – Con un terzo profilo di censura (p. 17-19 dell’appello), l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la realizzazione degli interventi in questione era subordinata al rilascio del permesso di costruire. Secondo l’appellante, gli interventi colpiti dall’ordinanza di demolizione rientrerebbero nell’ambito della c.d. ristrutturazione edilizia “leggera”, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività, poiché non vi sarebbe stato incremento di superficie o volumetria utile, trattandosi di volumi già esistenti sotto il profilo edilizio, la sagoma dell’edificio sarebbe stata invariata, la destinazione d’uso dei locali (turistico-ricettiva) sarebbe rimasta compatibile con quella originaria e l’intervento sarebbe stato favorevolmente valutato anche dalla Soprintendenza nell’ambito del progetto di riqualificazione paesaggistica autorizzato con decreto della Soprintendenza BB.AA.CC. n.12599/2006.
8.1. - Il motivo è infondato.
Come esattamente rilevato anche dal primo giudice, sia per le rilevanti dimensioni dei volumi realizzati (la chiusura del portico e la creazione di sei camere autonome comporta aumento di volumetria e integra un nuovo organismo edilizio), sia per la destinazione funzionale che implica un uso permanente, il manufatto in questione rientra fra «gli interventi di nuova costruzione» (art. 10, primo comma, lett. a), del Testo unico edilizia), per realizzare i quali è necessario ottenere il permesso di costruire. Ne deriva come conseguenza che, in assenza del predetto titolo, va applicata la norma di cui all’art. 31 del medesimo Testo unico, in punto di rimozione o demolizione delle opere abusive, non l’art. 33 (che riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire) né l’art. 37 (interventi eseguiti in assenza di SCIA) del medesimo Testo unico.
9. - Ne deriva come conseguenza che è infondato anche il quarto mezzo di censura (p. 19-21 dell’appello (con il quale si invoca l’applicazione della sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 del Testo unico edilizia, in luogo della demolizione).
10. – Per le medesime ragioni è infondata anche la reiterazione del primo dei motivi aggiunti (cfr. p. 22-27 dell’appello) proposti avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dall’appellante con cui veniva richiesta - ai sensi dell’art. 33 del Testo unico edilizia - la conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria (in relazione alla SCIA presentata per consentire la “delimitazione esterna del portico in piano sottostrada con pareti perimetrali, realizzazione di opere interne con diversa distribuzione delle superfici e di cambio d'uso in camere” nella struttura turistico-ricettiva dell’appellante, volta a conservare parte delle opere da demolire sull’assunto che occorresse salvaguardare la stabilità strutturale del fabbricato).
Come già rilevato, per realizzare le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione (n. 253 del 2017) era necessario il permesso di costruire, trattandosi di interventi di nuova costruzione. Il che esclude l’applicazione della disciplina speciale dettata dall’art. 33 del Testo unico edilizia (che riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire).
11. – Con la riproposizione del secondo dei motivi aggiunti (p. 28-34 dell’appello), l’appellante contesta la sentenza anche nella parte in cui ritenuto sufficiente e legittima la motivazione del diniego di sanatoria di cui all’art. 36 del Testo unico edilizia, atteso che il primo giudice non si sarebbe accorto della genericità e della mancata indicazione delle norme urbanistiche violate. Il Comune avrebbe dovuto spiegare, con adeguata motivazione, per quali ragioni l’opera non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia del Comune di Pompei.
Sotto altro profilo, la sentenza è censurata per aver rigettato la dedotta violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990. Secondo l’appellante, l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto delle memorie difensive presentate dall’appellante a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica, limitandosi a dare atto della presentazione della memoria scritta e a constatare la sussistenza delle “condizioni per procedere al rigetto dell’istanza”.
11.1. – Le predette doglianze sono infondate.
Con il provvedimento di rigetto della predetta istanza di sanatoria, il Comune di Pompei ha rilevato come l’abusività delle opere in questione fosse stata accertata con il diniego del condono di cui all’istanza dell’appellante datata 23 aprile 2014 (diniego di cui all’atto n. 6810 del 29 ottobre 2015), cui ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione n. 253 del 2017 (impugnata col ricorso introduttivo di primo grado).
Stante l’accertata abusività (non sanata) delle opere, appare del tutto evidente che non sussistono i presupposti richiesti dalla norma di cui all’art. 36 del Testo unico edilizia, la quale subordina il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ove risulti che l’intervento sia conforme conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria, mancando, nel caso di specie, quantomeno, la conformità al primo parametro di riferimento.
11.2. - Né può assumere rilevanza la pendenza del ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 3857/2022) che ha rigettato il ricorso in appello nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego della istanza di condono straordinario, non essendo tale decisione mai stata sospesa (ricorso per revocazione, infine, dichiarato inammissibile con sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, n. 9624/2024).
11.3. - Considerata la natura vincolata della decisione di rifiutare il rilascio in sanatoria del permesso di costruire, trova applicazione - con riguardo ai vizi relativi alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, anche sotto il profilo della omessa valutazione della memoria procedimentale presentata dall’appellante – l’art. 21- octies , secondo comma, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, norma che preclude l’annullamento «qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» .
12. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
13. - La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di lite per il grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL CO, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
GI AN, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| GI AN | CL CO |
IL SEGRETARIO