Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2662
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea determinazione dell'imposta

    La Corte ha ritenuto che la domanda di annullamento della cartella di pagamento fosse circoscritta al solo profilo espressamente contestato, con conseguente definitività delle residue riprese non oggetto di specifica impugnazione. Inoltre, la contribuente non ha fornito prova dei versamenti effettuati tramite ravvedimento operoso e il credito d'imposta non è stato formato secondo la disciplina vigente per le dichiarazioni integrative ultrannuali, poiché non è stato indicato nel quadro DI della dichiarazione dell'anno di presentazione dell'integrativa.

  • Rigettato
    Mancata considerazione di dichiarazioni integrative e versamenti effettuati in ravvedimento operoso

    La Corte ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito prova dei pagamenti invocati a mezzo del ravvedimento operoso, né del versamento dell'acconto per l'anno di imposta 2017. Inoltre, il credito d'imposta vantato non risulta correttamente formato secondo la disciplina vigente in materia di dichiarazioni integrative ultrannuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2662
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2662
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo