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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2662/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13170/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121459533000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1542/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 09720240121459533000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 sul Modello Redditi SC 2021, deducendone l'illegittimità per erronea determinazione dell'imposta e per mancata considerazione di dichiarazioni integrative tempestivamente presentate, nonché dei relativi versamenti effettuati in ravvedimento operoso.
La ricorrente esponeva di aver presentato, in data 8 aprile 2022, dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2016, provvedendo al contestuale versamento dell'IRES dovuta e dell'acconto per l'anno 2017, con conseguente formazione di un credito d'imposta correttamente riportato nelle dichiarazioni degli anni successivi mediante ulteriori dichiarazioni integrative.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, sostenendo la legittimità della cartella, in quanto il credito d'imposta non risulterebbe provato e, inoltre, derivando esso da dichiarazione integrativa ultrannuale a favore avrebbe dovuto essere indicato nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno di presentazione dell'integrativa e non riportato direttamente nelle annualità successive.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È incontestato tra le parti che in data 5 luglio 2024, ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992 per la notifica del ricorso, la ricorrente ha provveduto alla notificazione a mezzo PEC del ricorso, successivamente integrato in data 8 luglio 2024.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria, la tempestiva manifestazione della volontà di impugnazione, ove seguita dal deposito dell'atto completo, in assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della controparte, consente di ritenere rispettato il termine decadenziale.
Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, osserva preliminarmente la Corte che dall'esame del ricorso introduttivo emerge come la parte ricorrente abbia censurato la cartella di pagamento impugnata esclusivamente con riferimento al rilievo concernente l'errata indicazione, al rigo RN 19, dell'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, dichiarata per l'importo di euro 17.871,00 e rideterminata dall'Ufficio in euro
1.400,00.
Nessuna specifica doglianza risulta, invece, formulata in ordine agli ulteriori rilievi posti a fondamento dell'atto impugnato, ed in particolare con riferimento alla disconosciuta deduzione ACE indicata al rigo RN 6, per euro 1.844,00, e all'omesso versamento dell'imposta pari ad euro 6.930,00, dichiarata al rigo RQ
80.
Ne consegue che la domanda di annullamento della cartella di pagamento deve ritenersi circoscritta al solo profilo espressamente contestato, con conseguente definitività delle residue riprese non oggetto di specifica impugnazione.
La ricorrente espone che in data 8 aprile 2022 alla Ricorrente_1 veniva notificato l'Invito I00080/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva chiarimenti e informazioni in relazione all'annualità d'imposta
2016.
A seguito di tale Invito la Ricorrente_1 resasi conto di aver effettuato alcuni errori dichiarativi per l'anno d'imposta 2016 presentava dichiarazione integrativa dove esponeva un reddito imponibile pari ad euro
161.949 e un'imposta IRES a debito pari ad euro 44.536.
Contestualmente al suddetto invio, la Ricorrente_1 assume di aver provveduto al versamento di quanto dovuto attraverso l'istituto del ravvedimento operoso e di aver completato l'adempimento con il versamento dell'acconto ravveduto per l'anno di imposta 2017, pari a € 17.870,80.
A detta della ricorrente il versamento dell'acconto 2017 riverberava i suoi effetti sulle dichiarazioni dei redditi anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 rendendosi necessario presentare altrettante dichiarazioni integrative (All. 12, 13, 14 e 15).
Nella documentazione prodotta in giudizio, tuttavia, non vi è traccia dei pagamenti invocati dalla contribuente a mezzo del ravvedimento operoso, né del versamento dell'acconto per l'anno di imposta
2017 pari a € 17.870,80 che, a detta della stessa, avrebbero concorso alla formazione del credito d'imposta riportato nelle dichiarazioni dei redditi successive sino al 2020.
Sicché, non risulta provata la ricostruzione della ricorrente con conseguente infondatezza dell'azione giudiziale promossa in questa sede.
Il recupero operato dall'Ufficio appare, quindi, legittimo atteso che il controllo ex art. 36-bis è legittimo in presenza di dati dichiarativi incoerenti e non può tener conto di crediti non “rigenerati”.
Sul punto osserva la Corte che, anche a voler prescindere dalla mancata prova documentale dei versamenti asseritamente effettuati dalla ricorrente, il credito d'imposta da questa vantato non risulta comunque correttamente formato secondo la disciplina vigente in materia di dichiarazioni integrative. In particolare, la dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2016 risulta presentata nel corso dell'anno 2022 e, pertanto, deve qualificarsi come dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale”, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.
In tali ipotesi, il credito eventualmente emergente non può essere automaticamente riportato nelle dichiarazioni relative alle annualità successive, ma deve essere indicato nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui l'integrativa è stata presentata, mediante l'apposito quadro DI, al fine di concorrere alla liquidazione dell'imposta di detto periodo e, solo all'esito di tale liquidazione, divenire utilizzabile in compensazione o riportabile.
Nel caso di specie, la ricorrente ha invece proceduto al diretto riporto del credito nei quadri RN delle dichiarazioni successive, omettendo il prescritto passaggio dichiarativo, con la conseguenza che il credito medesimo non risulta giuridicamente “rigenerato” né, quindi, validamente spendibile ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020.
Ne consegue che l'Ufficio ha correttamente disconosciuto l'eccedenza d'imposta indicata dalla contribuente in sede di controllo automatizzato, non potendo tale credito trovare riconoscimento in assenza del rispetto delle modalità dichiarative previste dalla normativa di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente liquidate in euro 2,500 complessivi.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13170/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240121459533000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1542/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, impugnava la cartella di pagamento n. 09720240121459533000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 sul Modello Redditi SC 2021, deducendone l'illegittimità per erronea determinazione dell'imposta e per mancata considerazione di dichiarazioni integrative tempestivamente presentate, nonché dei relativi versamenti effettuati in ravvedimento operoso.
La ricorrente esponeva di aver presentato, in data 8 aprile 2022, dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2016, provvedendo al contestuale versamento dell'IRES dovuta e dell'acconto per l'anno 2017, con conseguente formazione di un credito d'imposta correttamente riportato nelle dichiarazioni degli anni successivi mediante ulteriori dichiarazioni integrative.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, sostenendo la legittimità della cartella, in quanto il credito d'imposta non risulterebbe provato e, inoltre, derivando esso da dichiarazione integrativa ultrannuale a favore avrebbe dovuto essere indicato nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno di presentazione dell'integrativa e non riportato direttamente nelle annualità successive.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È incontestato tra le parti che in data 5 luglio 2024, ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992 per la notifica del ricorso, la ricorrente ha provveduto alla notificazione a mezzo PEC del ricorso, successivamente integrato in data 8 luglio 2024.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza tributaria, la tempestiva manifestazione della volontà di impugnazione, ove seguita dal deposito dell'atto completo, in assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della controparte, consente di ritenere rispettato il termine decadenziale.
Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, osserva preliminarmente la Corte che dall'esame del ricorso introduttivo emerge come la parte ricorrente abbia censurato la cartella di pagamento impugnata esclusivamente con riferimento al rilievo concernente l'errata indicazione, al rigo RN 19, dell'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, dichiarata per l'importo di euro 17.871,00 e rideterminata dall'Ufficio in euro
1.400,00.
Nessuna specifica doglianza risulta, invece, formulata in ordine agli ulteriori rilievi posti a fondamento dell'atto impugnato, ed in particolare con riferimento alla disconosciuta deduzione ACE indicata al rigo RN 6, per euro 1.844,00, e all'omesso versamento dell'imposta pari ad euro 6.930,00, dichiarata al rigo RQ
80.
Ne consegue che la domanda di annullamento della cartella di pagamento deve ritenersi circoscritta al solo profilo espressamente contestato, con conseguente definitività delle residue riprese non oggetto di specifica impugnazione.
La ricorrente espone che in data 8 aprile 2022 alla Ricorrente_1 veniva notificato l'Invito I00080/2022 con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva chiarimenti e informazioni in relazione all'annualità d'imposta
2016.
A seguito di tale Invito la Ricorrente_1 resasi conto di aver effettuato alcuni errori dichiarativi per l'anno d'imposta 2016 presentava dichiarazione integrativa dove esponeva un reddito imponibile pari ad euro
161.949 e un'imposta IRES a debito pari ad euro 44.536.
Contestualmente al suddetto invio, la Ricorrente_1 assume di aver provveduto al versamento di quanto dovuto attraverso l'istituto del ravvedimento operoso e di aver completato l'adempimento con il versamento dell'acconto ravveduto per l'anno di imposta 2017, pari a € 17.870,80.
A detta della ricorrente il versamento dell'acconto 2017 riverberava i suoi effetti sulle dichiarazioni dei redditi anni d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 rendendosi necessario presentare altrettante dichiarazioni integrative (All. 12, 13, 14 e 15).
Nella documentazione prodotta in giudizio, tuttavia, non vi è traccia dei pagamenti invocati dalla contribuente a mezzo del ravvedimento operoso, né del versamento dell'acconto per l'anno di imposta
2017 pari a € 17.870,80 che, a detta della stessa, avrebbero concorso alla formazione del credito d'imposta riportato nelle dichiarazioni dei redditi successive sino al 2020.
Sicché, non risulta provata la ricostruzione della ricorrente con conseguente infondatezza dell'azione giudiziale promossa in questa sede.
Il recupero operato dall'Ufficio appare, quindi, legittimo atteso che il controllo ex art. 36-bis è legittimo in presenza di dati dichiarativi incoerenti e non può tener conto di crediti non “rigenerati”.
Sul punto osserva la Corte che, anche a voler prescindere dalla mancata prova documentale dei versamenti asseritamente effettuati dalla ricorrente, il credito d'imposta da questa vantato non risulta comunque correttamente formato secondo la disciplina vigente in materia di dichiarazioni integrative. In particolare, la dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2016 risulta presentata nel corso dell'anno 2022 e, pertanto, deve qualificarsi come dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale”, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998.
In tali ipotesi, il credito eventualmente emergente non può essere automaticamente riportato nelle dichiarazioni relative alle annualità successive, ma deve essere indicato nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui l'integrativa è stata presentata, mediante l'apposito quadro DI, al fine di concorrere alla liquidazione dell'imposta di detto periodo e, solo all'esito di tale liquidazione, divenire utilizzabile in compensazione o riportabile.
Nel caso di specie, la ricorrente ha invece proceduto al diretto riporto del credito nei quadri RN delle dichiarazioni successive, omettendo il prescritto passaggio dichiarativo, con la conseguenza che il credito medesimo non risulta giuridicamente “rigenerato” né, quindi, validamente spendibile ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020.
Ne consegue che l'Ufficio ha correttamente disconosciuto l'eccedenza d'imposta indicata dalla contribuente in sede di controllo automatizzato, non potendo tale credito trovare riconoscimento in assenza del rispetto delle modalità dichiarative previste dalla normativa di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente liquidate in euro 2,500 complessivi.