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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/08/2024, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N. 646/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Marina Pugliese Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Carlo Iavicoli,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Enrico Bet,
e di
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_2 C.F._3
come da procura in atti, dall'avv. Paola Lercari,
Convenuti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e dei convenuti: come da note scritte del 14.6.2024;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.1.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 19.1.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 890/2012 resa da questo
Tribunale il 10.3.2012 (già parzialmente modificata con decreto n. 6611/2016 del 17.10.2016);
segnatamente, l'attore ha domandato la revoca degli obblighi, posti a suo carico in forza della predetta sentenza, di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , nato il [...] dalla relazione coniugale con;
CP_2 CP_1
con comparsa di risposta del 10.4.2024 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto CP_2
fissarsi in capo al padre l'obbligo di corresponsione di una somma mensile pari a euro 350 per un tempo determinato, a titolo di contributo al suo mantenimento;
in via subordinata, ha avanzato domanda di riconoscimento in suo favore di un “sostentamento alimentare” a carico di entrambi i genitori;
con comparsa del 11.4.2024 si è costituita in giudizio , formulando richieste CP_1
sostanzialmente conformi a quelle del figlio;
con successive note scritte le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, nei termini di seguito riportati, per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate:
“a) – confermare, per quanto occorrer possa, la revoca dell'assegno divorzile originariamente posto a carico di ed in favore di , come già disposto con decreto di Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni di divorzio R.G. n° 5443/2015 in data 13.10 – 17.10.2016 del Tribunale di Genova;
b) – considerato che , figlio di e di , è ormai ultra CP_2 Parte_1 CP_1
maggiorenne (essendo nato il [...]), svolge attività lavorativa sia pure non con continuità, ma riconosce di essere pressoché indipendente economicamente, non volendo comunque più dipendere economicamente dai genitori, disporre, sull'accordo di tutte le parti in causa, che - per agevolare il consolidamento della indipendenza economica del figlio - il padre contribuisca ancora per tempo limitato alle esigenze del figlio stesso, mediante la
2 corresponsione direttamente allo stesso dell' assegno mensile di Euro 357,00.=, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c contraddistinto con il Codice Iban
[...], fino al 31 dicembre 2024, dopodiché, a far tempo dal 1° gennaio 2025 detto assegno, indipendentemente da ogni situazione, cesserà automaticamente di essere dovuto senza necessità di una nuova formale modifica delle condizioni di divorzio;
c) – disporre inoltre che l'obbligo del padre di corrispondere tale assegno cesserà prima della data del 31.12.2024 ove entro la stessa abbia assunto un impiego lavorativo, anche CP_2
se a tempo determinato, qualunque sia la retribuzione per lo stesso, ovvero qualora gli venga riconosciuto qualsiasi assegno di invalidità o comunque di contribuzione pubblica, qualunque sia l'entità dei medesimi: al verificarsi di dette circostanze, che dovranno essere tempestivamente comunicate dal figlio al padre, l'obbligo di contribuzione di cui alla precedente lettera b) cesserà automaticamente senza necessità di una formale nuova modifica delle condizioni di divorzio;
d) – disporre la cessazione immediata della contribuzione a carico del padre (già fissata nella misura del 50% dell'intero) per le spese straordinarie del figlio, contribuzione pertanto che non sarà più dovuta;
e) – darsi atto che, per accordo tra le parti, e rinunciano CP_2 CP_1
irrevocabilmente, nei confronti di , alla precorsa rivalutazione annuale Istat del Parte_1
precedente assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo e parzialmente non corrisposta dallo stesso, nonché rinunciano alla pregressa contribuzione dovuta da per le Parte_1
spese straordinarie del figlio (precedentemente stabilità in misura del 50% CP_2
dell'interno) ad oggi parzialmente non corrisposta;
f) – le spese legali di procedura si intendono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi avvocati alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, 8° comma, Legge n° 247/2012”;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire integralmente recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3 2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n.
890/2012 del 10.3.2012 (come parzialmente modificata con decreto del predetto Tribunale n.
6611/2016 del 17.10.2016),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, in ordine alla modifica delle condizioni essenziali di divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 5.7.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Matteo Gatti Marina Pugliese
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Marina Pugliese Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Carlo Iavicoli,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Enrico Bet,
e di
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_2 C.F._3
come da procura in atti, dall'avv. Paola Lercari,
Convenuti
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e dei convenuti: come da note scritte del 14.6.2024;
1 conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.1.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 19.1.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 890/2012 resa da questo
Tribunale il 10.3.2012 (già parzialmente modificata con decreto n. 6611/2016 del 17.10.2016);
segnatamente, l'attore ha domandato la revoca degli obblighi, posti a suo carico in forza della predetta sentenza, di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio , nato il [...] dalla relazione coniugale con;
CP_2 CP_1
con comparsa di risposta del 10.4.2024 si è costituito in giudizio il quale ha chiesto CP_2
fissarsi in capo al padre l'obbligo di corresponsione di una somma mensile pari a euro 350 per un tempo determinato, a titolo di contributo al suo mantenimento;
in via subordinata, ha avanzato domanda di riconoscimento in suo favore di un “sostentamento alimentare” a carico di entrambi i genitori;
con comparsa del 11.4.2024 si è costituita in giudizio , formulando richieste CP_1
sostanzialmente conformi a quelle del figlio;
con successive note scritte le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, nei termini di seguito riportati, per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate:
“a) – confermare, per quanto occorrer possa, la revoca dell'assegno divorzile originariamente posto a carico di ed in favore di , come già disposto con decreto di Parte_1 CP_1
modifica delle condizioni di divorzio R.G. n° 5443/2015 in data 13.10 – 17.10.2016 del Tribunale di Genova;
b) – considerato che , figlio di e di , è ormai ultra CP_2 Parte_1 CP_1
maggiorenne (essendo nato il [...]), svolge attività lavorativa sia pure non con continuità, ma riconosce di essere pressoché indipendente economicamente, non volendo comunque più dipendere economicamente dai genitori, disporre, sull'accordo di tutte le parti in causa, che - per agevolare il consolidamento della indipendenza economica del figlio - il padre contribuisca ancora per tempo limitato alle esigenze del figlio stesso, mediante la
2 corresponsione direttamente allo stesso dell' assegno mensile di Euro 357,00.=, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul c/c contraddistinto con il Codice Iban
[...], fino al 31 dicembre 2024, dopodiché, a far tempo dal 1° gennaio 2025 detto assegno, indipendentemente da ogni situazione, cesserà automaticamente di essere dovuto senza necessità di una nuova formale modifica delle condizioni di divorzio;
c) – disporre inoltre che l'obbligo del padre di corrispondere tale assegno cesserà prima della data del 31.12.2024 ove entro la stessa abbia assunto un impiego lavorativo, anche CP_2
se a tempo determinato, qualunque sia la retribuzione per lo stesso, ovvero qualora gli venga riconosciuto qualsiasi assegno di invalidità o comunque di contribuzione pubblica, qualunque sia l'entità dei medesimi: al verificarsi di dette circostanze, che dovranno essere tempestivamente comunicate dal figlio al padre, l'obbligo di contribuzione di cui alla precedente lettera b) cesserà automaticamente senza necessità di una formale nuova modifica delle condizioni di divorzio;
d) – disporre la cessazione immediata della contribuzione a carico del padre (già fissata nella misura del 50% dell'intero) per le spese straordinarie del figlio, contribuzione pertanto che non sarà più dovuta;
e) – darsi atto che, per accordo tra le parti, e rinunciano CP_2 CP_1
irrevocabilmente, nei confronti di , alla precorsa rivalutazione annuale Istat del Parte_1
precedente assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo e parzialmente non corrisposta dallo stesso, nonché rinunciano alla pregressa contribuzione dovuta da per le Parte_1
spese straordinarie del figlio (precedentemente stabilità in misura del 50% CP_2
dell'interno) ad oggi parzialmente non corrisposta;
f) – le spese legali di procedura si intendono compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi avvocati alla solidarietà passiva ai sensi dell'art. 13, 8° comma, Legge n° 247/2012”;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali sopra riportate, possano venire integralmente recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3 2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n.
890/2012 del 10.3.2012 (come parzialmente modificata con decreto del predetto Tribunale n.
6611/2016 del 17.10.2016),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate, in ordine alla modifica delle condizioni essenziali di divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 5.7.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Matteo Gatti Marina Pugliese
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