Articolo 5 della Legge 6 marzo 2001, n. 52
Articolo 4Articolo 6
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16 marzo 2001
Art. 5. (Diritti dei donatori). 1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107 .
2. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 3, legge 4 maggio 1990, n. 107 , si veda nella nota all'art. 4;
- Il testo dell' art. 8, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. I centri regionali di coordinamento e compensazione assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione.
2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i seguenti compiti:
a) coordinare le attivita' dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo;
c) sovrintendere alle attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e se del caso all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi del comma 4 del presente articolo, sulla base delle proposte formulate in materia dalla Commissione di cui all'art. 12;
d) collaborare con le strutture di cui all'art. 20, comma 3, per disporre di una scorta di sangue di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in caso di calamita';
e) conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanita';
f) inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presidi ospedalieri della regione;
g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 12;
h) trasmettere al Ministro della sanita' i dati di cui all'art. 1, comma 7.
3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, individua il servizio di immunoematologia e trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione.
4. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore di sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 12".
Entrata in vigore il 16 marzo 2001
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