Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Silenzio rifiuto su istanza di autotutela

    La Corte osserva che la cartella esattoriale, notificata in una data precedente, era divenuta definitiva per mancata impugnazione. L'istanza di autotutela, presentata successivamente, non può sanare la mancata impugnazione dell'atto originario. La pretesa tributaria si è cristallizzata per mancata impugnazione nei termini di legge.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per silenzio rifiuto su autotutela

    La Corte rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che la normativa richiamata dall'Ufficio non precluda la possibilità di presentare il ricorso in questo caso. Tuttavia, nel merito, il ricorso viene respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo
    Numero : 8
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo