CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, EL
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210008048238 IRES-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210008048238 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210008048238 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame della Corte è opposto dalla società Ricorrente_1 SRL, assistita come in atti, corrente in Città di Castello (Pg) contro il diniego, formatosi con il silenzio rifiuto, di annullamento per autotutela del ruolo n. 2021/00361 all'origine della cartella esattoriale n. 080.2020.0020368634, che presenta un carico tributario di €. 66.366,23 presentata con apposita istanza all'Agenzia delle Entrate direzione di
Arezzo in data 6/12/2024;
Si oppone il ricorrente con ricorso a questa Corte, sostiene che la pretesa tributaria, di cui alla citata cartella è duplicazione di quanto già versato in sede di definizione agevolata relativamente al contenzioso già pendente in Cassazione e avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
080.2016.0008740470 emessa sulla base del medesimo avviso di accertamento. Chiede l'accoglimento dell'istanza di annullamento per autotutela con vittoria di spese ed onorari;
Si costituisce l'Agenzia Entrate di Arezzo, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso trattandosi nel caso di specie di autotutela facoltativa il silenzio rifiuto non costituisce presupposto per opporre ricorso. Conferma la regolarità del proprio operato , evidenzia gli atti in precedenza notificati a sostegno della propria pretesa divenuti definitivi per mancata impugnazione. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte:
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate non è fondata. La normativa richiamata dall'Ufficio non preclude la possibilità di presentare il ricorso.
Nel merito della controversia è opportuno esaminare gli atti alla base della pretesa dell'Agenzia.
-In data 23.03.2022 l'AdER notifica la cartella esattoriale in premessa, fatto acclarato, con il quale viene richiesto il pagamento della somma di €. 66.366,23. La cartella è divenuta atto definitivo per mancata impugnazione della ricorrente;
In data 27.08.2024 l'AdER notifica sollecito di pagamento n. 080.2024.900980052000 della cartella in precedenza notificata oltre interessi di mora maturati per la somma di €. 68.825,69, atto che la ricorrente non impugna: Successivamente e precisamente in data 05.12.2024 parte ricorrente presenta istanza di autotutela per annullamento del ruolo esattoriale e della conseguente cartella esattoriale motivando la duplicazione dell'imposta richiesta;
A parere di questo Collegio la cartella, notificata il 23.06.2022, doveva essere impugnata, recava una pretesa di somme non più dovute come sostiene parte ricorrente, la pretesa è illegittima, richiede il pagamento di somme già versate con la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 5 della legge 31/08/2022 n,. 130.
La mancata impugnazione della cartella notificata in data 22 giugno 2022, oggetto della richiesta di annullamento presentata in data 05.11.2024, cristallizza la pretesa tributaria dell'Amministrazione
Finanziaria.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Ogni altra eccezione è assorbita.
Si ritiene che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti in quanto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'A.F. non è stata recepita dalla Corte.
Visti gli articoli 15 e 36 del D.Lgs 546 del 31.12.992;
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente
FRATINI MASSIMO, EL
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210008048238 IRES-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210008048238 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020210008048238 IRAP 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso all'esame della Corte è opposto dalla società Ricorrente_1 SRL, assistita come in atti, corrente in Città di Castello (Pg) contro il diniego, formatosi con il silenzio rifiuto, di annullamento per autotutela del ruolo n. 2021/00361 all'origine della cartella esattoriale n. 080.2020.0020368634, che presenta un carico tributario di €. 66.366,23 presentata con apposita istanza all'Agenzia delle Entrate direzione di
Arezzo in data 6/12/2024;
Si oppone il ricorrente con ricorso a questa Corte, sostiene che la pretesa tributaria, di cui alla citata cartella è duplicazione di quanto già versato in sede di definizione agevolata relativamente al contenzioso già pendente in Cassazione e avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
080.2016.0008740470 emessa sulla base del medesimo avviso di accertamento. Chiede l'accoglimento dell'istanza di annullamento per autotutela con vittoria di spese ed onorari;
Si costituisce l'Agenzia Entrate di Arezzo, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso trattandosi nel caso di specie di autotutela facoltativa il silenzio rifiuto non costituisce presupposto per opporre ricorso. Conferma la regolarità del proprio operato , evidenzia gli atti in precedenza notificati a sostegno della propria pretesa divenuti definitivi per mancata impugnazione. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte:
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate non è fondata. La normativa richiamata dall'Ufficio non preclude la possibilità di presentare il ricorso.
Nel merito della controversia è opportuno esaminare gli atti alla base della pretesa dell'Agenzia.
-In data 23.03.2022 l'AdER notifica la cartella esattoriale in premessa, fatto acclarato, con il quale viene richiesto il pagamento della somma di €. 66.366,23. La cartella è divenuta atto definitivo per mancata impugnazione della ricorrente;
In data 27.08.2024 l'AdER notifica sollecito di pagamento n. 080.2024.900980052000 della cartella in precedenza notificata oltre interessi di mora maturati per la somma di €. 68.825,69, atto che la ricorrente non impugna: Successivamente e precisamente in data 05.12.2024 parte ricorrente presenta istanza di autotutela per annullamento del ruolo esattoriale e della conseguente cartella esattoriale motivando la duplicazione dell'imposta richiesta;
A parere di questo Collegio la cartella, notificata il 23.06.2022, doveva essere impugnata, recava una pretesa di somme non più dovute come sostiene parte ricorrente, la pretesa è illegittima, richiede il pagamento di somme già versate con la presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 5 della legge 31/08/2022 n,. 130.
La mancata impugnazione della cartella notificata in data 22 giugno 2022, oggetto della richiesta di annullamento presentata in data 05.11.2024, cristallizza la pretesa tributaria dell'Amministrazione
Finanziaria.
Il ricorso è infondato e va rigettato. Ogni altra eccezione è assorbita.
Si ritiene che le spese di giudizio vengano compensate tra le parti in quanto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'A.F. non è stata recepita dalla Corte.
Visti gli articoli 15 e 36 del D.Lgs 546 del 31.12.992;
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate