Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Ordinanza collegiale 5 agosto 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2023, proposto da
SA ER, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villabate, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota n. 15960 del 13 luglio 2023 adottata dal Comune di Villabate – Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico – Servizio SUE, avente a oggetto “ istanza di PdC per la ristrutturazione di un fabbricato collabente (Casa Colonica), sito in C.da Montagnola, censito al Fg. 3, part.lla 4330 (ex 354) ZTO E_motiviostativi_riscontro_provvedimento finale ”, con la quale è stato comunicato al sig. SA ER il diniego di rilascio del Permesso di Costruire, assunto al prot. del Comune di Villabate n. REP_PROV/PA_SUPRO 41128/06.05.2023;
- della nota del 21 giugno 2023 del Comune di Villabate – Settore V – Sviluppo del Territorio ed Economico – Servizio SUE, avente a oggetto “ istanza di PdC REP_PROV/PA_SUPRO 41128/06.05.2023 per la ristrutturazione di un fabbricato collabente (Casa Colonica), sito in C.da Montagnola, censito al Fg. 3, part.lla 4330 (ex 354) ZTO E2_riscontro motivi ostativi ”, con la quale sono stati comunicati al sig. SA ER i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, relativa alla richiesta di rilascio permesso di costruire, formulata per la ristrutturazione del fabbricato collabente di sua proprietà;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le ordinanze istruttorie nn. 681 del 26 marzo 2025 e 1902 del 5 agosto 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RC RI LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Villabate, alla contrada Montagnola, esteso 25 are e 26 centiare, censito al catasto terreni al foglio 3, particella 6045, su cui insiste un’unità parzialmente diruta, censita al catasto fabbricati al foglio 3, particella 4339.
Con istanza del 4 marzo 2022, il sig. ER chiedeva all’ente locale il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, al fine di demolire e ristrutturare il fabbricato con mutamento della destinazione d’uso in residenziale e realizzazione di tutti i lavori per il reimpianto del mandarineto tardivo.
Il Comune di Villabate rilasciava il permesso di costruire n. 6 del 29 aprile 2022 per la realizzazione delle opere edili per una superficie coperta di circa 50 mq e per i lavori di reimpianto di agrumi, precisando che i lavori autorizzati sarebbe dovuti iniziare entro un anno dal rilascio del provvedimento.
Il ricorrente non avviava i lavori nei termini.
Con successiva istanza del 6 maggio 2023, il sig. ER ha richiesto il rilascio di un nuovo permesso di costruire per la ristrutturazione dell’edificio collabente di sua proprietà, per una superficie complessiva utile, stavolta, di circa 92 mq; inferiore rispetto a quella che si assumeva essere la reale e originaria consistenza dell’immobile (pari a 112,8 mq).
Il privato allegava all’istanza una perizia giurata della SAS TD s.r.l. del 30 marzo 2023, con cui si ricostruiva documentalmente la presenza (al 1954) di un edificio avente superficie coperta di mq. 112,8 con altezza alla gronda di ml. 3,60 ed altezza al colmo di ml. 4,40.
Con preavviso ai sensi dell’art. 10- bis della l n. 241/1990 del 21 giugno 2023, il Comune di Villabate ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, deducendo che:
“ - la cartografia agli atti (rilievo aerofotogrammetrico con sovrapposizione catastale del 1991, aerofotogrammetria del 1985 e 1996, Volo IGM del 1954_fotogramma 5792, foglio catastale del 1997), rileva in maniera inequivocabile che la reale consistenza del fabbricato, corrisponde con la porzione che presenta la copertura a due falde, seppur in parte diruta, avente una superficie coperta di mq. 50,00 circa. La porzione indicata come "parte diruta", nella realtà costituisce un'area scoperta, ovvero “corte”, delimitata da muretti di altezza di circa 1100 m, probabilmente sormontata da un pergolato ligneo, cui montanti poggiavano su detto muretto, di pertinenza dell'immobile. Lo spessore di detto muretto, in blocchi di tufo, pari a cm. 25 c., conferma che non trattasi di struttura portante in pietra dell'edificio, quest'ultimo avente uno spessore di cm. 70.
- Dall'atto notarile a rogito del notaio T. Falletta, Rep. 263511 Racc. 10382 del 02.04.1998, agli atti di Questo servizio, si accerta che il fabbricato de quo, censito al N.C.E.U al Fg. 3, part.lla 4339 (ex 354), ha una superficie di ha. 0.45, ovvero 45,00 mq., conforme alla porzione di fabbricato avente coperture a due falde (Tav. 3 del 06.05.2023) e agli stessi elaborati allegati alla C.E. n. 8 del 16.02.2009, rilasciata da Questo Ente al precedente proprietario (De Gregorio Esco) ed ancora al rilievo dello stato di fatto allegato ad PdC n. 6 del 29.04.2022, rilasciato alla S.V.
- Gli elaborati grafici allegati alla perizia giurata in data 06.05.2021, confermano quanto già riportato al precedente punto 1;
- dalla perizia rilasciata dalla SAS in data 30.03.2023, allegata all'istanza in oggetto, ovvero la restituzione aerofotogrammetrica non risulta oggettivamente raffrontata alle varie carte aerofotogrammetriche, ed in particolare allo stato reale dei luoghi, come evidenzia la documentazione fotografica ed i vari atti depositati presso questo ufficio, e già sopra richiamati, tuttavia la restituzione su indicata, risulta in contrasto con quanto rilevato sui luoghi e rappresentato nella perizia giurata in data 06.05.2021 ”
All’esito del contraddittorio procedimentale, con provvedimento del 13 luglio 2023, l’ente locale denegava l’anelato permesso di costruire.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. SA ER lamentava l’illegittimità del citato atto negativo, in estrema sintesi, perché adottato: a) in violazione dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e con eccesso di potere per travisamento dei fatti perché l’amministrazione non avrebbe dato conto, nel corpo del provvedimento, delle osservazioni svolte in sede di contraddittorio procedimentale, né avrebbe correttamente valutato lo stato dei luoghi, alla luce delle aerofotogrammetrie S.A.S. prodotte (da ritenere fedeli all’effettiva superficie dell’immobile rispetto a quanto si evince da altra cartografia, dalle planimetrie catastali e dall’atto pubblico di divisione, invece valorizzati dalla p.a. per il diniego); b) in violazione della l.r. n. 6 del 10 gennaio 1996 perché nel fondo è consentito edificare in caso di abitazione in uso a un imprenditore agricolo.
All’esito dell’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 veniva adottata l’ordinanza collegiale n. 681 del 26 marzo 2025 al fine di “ acquisire presso l’ente comunale i seguenti documenti, richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato: a) rilievo aerofotogrammetrico con sovrapposizione catastale del 1991; b) aerofotogrammetria del 1985 e del 1996; c) volo IGN del 1954 fotogramma 5792; d) foglio catastale del 1997 ”. L’ordinanza, inizialmente non eseguita, veniva reiterata anche con il successivo provvedimento n. 1902 del 5 agosto 2025, adottato all’esito dell’udienza del 2 luglio 2025.
Con deposito del 7 agosto 2025, l’amministrazione ottemperava agli incombenti istruttori menzionati.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
1.1. Per ragioni logiche deve essere scrutinato con priorità il primo motivo di ricorso, nella parte in cui viene denunciato l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione nella valutazione del fatto, specificamente ove nega la sussistenza nel terreno del sig. ER di una struttura (seppure in parte diruta) della superficie complessiva di oltre 100 mq.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione agli atti del processo e dal raffronto della consulenza tecnica del ricorrente con gli atti contrari in possesso dell’ente locale e richiamati nel provvedimento negativo, emerge che: a) il rilievo aerofotogrammetrico del 1991, tutto al contrario di quanto impresso negli atti impugnati, ritrae la sagoma di un immobile, non regolare (v. all. A produzione del 7 agosto 2025, p. 2), perfettamente compatibile con quanto ricostruito nell’inquadramento geografico della perizia giurata depositata dal privato che, anche dall’irregolarità della sagoma, desume l’originaria superficie occupata in oltre 100 mq; b) le medesime conclusioni sono confortate dall’ingrandimento digitale (operato con gli ordinari applicativi in uso a questo Tribunale) delle aerofotogrammetrie del 1985 e del 1996, che restituiscono l’immobile con la stessa sagoma irregolare; c) il volo IGM del 1954 è il medesimo preso in considerazione anche nella perizia giurata e fa riferimento inequivocabile alla presenza di un manufatto (elaborato nella lunghezza di ciascuna componente dalla SAS TD s.r.l.) superiore alla superficie richiesta nel permesso di costruire; d) lo stralcio del foglio catastale, in uno con le risultanze dell’atto di divisione (v. all. 13 al ricorso), se possono costituire principio di prova da cui desumere l’abusività di un manufatto (o, più in generale, la sua superficie), non sono però sufficienti a legittimare l’impugnato giudizio negativo, in caso di presenza di altre specifiche prove contrarie.
In altri termini, non vi è differenza tra immobile ritratto nella perizia giurata allegata all’istanza di permesso di costruire e aerofotogrammetrie in possesso dell’amministrazione, nonostante l’opposto convincimento del Comune: dall’apertura di ciascun documento se ne apprezza la piena sovrapponibilità grafica.
Da quanto rappresentato, tutto in punto di fatto, emerge che l’amministrazione abbia assunto il provvedimento impugnato con eccesso di potere per travisamento del fatto perché il titolo edilizio richiesto ben poteva essere rilasciato per la demolizione e (ri)costruzione di un immobile di 92 mq.
1.2. Il primo motivo, nella parte in cui denuncia la violazione procedimentale dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 può essere assorbito perché l’accoglimento del precedente profilo sostanziale garantisce l’effetto conformativo più ampio della presente pronuncia (v. Cons. stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
1.3. Il terzo motivo di ricorso è, invece, infondato perché il ricorrente non ha dimostrato in giudizio di appartenere alla categoria degli imprenditori agricoli, con conseguente applicazione della speciale disposizione evocata.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota n. 15960 del 13 luglio 2023 del Comune di Villabate.
Condanna il Comune di Villabate a rifondere le spese di lite al ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
FF SA SS, Primo Referendario
RC RI LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RI LI | ER TI |
IL SEGRETARIO