Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1962, n. 3099
CASS
Sentenza 9 novembre 1962

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Il giudizio circa l'opportunita di disporre il giuramento suppletorio,ad integrazione degli elementi probatori gia acquisiti, e rimesso al prudente e discrezionale criterio del giudice di merito, il quale non solo, nel suo insindacabile giudizio, stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art 2736, n 2 cod civ, se, cioe, la domanda e le eccezioni non siano pienamente provate, ma non siano del tutto sfornite di prova e quale parte appaia piu meritevole di fiducia per avere offerto elementi probatori superiori e piu attendibili, ma e addirittura libero di ammettere o non il giuramento suppletorio, senza essere tenuto ad esporre le ragioni del proprio convincimento, anche se vi sia stata domanda delle parti ed anche in caso di presenza delle condizioni legali di ammissibilita. ( V 805/60, 760/60).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1962, n. 3099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3099
    Data del deposito : 9 novembre 1962

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