Sentenza 26 ottobre 1972
Massime • 2
Non e criterio distintivo fra impresa agricola ed impresa industriale o commerciale quello delle dimensioni, non idoneo a qualificare la ' normalita' delle attivita collaterali, bensi quello della 'connessione', vale a dire della integrazione e sostanziale complementarieta delle attivita di trasformazione od alienazione rispetto all'attivita agricola tipica, allo scopo di realizzare, tra attivita primaria ed accessoria, l'integrale e completo sfruttamento e la valorizzazione del prodotto agricolo. ( V 946'69, mass n 339364).*
Quando una pluralita di agricoltori si associ in un ente cooperativo, che rivesta personalita giuridica distinta da quella dei singoli soci, se l'attivita della cooperativa resta, a prescindere dalle sue dimensioni, accessoria e complementare a quella della coltivazione dei fondi e delle altre attivita agricole, realizzando la conclusione del ciclo produttivo con il completo sfruttamento del prodotto dei fondi, tale attivita deve considerarsi normale all'Esercizio dell'agricoltura. ( Conf 2004'70, mass n 348078).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/10/1972, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1972 |
Testo completo
Non e criterio distintivo fra impresa agricola ed impresa industriale o commerciale quello delle dimensioni, non idoneo a qualificare la ' normalita' delle attivita collaterali, bensi quello della 'connessione', vale a dire della integrazione e sostanziale complementarieta delle attivita di trasformazione od alienazione rispetto all'attivita agricola tipica, allo scopo di realizzare, tra attivita primaria ed accessoria, l'integrale e completo sfruttamento e la valorizzazione del prodotto agricolo. ( V 946'69, mass n 339364).*