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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7107/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore della compagnia appellante, a segui- to di ordinanza cartolare resa all'esito dell'udienza del 15.05.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7107/2024 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla Dio Dea S.r.l. con sede legale in Roma alla via Arno n. 70, rappre- sentata e difesa dall'avv. Davide Di Marzio (Cod. Fisc. ) C.F._1
e con questi domiciliata presso lo studio legale associato dell'avv. Franco Di Sa- bato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107, in virtù di procura alle liti allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to Gabriele Calderone (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) alla Via Strauss n. 7, in virtù di procura in atti
appellato nonché
(Cod. Fisc. ) residente in Casal di Prin- Controparte_2 C.F._4 cipe (CE) alla Via Catullo n. 27 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante : come da atto intro- Parte_1 duttivo e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione e successivi CP_1 scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La compagnia assicurativa appellante, Parte_1 Parte_1 ha censurato la pronuncia di primo grado giacché il giudice di prime cure avreb- be disatteso tutte le contestazioni sollevate nel merito in relazione alla verifica- zione della vicenda di sinistro alquanto anomala per come narrata, così statuendo per l'accoglimento integrale della domanda proposta dall'odierno appellato
[...]
. CP_3
3
In particolare, l'appellante compagnia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente l'istruttoria raccolta per l'accoglimento integrale della domanda azionata in primo grado e, dunque, ha ritenuto adeguatamente provato il fatto storico relativo al sinistro in cui restava coinvolto il e asseritamente provocato dal veicolo Fiat BR tg. CP_1
DL993CK, benché lo stesso non abbia motivato adeguatamente le determinazioni assunte circa la testimonianza assai scarna resa dall'unico teste escusso,
[...]
, e avuto riguardo talune circostanze controverse emerse in relazione ai Tes_1 fatti narrati.
Si è, altresì, costituito in giudizio l'appellato , il quale ha eccepi- CP_1 to, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello e concluso, in via principale, per il rigetto nel merito dell'appello.
L'appellato convenuto responsabile civile , nonostante la regola- Controparte_2 rità della notifica, non si è costituito in giudizio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado nel merito sono, a pare- re di questo giudice, condivisibili.
4
Nel caso di specie, la compagnia appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha accolto integral- mente la domanda sul rilievo della assoluta sufficienza e idoneità della raccolta istruttoria effettuata in prime cure.
Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione di accoglimento sul fatto che l'attore, qui appellato, ha fornito prova convincente di come esso, trasportato a bordo del motociclo , sarebbe rimasto vittima di un sinistro Controparte_4 provocato dal veicolo Fiat BR tg. DL993CK, presunto veicolo danneggiante.
Orbene, va evidenziato che dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie emerge una dinamica del sinistro assolutamente lacunosa e contraddittoria.
Il sig. infatti, non ha provato in primo grado senza possibilità di dubbio CP_1 quale sia stata la dinamica dell'incidente per cui ha agito e, in particolare, che vi sia una responsabilità nell'occorso addebitabile al veicolo Fiat BR tg.
DL993CK, in quanto la ricostruzione dei fatti risulta troppo lacunosa e, oltretutto, non verosimile e non credibile.
Anzitutto, va osservato, che nel corso del giudizio di prime cure è stato escusso un solo teste il quale ha reso delle dichiarazioni troppo generiche sui luoghi e di- namica per cui è causa.
Difatti, il teste escusso all'udienza dell'11.12.2023 ha riferito: Testimone_1
“(…) Sono e mi chiamo (…) Ho già testimoniato una sola vol- Testimone_1 ta. (…) Ricordo di aver assistito ad un sinistro stradale accaduto verso la fine del mese di novembre anno 2021 verso le ore 13.00 circa, in Mondragone (CE) sulla
Via Domitiana. Io stavo a piedi, su di un marciapiede, a circa 7-8 metri di di- stanza, ho visto che un ciclomotore Aprilia Scarabeo, di colore scuro, con a bor- do due persone, il conducente, un uomo di circa 40 anni, e il trasportato, un uo- mo di circa 30 anni. Percorrevano la via Domitiana, in direzione di Formia, quando nel rallentare, a causa di un semaforo, il ciclomotore Aprilia veniva tamponato da una Fiat BR, di colore scuro, guidata da un uomo di età appa- rente 70 anni. (…) I punti d'urto furono: parte anteriore della Fiat BR contro parte posteriore del ciclomotore Aprilia. A causa del tamponamento il ciclomo- tore cadeva in uno ai suoi occupanti sul lato destro. (…) Io mi recavo vi- CP_4 cino ai due uomini caduti dal motorino e notavo che gli stessi lamentavano dolo- ri al lato destro del corpo. Preciso altresì che il conducente della Fiat BR scendeva dalla macchina, si sincerava delle condizioni di salute dei due uomini, ammetteva la propria responsabilità nella verificazione del sinistro. (…) Preciso
5
che gli occupanti il ciclomotore erano muniti del casco protettivo. (…) Non in- tervenivano autorità di polizia né sanitari …”.
Orbene, il predetto teste ha riportato una ricostruzione del tutto generica e impre- cisa del sinistro oggetto di causa affermando che “ era la fine del mese di novem- bre anno 2021 verso le ore 13.00 circa, in Mondragone … sulla Via Domitiana” dalla quale non è possibile desumere una particolareggiata descrizione del sini- stro né dell'effettiva dinamica onde attribuire l'esclusiva responsabilità al condu- cente il veicolo Fiat BR nella verificazione dello stesso.
Il teste ha reso una descrizione estremamente sintetica: egli assume solo generi- camente di un presunto tamponamento tra la vettura Fiat BR e il ciclomotore
Aprilia Scarabeo, con a bordo il in qualità di trasportato, lungo CP_1 la Via Domitiana (arteria stradale che peraltro si dipana notoriamente per diversi chilometri), per cui il ciclomotore sarebbe finito rovinosamente al suolo con i suoi occupanti.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione ac- quisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice, non appa- re assolutamente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento della do- manda di risarcimento per lesioni così come formulata.
Né può essere trascurata la singolarità della circostanza per cui il presunto infor- tunato, , si sarebbe inspiegabilmente recato presso il P.S. del CP_1
P.O. di Aversa sebbene il sinistro si assuma verificato in Mondragone lungo la
Via Domitiana in direzione Formia e, dunque, in prossimità di altro nosocomio ovvero il P.O. “San Rocco” di Sessa Aurunca, nonostante lamentasse forti dolori al lato destro del corpo insieme al conducente del motociclo.
Pertanto, la genericità della deposizione dell'unico teste escusso, l'assenza di in- tervento di vigili o carabinieri o di ambulanza nonostante ben due persone lamen- tassero dolori su tutto il corpo, consentono di ritenere non provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
In punto di prova, va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narra- to. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussi- ste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito,
6
in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, deve ritenersi fondato il motivo di gravame proposto dall'appellante compagnia ass.va concernente l'arbitraria ed erronea valutazione delle prove.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata espletata attività istrut- toria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ri- sarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da;
CP_1
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre IVA
e CPA come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,50 per spese nonché € 1.700,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico dell'appellato.
Santa Maria Capua Vetere, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dal procuratore della compagnia appellante, a segui- to di ordinanza cartolare resa all'esito dell'udienza del 15.05.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7107/2024 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla Dio Dea S.r.l. con sede legale in Roma alla via Arno n. 70, rappre- sentata e difesa dall'avv. Davide Di Marzio (Cod. Fisc. ) C.F._1
e con questi domiciliata presso lo studio legale associato dell'avv. Franco Di Sa- bato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107, in virtù di procura alle liti allegata in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to Gabriele Calderone (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._3 studio è elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE) alla Via Strauss n. 7, in virtù di procura in atti
appellato nonché
(Cod. Fisc. ) residente in Casal di Prin- Controparte_2 C.F._4 cipe (CE) alla Via Catullo n. 27 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante : come da atto intro- Parte_1 duttivo e note relative all'udienza del 17.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione e successivi CP_1 scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
2
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La compagnia assicurativa appellante, Parte_1 Parte_1 ha censurato la pronuncia di primo grado giacché il giudice di prime cure avreb- be disatteso tutte le contestazioni sollevate nel merito in relazione alla verifica- zione della vicenda di sinistro alquanto anomala per come narrata, così statuendo per l'accoglimento integrale della domanda proposta dall'odierno appellato
[...]
. CP_3
3
In particolare, l'appellante compagnia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente l'istruttoria raccolta per l'accoglimento integrale della domanda azionata in primo grado e, dunque, ha ritenuto adeguatamente provato il fatto storico relativo al sinistro in cui restava coinvolto il e asseritamente provocato dal veicolo Fiat BR tg. CP_1
DL993CK, benché lo stesso non abbia motivato adeguatamente le determinazioni assunte circa la testimonianza assai scarna resa dall'unico teste escusso,
[...]
, e avuto riguardo talune circostanze controverse emerse in relazione ai Tes_1 fatti narrati.
Si è, altresì, costituito in giudizio l'appellato , il quale ha eccepi- CP_1 to, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello e concluso, in via principale, per il rigetto nel merito dell'appello.
L'appellato convenuto responsabile civile , nonostante la regola- Controparte_2 rità della notifica, non si è costituito in giudizio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado nel merito sono, a pare- re di questo giudice, condivisibili.
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Nel caso di specie, la compagnia appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di Pace di Carinola ha accolto integral- mente la domanda sul rilievo della assoluta sufficienza e idoneità della raccolta istruttoria effettuata in prime cure.
Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione di accoglimento sul fatto che l'attore, qui appellato, ha fornito prova convincente di come esso, trasportato a bordo del motociclo , sarebbe rimasto vittima di un sinistro Controparte_4 provocato dal veicolo Fiat BR tg. DL993CK, presunto veicolo danneggiante.
Orbene, va evidenziato che dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie emerge una dinamica del sinistro assolutamente lacunosa e contraddittoria.
Il sig. infatti, non ha provato in primo grado senza possibilità di dubbio CP_1 quale sia stata la dinamica dell'incidente per cui ha agito e, in particolare, che vi sia una responsabilità nell'occorso addebitabile al veicolo Fiat BR tg.
DL993CK, in quanto la ricostruzione dei fatti risulta troppo lacunosa e, oltretutto, non verosimile e non credibile.
Anzitutto, va osservato, che nel corso del giudizio di prime cure è stato escusso un solo teste il quale ha reso delle dichiarazioni troppo generiche sui luoghi e di- namica per cui è causa.
Difatti, il teste escusso all'udienza dell'11.12.2023 ha riferito: Testimone_1
“(…) Sono e mi chiamo (…) Ho già testimoniato una sola vol- Testimone_1 ta. (…) Ricordo di aver assistito ad un sinistro stradale accaduto verso la fine del mese di novembre anno 2021 verso le ore 13.00 circa, in Mondragone (CE) sulla
Via Domitiana. Io stavo a piedi, su di un marciapiede, a circa 7-8 metri di di- stanza, ho visto che un ciclomotore Aprilia Scarabeo, di colore scuro, con a bor- do due persone, il conducente, un uomo di circa 40 anni, e il trasportato, un uo- mo di circa 30 anni. Percorrevano la via Domitiana, in direzione di Formia, quando nel rallentare, a causa di un semaforo, il ciclomotore Aprilia veniva tamponato da una Fiat BR, di colore scuro, guidata da un uomo di età appa- rente 70 anni. (…) I punti d'urto furono: parte anteriore della Fiat BR contro parte posteriore del ciclomotore Aprilia. A causa del tamponamento il ciclomo- tore cadeva in uno ai suoi occupanti sul lato destro. (…) Io mi recavo vi- CP_4 cino ai due uomini caduti dal motorino e notavo che gli stessi lamentavano dolo- ri al lato destro del corpo. Preciso altresì che il conducente della Fiat BR scendeva dalla macchina, si sincerava delle condizioni di salute dei due uomini, ammetteva la propria responsabilità nella verificazione del sinistro. (…) Preciso
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che gli occupanti il ciclomotore erano muniti del casco protettivo. (…) Non in- tervenivano autorità di polizia né sanitari …”.
Orbene, il predetto teste ha riportato una ricostruzione del tutto generica e impre- cisa del sinistro oggetto di causa affermando che “ era la fine del mese di novem- bre anno 2021 verso le ore 13.00 circa, in Mondragone … sulla Via Domitiana” dalla quale non è possibile desumere una particolareggiata descrizione del sini- stro né dell'effettiva dinamica onde attribuire l'esclusiva responsabilità al condu- cente il veicolo Fiat BR nella verificazione dello stesso.
Il teste ha reso una descrizione estremamente sintetica: egli assume solo generi- camente di un presunto tamponamento tra la vettura Fiat BR e il ciclomotore
Aprilia Scarabeo, con a bordo il in qualità di trasportato, lungo CP_1 la Via Domitiana (arteria stradale che peraltro si dipana notoriamente per diversi chilometri), per cui il ciclomotore sarebbe finito rovinosamente al suolo con i suoi occupanti.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione ac- quisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice, non appa- re assolutamente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento della do- manda di risarcimento per lesioni così come formulata.
Né può essere trascurata la singolarità della circostanza per cui il presunto infor- tunato, , si sarebbe inspiegabilmente recato presso il P.S. del CP_1
P.O. di Aversa sebbene il sinistro si assuma verificato in Mondragone lungo la
Via Domitiana in direzione Formia e, dunque, in prossimità di altro nosocomio ovvero il P.O. “San Rocco” di Sessa Aurunca, nonostante lamentasse forti dolori al lato destro del corpo insieme al conducente del motociclo.
Pertanto, la genericità della deposizione dell'unico teste escusso, l'assenza di in- tervento di vigili o carabinieri o di ambulanza nonostante ben due persone lamen- tassero dolori su tutto il corpo, consentono di ritenere non provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimento dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
In punto di prova, va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narra- to. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussi- ste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito,
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in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
In conclusione, deve ritenersi fondato il motivo di gravame proposto dall'appellante compagnia ass.va concernente l'arbitraria ed erronea valutazione delle prove.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata espletata attività istrut- toria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ri- sarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da;
CP_1
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre IVA
e CPA come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicura- tiva, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 382,50 per spese nonché € 1.700,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico dell'appellato.
Santa Maria Capua Vetere, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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