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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
, nato a [...] l'[...] ( , quale titolare Parte_1 C.F._1 arrucchieri Centro Benessere New , e Pt_2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Mara
[...]
-parte attrice opponente- contro
(c.f. Controparte_1 ta e P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 v. And f. ); C.F._2
-parte convenuta opposta-
(c.f., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo P.IVA_3
-parte intervenuta-
Conclusioni per parte attrice opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare, disporsi l'estromissione dal giudizio, ex art. 111, c. 3, c.p.c., della convenuta opposta
[...]
sussistendone i presupposti. CP_1
in via pregiudiziale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra la signora e Parte_2 parte creditrice per intervenuta rinuncia all'azione di quest'ultima.
3) Sempre nel merito, con riferimento al solo signor previa rimessione in ruolo del giudizio, accertarsi Parte_1 che il saldo creditorio della non corrisponde all'effettiva esposizione del correntista alla data del suo passaggio in CP_1 sofferenza.
4) In via istruttoria, […]”
1 Conclusioni di Controparte_1
“1) respingere ogni domanda proposta da parte opponente con atto 4.9.23 di citazione in opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
2) conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n.881/2023 del 5-8.6.2023 - RG n.1484/2023 - emesso dal Tribunale di Lodi Giudice Dott.ssa Giulia Isadora Loi e notificato in data 26.6.2023 all'impresa individuale Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele, in persona del suo titolare sig. Michele AS;
In via preliminare:
3) accertare che il ricorso per decreto ingiuntivo 26.4.23 e pedissequo d.i. n.881/23 Tribunale di Lodi rg. n.1484/23 risulta notificato alla sola impresa individuale Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele eppertanto dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra (fideiussore omnibus); Parte_2 Nel merito:
4) condannare l'impresa individuale Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele, in persona del suo titolare sig. Michele AS, per le causali tutte già indicate sia nel giudizio monitorio (qui da intendersi integralmente ritrascritte) che nell'epigrafe del presente atto, al pagamento in favore della Controparte_4
, in persona del suo Presidente Dott. del
[...] CP_2 interessi dal 21.3.23 al saldo;
interessi di mora;
spese maturate/maturande nonché alle spese e competenze del giudizio monitorio liquidate in €.540.= per compensi, €.145,50= per esborsi, oltre il 15% per spese generali;
accessori ex lege e successive occorrende.
-Spese e compensi rifusi.”
Conclusioni di Controparte_3
“Tutto ciò premesso, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per l'accoglimento delle Controparte_3 conclusioni così come cedente in comparsa di costituzione e risposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2 '08.06.2023, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto loro il pagamento di € 22.342,13 (quanto alla sig.ra limitatamente ad € 20.000,00), oltre interessi e Pt_2 spese del monitorio, a favore di quale Controparte_4 saldo debitorio del rapporto di sig.ra Pt_2
Gli opponenti, in particolare, hanno dedotto:
- l'improcedibilità del giudizio in quanto controparte non ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione prima del deposito del ricorso monitorio, come richiesto dalla riforma Cartabia;
- l'illegittimo collegamento tra il conto corrente oggetto di giudizio, acceso il 18.09.2012, e il conto corrente dalla sig.ra aperto presso il medesimo istituto, che presentava un saldo Pt_2 negativo, dalla stessa co n quanto gravato da interessi superiori a quelli pattuiti, anatocismo e illegittima applicazione di commissioni di scoperto;
- la mancata produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto precedenti al gennaio 2021 sicché è preclusa la possibilità di vagliare le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente e di verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni;
- l'errata indicazione del saldo del conto corrente, che riporta un debito non corrispondente all'effettiva esposizione del correntista alla data del passaggio a sofferenza;
- l'errato conteggio degli interessi sul c/c nel terzo trimestre 2023, essendo stati calcolati interessi pari a € 2.340,00 (ossia il 13%) su un debito capitale di € 20.000,00, in luogo del corretto conteggio di € 650,00 (3,25%).
2 1.2. Si è costituita in giudizio che, evidenziando la natura Controparte_1 dilatoria dell'opposizione, ha domandato il rigetto delle domande formulate da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, parte opposta ha rappresentato quanto segue:
- ai sensi dell'art. 5 co. 4 d. lgs. 28/2010, il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria non trova applicazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione;
- la garante sig.ra è priva di legittimazione passiva, non avendo la banca notificato il Pt_2 decreto ingiuntiv i confronti;
- nel merito, il credito della banca si fonda sullo scoperto del c/c n. 601380 intestato all'impresa individuale “Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele” che, alla data di chiusura (20.03.2023), mostrava un saldo negativo pari ad € 22.342,13; con diffida ad adempiere del 21.10.2022 ha intimato al debitore principale e al Controparte_1 fideiussore la regolarizzazione dell'esposizione debitoria;
nessuna contestazione è stata mai mossa dai debitori a seguito delle diffide ad adempiere;
- il sig. AS non ha contestato né la stipulazione né l'erogazione delle somme né il proprio inadempimento;
- quanto alla prova del credito, le doglianze avversarie in relazione agli interessi superiori a quelli pattuiti, all'anatocismo e alle illegittime commissioni di massimo scoperto, sono generiche e prive di supporto documentale;
- nell'ultimo trimestre prima della chiusura del conto corrente la ha addebitato i seguenti CP_1 importi:(i) € 112,95, relativi alla commissione sul fido accordato (cfr. riepilogo competenze maturate – doc. 10, pag. 2); (ii) € 1.667,58, relativi agli interessi a debito maturati dall'1.01.2022 al 31.12.2022 (cfr. conteggio competenze maturate e non scadute – doc. 10, pag. 3); (iii) € 563,21, relativi a interessi di fido e sconfino dall'1.01.2023 al 20.03.2023, a commissione sul fido accordato per lo stesso periodo e spese (cfr. doc. 11-12).
- la documentazione bancaria in atti dimostra la correttezza dei conteggi applicati dalla banca, confermata dall'assenza di puntuale contestazione da parte del correntista;
- il sig. AS non ha mosso alcuna puntuale contestazione alle annotazioni di cui agli estratti ordinari e scalari del c/c n. 601380 relativi al periodo dal 31.03.2021 al 31.03.2023 depositati in sede monitoria.
1.3. Con la memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. parte opponente ha rinunciato all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione e ha rilevato che la legittimazione passiva della sig.ra sussiste per il semplice fatto che nei suoi confronti è stata proposta una domanda Pt_2 monitoria. In ogni caso, la sig.ra ha chiesto che venga accertata l'intervenuta inefficacia del Pt_2 decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. .
Infine, esaminata la documentazione prodotta da controparte nella comparsa di costituzione, l'opponente ha contestato l'annotazione di € 30.000,00 del 20.11.2012, indicata quale giroconto in favore di “ , in quanto il bonifico concordato era di € 20.000,00. In Parte_4 particolare, be stato da subito contestato dal sig. AS e da lui pagato con riserva di conguaglio, previa ricostruzione del rapporto di dare – avere nei confronti della banca.
1.4. All'udienza del 23.02.2024 il sig. AS si è dichiarato disponibile a corrispondere alla controparte la somma di € 7.000,00 e ha dato atto dell'impossibilità di valutare la Controparte_1 proposta in ragione dell'imminente ce ore di altro soggetto.
1.5. Con ordinanza del 23.02.2024 la Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo come attestato dal verbale dell'11.04.2024.
3 1.6. Il 23.04.2024 è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito, che si è Controparte_3 riportata alle domande ed eccezioni sollevate da Controparte_1
1.7. Il 20.08.2024, in adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dalla Giudice, ha depositato copia dell'estratto di c/c n. 600942-27 intestato a CP_3 Parte_4 l mese di novembre 2012.
[...]
1.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull'estromissione di . Controparte_4
In data 23.04.2024 è intervenuta nel giudizio la quale ha dato atto di essere divenuta Controparte_3 titolare del credito originariamente vantato nei confronti della società Controparte_1 opponente, in virtù del contratto di cessione stipulato l'11.03.2024.
All'udienza del 22.10.2024 gli opponenti hanno dichiarato di acconsentire all'estromissione di
[...] e nulla ha opposto sul punto . Ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c., va CP_1 CP_3 dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
3. Sul difetto di legittimazione passiva in capo a Parte_2
In sede di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha chiesto che venga dichiarata “la cessazione della materia del contendere tra la signora e parte creditrice per intervenuta rinuncia all'azione di Parte_2 quest'ultima”.
Invero, occorre rilevare che ha notificato il decreto ingiuntivo n. 881/2023 nei soli Controparte_1 confronti di Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele. L'omessa notifica nei confronti della sig.ra è indicativa della volontà dell'istituto di credito di non incardinare alcun Pt_2 rapporto processuale rispetto a quest'ultima. L'art. 643 co. 3 c.p.c. è chiaro nel far coincidere la pendenza della lite con la notifica del decreto ingiuntivo. Sul punto le Cassazione ha statuito che “L'art. 643 c.p.c., comma 3, deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. Sez. Un. n. 20596/2007), precisando successivamente che “Nel caso di giudizio introdotto mediante il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, gli effetti sostanziali della domanda, fra cui l'interruzione dei termini di decadenza dal diritto, sono ricollegati solo alla notificazione del ricorso e del relativo decreto poiché solo la notificazione, ai sensi dell'643, comma 3 c.p.c., determina la pendenza della lite, mentre la data di deposito del ricorso rileva esclusivamente agli effetti processuali della determinazione della competenza e della giurisdizione” (Cass. n. 5961/2011).
Ciò nonostante, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata. La partecipazione della sig.ra nel presente giudizio può essere qualificata in termini di intervento adesivo dipendente ex Pt_2 art. 105 co. 2 c.p.c. poiché la sig.ra sostiene le ragioni del debitore principale. Più Pt_2 specificatamente, l'interesse ad agire dell si identifica nell'aspettativa dell'accoglimento della domanda formulata della parte adiuvata in ragione del vantaggio riflesso che tale accoglimento avrebbe sulla propria posizione sostanziale. È evidente, infatti, che la rideterminazione del debito maturato dalla società debitrice gioverebbe alla sig.ra in quanto garante. Pt_2
Alla luce di ciò, fermo restando che parte creditrice non ha mia inteso instaurare un rapporto processuale nei confronti della sig.ra la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del Pt_2 contendere formulata da quest'ulti evidente contrasto con la natura stessa dell'intervento dispiegato dalla stessa.
4. Sulla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo.
La domanda formulata dalla sig.ra per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. Pt_2 881/2023, ai sensi degli artt. 644 c. disp. att. c.p.c. è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
4 La domanda ex art. 188 disp. att. c.p.c. è domanda nuova e non già mera specificazione della domanda proposta con l'atto di citazione, ciò in palese contrasto con il divieto di mutatio libelli (Cass. Sez. Un. n. 13210/2015).
5. Sulla fondatezza della pretesa creditoria.
5.1. Preliminarmente giova ricordare che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova. In particolare, nel giudizio di opposizione, la cognizione del Giudice non è limitata al solo controllo della legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma si estende anche alla valutazione della fondatezza della relativa pretesa creditoria (Cass. n. 4103/2007).
Quanto all'onere della prova, il creditore opposto - parte attrice in senso sostanziale – è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre il debitore opponente - convenuto in senso sostanziale – deve dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. Sez. Un. n. 21678/2013; Cass. n. 25214/2014; Cass. n. 1327/2015;).
Con particolare riguardo ai giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, l'onere della prova gravante sull'attore in senso sostanziale è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Nel dettaglio, quando la domanda riguarda pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (Trib. Roma, 20 marzo 2013, n. 6103).
5.2. Nel caso di specie, la banca ha provato l'esistenza del rapporto negoziale mediante la produzione del contratto di conto corrente n. 601380 del 18.09.2012 e il contratto di apertura di credito dell'08.02.2022, entrambi stipulati con Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele.
Le contestazioni concernenti il presunto illegittimo addebito di competenze asseritamente non concordate e superiori a quelle pattuite sono smentite dalla documentazione contrattuale dalla quale risulta che tutte le condizioni economiche sono state pattuite per iscritto in ossequio a quanto previsto dall'art. 117 co. 4 tub e dall'art. 1284 c.c.. Siffatte competenze sono state approvate dal correntista che ha sottoscritto il contratto nonché i documenti di sintesi contenenti le condizioni economiche.
Inoltre, risultano prodotti in giudizio gli estratti conto, che, com'è noto, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione: ne consegue che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate, dirette contro specifiche annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tali estratti conto hanno piena efficacia probatoria anche nei confronti del fideiussore (ex multis, Cass. civ., n. 13889/2010; Cass. civ., n. 11749/2006).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il conteggio degli interessi riportati nell'estratto conto del primo trimestre 2023, sennonché parte attrice ha formulato le proprie deduzioni in termini generici, senza offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la convenuta. CP_1
Le gravi lacune difensive non avrebbero potuto essere colmate neppure con la consulenza tecnica d'ufficio, la quale non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. In altri termini, la CTU non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Inoltre, parte opponente contesta l'annotazione di € 30.000,00 del 20.11.2012 avente ad oggetto il giroconto a favore di “ , deducendo che il bonifico concordato era in realtà Parte_4
5 di € 20.000,00. L'annotazione contestata trova riscontro nell'estratto conto intestato a
[...]
oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. La circostanza che tale Controparte_5 i immediata contestazione da parte del sig. AS è priva di riscontro documentale né poteva essere dimostrato in via testimoniale in ragione della genericità del capitolo di prova formulato il quale non riporta alcuna indicazione specifica in ordine alle modalità della contestazione (verbalmente o per iscritto), del soggetto – persona fisica – che ha ricevuto la contestazione e delle tempistiche di tale contestazione.
Si aggiunge, infine, che il decreto ingiuntivo richiesto attiene al rapporto di conto corrente n. 601380 intestato a “Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele”, sennochè gli opponenti sollevano anche contestazioni concernenti la gestione del conto corrente n. 098006600942 intestato a
“ che avrebbe avuto effetti sul conto corrente intestato a Controparte_5
“ ode di AS Michele”. In particolare, gli opponenti evidenziano che “Il rapporto di conto corrente per cui è giudizio, pur essendo stato aperto il 18/09/12, è stato fin da subito abbinato dalla ad un rapporto pregresso in essere proprio con la signora che presentava un CP_1 Parte_2 saldo negativo dalla st ntestato perché gravato da interessi superiori a quelli pattu ato da anatocismo e da illegittime commissioni di massimo scoperto” (p. 3, atto di citazione). Ebbene, le circostanze dedotte avrebbero dovuto essere provate dagli opponenti. Come già evidenziato in premessa, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'errata applicazione di interessi o altre competenze fondate su clausole nulle o addirittura prive di previsione negoziale - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, al fine di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità dei documenti contrattuali e contabili, anche alla luce delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993 che impongono alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente (art. 117 co. 1 tub) e la trasmissione di comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119 tub) e, con specifico riferimento ai rapporti in conto corrente, la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. A maggior presidio dei principi di trasparenza e di corretta informazione, il legislatore accorda al cliente un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Si tratta della misura contemplata dall'art. 119 ult co. tub che prevede quanto segue: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Ne consegue che il cliente, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 tub, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli opponenti hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, prive di supporto probatorio. Pertanto, l'opposizione va rigattata e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
6. Sulle spese di lite
6.1. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo applicati i valori medi del DM n. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta in concreto.
6 In particolare, parte opponente dovrà rimborsare a le spese di lite per le fasi di Controparte_1 studio e introduttiva e a le spese di lite per le fasi istruttoria e decisionale. CP_3
6.2. Ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata per abuso del processo, senza che sia necessario provare il danno patito dalla controparte.
Si tratta di una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo, così disincentivando le cause pretestuose (C. 24410/2017; T. Milano 28.10.2019), difforme, quindi, dalla struttura tipica dell'illecito civile.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è la sussistenza quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.
Nel caso di specie la condotta processuale tenuta da parte opponente merita certamente di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c.
Da un lato, l'opposizione proposta risulta generica, meramente dilatoria e pretestuosa;
dall'altro, l'opponente non ha prodotto documentazione a sostegno delle proprie contestazioni e ha formulato capitoli di prova del tutto generici.
Si osserva, inoltre, che, parte soccombente ha impegnato il Tribunale in adempimenti che, considerata la natura delle difese, assumono i connotati di un abuso dello strumento processuale.
Appare equo, quindi, liquidare in € 1.000,00 (pari a circa 1/3 delle spese di lite) l'importo dovuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di cui il 50% da versarsi a favore di e il restante Controparte_1 50% a favore di CP_3
Segue, ope legis, la condanna al pagamento di una somma pari a € 500,00 (minimo edittale) alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c. (norma applicabile in quanto l'intero procedimento è stato introdotto e svolto dopo l'introduzione della disposizione de qua).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele il decreto ingiuntivo n. 881/2023 del 05.06.2023, pubblicato l'08.06.2023;
3) Condanna gli opponenti a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 1.696,00 per onorari, oltre 15% spese ge
4) Condanna gli opponenti a rifondere ad le spese di lite che liquida in € 1.691,00 CP_3 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e cpa;
5) Condanna gli opponenti a corrispondere la somma di € 1.000,00 per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., di cui il 50% da versarsi a favore di e il restante 50% a favore Controparte_1 di CP_3
6) Condanna gli opponenti a versare alla cassa delle ammende la somma di € 500,00 ex art. 96 co. 4 c.p.c.
Così deciso in Lodi il 27 gennaio 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2328/2023 promossa da:
, nato a [...] l'[...] ( , quale titolare Parte_1 C.F._1 arrucchieri Centro Benessere New , e Pt_2 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Mara
[...]
-parte attrice opponente- contro
(c.f. Controparte_1 ta e P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 v. And f. ); C.F._2
-parte convenuta opposta-
(c.f., P.I. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo P.IVA_3
-parte intervenuta-
Conclusioni per parte attrice opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) In via preliminare, disporsi l'estromissione dal giudizio, ex art. 111, c. 3, c.p.c., della convenuta opposta
[...]
sussistendone i presupposti. CP_1
in via pregiudiziale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra la signora e Parte_2 parte creditrice per intervenuta rinuncia all'azione di quest'ultima.
3) Sempre nel merito, con riferimento al solo signor previa rimessione in ruolo del giudizio, accertarsi Parte_1 che il saldo creditorio della non corrisponde all'effettiva esposizione del correntista alla data del suo passaggio in CP_1 sofferenza.
4) In via istruttoria, […]”
1 Conclusioni di Controparte_1
“1) respingere ogni domanda proposta da parte opponente con atto 4.9.23 di citazione in opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
2) conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n.881/2023 del 5-8.6.2023 - RG n.1484/2023 - emesso dal Tribunale di Lodi Giudice Dott.ssa Giulia Isadora Loi e notificato in data 26.6.2023 all'impresa individuale Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele, in persona del suo titolare sig. Michele AS;
In via preliminare:
3) accertare che il ricorso per decreto ingiuntivo 26.4.23 e pedissequo d.i. n.881/23 Tribunale di Lodi rg. n.1484/23 risulta notificato alla sola impresa individuale Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele eppertanto dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra (fideiussore omnibus); Parte_2 Nel merito:
4) condannare l'impresa individuale Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele, in persona del suo titolare sig. Michele AS, per le causali tutte già indicate sia nel giudizio monitorio (qui da intendersi integralmente ritrascritte) che nell'epigrafe del presente atto, al pagamento in favore della Controparte_4
, in persona del suo Presidente Dott. del
[...] CP_2 interessi dal 21.3.23 al saldo;
interessi di mora;
spese maturate/maturande nonché alle spese e competenze del giudizio monitorio liquidate in €.540.= per compensi, €.145,50= per esborsi, oltre il 15% per spese generali;
accessori ex lege e successive occorrende.
-Spese e compensi rifusi.”
Conclusioni di Controparte_3
“Tutto ciò premesso, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per l'accoglimento delle Controparte_3 conclusioni così come cedente in comparsa di costituzione e risposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2 '08.06.2023, con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto loro il pagamento di € 22.342,13 (quanto alla sig.ra limitatamente ad € 20.000,00), oltre interessi e Pt_2 spese del monitorio, a favore di quale Controparte_4 saldo debitorio del rapporto di sig.ra Pt_2
Gli opponenti, in particolare, hanno dedotto:
- l'improcedibilità del giudizio in quanto controparte non ha esperito il tentativo obbligatorio di mediazione prima del deposito del ricorso monitorio, come richiesto dalla riforma Cartabia;
- l'illegittimo collegamento tra il conto corrente oggetto di giudizio, acceso il 18.09.2012, e il conto corrente dalla sig.ra aperto presso il medesimo istituto, che presentava un saldo Pt_2 negativo, dalla stessa co n quanto gravato da interessi superiori a quelli pattuiti, anatocismo e illegittima applicazione di commissioni di scoperto;
- la mancata produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto precedenti al gennaio 2021 sicché è preclusa la possibilità di vagliare le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente e di verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni;
- l'errata indicazione del saldo del conto corrente, che riporta un debito non corrispondente all'effettiva esposizione del correntista alla data del passaggio a sofferenza;
- l'errato conteggio degli interessi sul c/c nel terzo trimestre 2023, essendo stati calcolati interessi pari a € 2.340,00 (ossia il 13%) su un debito capitale di € 20.000,00, in luogo del corretto conteggio di € 650,00 (3,25%).
2 1.2. Si è costituita in giudizio che, evidenziando la natura Controparte_1 dilatoria dell'opposizione, ha domandato il rigetto delle domande formulate da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, parte opposta ha rappresentato quanto segue:
- ai sensi dell'art. 5 co. 4 d. lgs. 28/2010, il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria non trova applicazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione;
- la garante sig.ra è priva di legittimazione passiva, non avendo la banca notificato il Pt_2 decreto ingiuntiv i confronti;
- nel merito, il credito della banca si fonda sullo scoperto del c/c n. 601380 intestato all'impresa individuale “Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele” che, alla data di chiusura (20.03.2023), mostrava un saldo negativo pari ad € 22.342,13; con diffida ad adempiere del 21.10.2022 ha intimato al debitore principale e al Controparte_1 fideiussore la regolarizzazione dell'esposizione debitoria;
nessuna contestazione è stata mai mossa dai debitori a seguito delle diffide ad adempiere;
- il sig. AS non ha contestato né la stipulazione né l'erogazione delle somme né il proprio inadempimento;
- quanto alla prova del credito, le doglianze avversarie in relazione agli interessi superiori a quelli pattuiti, all'anatocismo e alle illegittime commissioni di massimo scoperto, sono generiche e prive di supporto documentale;
- nell'ultimo trimestre prima della chiusura del conto corrente la ha addebitato i seguenti CP_1 importi:(i) € 112,95, relativi alla commissione sul fido accordato (cfr. riepilogo competenze maturate – doc. 10, pag. 2); (ii) € 1.667,58, relativi agli interessi a debito maturati dall'1.01.2022 al 31.12.2022 (cfr. conteggio competenze maturate e non scadute – doc. 10, pag. 3); (iii) € 563,21, relativi a interessi di fido e sconfino dall'1.01.2023 al 20.03.2023, a commissione sul fido accordato per lo stesso periodo e spese (cfr. doc. 11-12).
- la documentazione bancaria in atti dimostra la correttezza dei conteggi applicati dalla banca, confermata dall'assenza di puntuale contestazione da parte del correntista;
- il sig. AS non ha mosso alcuna puntuale contestazione alle annotazioni di cui agli estratti ordinari e scalari del c/c n. 601380 relativi al periodo dal 31.03.2021 al 31.03.2023 depositati in sede monitoria.
1.3. Con la memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. parte opponente ha rinunciato all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione e ha rilevato che la legittimazione passiva della sig.ra sussiste per il semplice fatto che nei suoi confronti è stata proposta una domanda Pt_2 monitoria. In ogni caso, la sig.ra ha chiesto che venga accertata l'intervenuta inefficacia del Pt_2 decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. .
Infine, esaminata la documentazione prodotta da controparte nella comparsa di costituzione, l'opponente ha contestato l'annotazione di € 30.000,00 del 20.11.2012, indicata quale giroconto in favore di “ , in quanto il bonifico concordato era di € 20.000,00. In Parte_4 particolare, be stato da subito contestato dal sig. AS e da lui pagato con riserva di conguaglio, previa ricostruzione del rapporto di dare – avere nei confronti della banca.
1.4. All'udienza del 23.02.2024 il sig. AS si è dichiarato disponibile a corrispondere alla controparte la somma di € 7.000,00 e ha dato atto dell'impossibilità di valutare la Controparte_1 proposta in ragione dell'imminente ce ore di altro soggetto.
1.5. Con ordinanza del 23.02.2024 la Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo come attestato dal verbale dell'11.04.2024.
3 1.6. Il 23.04.2024 è intervenuta in giudizio in qualità di cessionaria del credito, che si è Controparte_3 riportata alle domande ed eccezioni sollevate da Controparte_1
1.7. Il 20.08.2024, in adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dalla Giudice, ha depositato copia dell'estratto di c/c n. 600942-27 intestato a CP_3 Parte_4 l mese di novembre 2012.
[...]
1.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull'estromissione di . Controparte_4
In data 23.04.2024 è intervenuta nel giudizio la quale ha dato atto di essere divenuta Controparte_3 titolare del credito originariamente vantato nei confronti della società Controparte_1 opponente, in virtù del contratto di cessione stipulato l'11.03.2024.
All'udienza del 22.10.2024 gli opponenti hanno dichiarato di acconsentire all'estromissione di
[...] e nulla ha opposto sul punto . Ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c., va CP_1 CP_3 dichiarata l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
3. Sul difetto di legittimazione passiva in capo a Parte_2
In sede di precisazione delle conclusioni, parte opponente ha chiesto che venga dichiarata “la cessazione della materia del contendere tra la signora e parte creditrice per intervenuta rinuncia all'azione di Parte_2 quest'ultima”.
Invero, occorre rilevare che ha notificato il decreto ingiuntivo n. 881/2023 nei soli Controparte_1 confronti di Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele. L'omessa notifica nei confronti della sig.ra è indicativa della volontà dell'istituto di credito di non incardinare alcun Pt_2 rapporto processuale rispetto a quest'ultima. L'art. 643 co. 3 c.p.c. è chiaro nel far coincidere la pendenza della lite con la notifica del decreto ingiuntivo. Sul punto le Cassazione ha statuito che “L'art. 643 c.p.c., comma 3, deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso” (Cass. Sez. Un. n. 20596/2007), precisando successivamente che “Nel caso di giudizio introdotto mediante il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, gli effetti sostanziali della domanda, fra cui l'interruzione dei termini di decadenza dal diritto, sono ricollegati solo alla notificazione del ricorso e del relativo decreto poiché solo la notificazione, ai sensi dell'643, comma 3 c.p.c., determina la pendenza della lite, mentre la data di deposito del ricorso rileva esclusivamente agli effetti processuali della determinazione della competenza e della giurisdizione” (Cass. n. 5961/2011).
Ciò nonostante, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata. La partecipazione della sig.ra nel presente giudizio può essere qualificata in termini di intervento adesivo dipendente ex Pt_2 art. 105 co. 2 c.p.c. poiché la sig.ra sostiene le ragioni del debitore principale. Più Pt_2 specificatamente, l'interesse ad agire dell si identifica nell'aspettativa dell'accoglimento della domanda formulata della parte adiuvata in ragione del vantaggio riflesso che tale accoglimento avrebbe sulla propria posizione sostanziale. È evidente, infatti, che la rideterminazione del debito maturato dalla società debitrice gioverebbe alla sig.ra in quanto garante. Pt_2
Alla luce di ciò, fermo restando che parte creditrice non ha mia inteso instaurare un rapporto processuale nei confronti della sig.ra la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del Pt_2 contendere formulata da quest'ulti evidente contrasto con la natura stessa dell'intervento dispiegato dalla stessa.
4. Sulla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo.
La domanda formulata dalla sig.ra per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. Pt_2 881/2023, ai sensi degli artt. 644 c. disp. att. c.p.c. è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
4 La domanda ex art. 188 disp. att. c.p.c. è domanda nuova e non già mera specificazione della domanda proposta con l'atto di citazione, ciò in palese contrasto con il divieto di mutatio libelli (Cass. Sez. Un. n. 13210/2015).
5. Sulla fondatezza della pretesa creditoria.
5.1. Preliminarmente giova ricordare che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova. In particolare, nel giudizio di opposizione, la cognizione del Giudice non è limitata al solo controllo della legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma si estende anche alla valutazione della fondatezza della relativa pretesa creditoria (Cass. n. 4103/2007).
Quanto all'onere della prova, il creditore opposto - parte attrice in senso sostanziale – è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre il debitore opponente - convenuto in senso sostanziale – deve dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. Sez. Un. n. 21678/2013; Cass. n. 25214/2014; Cass. n. 1327/2015;).
Con particolare riguardo ai giudizi aventi ad oggetto rapporti bancari, l'onere della prova gravante sull'attore in senso sostanziale è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Nel dettaglio, quando la domanda riguarda pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno prodotti gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (Trib. Roma, 20 marzo 2013, n. 6103).
5.2. Nel caso di specie, la banca ha provato l'esistenza del rapporto negoziale mediante la produzione del contratto di conto corrente n. 601380 del 18.09.2012 e il contratto di apertura di credito dell'08.02.2022, entrambi stipulati con Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele.
Le contestazioni concernenti il presunto illegittimo addebito di competenze asseritamente non concordate e superiori a quelle pattuite sono smentite dalla documentazione contrattuale dalla quale risulta che tutte le condizioni economiche sono state pattuite per iscritto in ossequio a quanto previsto dall'art. 117 co. 4 tub e dall'art. 1284 c.c.. Siffatte competenze sono state approvate dal correntista che ha sottoscritto il contratto nonché i documenti di sintesi contenenti le condizioni economiche.
Inoltre, risultano prodotti in giudizio gli estratti conto, che, com'è noto, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione: ne consegue che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate, dirette contro specifiche annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tali estratti conto hanno piena efficacia probatoria anche nei confronti del fideiussore (ex multis, Cass. civ., n. 13889/2010; Cass. civ., n. 11749/2006).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il conteggio degli interessi riportati nell'estratto conto del primo trimestre 2023, sennonché parte attrice ha formulato le proprie deduzioni in termini generici, senza offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la convenuta. CP_1
Le gravi lacune difensive non avrebbero potuto essere colmate neppure con la consulenza tecnica d'ufficio, la quale non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. In altri termini, la CTU non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Inoltre, parte opponente contesta l'annotazione di € 30.000,00 del 20.11.2012 avente ad oggetto il giroconto a favore di “ , deducendo che il bonifico concordato era in realtà Parte_4
5 di € 20.000,00. L'annotazione contestata trova riscontro nell'estratto conto intestato a
[...]
oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. La circostanza che tale Controparte_5 i immediata contestazione da parte del sig. AS è priva di riscontro documentale né poteva essere dimostrato in via testimoniale in ragione della genericità del capitolo di prova formulato il quale non riporta alcuna indicazione specifica in ordine alle modalità della contestazione (verbalmente o per iscritto), del soggetto – persona fisica – che ha ricevuto la contestazione e delle tempistiche di tale contestazione.
Si aggiunge, infine, che il decreto ingiuntivo richiesto attiene al rapporto di conto corrente n. 601380 intestato a “Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele”, sennochè gli opponenti sollevano anche contestazioni concernenti la gestione del conto corrente n. 098006600942 intestato a
“ che avrebbe avuto effetti sul conto corrente intestato a Controparte_5
“ ode di AS Michele”. In particolare, gli opponenti evidenziano che “Il rapporto di conto corrente per cui è giudizio, pur essendo stato aperto il 18/09/12, è stato fin da subito abbinato dalla ad un rapporto pregresso in essere proprio con la signora che presentava un CP_1 Parte_2 saldo negativo dalla st ntestato perché gravato da interessi superiori a quelli pattu ato da anatocismo e da illegittime commissioni di massimo scoperto” (p. 3, atto di citazione). Ebbene, le circostanze dedotte avrebbero dovuto essere provate dagli opponenti. Come già evidenziato in premessa, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'errata applicazione di interessi o altre competenze fondate su clausole nulle o addirittura prive di previsione negoziale - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, al fine di verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l'effettiva applicazione delle poste indicate come indebite.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità dei documenti contrattuali e contabili, anche alla luce delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993 che impongono alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente (art. 117 co. 1 tub) e la trasmissione di comunicazioni periodiche in merito allo svolgimento del rapporto (art. 119 tub) e, con specifico riferimento ai rapporti in conto corrente, la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. A maggior presidio dei principi di trasparenza e di corretta informazione, il legislatore accorda al cliente un ulteriore strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Si tratta della misura contemplata dall'art. 119 ult co. tub che prevede quanto segue: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Ne consegue che il cliente, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 tub, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Tanto premesso, nel caso di specie, gli opponenti hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini generici, prive di supporto probatorio. Pertanto, l'opposizione va rigattata e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
6. Sulle spese di lite
6.1. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte opponente e vengono liquidate in dispositivo applicati i valori medi del DM n. 147/2022 previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al decisum per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta in concreto.
6 In particolare, parte opponente dovrà rimborsare a le spese di lite per le fasi di Controparte_1 studio e introduttiva e a le spese di lite per le fasi istruttoria e decisionale. CP_3
6.2. Ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata per abuso del processo, senza che sia necessario provare il danno patito dalla controparte.
Si tratta di una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo, così disincentivando le cause pretestuose (C. 24410/2017; T. Milano 28.10.2019), difforme, quindi, dalla struttura tipica dell'illecito civile.
Presupposto indefettibile per la sua applicazione è la sussistenza quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà.
Nel caso di specie la condotta processuale tenuta da parte opponente merita certamente di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c.
Da un lato, l'opposizione proposta risulta generica, meramente dilatoria e pretestuosa;
dall'altro, l'opponente non ha prodotto documentazione a sostegno delle proprie contestazioni e ha formulato capitoli di prova del tutto generici.
Si osserva, inoltre, che, parte soccombente ha impegnato il Tribunale in adempimenti che, considerata la natura delle difese, assumono i connotati di un abuso dello strumento processuale.
Appare equo, quindi, liquidare in € 1.000,00 (pari a circa 1/3 delle spese di lite) l'importo dovuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di cui il 50% da versarsi a favore di e il restante Controparte_1 50% a favore di CP_3
Segue, ope legis, la condanna al pagamento di una somma pari a € 500,00 (minimo edittale) alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c. (norma applicabile in quanto l'intero procedimento è stato introdotto e svolto dopo l'introduzione della disposizione de qua).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Controparte_1
2) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di Parrucchieri Centro Benessere New Mode di AS Michele il decreto ingiuntivo n. 881/2023 del 05.06.2023, pubblicato l'08.06.2023;
3) Condanna gli opponenti a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 1.696,00 per onorari, oltre 15% spese ge
4) Condanna gli opponenti a rifondere ad le spese di lite che liquida in € 1.691,00 CP_3 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e cpa;
5) Condanna gli opponenti a corrispondere la somma di € 1.000,00 per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., di cui il 50% da versarsi a favore di e il restante 50% a favore Controparte_1 di CP_3
6) Condanna gli opponenti a versare alla cassa delle ammende la somma di € 500,00 ex art. 96 co. 4 c.p.c.
Così deciso in Lodi il 27 gennaio 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca 7