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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 26.5.2025 ed iscritta al n. 784 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
CE LO, Piazza della Vittoria n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Colombo del
Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale giusta procura agli atti telematici Email_1
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
LO, Piazza della Vittoria n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Passoni del Foro di
Monza ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura agli atti telematici Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 28.7.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) È assegnata alla SI.ra , che ivi manterrà la propria residenza assieme al figlio minore , la casa Parte_2 Per_1
familiare, di proprietà esclusiva della stessa, sita in CE LO (LC), Piazza della Vittoria n. 20, immobile censito nel N.C.E.U. di detto Comune al fg. 5 map. 823 sub. piano S1-2, appartamento cat. A/3, vani 4,0, classe 1.
3) Il sig. si impegna a trasferirsi presso altra abitazione, da condurre in locazione/da acquistare con Parte_1
canone/mutuo a suo carico, con relativo asporto dei suoi beni personali dall'abitazione di CE LO (LC),
Piazza della Vittoria n. 20, entro sette mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
4) Il figlio minore della coppia, , è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre con la quale convive stabilmente.
5) La responsabilità genitoriale sul figlio minore è esercitata separatamente dai genitori che, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, assumeranno le decisioni che riterranno più opportune nei periodi in cui li avranno con sé. 6)
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo primariamente conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
resta inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire al figlio.
7) Salvo diversi accordi assunti direttamente dai genitori, attualmente il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
A) per quanto riguarda i giorni infrasettimanali, il padre terrà con sé il figlio per 2 serate nei giorni lavorativi, che verranno stabiliti di volta in volta tra i genitori sulla base delle esigenze lavorative di ciascuno e secondo il loro calendario turni/orario di lavoro.
B) per quanto riguarda il fine settimana, il padre terrà con sé il figlio almeno due domeniche al mese, Per_1
riaccompagnandolo presso la casa materna intorno alle ore 20:30, stante l'esigenza di pernottamento presso la madre di cui al successivo punto c); laddove, per esigenze lavorative, il padre non possa tenere con sé il figlio nei giorni e negli orari di sua spettanza, lo stesso si impegna a recuperare le suddette ore, previa organizzazione con la madre.
C) stante la tenera età del figlio (1 anno e mezzo), nonché le esigenze connesse a tale aspetto (p.es allattamento), Per_1
l'affidamento del medesimo per le ore notturne è stabilito presso la madre fino al compimento del terzo anno di vita,
ovverosia fino al mese di agosto (compreso) dell'anno 2026. Da tale data il figlio , assecondando le sue Per_1
richieste/inclinazioni in tal senso e previo accordo tra i coniugi, potrà gradualmente rimanere a dormire presso l'abitazione del padre.
pagina 2 di 7 D) in caso di malattia del figlio o di eventi eccezionali che impongano l'astensione dello stesso da scuola/asilo, i Per_1
genitori si impegnano a tenerlo con sé in pari misura, concordemente alle rispettive esigenze lavorative. Nei casi in cui invece entrambi i genitori non possano assentarsi dal luogo di lavoro per accudire il figlio, qualora i nonni materni/paterni non possano occuparsi dell'incombente, sarà incaricata una baby-sitter, la cui spesa sarà sostenuta dai genitori in ragione della metà.
E) per le vacanze di Natale, di Capodanno e di Pasqua il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni con la Per_1
madre, fermo il rispetto di quanto previsto al punto 7.c circa le ore notturne;
In particolare, se i coniugi si accordano affinché il padre tenga con sé il figlio per la settimana di Natale, alla madre spetterà quella di capodanno e Per_1
viceversa. Se nel 2025 le vacanze natalizie dovessero essere di spettanza materna, quelle successive saranno di spettanza paterna, e così via
F) in merito alle vacanze estive, l'organizzazione delle medesime dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto al punto 7.c circa il rispetto del collocamento del figlio presso la madre nelle ore notturne. A partire dall'anno 2027, nel mese di agosto il bambino trascorrerà con ciascun genitore rispettivamente due settimane, anche non consecutive, mentre per il mese di luglio i genitori si impegnano a concordare il collocamento più idoneo per lo stesso (centro estivo, oratorio o similari);
G) in ogni caso, per il bene e nell'interesse del figlio, si fa salvo il diritto di ciascun genitore di chiedere e organizzare incontri con lo stesso, anche separatamente.
8) Resta inteso che tutte le questioni e gli accordi riguardanti il figlio dovranno essere assunti direttamente tra i Per_1
genitori senza l'interferenza di altri e senza responsabilizzare lo stesso di dover portare all'uno o all'altro comunicazioni di sorta.
9) Durante il periodo in cui il figlio è a lui affidato, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il Per_1
proprio recapito, anche telefonico, nonché di comunicare gli spostamenti in altre località.
10) In ogni caso, durante il periodo in cui il figlio è a lui affidato, ciascun genitore ha sempre l'obbligo di rendersi reperibile all'altro genitore, garantendo quotidiani contatti.
11) I genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie;
in particolare, a non squalificare l'altro genitore né i suoi familiari agli occhi del figlio, al quale verrà imposto il rispetto delle decisioni genitoriali impartite nell'ambito dei canoni educativi condivisi.
12) Nel rispetto del principio di proporzionalità, a decorrere dal tempo del trasferimento presso altra abitazione diversa dalla casa coniugale, il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno periodico pagina 3 di 7 mensile di €.250,00 (duecentocinquanta,00) entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata per 12 mensilità, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat Costo Vita;
le Parti concordano che la madre usufruisca delle detrazioni fiscali per la prole al 100%. Si precisa che il mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e devono pertanto ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco ed ogni altra spesa voluttuaria ordinaria che il genitore collocatario decida di effettuare in autonomia. Le parti convengono che l'assegno unico attualmente erogato sul conto corrente comune verrà percepito da unicamente dalla SI.ra . Parte_2
13) La SI.ra , attualmente disoccupata, si impegna entro dieci mesi dalla sottoscrizione del presente Parte_2
accordo a reperire un impiego lavorativo.
14) Quanto al c/c cointestato tra i coniugi aperto presso la BCC Brianza Laghi, i coniugi si impegnano a tenerlo acceso facendovi ivi confluire il mantenimento e gli importi di cui all'assegno unico.
15) Quanto al libretto di risparmio postale minori intestato al figlio , i coniugi si impegnano a Persona_2
tenerlo aperto e ad alimentarlo con versamenti in base alle disponibilità di ciascuno.
16) Le spese straordinarie, come di seguito individuate e specificate, saranno invece sostenute al 50% da ciascun genitore e dovranno essere adeguatamente documentate da colui che le ha anticipate al fine di ottenerne il rimborso.
A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici), salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche, siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari, anche omeopatici, non prescritti dal medico di base /o medico curante;
pagina 4 di 7 C. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
mensa e buoni pasto;
D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; gite scolastiche con pernottamento.
E. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
F. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
17) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
pagina 5 di 7 alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
18) Le modalità con cui dovrà avvenire il pagamento del contributo fisso mensile, nonché le modalità dei rimborsi sono rimesse alla libera definizione dei coniugi;
19) La SI.ra dà atto che provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le spese inerenti alla casa coniugale, Pt_2
sia ordinarie che straordinarie, alla stessa assegnata e di sua proprietà, incluse le utenze;
20) L'auto Seat Ibiza targa GK241LW, di proprietà del SI. rimarrà allo stesso intestata, ed il medesimo si farà Per_2
carico delle spese di finanziamento/maxirata, mantenimento e gestione. Le auto Toyota YG targa FC381JN e Kia PI
targa GE919YV, di proprietà della SI.ra rimarranno alla stessa intestate, e la medesima si farà carico delle Pt_2
spese di mantenimento e gestione.
21) L'immobile sito in Sant'Anna Arresi, Loc. Is Uccheddus, censito al NCEU al fg. 1 map. 2010 sub 8 comune Sant'Anna
Arresi (CA), Loc. Is Uccheddus, categoria A/2, classe 6, consistenza 5,0 vani, rendita €.309,87, di proprietà della SI.ra rimarrà di proprietà esclusiva della medesima. Pt_2
22) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 26.5.2025 ricorso congiunto di Parte_3 Parte_4
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato in data 14.9.2019 in CE LO;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 5.8.2023), minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla copia autentica dell'atto di matrimonio.
pagina 6 di 7 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...], sposati con rito civile in Parte_2 C.F._2
CE LO in data 14.9.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, registro atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 4), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di CE LO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 30 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 26.5.2025 ed iscritta al n. 784 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
CE LO, Piazza della Vittoria n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Colombo del
Foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale giusta procura agli atti telematici Email_1
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
LO, Piazza della Vittoria n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Passoni del Foro di
Monza ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale giusta procura agli atti telematici Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 28.7.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) È assegnata alla SI.ra , che ivi manterrà la propria residenza assieme al figlio minore , la casa Parte_2 Per_1
familiare, di proprietà esclusiva della stessa, sita in CE LO (LC), Piazza della Vittoria n. 20, immobile censito nel N.C.E.U. di detto Comune al fg. 5 map. 823 sub. piano S1-2, appartamento cat. A/3, vani 4,0, classe 1.
3) Il sig. si impegna a trasferirsi presso altra abitazione, da condurre in locazione/da acquistare con Parte_1
canone/mutuo a suo carico, con relativo asporto dei suoi beni personali dall'abitazione di CE LO (LC),
Piazza della Vittoria n. 20, entro sette mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.
4) Il figlio minore della coppia, , è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre con la quale convive stabilmente.
5) La responsabilità genitoriale sul figlio minore è esercitata separatamente dai genitori che, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, assumeranno le decisioni che riterranno più opportune nei periodi in cui li avranno con sé. 6)
Le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo primariamente conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
resta inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire al figlio.
7) Salvo diversi accordi assunti direttamente dai genitori, attualmente il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
A) per quanto riguarda i giorni infrasettimanali, il padre terrà con sé il figlio per 2 serate nei giorni lavorativi, che verranno stabiliti di volta in volta tra i genitori sulla base delle esigenze lavorative di ciascuno e secondo il loro calendario turni/orario di lavoro.
B) per quanto riguarda il fine settimana, il padre terrà con sé il figlio almeno due domeniche al mese, Per_1
riaccompagnandolo presso la casa materna intorno alle ore 20:30, stante l'esigenza di pernottamento presso la madre di cui al successivo punto c); laddove, per esigenze lavorative, il padre non possa tenere con sé il figlio nei giorni e negli orari di sua spettanza, lo stesso si impegna a recuperare le suddette ore, previa organizzazione con la madre.
C) stante la tenera età del figlio (1 anno e mezzo), nonché le esigenze connesse a tale aspetto (p.es allattamento), Per_1
l'affidamento del medesimo per le ore notturne è stabilito presso la madre fino al compimento del terzo anno di vita,
ovverosia fino al mese di agosto (compreso) dell'anno 2026. Da tale data il figlio , assecondando le sue Per_1
richieste/inclinazioni in tal senso e previo accordo tra i coniugi, potrà gradualmente rimanere a dormire presso l'abitazione del padre.
pagina 2 di 7 D) in caso di malattia del figlio o di eventi eccezionali che impongano l'astensione dello stesso da scuola/asilo, i Per_1
genitori si impegnano a tenerlo con sé in pari misura, concordemente alle rispettive esigenze lavorative. Nei casi in cui invece entrambi i genitori non possano assentarsi dal luogo di lavoro per accudire il figlio, qualora i nonni materni/paterni non possano occuparsi dell'incombente, sarà incaricata una baby-sitter, la cui spesa sarà sostenuta dai genitori in ragione della metà.
E) per le vacanze di Natale, di Capodanno e di Pasqua il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni con la Per_1
madre, fermo il rispetto di quanto previsto al punto 7.c circa le ore notturne;
In particolare, se i coniugi si accordano affinché il padre tenga con sé il figlio per la settimana di Natale, alla madre spetterà quella di capodanno e Per_1
viceversa. Se nel 2025 le vacanze natalizie dovessero essere di spettanza materna, quelle successive saranno di spettanza paterna, e così via
F) in merito alle vacanze estive, l'organizzazione delle medesime dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto al punto 7.c circa il rispetto del collocamento del figlio presso la madre nelle ore notturne. A partire dall'anno 2027, nel mese di agosto il bambino trascorrerà con ciascun genitore rispettivamente due settimane, anche non consecutive, mentre per il mese di luglio i genitori si impegnano a concordare il collocamento più idoneo per lo stesso (centro estivo, oratorio o similari);
G) in ogni caso, per il bene e nell'interesse del figlio, si fa salvo il diritto di ciascun genitore di chiedere e organizzare incontri con lo stesso, anche separatamente.
8) Resta inteso che tutte le questioni e gli accordi riguardanti il figlio dovranno essere assunti direttamente tra i Per_1
genitori senza l'interferenza di altri e senza responsabilizzare lo stesso di dover portare all'uno o all'altro comunicazioni di sorta.
9) Durante il periodo in cui il figlio è a lui affidato, ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il Per_1
proprio recapito, anche telefonico, nonché di comunicare gli spostamenti in altre località.
10) In ogni caso, durante il periodo in cui il figlio è a lui affidato, ciascun genitore ha sempre l'obbligo di rendersi reperibile all'altro genitore, garantendo quotidiani contatti.
11) I genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie;
in particolare, a non squalificare l'altro genitore né i suoi familiari agli occhi del figlio, al quale verrà imposto il rispetto delle decisioni genitoriali impartite nell'ambito dei canoni educativi condivisi.
12) Nel rispetto del principio di proporzionalità, a decorrere dal tempo del trasferimento presso altra abitazione diversa dalla casa coniugale, il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno periodico pagina 3 di 7 mensile di €.250,00 (duecentocinquanta,00) entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata per 12 mensilità, con rivalutazione annuale secondo l'indice Istat Costo Vita;
le Parti concordano che la madre usufruisca delle detrazioni fiscali per la prole al 100%. Si precisa che il mantenimento è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e devono pertanto ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco ed ogni altra spesa voluttuaria ordinaria che il genitore collocatario decida di effettuare in autonomia. Le parti convengono che l'assegno unico attualmente erogato sul conto corrente comune verrà percepito da unicamente dalla SI.ra . Parte_2
13) La SI.ra , attualmente disoccupata, si impegna entro dieci mesi dalla sottoscrizione del presente Parte_2
accordo a reperire un impiego lavorativo.
14) Quanto al c/c cointestato tra i coniugi aperto presso la BCC Brianza Laghi, i coniugi si impegnano a tenerlo acceso facendovi ivi confluire il mantenimento e gli importi di cui all'assegno unico.
15) Quanto al libretto di risparmio postale minori intestato al figlio , i coniugi si impegnano a Persona_2
tenerlo aperto e ad alimentarlo con versamenti in base alle disponibilità di ciascuno.
16) Le spese straordinarie, come di seguito individuate e specificate, saranno invece sostenute al 50% da ciascun genitore e dovranno essere adeguatamente documentate da colui che le ha anticipate al fine di ottenerne il rimborso.
A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
occhiali o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici), salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche, siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari, anche omeopatici, non prescritti dal medico di base /o medico curante;
pagina 4 di 7 C. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
mensa e buoni pasto;
D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; gite scolastiche con pernottamento.
E. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
F. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
17) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà
pagina 5 di 7 alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)
18) Le modalità con cui dovrà avvenire il pagamento del contributo fisso mensile, nonché le modalità dei rimborsi sono rimesse alla libera definizione dei coniugi;
19) La SI.ra dà atto che provvederà in via esclusiva al pagamento di tutte le spese inerenti alla casa coniugale, Pt_2
sia ordinarie che straordinarie, alla stessa assegnata e di sua proprietà, incluse le utenze;
20) L'auto Seat Ibiza targa GK241LW, di proprietà del SI. rimarrà allo stesso intestata, ed il medesimo si farà Per_2
carico delle spese di finanziamento/maxirata, mantenimento e gestione. Le auto Toyota YG targa FC381JN e Kia PI
targa GE919YV, di proprietà della SI.ra rimarranno alla stessa intestate, e la medesima si farà carico delle Pt_2
spese di mantenimento e gestione.
21) L'immobile sito in Sant'Anna Arresi, Loc. Is Uccheddus, censito al NCEU al fg. 1 map. 2010 sub 8 comune Sant'Anna
Arresi (CA), Loc. Is Uccheddus, categoria A/2, classe 6, consistenza 5,0 vani, rendita €.309,87, di proprietà della SI.ra rimarrà di proprietà esclusiva della medesima. Pt_2
22) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 26.5.2025 ricorso congiunto di Parte_3 Parte_4
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato in data 14.9.2019 in CE LO;
- dalla loro unione è nato il figlio (in data 5.8.2023), minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio civile è comprovato dalla copia autentica dell'atto di matrimonio.
pagina 6 di 7 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...], sposati con rito civile in Parte_2 C.F._2
CE LO in data 14.9.2019 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, registro atti di matrimonio, anno 2019, parte I, numero 4), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di CE LO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 30 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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