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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 93/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 146/2024 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 93/2024 R.G.
Lav. promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 [...]
, in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Raul Barsanti, elettivamente domiciliati Parte_2
come in atti appellanti
contro
:
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi, ope legis, domiciliato appellato
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 03.01.2024, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso la ordinanza ingiunzione n. 133-
1/2021 del 04.11.2021, emessa dall' , con Controparte_1 cui si contestava all' e alla poi incorporata alla la violazione Pt_2 CP_2 Controparte_3 dell'art. 18, co. 2, D.L.vo n. 276/2003, per avere illecitamente utilizzato, in forza di contratto di appalto non genuino, i lavoratori e per complessive 408 Parte_3 Parte_4
giornate. Veniva, dunque, loro intimato il pagamento della somma di € 20.438,30 per sanzioni amministrative e spese di notifica. L'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa a seguito di accesso compiuto in data 23.11.2017 presso la unità produttiva della (d'ora Controparte_4
in poi, sita in San Polo Matese, dove gli ispettori avevano trovato, oltre a dipendenti CP_2
della società ispezionata, due dipendenti della società Sistemi Integrati s.r.l. (d'ora in avanti,
Sistemi), e , rispettivamente intenti al carico e scarico della Parte_3 Parte_4 merce con muletto e all'incollaggio di un pannello del tetto ventilato. I predetti dipendenti della
Sistemi operavano presso la in forza di contratto di appalto stipulato il Controparte_4
Cont 02.01.2017 avente ad oggetto taglio di blocchi di confezionamento preformati, incollaggio
Winpor, magazzinaggio, facchinaggio, trattamento scarti. Tale appalto, per le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del e del era ritenuto non genuino Pt_3 Parte_4
dagli ispettori.
2. Gli opponenti avevano chiesto l'annullamento della ordinanza ingiunzione, denunciando la tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione e dello stesso verbale unico di accertamento e notificazione, per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981; la perdita del diritto ad agire dell' , in ragione del tempo trascorso tra la notifica del verbale di accertamento e la CP_1 notifica dell'ordinanza ingiunzione;
il difetto di motivazione, mancando l'indicazione del titolo e delle ragioni alla base dell'intimato pagamento;
la nullità del verbale di accertamento, fondato su circostanze di fatto e di diritto non corrispondenti alla realtà, non sussistendo tra la società
2 opponente e i lavoratori e un rapporto di lavoro subordinato;
l'omesso assolvimento Pt_3 Parte_4 dell'onere della prova da parte dell' circa le contestate violazioni;
l'insussistenza della CP_1
asserita intermediazione illecita, non avendo i due dipendenti reso la loro prestazione sotto il potere direttivo e organizzativo della avendo, invece, sempre osservato le direttive Controparte_4
impartite dalla Sistemi Integrati s.rl., da cui percepivano la retribuzione e a cui si rivolgevano per ferie e permessi;
l'illegittimità della sanzione irrogata, non essendo stati indicati i criteri di calcolo e non essendo stata applicata la sanzione ridotta.
3. Si era costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso con Controparte_1
conseguente conferma della ordinanza ingiunzione impugnata.
Il Tribunale di Campobasso, espletata la prova orale, rigettava l'opposizione. Escludeva, in particolare, la tardività della notifica del verbale di accertamento, rilevando che essa era avvenuta il 07.05.2018, dunque, nel termine di 90 giorni, decorrente dalla produzione, in data 23.02.2018, della documentazione chiesta dagli ispettori. Neppure era maturata la prescrizione quinquennale, essendo stata l'ordinanza ingiunzione notificata a novembre del 2021 a fronte di violazione commessa a novembre del 2017. L'atto, inoltre, conteneva una precisa indicazione della condotta sanzionata (con riferimento al ritenuto appalto illecito dei due lavoratori), oltre a richiamare espressamente il verbale ispettivo presupposto. Erano ritenute infondate dal Giudice di primo grado anche le censure afferenti alle sanzioni, quantificate secondo i criteri di legge.
Il Tribunale, infine, richiamata la normativa e la giurisprudenza in tema di appalto di manodopera, riteneva sussistenti nel caso di specie chiari indici rivelatori della natura illecita dell'appalto.
4. Avverso detta decisione hanno proposto appello la (già Parte_1 Controparte_4
e , all'epoca presidente del Consiglio di amministrazione della società oggetto Parte_2
di accertamento, invocandone la riforma.
Con il primo motivo, parte appellante contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la tardività della notifica del verbale di accertamento e la conseguente violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981. Si evidenzia, quindi, che già alla data del primo accesso, il 23.11.2017, allorquando erano stati ascoltati i due dipendenti della Sistemi Integrati s.r.l. ed era, altresì, stato acquisito il contratto di appalto intercorso tra le due società, gli ispettori avrebbero avuto a disposizione gli elementi per procedere all'elevazione della contestazione, notificata, invece, solo il 07.05.2017, a distanza di 165 giorni dal primo accesso ispettivo. Erroneamente, dunque, il
Tribunale avrebbe fatto decorrere il termine di 90 giorni dalla produzione della documentazione
3 richiesta dagli ispettori, risultando così violato il principio di ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, cristallizzato nelle circolari del Ministero del lavoro e dell'INPS, affermato dal Parlamento europeo e ribadito dalla Corte di cassazione. Si evidenzia, inoltre, che erroneamente il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato sulla prescrizione del preteso diritto di credito, non avendo gli allora opponenti mai sollevato una simile eccezione. Si era, invece, evidenziato che il notevole lasso di tempo trascorso tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica della ordinanza ingiunzione denotava la carenza di un interesse ad agire, oltre che la
“perdita” del diritto di credito.
Si denuncia, inoltre, l'erroneità del capo della sentenza che ha escluso il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta. Si deduce, infatti, che il riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione, peraltro generico e privo della indicazione della data di notifica dello stesso, sarebbe stato insufficiente atteso che il verbale era privo di elementi di fatto e di diritto essenziali per comprendere le ragioni della pretesa dell' . E, in particolare, Controparte_1
diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l'ordinanza non contiene la precisa indicazione della condotta sanzionata. Così non sarebbe precisato quali sono le 408 giornate durante le quali la società appellante avrebbe utilizzato i due lavoratori. Né gli ispettori avrebbero indicato gli elementi in base ai quali hanno ritenuto illecito l'appalto, né affermato che i lavoratori della Sistemi Integrati s.r.l. sarebbero stati sottoposti al potere gerarchico, direttivo e disciplinare degli odierni appellanti. Il Giudice, inoltre, si sarebbe sostituito all' nell'esplicitare i CP_1
criteri di determinazione delle sanzioni applicate.
Con il secondo motivo si denuncia l'erroneità e l'illogicità della sentenza,il difetto di motivazione della stessa e l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie. Il Tribunale, da un lato, avrebbe omesso di considerare che l' non aveva adempiuto all'onere probatorio sullo CP_1 stesso gravante, dall'altro avrebbe disatteso le dichiarazioni dei testi escussi ( , Parte_4 Pt_3
e ) sia in merito alla disponibilità di attrezzature in capo alla Testimone_1 Testimone_2
Sistemi Integrati, sia in merito alla esclusiva soggezione dei due lavoratori alle direttive e al potere gerarchico e disciplinare della datrice di lavoro, oltre che le risultanze documentali (in particolare il contratto di appalto, da cui si ha conferma della disponibilità di attrezzature da parte della Sistemi
Integrati, all. 5, e prospetto delle ferie e permessi dei dipendenti della all. n. 6, in cui CP_2
non figuravano né il né il ). Parte_4 Pt_3
4 Gli appellanti concludono, quindi, per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso in opposizione e per la condanna dell' a restituire alla società appellante la Controparte_1 somma di € 20.438,30, a titolo di sanzioni e spese di notifica, e quella di € 2.484,07, a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza impugnata, corrisposte in data 06.02.2024 dalla Parte_1
[...]
5. L' si è costituito, opponendosi all'accoglimento Controparte_6 dell'appello, richiamando le difese e gli argomenti spesi nel corso del giudizio di primo grado, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata di cui chiede, pertanto, la conferma.
6. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
7. L'appello è infondato, dovendosi, di conseguenza, confermare la sentenza di primo grado.
8. In merito al capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 14 l. 689/1981, va ricordato che il dies a quo da cui far decorrere il termine previsto dalla richiamata disposizione non coincide con il momento in cui l'Autorità acquisisce il fatto nella sua materialità, dovendosi far riferimento a quello in cui sono acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica della fondatezza della contestazione (cfr, ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 3043 del 6.2.2009).
Nel caso di specie, come evidenziato dal primo giudice, in occasione del primo accesso, in data
23.11.2017, fu richiesto alla società di produrre la documentazione riferita al periodo 01.01.2017-
30.11.2017, relativa al personale indicato nella sezione I dello stesso verbale (per complessivi n. sei lavoratori). Detta documentazione fu acquisita il 23.02.2018 (verbale interlocutorio di acquisizione di documentazione;
all. 7 del fascicolo di appello dell' ), allorquando CP_1
possono dirsi terminati gli accertamenti conseguenti alla ispezione iniziata il 23.11.2017.
Conseguentemente la notifica, il 02.05.2018, del verbale unico di accertamento, è da ritenersi tempestiva in quanto avvenuta nel termine di legge. Né può sostenersi che già alla data del
23.11.2017 gli ispettori sarebbero stati in grado di elevare la contestazione relativa ai due lavoratori e atteso che l'accertamento mirava alla verifica della regolarità anche di altri Pt_3 Parte_4
rapporti di lavoro (quelli relativi ai dipendenti di cui alla sezione I del verbale di primo accesso del
23.11.2017), rendendosi, pertanto, necessario attendere la consegna dei documenti richiesti per
5 effettuare una verifica complessiva circa il rispetto da parte della società della normativa di riferimento.
9. Quanto al capo relativo alla prescrizione, a tale istituto il Tribunale ha evidentemente fatto riferimento per evidenziare che solo l'inutile decorso dei cinque anni previsti dalla legge avrebbero potuto determinare l'estinzione del potere della P.A. La pronuncia richiamata dall'appellante (Cass.
Sez. L, ordinanza n. 28287 del 06.03.2019), lungi dal confermare l'assunto dallo stesso sostenuto, si riferisce al diverso tema della rilevanza della buona fede nell'illecito amministrativo come causa di esclusione della responsabilità.
10. Anche in merito alla dedotta censura di difetto di motivazione il Tribunale ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Si è, infatti, affermato che
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass., sez. 6-
2, ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione, da un lato, contiene una sia pur sintetica descrizione della condotta addebitata, con riferimento alla indebita utilizzazione, in forza del contratto di appalto ritenuto illecito, dei lavoratori e per rispettivi 205 e 203 giornate, venendo Pt_3 Parte_4
specificatamente richiamate le norme di legge violate, dall'altro esplicita chiaramente le ragioni per cui non sono stati accolti i rilievi contenuti negli scritti difensivi. A tanto si aggiunga che l'atto richiama espressamente il verbale unico di accertamento e notificazione del 02.05.2018, a sua volta contenente un analitico esame delle ragioni per cui il rapporto di appalto non era stato ritenuto genuino.
Quanto alla omessa indicazione specifica delle giornate per le quali i due lavoratori sono stati impiegati dalla società opponente, basti rilevare che nel verbale unico di accertamento del
02.05.2018 si dà atto che le stesse sono state desunte dalle presenze nel Libro Unico del lavoro.
Trattasi, quindi, di un riferimento specifico a documenti nella disponibilità della parte, la quale non ha sul punto mosso alcuna puntuale contestazione.
11. Infondata è anche la doglianza relativa alla valutazione delle risultanze istruttorie.
6 Va premesso che il collegio condivide i principi giurisprudenziali richiamati dal giudice di primo grado in materia appalto illecito o non genuino. È noto che l'art. 1655 c.c. disciplina l'appalto come
“il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Tale istituto trova disciplina, quanto alla sua distinzione rispetto alla diversa fattispecie della somministrazione di lavoro, nell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 276/2003 secondo cui:
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”. Al fine, dunque, di individuare correttamente la fattispecie di cui trattasi, risulta fondamentale la presenza di due elementi: l'organizzazione dei mezzi e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo in capo all'appaltatore. Al riguardo, è utile richiamare il costante orientamento della Corte di cassazione che ha avuto modo di chiarire i confini tra i due istituti, affermando che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi
l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass., sez.
6-L, ordinanza n. 12551 del 25.06.2020, in fattispecie relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, in cui la S.C. ha cassato la sentenza di merito per essere stato ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni
7 utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).
12. Ebbene gli elementi acquisiti dagli ispettori consentono nel caso di specie di ritenere non genuino il contratto di appalto, dovendosi precisare che il Tribunale di Campobasso ai fini del decidere ha valutato anche le dichiarazioni rese, in particolare dal e dal , nel corso della ispezione. Parte_4 Pt_3
(pag. 11 della sentenza impugnata).
Nel verbale si dà atto che almeno il era intento ad attività diversa da quella prevista nel Parte_4 contratto di appalto, essendo impegnato nell'incollaggio di un pannello di tetto ventilato, unitamente ad un dipendente della società appaltante. Non sono stati rinvenuti in loco attrezzi e strumenti da lavoro riferibili alla appaltatrice, né nel verbale di dà atto della presenza di referenti di detta società.
A tanto si aggiunga che in occasione della ispezione il ha affermato che le sue mansioni, Parte_4
come quelle degli altri dipendenti della Sistemi Integrati, non si differenziavano da quelle degli altri colleghi, variando a seconda delle necessità. La circostanza è stata confermata anche in sede di esame testimoniale, avendo il riferito che, quando si assentava qualcuno, egli Parte_4
provvedeva a sostituirlo. Il lavoratore ha riferito agli ispettori che le direttive erano impartite dal personale della per il tramite di Ha, quindi, aggiunto di lavorare CP_2 Testimone_1
nello stabilimento della appaltante da circa dieci anni, pur se alle dipendenze di varie cooperative, tra cui, da ultimo, la Sistemi Integrati. Anche il ha riferito di ricevere le direttive dal personale Pt_3
della appaltante, cui si rivolgeva anche per ottenere ferie e permessi. Ha, poi, precisato che le attrezzature utilizzate, compreso il muletto, erano di proprietà della Le circostanze CP_2
riferite dal e dal sono del tutto corrispondenti a quelle rese agli ispettori da Pt_3 Parte_4 Tes_3
dipendente della società appaltante.
[...]
Alla luce delle dichiarazioni di cui si è dato conto può affermarsi che correttamente gli ispettori hanno ritenuto non genuino il contratto stipulato tra la e la Sistemi Integrati Controparte_4
s.r.l., essendo emersa l'utilizzazione di fatto dei lavoratori e da Parte_3 Parte_4
parte della società appaltante, nonché la mancanza di autonomia produttiva e organizzativa da parte della società appaltatrice. A confermare, inoltre, la non genuinità dell'appalto depone l'ulteriore circostanza, riferita dal per cui lo stesso da circa dieci anni lavorava nello stabilimento Parte_4
della appaltante, pur se formalmente alle dipendenze di varie cooperative, a dimostrazione ulteriore dello stabile inserimento dello stesso nella organizzazione della CP_2
8 13. Quanto al contrasto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori rispetto a quelle rese nel giudizio di primo grado, la Corte ritiene di dover dare seguito ai propri precedenti in materia (cfr, da ultimo, sentenza n. 3/2024 del 02.04.2024), laddove si è richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c. c., l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.”(così Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/1992, n. 12545; cfr nello stesso senso C. 7913/90, Cass. civ., Sez. Unite, 24/7/2009, N°17355, Cass. Civ., Sez. II,
27/10/2008, N° 25844; Cass., 21/9/2006, n. 20441). Gli stessi giudici di legittimità, ribadendo tale consolidato orientamento, hanno altresì precisato -cfr. da ultimo Cass. 14 dicembre 2022 n. 36573- che “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del
2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)”. Inoltre, hanno evidenziato che “per giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 14965 del 06/09/2012, Cass. n. 17702 del 07/09/2015), il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine, nella specie, prime tra tutte, le dichiarazioni degli stessi interessati” (cfr. Cass. n.
28566 del 3/10/2022). Sulla questione dell'efficacia probatoria che il giudice può attribuire alle
9 dichiarazioni acquisite dal personale ispettivo nel corso degli accertamenti, in caso di difformità tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e deposizioni rese in giudizio, la Suprema Corte ha poi sottolineato che “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n.
11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (così, Cass. n. 24208 del 02.11.2020). In particolare, poi, è noto l'orientamento giurisprudenziale di merito in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti secondo il quale: “Nelle controversie insorte nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, i verbali ispettivi delle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti, e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati, godono di un apprezzabile grado di attendibilità, al punto che, in caso di contrasto tra dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, il giudice può, ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare, nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell'accesso ispettivo, ritenendole verosimilmente più sincere.” (cfr. Corte d'Appello Palermo, Sez. I, 09/10/2017, n. 1806 ed altresì nello stesso senso, ex multis, Corte d'Appello L'Aquila, Sez. lavoro, 11/01/2013, n. 1332; Corte
d'Appello Perugia, 07/07/2010, n. 556).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, non può non rilevarsi che, mentre nel corso del giudizio il ed il si sono per lo più limitati a confermare le circostanze Pt_3 Parte_4
articolate nella memoria di costituzione, dinanzi agli ispettori hanno reso affermazioni alquanto precise e dettagliate. Dette dichiarazioni, inoltre, risultano tra loro sovrapponibili e in linea con quanto direttamente osservato dagli ispettori i quali hanno trovato il e il presso la Parte_4 Pt_3
sede della società appaltante unitamente ai dipendenti della stessa, il primo intento ad operare con uno di essi, non rinvenendo, invece, alcun referente organizzativo della appaltatrice.
10 Va, inoltre, evidenziato che per la società opponente sarebbe stato agevole dimostrare che almeno il muletto, come sostenuto, era di proprietà della Sistemi Integrati, diversamente da quanto riferito dal agli ispettori. Pt_3
Devono, quindi, ritenersi non attendibili le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal e dal Pt_3
i quali non hanno, peraltro, riferito di una condizione di soggezione e/o di timore che Parte_4
possa averli potuto indurre a non riferire il vero agli ispettori, nonché quelle dei testi e S_
, dipendenti il primo della società opponente, quale responsabile di unità Testimone_2
produttiva, il secondo di società ad essa collegata, interessati, per ovvie ragioni, a non fare affermazioni contrarie all'interesse della datrice di lavoro.
14. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro del 03.01.2024, proposto con ricorso qui depositato il 03.07.2024 da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché da nei confronti
[...] Parte_2
di , in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Campobasso, 22.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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