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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 26/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Marco Ippolito MATANO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA
, con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_3
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
[...] appellati
***
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ Parte_1
ha convenuto in giudizio il , l
[...] Controparte_1 [...]
, nonché l' Controparte_4 Controparte_5 esponendo di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per la Provincia di , CP_5 concorrendo per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico,
pag. 1 di 4 siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 20.06.1995 e di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare dal 14.10.1997 al 31.08.1998 dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., ma non in costanza di nomina. Ha dedotto che il punteggio riconosciutogli in graduatoria sarebbe errato in quanto il servizio militare prestato sarebbe stato erroneamente considerato dal CP_1 quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di 0,60 (punti 0,60 per ogni anno di servizio), in luogo del corretto punteggio di 6,00 (punti 6 per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio) attribuito per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego". Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottenere la valutazione del servizio di leva prestato, ai fini della formazione della graduatoria, secondo il maggiore punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina alla stregua di lavoro effettivo reso nella qualifica di ATA. (…)”. Il Tribunale, nella resistenza del così statuiva: “1) rigetta il ricorso;
2) CP_6 compensa interamente tra le parti le spese di lite.”
2. Ha proposto appello il chiedendo la riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, con accoglimento delle originarie domande.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del che ha chiesto CP_6 respingersi l'appello e confermarsi la pronuncia di primo grado.
4. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte, come da rilievo officioso dell'eccezione compiuto in udienza, la sentenza qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo rimasti estranei al giudizio di primo grado i cd. soggetti controinteressati alla posizione dell'odierno appellato, ossia tutti coloro che avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente, dovendosi, per l'effetto, procedere alla remissione della causa al Giudice di prime cure. Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, sul punto, che “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (v., ex multis, Cass. n. 18127/2013 e n. 3678/2009). Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti
pag. 2 di 4 estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellante. Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo di collaboratore scolastico. Come si è già avuto modo di precisare (Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019), “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n. 14914/2008)”. Nel caso qui in esame, in primo grado non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione impugnata. 5. Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.. 6. Le spese di questo grado del giudizio, tenuto conto della natura stessa della pronuncia, meritano integrale compensazione. Deve altresì darsi atto dell'insussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02.
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale Parte_1 di Forlì pubblicata il giorno 30/07/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
2. compensa le spese di questo grado del giudizio fra le parti in causa. Bologna, 9/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 26/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Marco Ippolito MATANO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA
, con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
Controparte_3
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
[...] appellati
***
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ Parte_1
ha convenuto in giudizio il , l
[...] Controparte_1 [...]
, nonché l' Controparte_4 Controparte_5 esponendo di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per la Provincia di , CP_5 concorrendo per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico,
pag. 1 di 4 siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 20.06.1995 e di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare dal 14.10.1997 al 31.08.1998 dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., ma non in costanza di nomina. Ha dedotto che il punteggio riconosciutogli in graduatoria sarebbe errato in quanto il servizio militare prestato sarebbe stato erroneamente considerato dal CP_1 quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione del punteggio di 0,60 (punti 0,60 per ogni anno di servizio), in luogo del corretto punteggio di 6,00 (punti 6 per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio) attribuito per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego". Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottenere la valutazione del servizio di leva prestato, ai fini della formazione della graduatoria, secondo il maggiore punteggio per il servizio militare prestato in costanza di nomina alla stregua di lavoro effettivo reso nella qualifica di ATA. (…)”. Il Tribunale, nella resistenza del così statuiva: “1) rigetta il ricorso;
2) CP_6 compensa interamente tra le parti le spese di lite.”
2. Ha proposto appello il chiedendo la riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, con accoglimento delle originarie domande.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del che ha chiesto CP_6 respingersi l'appello e confermarsi la pronuncia di primo grado.
4. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ad avviso di questa Corte, come da rilievo officioso dell'eccezione compiuto in udienza, la sentenza qui appellata deve essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 102 c.p.c., essendo rimasti estranei al giudizio di primo grado i cd. soggetti controinteressati alla posizione dell'odierno appellato, ossia tutti coloro che avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente, dovendosi, per l'effetto, procedere alla remissione della causa al Giudice di prime cure. Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, sul punto, che “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.» (v., ex multis, Cass. n. 18127/2013 e n. 3678/2009). Svolta questa doverosa premessa di carattere generale, con specifico riferimento alla materia per cui è causa il Collegio intende dar seguito all'orientamento da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella qui in esame, rilevando che nel processo in esame, in violazione dell'art. 102 c.p.c., sono rimasti
pag. 2 di 4 estranei i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, cioè coloro la cui posizione nelle graduatorie di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellante. Non vi è dubbio, infatti, che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame in cui si controverte della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico, con la conseguenza che il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria determina inevitabilmente una modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo di collaboratore scolastico. Come si è già avuto modo di precisare (Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019), “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e n. 14914/2008)”. Nel caso qui in esame, in primo grado non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nelle graduatorie in questione, potrebbero essere concretamente pregiudicati dalla decisione impugnata. 5. Pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 102 c.p.c., con remissione della causa al Giudice di prime cure ex art. 354, comma 1, c.p.c.. 6. Le spese di questo grado del giudizio, tenuto conto della natura stessa della pronuncia, meritano integrale compensazione. Deve altresì darsi atto dell'insussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02.
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 163/2024 del Tribunale Parte_1 di Forlì pubblicata il giorno 30/07/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 102 c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
2. compensa le spese di questo grado del giudizio fra le parti in causa. Bologna, 9/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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