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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 929/2024 promossa da nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'avv. Alessandro Galia (C.F. ; p.e.c.: ; fax: C.F._2 Email_1 0171.694955) che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (CF ) in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell' , rappresentato e difeso, per CP_1 mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 rep. N. 67190 dall' avv. M. Tes_1 Grazia Carretta (CF ), C.F._3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. a agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 09.09.2021 Parte_2 ha causato una menomazione dell'integrità fisica pari al 10% o comunque nella diversa percentuale che sarà riconosciuta
CP_
- condannare per l'effetto l in persona del presidente pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 12.415,91 per la menomazione fisica patita, o la diversa somma che verrà riconosciuta, oltre agli interessi legali
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di svolgere la mansione di autista in qualità di dipendente della e Controparte_2
dal 10.7.2018; di aver subito un infortunio sul lavoro il 9.9.2021; che, nello CP_3 specifico, con il camion carico di trebbia di birra, era giunto presso un allevamento nei pressi di Tortona;
che non appena egli diede inizio alle operazioni di scarico della merce, venne travolto dalla fuoriuscita del carico e scivolò a terra;
che nel momento in cui aprì il portellone del rimorchio, era posizionato fra la parte posteriore del rimorchio e un muro e non ebbe la possibilità di evitare di essere travolto dal carico;
che durante la caduta distese in modo innaturale il braccio destro e al momento dell'urto a terra percepì immediato dolore alla spalla destra;
che, al momento della caduta, teneva in mano il martello appena utilizzato per aprire la sponda del rimorchio;
anche per via dell'oggetto tenuto in mano, non riuscì ad evitare la caduta, che si rivelò maggiormente traumatica;
di essersi recato il 10.9.2021 al Pronto soccorso di Cuneo dove venne eseguita soltanto una radiografia che escluse fratture e il paziente venne rinviato a domicilio con 7 giorni di prognosi per trauma alla spalla, con l'indicazione di sottoporsi a visita ortopedica laddove il dolore persistesse;
che il 10.9.2021 venne quindi redatta la dichiarazione di infortunio, a cui venne assegnato il progressivo 517938923 con inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 10.9.2021 al 16.9.2021; di aver ripreso a lavorare il 17.9.2021 e persistendo il dolore, il 5.10.2021 prenotò Risonanza Magnetica alla spalla destra, la quale venne eseguita l'11.10.2021; che nel referto relativo alla RM fu evidenziata una lesione completa del tendine del sovraspinato che appare retratto per circa 2 cm;
di essersi sottoposto il 16.11.2021 a controlli ortopedici presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, all'esito della quale venne accertata lesione completa del sovraspinato con parziale retrazione;
che, vista la situazione venne consigliato immediato trattamento fisioterapico e trattamento chirurgico artroscopico di sutura della cuffia dei rotatori;
che solo il 15.6.2023 venne sottoposto ad intervento chirurgico di
Pag. 2 a 6
ricostruzione della cuffia dei rotatori presso Ospedale di Tortona, in quanto il SSN non riuscì ad effettuare l'operazione prima;
di essere stato dimesso il giorno seguente, ossia il CP_ 16.6.2023; che a seguito dell'intervento chirurgico venne riaperto l'infortunio n. 517938923 del 9.9.2021 con inabilità lavorativa sino al 31.8.2023; che con provvedimento dell'8.9.2023, l' sede di Cuneo, gli aveva comunicato il prospetto di liquidazione di CP_1 indennità relativa all'infortunio n. 517938923 del 9.9.2021 con indicazione dell'indennità temporanea a saldo per il periodo dal 15.6.2023 al 31.8.2023; che nel provvedimento in questione non vi è alcun riferimento all'invalidità permanente, probabilmente in quanto si è trattato di una riapertura di un infortunio del 2021 chiuso dopo pochi giorni e riaperto il 15.6.2023; che l non eseguì una visita medico legale per la valutazione dell'invalidità CP_1 permanente;
di essersi sottoposto il 16.11.2023 a visita medico legale di fiducia presso il dott. il quale aveva quantificato un danno biologico secondo tabellazione Persona_1 CP_
con I.P.P pari al 10%; che, considerando le tabelle per il risarcimento e l'età CP_1 del danneggiato, risulta dovuta la liquidazione del danno biologico permanente pari ad euro 12.415,91.
La parte resistente ha invece allegato: che, secondo la valutazione medica dell'Istituto, ribadita anche in sede di visita medica collegiale, non vi è prova che la denunciata lesione del tendine sovraspinato ed i conseguenti postumi sono causalmente ricollegabili all'evento del 9.9.2021; che in particolare è stato sottolineato come una adeguata lesività traumatica dell'evento del 9.9.2021, con lesione della cuffia dei rotatori, avrebbe necessariamente comportato una inabilità temporanea maggiore di quella riconosciuta (di fatto un'assenza di soli 4 giorni lavorativi); che sia l'esame obiettivo in sede di pronto Soccorso che quello in sede , nell'immediatezza dei fatti, hanno evidenziato una scarsa lesività traumatica CP_1 dell'evento denunciato, tale da non giustificare la continuità clinica fenomenologica tra evento e lesione;
che, pertanto, il mancato riconoscimento della competenza della CP_1 lesione non deriva tanto dal lungo tempo trascorso tra la data dell'evento e la data dell'intervento, quanto piuttosto dalla mancanza di prova dell'idoneità lesiva della lieve contusione riportata il 9.9.2021 a determinare la rottura del tendine, anche in considerazione della tendinopatia documentata dalla cartella sanitaria acquisita in sede di istruttoria amministrativa;
che appare quindi legittimo e corretto l'operato dell;
che CP_1 quanto alla valutazione del grado di invalidità permanente richiesto nella misura del 10%, il mancato accoglimento del caso ha precluso la valutazione dei postumi e pertanto, poiché allo stato l non ha la possibilità di formulare specifiche contestazioni relativamente CP_1
e sul punto si fa riserva di ulteriormente contraddire ove vi fosse riconoscimento del nesso di causalità.
Tanto premesso, questo Giudice rileva la fondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
Occorre al riguardo fare riferimento alla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, la quale, sulla scorta della copiosa documentazione medica e all'esito di visita ha accertato quanto segue.
Pag. 3 a 6 “Il Sig. di circa 56 aa in data 09/09/2021 , durante l'espletamento della Parte_1 Sua attività lavorativa, ha riportato un “infortunio sul lavoro” per caduta a terra. In data 10/09/2021 veniva segnalato all' l'infortunio sul lavoro. CP_1
Nello specifico il camion da Lui guidato era giunto a Tortona in un allevamento;
durante le operazioni di scarico della trebbia di birra trovandosi tra la parte posteriore del rimorchio ed un muro venne travolto dalla fuoriuscita del carico e scivolò a terra .
Con Il giorno dopo l'evento, persistendo algie al braccio , si recò presso DEA , sped. S. Croce e Carle di Cuneo , n. 202138014 , del 10/09/2021 , dove veniva effettuata Rx spalla dx e posta diagnosi di “ Trauma spalla , senza complicanze “; venne posta una prognosi di 7gg e venne consigliata una visita ortopedica se persisteva la sintomatologia algica.
…
La diagnosi quindi è sufficientemente chiara e cioè abbiamo un “trauma” alla spalla dx in data 09/09/2021 definito, dopo una semplice RX, “Trauma spalla dx” ma , persistendo la sintomatologia algica e dopo una RM , la diagnosi veniva più circoscritta in “Lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx ”.
Il nesso di causalità tra la “caduta” ed il “trauma” è pienamente evidente.
Il trauma in un primo tempo è stato inquadrato genericamente come “trauma spalla dx” poi, con successivi accertamenti ( RM ) , è stata posta diagnosi di “Lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx ”.
Da sottolineare che mentre l'RX è specifica per le lesioni ossee , l'Ecografia e la RM sono specifiche per le lesioni muscolo-tendinee come in questo caso.
Il fatto che la diagnosi “esatta o circonstanziata “ sia stata fatta dopo circa un mese dal trauma è ininfluente in quanto la prima diagnosi è stata fatta in DEA dopo accertamenti di routine ( RX ) mentre la seconda dopo indagini più mirate ( RM); si fa rilevare che i tempi di attesa per le prestazioni nel sistema pubblico rispettano delle regole.
Il tendine sopraspinato fa parte della Cuffia dei rotatori.
Questa cuffia è formata da quattro muscoli ( sovraspinoso o sovraspinato, sottospinoso o sottospinato , sottoscapolare e piccolo rotondo ) che originano nella scapola e si inseriscono sull'omero .
Il sopraspinato si attacca ad una piccola escrescenza ossea chiamata trochite omerale e nello stesso tempo è il più vulnerabile per la sua conformazione più sottile e per la sua posizione.
E' il tendine di questo muscolo ed essere più sensibile ai traumi ed è quello che viene principalmente leso.
Nel caso in esame la RM , effettuata dopo circa un mese dal trauma , ha messo in evidenza la lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx .
La terapia consiste nella somministrazione di antinfiammatori e nella riabilitazione;
è ovvio che questi rimedi sono palliativi ed interlocutori in quanto la terapia d'elezione è quella chirurgica fatta in artroscopia.
Pag. 4 a 6
Dai documenti del fascicolo di causa risulta che il Sig. in data 15/06/2023 Parte_1 presso ASL-AL. , cartelle n. 02623011750, è stato sottoposto in “artroscopia spalla con CP_5 sutura sovraspinato”.
Dopo due anni circa dal trauma il periziando è stato costretto a ricorrere all'intervento chirurgico.
In trauma riportato dal Sig. in data 09/09/2021 risponde alla normativa Parte_1 di riferimento che definisce l'infortunio sul lavoro ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da CP_1 causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa;
gli elementi essenziali dell'infortunio sul lavoro sono:
• la lesione
• la causa violenta
• l'occasione di lavoro
Nel caso in esame abbiamo la lesione nella “lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx “ , abbiamo la causa violenta nella “caduta a terra per la fuoriuscita del carico della parte posteriore del rimorchio” , l'occasione di lavoro in quanto stava facendo il proprio lavoro di “camionista”.
CP_ Il danno permanente deve essere valutato con le tabelle di riferimento.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU ha quindi così concluso:
“Il Sig in data 09/09/2021 ha subito un infortunio sul lavoro ed ha Parte_1 riportato “ Lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx ” ; la lesione è stata corretta chirurgicamente in artroscopia in data 15/06/2023 presso ASL-AL. CP_5
La patologia riscontrata , in base alla documentazione agli atti ,porta a riconoscere al Sig. Parte_1
l'incidente del 09/09/2021 come “infortunio sul lavoro” rispettando in tutto i criteri di
[...] valutazione . CP_1
Il danno biologico permanente che ne è derivato in base al DLgs 23/02/2000 n. 38 ed al DM 12/07/2000 può essere valutato al 7 ( sette ) %.”. (cfr. relazione CTU).
Le conclusioni della perizia appaiono metodologicamente corrette e meritano di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze della documentazione sanitaria e dell'accertamento obiettivo mirato e risultano congruamente motivate.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico dell alla corresponsione CP_1 in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il danno biologico permanente per il periodo accertato e in misura pari a 7 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Pag. 5 a 6 Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Anche i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti in via definitiva a carico dell'ente convenuto, nonché i costi sostenuti dalla parte ricorrente per il pagamento del proprio CTP, così come documentati con nota depositata il 24.6.2025, recante la fattura quietanzata del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il periodo accertato e in misura pari a 7 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
2) condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, CP_1 che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU e spese della CTP di parte ricorrente interamente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 10.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 929/2024 promossa da nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'avv. Alessandro Galia (C.F. ; p.e.c.: ; fax: C.F._2 Email_1 0171.694955) che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (CF ) in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell' , rappresentato e difeso, per CP_1 mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 rep. N. 67190 dall' avv. M. Tes_1 Grazia Carretta (CF ), C.F._3
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo proposto ex artt. 442 e ss. c.p.c. a agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 09.09.2021 Parte_2 ha causato una menomazione dell'integrità fisica pari al 10% o comunque nella diversa percentuale che sarà riconosciuta
CP_
- condannare per l'effetto l in persona del presidente pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 12.415,91 per la menomazione fisica patita, o la diversa somma che verrà riconosciuta, oltre agli interessi legali
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di svolgere la mansione di autista in qualità di dipendente della e Controparte_2
dal 10.7.2018; di aver subito un infortunio sul lavoro il 9.9.2021; che, nello CP_3 specifico, con il camion carico di trebbia di birra, era giunto presso un allevamento nei pressi di Tortona;
che non appena egli diede inizio alle operazioni di scarico della merce, venne travolto dalla fuoriuscita del carico e scivolò a terra;
che nel momento in cui aprì il portellone del rimorchio, era posizionato fra la parte posteriore del rimorchio e un muro e non ebbe la possibilità di evitare di essere travolto dal carico;
che durante la caduta distese in modo innaturale il braccio destro e al momento dell'urto a terra percepì immediato dolore alla spalla destra;
che, al momento della caduta, teneva in mano il martello appena utilizzato per aprire la sponda del rimorchio;
anche per via dell'oggetto tenuto in mano, non riuscì ad evitare la caduta, che si rivelò maggiormente traumatica;
di essersi recato il 10.9.2021 al Pronto soccorso di Cuneo dove venne eseguita soltanto una radiografia che escluse fratture e il paziente venne rinviato a domicilio con 7 giorni di prognosi per trauma alla spalla, con l'indicazione di sottoporsi a visita ortopedica laddove il dolore persistesse;
che il 10.9.2021 venne quindi redatta la dichiarazione di infortunio, a cui venne assegnato il progressivo 517938923 con inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 10.9.2021 al 16.9.2021; di aver ripreso a lavorare il 17.9.2021 e persistendo il dolore, il 5.10.2021 prenotò Risonanza Magnetica alla spalla destra, la quale venne eseguita l'11.10.2021; che nel referto relativo alla RM fu evidenziata una lesione completa del tendine del sovraspinato che appare retratto per circa 2 cm;
di essersi sottoposto il 16.11.2021 a controlli ortopedici presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, all'esito della quale venne accertata lesione completa del sovraspinato con parziale retrazione;
che, vista la situazione venne consigliato immediato trattamento fisioterapico e trattamento chirurgico artroscopico di sutura della cuffia dei rotatori;
che solo il 15.6.2023 venne sottoposto ad intervento chirurgico di
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ricostruzione della cuffia dei rotatori presso Ospedale di Tortona, in quanto il SSN non riuscì ad effettuare l'operazione prima;
di essere stato dimesso il giorno seguente, ossia il CP_ 16.6.2023; che a seguito dell'intervento chirurgico venne riaperto l'infortunio n. 517938923 del 9.9.2021 con inabilità lavorativa sino al 31.8.2023; che con provvedimento dell'8.9.2023, l' sede di Cuneo, gli aveva comunicato il prospetto di liquidazione di CP_1 indennità relativa all'infortunio n. 517938923 del 9.9.2021 con indicazione dell'indennità temporanea a saldo per il periodo dal 15.6.2023 al 31.8.2023; che nel provvedimento in questione non vi è alcun riferimento all'invalidità permanente, probabilmente in quanto si è trattato di una riapertura di un infortunio del 2021 chiuso dopo pochi giorni e riaperto il 15.6.2023; che l non eseguì una visita medico legale per la valutazione dell'invalidità CP_1 permanente;
di essersi sottoposto il 16.11.2023 a visita medico legale di fiducia presso il dott. il quale aveva quantificato un danno biologico secondo tabellazione Persona_1 CP_
con I.P.P pari al 10%; che, considerando le tabelle per il risarcimento e l'età CP_1 del danneggiato, risulta dovuta la liquidazione del danno biologico permanente pari ad euro 12.415,91.
La parte resistente ha invece allegato: che, secondo la valutazione medica dell'Istituto, ribadita anche in sede di visita medica collegiale, non vi è prova che la denunciata lesione del tendine sovraspinato ed i conseguenti postumi sono causalmente ricollegabili all'evento del 9.9.2021; che in particolare è stato sottolineato come una adeguata lesività traumatica dell'evento del 9.9.2021, con lesione della cuffia dei rotatori, avrebbe necessariamente comportato una inabilità temporanea maggiore di quella riconosciuta (di fatto un'assenza di soli 4 giorni lavorativi); che sia l'esame obiettivo in sede di pronto Soccorso che quello in sede , nell'immediatezza dei fatti, hanno evidenziato una scarsa lesività traumatica CP_1 dell'evento denunciato, tale da non giustificare la continuità clinica fenomenologica tra evento e lesione;
che, pertanto, il mancato riconoscimento della competenza della CP_1 lesione non deriva tanto dal lungo tempo trascorso tra la data dell'evento e la data dell'intervento, quanto piuttosto dalla mancanza di prova dell'idoneità lesiva della lieve contusione riportata il 9.9.2021 a determinare la rottura del tendine, anche in considerazione della tendinopatia documentata dalla cartella sanitaria acquisita in sede di istruttoria amministrativa;
che appare quindi legittimo e corretto l'operato dell;
che CP_1 quanto alla valutazione del grado di invalidità permanente richiesto nella misura del 10%, il mancato accoglimento del caso ha precluso la valutazione dei postumi e pertanto, poiché allo stato l non ha la possibilità di formulare specifiche contestazioni relativamente CP_1
e sul punto si fa riserva di ulteriormente contraddire ove vi fosse riconoscimento del nesso di causalità.
Tanto premesso, questo Giudice rileva la fondatezza del ricorso per le ragioni di seguito esposte.
Occorre al riguardo fare riferimento alla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, la quale, sulla scorta della copiosa documentazione medica e all'esito di visita ha accertato quanto segue.
Pag. 3 a 6 “Il Sig. di circa 56 aa in data 09/09/2021 , durante l'espletamento della Parte_1 Sua attività lavorativa, ha riportato un “infortunio sul lavoro” per caduta a terra. In data 10/09/2021 veniva segnalato all' l'infortunio sul lavoro. CP_1
Nello specifico il camion da Lui guidato era giunto a Tortona in un allevamento;
durante le operazioni di scarico della trebbia di birra trovandosi tra la parte posteriore del rimorchio ed un muro venne travolto dalla fuoriuscita del carico e scivolò a terra .
Con Il giorno dopo l'evento, persistendo algie al braccio , si recò presso DEA , sped. S. Croce e Carle di Cuneo , n. 202138014 , del 10/09/2021 , dove veniva effettuata Rx spalla dx e posta diagnosi di “ Trauma spalla , senza complicanze “; venne posta una prognosi di 7gg e venne consigliata una visita ortopedica se persisteva la sintomatologia algica.
…
La diagnosi quindi è sufficientemente chiara e cioè abbiamo un “trauma” alla spalla dx in data 09/09/2021 definito, dopo una semplice RX, “Trauma spalla dx” ma , persistendo la sintomatologia algica e dopo una RM , la diagnosi veniva più circoscritta in “Lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx ”.
Il nesso di causalità tra la “caduta” ed il “trauma” è pienamente evidente.
Il trauma in un primo tempo è stato inquadrato genericamente come “trauma spalla dx” poi, con successivi accertamenti ( RM ) , è stata posta diagnosi di “Lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx ”.
Da sottolineare che mentre l'RX è specifica per le lesioni ossee , l'Ecografia e la RM sono specifiche per le lesioni muscolo-tendinee come in questo caso.
Il fatto che la diagnosi “esatta o circonstanziata “ sia stata fatta dopo circa un mese dal trauma è ininfluente in quanto la prima diagnosi è stata fatta in DEA dopo accertamenti di routine ( RX ) mentre la seconda dopo indagini più mirate ( RM); si fa rilevare che i tempi di attesa per le prestazioni nel sistema pubblico rispettano delle regole.
Il tendine sopraspinato fa parte della Cuffia dei rotatori.
Questa cuffia è formata da quattro muscoli ( sovraspinoso o sovraspinato, sottospinoso o sottospinato , sottoscapolare e piccolo rotondo ) che originano nella scapola e si inseriscono sull'omero .
Il sopraspinato si attacca ad una piccola escrescenza ossea chiamata trochite omerale e nello stesso tempo è il più vulnerabile per la sua conformazione più sottile e per la sua posizione.
E' il tendine di questo muscolo ed essere più sensibile ai traumi ed è quello che viene principalmente leso.
Nel caso in esame la RM , effettuata dopo circa un mese dal trauma , ha messo in evidenza la lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx .
La terapia consiste nella somministrazione di antinfiammatori e nella riabilitazione;
è ovvio che questi rimedi sono palliativi ed interlocutori in quanto la terapia d'elezione è quella chirurgica fatta in artroscopia.
Pag. 4 a 6
Dai documenti del fascicolo di causa risulta che il Sig. in data 15/06/2023 Parte_1 presso ASL-AL. , cartelle n. 02623011750, è stato sottoposto in “artroscopia spalla con CP_5 sutura sovraspinato”.
Dopo due anni circa dal trauma il periziando è stato costretto a ricorrere all'intervento chirurgico.
In trauma riportato dal Sig. in data 09/09/2021 risponde alla normativa Parte_1 di riferimento che definisce l'infortunio sul lavoro ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da CP_1 causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa;
gli elementi essenziali dell'infortunio sul lavoro sono:
• la lesione
• la causa violenta
• l'occasione di lavoro
Nel caso in esame abbiamo la lesione nella “lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx “ , abbiamo la causa violenta nella “caduta a terra per la fuoriuscita del carico della parte posteriore del rimorchio” , l'occasione di lavoro in quanto stava facendo il proprio lavoro di “camionista”.
CP_ Il danno permanente deve essere valutato con le tabelle di riferimento.” (cfr. relazione CTU).
Il CTU ha quindi così concluso:
“Il Sig in data 09/09/2021 ha subito un infortunio sul lavoro ed ha Parte_1 riportato “ Lesione completa del tendine sopraspinato spalla dx ” ; la lesione è stata corretta chirurgicamente in artroscopia in data 15/06/2023 presso ASL-AL. CP_5
La patologia riscontrata , in base alla documentazione agli atti ,porta a riconoscere al Sig. Parte_1
l'incidente del 09/09/2021 come “infortunio sul lavoro” rispettando in tutto i criteri di
[...] valutazione . CP_1
Il danno biologico permanente che ne è derivato in base al DLgs 23/02/2000 n. 38 ed al DM 12/07/2000 può essere valutato al 7 ( sette ) %.”. (cfr. relazione CTU).
Le conclusioni della perizia appaiono metodologicamente corrette e meritano di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze della documentazione sanitaria e dell'accertamento obiettivo mirato e risultano congruamente motivate.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico dell alla corresponsione CP_1 in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il danno biologico permanente per il periodo accertato e in misura pari a 7 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Pag. 5 a 6 Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Anche i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti in via definitiva a carico dell'ente convenuto, nonché i costi sostenuti dalla parte ricorrente per il pagamento del proprio CTP, così come documentati con nota depositata il 24.6.2025, recante la fattura quietanzata del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo ex art. 13 del D. Lgs. 38/2000 per il periodo accertato e in misura pari a 7 punti percentuali di danno biologico e così alla liquidazione in favore del medesimo di quanto conseguentemente dovuto, detratto quanto già eventualmente corrisposto, il tutto maggiorato degli interessi legali sulla somma dovuta a fare data dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
2) condanna l' a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, CP_1 che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU e spese della CTP di parte ricorrente interamente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 10.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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