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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 16.10.2025, e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ferrara (c.f.:
), con domicilio come in atti;
C.F._1
opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
quale mandataria con rappresentanza di (c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3
procura in atti, dall'avv. Roberto Esposito (c.f. C.F._2
), con domicilio come in atti;
[...]
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.06.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1316/2023 emesso il 27.03.2023 dal Tribunale di Napoli nord in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
per l'importo capitale di euro 603.166,52, oltre interessi e CP_2
spese, quale debito residuo del mutuo fondiario stipulato il 10.03.2008 con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento del procedimento di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la carenza di interesse ad agire per duplicazione del titolo esecutivo;
l'abuso del diritto per aggravamento della posizione debitoria;
l'incertezza ed inesattezza del credito ingiunto.
Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita quale mandataria di Controparte_1 CP_2
contestando in fatto ed in diritto le avverse eccezioni ed
[...]
affermando il proprio interesse ad agire rispetto all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale al fine di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili della debitrice diversi da quelli oggetto di procedura esecutiva. Ha, quindi, concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine per l'emissione di un'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione o, in subordine, condannarsi l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante come dovuta.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
- 2 - Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e lette le comparse conclusionali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare di rito, deve darsi atto del rituale esperimento del procedimento di mediazione ad iniziativa della parte opposta, con esito negativo, come da verbale in atti.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla parte opponente, in quanto attinente ad una condizione dell'azione.
È pacifico, invero, che la parte opposta, munita di titolo esecutivo stragiudiziale nei confronti dell'odierna opponente, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario, abbia sottoposto ad espropriazione il compendio immobiliare ipotecato, e che la procedura esecutiva sia sfociata – successivamente al deposito del ricorso monitorio - nell'aggiudicazione al prezzo di euro 483.250,00.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa escludendo che nel nostro ordinamento esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito. Si è, in particolare, affermato che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083 del
10/10/2013).
- 3 - La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che: “La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente
l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt.
1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perchè ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori” (Cass.,
n. 21768/2019).
Nel caso di specie, nessuno dei limiti indicati sussiste: non quello del giudicato, dal momento che il pregresso titolo esecutivo è di formazione stragiudiziale e nessun accertamento giurisdizionale è stato
- 4 - compiuto sul rapporto oggi dedotto in giudizio. Sussiste, inoltre,
l'interesse ad agire, con riferimento all'ottenimento di un titolo giudiziale che sia dotato di maggiore stabilità rispetto a quello giudiziale sul piano dei possibili motivi di opposizione in sede esecutiva. L'interesse ad agire per munirsi di un titolo giudiziale è stato, inoltre specificamente addotto dall'opposta ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili della società debitrice, diversi da quelli già sottoposti ad esecuzione, a fronte dell'incapienza di questi ultimi;
incapienza – a sua volta fondante l'interesse ad agire - che, al momento della domanda, era suffragata dalla relazione di stima depositata nella procedura esecutiva e che, al momento della decisione, emerge pacificamente dal prezzo di aggiudicazione dedotto da entrambe le parti.
Per quanto esposto in relazione alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'opposta, deve, giocoforza, escludersi che quest'ultima sia stata mossa da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori nei confronti dell'opponente.
Venendo al merito, vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- 5 - Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
quale mandataria di al pagamento del debito
[...] Controparte_2
residuo del mutuo fondiario stipulato da Parte_1
con in virtù dell'acquisto del
[...] Controparte_3
credito derivante dal predetto rapporto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo, l'atto di erogazione e quietanza con frazionamento del mutuo, nonché il dettaglio delle somme dovute con riferimento a ciascuno dei quattro rapporti risultanti dal frazionamento permasti nella titolarità dell'odierna opponente.
Su tali profili non vi è, del resto, alcuna contestazione.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a CP_2
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di contestazione da parte
[...]
dell'opponente.
- 6 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 7 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 8 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 9 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: l'atto del
29.10.2008 di conferimento di ramo di azienda per l'esercizio di attività bancaria facente capo ad in favore di Banco di Controparte_3
Napoli s.p.a.; l'atto del 10.10.2018 di fusione per incorporazione di
Banco di Napoli s.p.a. in l'estratto della Gazzetta Controparte_3
Ufficiale con cui è stata data pubblicità all'operazione di cartolarizzazione posta in essere il 10.12.2020 tra Controparte_3
e la dichiarazione di di Controparte_2 Controparte_3
intervenuta cessione degli specifici crediti vantati verso
[...]
in favore di Parte_1 Controparte_2
È bene precisare che le contestazioni della parte opponente non hanno interessato le predette operazioni societarie, bensì il solo oggetto della cessione del credito successivamente intervenuta. Deve, pertanto, ritenersi che la documentazione sopra elencata, anche in ragione della
- 10 - mancata contestazione dei fatti, dimostri adeguatamente la sequenza delle operazioni di conferimento di ramo di azienda e fusione societaria che hanno condotto il credito nella titolarità di Controparte_3
Quanto alla cessione del credito, deve rilevarsi che la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione in blocco.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente
- 11 - controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, già l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale detta criteri ampi ma sufficientemente determinati, tali da consentire l'individuazione per categorie dei crediti ceduti. Si tratta, invero, di tutti i crediti nella titolarità di derivanti da rapporti di Controparte_3
finanziamento sia ipotecari che chirografari, nonché di conto corrente, insorti tra il 1.01.1950 ed il 30.06.2020, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza secondo la circolare della Banca d'Italia.
Ebbene, il credito per cui è causa presenta tutte le summenzionate caratteristiche, ivi compresa la classificazione a sofferenza, desumibile dalla circostanza che, all'epoca della cessione, fosse già stata intrapresa dalla cedente la procedura esecutiva.
Inoltre, è stata versata in atti la dichiarazione della cedente
[...]
di intervenuta cessione in favore di dei crediti CP_3 Controparte_2
vantati verso e derivanti dai Parte_1
quattro rapporti – specificamente indicati – derivanti dal frazionamento del mutuo originario, oltre al credito per spese. È bene precisare che i codici dei rapporti indicati nella predetta dichiarazione coincidono con quelli di cui all'allegato C all'atto notarile di frazionamento del mutuo,
e riferiti ai quattro rapporti rimasti nella titolarità dell'originaria mutuataria, odierna opponente.
- 12 - Sulla scorta di tali elementi documentali, tra cui particolare rilievo assume la dichiarazione resa dal cedente, può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di mutuo, nonché l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, ulteriori a quelle già esaminate, priva di pregio si appalesa la doglianza di genericità della procura speciale conferita da ad Controparte_2 [...]
in quanto non facente “riferimento ai crediti ceduti CP_1
nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco intervenuta con
l'istituto bancario Intesa San Paolo”.
Ed invero, la procura speciale ha ad oggetto il conferimento di poteri per il compimento di una serie di attività funzionali alla gestione ed all'incasso di tutti i crediti nella titolarità di senza, dunque, CP_2
che vi sia correlazione con l'operazione di cartolarizzazione. L'oggetto della procura, d'altro canto, è sufficientemente determinato in relazione alle attività da compiere e non pone limiti quanto ai crediti cui si riferisce.
- 13 - Delle eccezioni di duplicazione del titolo esecutivo, difetto di interesse ad agire e abuso del diritto si è già detto.
Nondimeno, avendo l'opposta dato atto, nelle more del giudizio, dell'incasso della somma di euro 360.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva, si configura un fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, in accoglimento della domanda di merito spiegata in via subordinata dall'opposta, deve Parte_1
essere condannata al pagamento della somma residuale di euro
243.166,52, oltre interessi di mora sul capitale al tasso convenzionale di cui all'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza del 10.01.2014.
Attesi i riflessi spiegati dalla procedura esecutiva già pendente sul quantum dovuto, ritiene il Tribunale che l'esito del giudizio, sul piano delle spese, sia paragonabile alla reciproca soccombenza, con conseguente compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1316/2023;
2. In accoglimento della domanda subordinata spiegata dalla parte opposta, condanna al Parte_1
pagamento in favore di quale mandataria di Controparte_1
dell'importo di euro 243.166,52, oltre interessi Controparte_2
di mora sul capitale al tasso convenzionale di cui all'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza del 10.01.2014;
- 14 - 3. Compensa le spese.
Così deciso in Aversa, il 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 15 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 16.10.2025, e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ferrara (c.f.:
), con domicilio come in atti;
C.F._1
opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
quale mandataria con rappresentanza di (c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_3
procura in atti, dall'avv. Roberto Esposito (c.f. C.F._2
), con domicilio come in atti;
[...]
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.06.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1316/2023 emesso il 27.03.2023 dal Tribunale di Napoli nord in favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
per l'importo capitale di euro 603.166,52, oltre interessi e CP_2
spese, quale debito residuo del mutuo fondiario stipulato il 10.03.2008 con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento del procedimento di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; la carenza di interesse ad agire per duplicazione del titolo esecutivo;
l'abuso del diritto per aggravamento della posizione debitoria;
l'incertezza ed inesattezza del credito ingiunto.
Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita quale mandataria di Controparte_1 CP_2
contestando in fatto ed in diritto le avverse eccezioni ed
[...]
affermando il proprio interesse ad agire rispetto all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale al fine di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili della debitrice diversi da quelli oggetto di procedura esecutiva. Ha, quindi, concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine per l'emissione di un'ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto rigettarsi l'opposizione o, in subordine, condannarsi l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante come dovuta.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
- 2 - Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e lette le comparse conclusionali delle parti, il Tribunale osserva quanto segue.
In via preliminare di rito, deve darsi atto del rituale esperimento del procedimento di mediazione ad iniziativa della parte opposta, con esito negativo, come da verbale in atti.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla parte opponente, in quanto attinente ad una condizione dell'azione.
È pacifico, invero, che la parte opposta, munita di titolo esecutivo stragiudiziale nei confronti dell'odierna opponente, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario, abbia sottoposto ad espropriazione il compendio immobiliare ipotecato, e che la procedura esecutiva sia sfociata – successivamente al deposito del ricorso monitorio - nell'aggiudicazione al prezzo di euro 483.250,00.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa escludendo che nel nostro ordinamento esista un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito. Si è, in particolare, affermato che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083 del
10/10/2013).
- 3 - La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che: “La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente
l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt.
1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U,
Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perchè ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori” (Cass.,
n. 21768/2019).
Nel caso di specie, nessuno dei limiti indicati sussiste: non quello del giudicato, dal momento che il pregresso titolo esecutivo è di formazione stragiudiziale e nessun accertamento giurisdizionale è stato
- 4 - compiuto sul rapporto oggi dedotto in giudizio. Sussiste, inoltre,
l'interesse ad agire, con riferimento all'ottenimento di un titolo giudiziale che sia dotato di maggiore stabilità rispetto a quello giudiziale sul piano dei possibili motivi di opposizione in sede esecutiva. L'interesse ad agire per munirsi di un titolo giudiziale è stato, inoltre specificamente addotto dall'opposta ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili della società debitrice, diversi da quelli già sottoposti ad esecuzione, a fronte dell'incapienza di questi ultimi;
incapienza – a sua volta fondante l'interesse ad agire - che, al momento della domanda, era suffragata dalla relazione di stima depositata nella procedura esecutiva e che, al momento della decisione, emerge pacificamente dal prezzo di aggiudicazione dedotto da entrambe le parti.
Per quanto esposto in relazione alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'opposta, deve, giocoforza, escludersi che quest'ultima sia stata mossa da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori nei confronti dell'opponente.
Venendo al merito, vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- 5 - Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
quale mandataria di al pagamento del debito
[...] Controparte_2
residuo del mutuo fondiario stipulato da Parte_1
con in virtù dell'acquisto del
[...] Controparte_3
credito derivante dal predetto rapporto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto il contratto di mutuo, l'atto di erogazione e quietanza con frazionamento del mutuo, nonché il dettaglio delle somme dovute con riferimento a ciascuno dei quattro rapporti risultanti dal frazionamento permasti nella titolarità dell'odierna opponente.
Su tali profili non vi è, del resto, alcuna contestazione.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a CP_2
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di contestazione da parte
[...]
dell'opponente.
- 6 - Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- 7 - titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a
- 8 - pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché
- 9 - possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, la parte opposta ha prodotto: l'atto del
29.10.2008 di conferimento di ramo di azienda per l'esercizio di attività bancaria facente capo ad in favore di Banco di Controparte_3
Napoli s.p.a.; l'atto del 10.10.2018 di fusione per incorporazione di
Banco di Napoli s.p.a. in l'estratto della Gazzetta Controparte_3
Ufficiale con cui è stata data pubblicità all'operazione di cartolarizzazione posta in essere il 10.12.2020 tra Controparte_3
e la dichiarazione di di Controparte_2 Controparte_3
intervenuta cessione degli specifici crediti vantati verso
[...]
in favore di Parte_1 Controparte_2
È bene precisare che le contestazioni della parte opponente non hanno interessato le predette operazioni societarie, bensì il solo oggetto della cessione del credito successivamente intervenuta. Deve, pertanto, ritenersi che la documentazione sopra elencata, anche in ragione della
- 10 - mancata contestazione dei fatti, dimostri adeguatamente la sequenza delle operazioni di conferimento di ramo di azienda e fusione societaria che hanno condotto il credito nella titolarità di Controparte_3
Quanto alla cessione del credito, deve rilevarsi che la parte opponente non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione dei crediti in blocco in sé, bensì l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione in blocco.
Orbene, la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente
- 11 - controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, già l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale detta criteri ampi ma sufficientemente determinati, tali da consentire l'individuazione per categorie dei crediti ceduti. Si tratta, invero, di tutti i crediti nella titolarità di derivanti da rapporti di Controparte_3
finanziamento sia ipotecari che chirografari, nonché di conto corrente, insorti tra il 1.01.1950 ed il 30.06.2020, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza secondo la circolare della Banca d'Italia.
Ebbene, il credito per cui è causa presenta tutte le summenzionate caratteristiche, ivi compresa la classificazione a sofferenza, desumibile dalla circostanza che, all'epoca della cessione, fosse già stata intrapresa dalla cedente la procedura esecutiva.
Inoltre, è stata versata in atti la dichiarazione della cedente
[...]
di intervenuta cessione in favore di dei crediti CP_3 Controparte_2
vantati verso e derivanti dai Parte_1
quattro rapporti – specificamente indicati – derivanti dal frazionamento del mutuo originario, oltre al credito per spese. È bene precisare che i codici dei rapporti indicati nella predetta dichiarazione coincidono con quelli di cui all'allegato C all'atto notarile di frazionamento del mutuo,
e riferiti ai quattro rapporti rimasti nella titolarità dell'originaria mutuataria, odierna opponente.
- 12 - Sulla scorta di tali elementi documentali, tra cui particolare rilievo assume la dichiarazione resa dal cedente, può ritenersi pienamente dimostrato l'acquisto della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di mutuo, nonché l'erogazione della somma, con conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate nel contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, ulteriori a quelle già esaminate, priva di pregio si appalesa la doglianza di genericità della procura speciale conferita da ad Controparte_2 [...]
in quanto non facente “riferimento ai crediti ceduti CP_1
nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco intervenuta con
l'istituto bancario Intesa San Paolo”.
Ed invero, la procura speciale ha ad oggetto il conferimento di poteri per il compimento di una serie di attività funzionali alla gestione ed all'incasso di tutti i crediti nella titolarità di senza, dunque, CP_2
che vi sia correlazione con l'operazione di cartolarizzazione. L'oggetto della procura, d'altro canto, è sufficientemente determinato in relazione alle attività da compiere e non pone limiti quanto ai crediti cui si riferisce.
- 13 - Delle eccezioni di duplicazione del titolo esecutivo, difetto di interesse ad agire e abuso del diritto si è già detto.
Nondimeno, avendo l'opposta dato atto, nelle more del giudizio, dell'incasso della somma di euro 360.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva, si configura un fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, in accoglimento della domanda di merito spiegata in via subordinata dall'opposta, deve Parte_1
essere condannata al pagamento della somma residuale di euro
243.166,52, oltre interessi di mora sul capitale al tasso convenzionale di cui all'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza del 10.01.2014.
Attesi i riflessi spiegati dalla procedura esecutiva già pendente sul quantum dovuto, ritiene il Tribunale che l'esito del giudizio, sul piano delle spese, sia paragonabile alla reciproca soccombenza, con conseguente compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1316/2023;
2. In accoglimento della domanda subordinata spiegata dalla parte opposta, condanna al Parte_1
pagamento in favore di quale mandataria di Controparte_1
dell'importo di euro 243.166,52, oltre interessi Controparte_2
di mora sul capitale al tasso convenzionale di cui all'art. 3 dell'atto di erogazione e quietanza del 10.01.2014;
- 14 - 3. Compensa le spese.
Così deciso in Aversa, il 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 15 -