Art. 20. Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro 1. All'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: « , ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, »; b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: « , ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse, ». Note all'art. 20:
- Si riporta l' articolo 24-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse, che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.»
a) al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: « , ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, »; b) al comma 3, dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: « , ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse, ». Note all'art. 20:
- Si riporta l' articolo 24-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse, che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.»