TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito della udienza a trattazione scritta del 05.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4843/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza ” e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Albina Cao ed elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale del suo difensore in Capua (CE) alla via Parisi Parco Ciclamini 1\EST, villetta nr. 52.– opponente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv.to Anna Lo Presti ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via San
TR n. 73 in– opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 01.07.2024 la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2024\29718
Documento nr. 02876202400002066000 importo da pagare 68.147,77, 73 ed avverso gli avvisi di addebito, richiamati nel citato preavviso, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato anche per omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati e dedotti in ricorso, nonché la nullità dell'atto per violazione dello statuto del contribuente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di dichiarare l'illegittimità del preavviso di ipoteca impugnato e degli avvisi di addebito presupposti per i motivi indicati in ricorso e con condanna della resistente Controparte_1
al pagamento delle spese di lite con distrazione.
[...]
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e , nel merito, resisteva in giudizio come in atti e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p. mediante il deposito della sentenza
***
La Suprema Corte, nella materia in oggetto, ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Sez. U - , Sentenza
n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01).
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, il ricorso in oggetto va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Difatti, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha impugnato il preavviso di ipoteca sostenendo di avere avuto notizia, per mezzo dello stesso, di un'iscrizione per crediti previdenziali portati da avvisi di addebito mai notificati ed ha agito al fine di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e comunque, la intervenuta prescrizione del credito azionato citando in giudizio, esclusivamente, l' . Controparte_1
A ciò va aggiunto, ad ulteriore fondamento del difetto di legittimazione dell'Ente citato, che i crediti contributivi sottesi all'atto impugnato sono contenuti in avvisi di addebito che sono atti di riscossione propri dell' che provvede alla loro formazione e notificazione. Controparte_2
Pertanto, in assenza di citazione in giudizio dell'Ente impositore, la domanda così come formulata non può trovare accoglimento.
Inoltre appare infondata l'ulteriore doglianze relativa alla nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per mancato rispetto delle disposizione di cui dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente atteso che tale testo normativo trova applicazione in materia di tributi, mentre nella fattispecie in esame di discetta di contributi previdenziali.
Le spese di lite sono compensate in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Gambardella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro e della previdenza, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito della udienza a trattazione scritta del 05.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4843/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di lavoro /previdenza ” e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to Albina Cao ed elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio legale del suo difensore in Capua (CE) alla via Parisi Parco Ciclamini 1\EST, villetta nr. 52.– opponente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv.to Anna Lo Presti ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via San
TR n. 73 in– opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 01.07.2024 la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo n. 2024\29718
Documento nr. 02876202400002066000 importo da pagare 68.147,77, 73 ed avverso gli avvisi di addebito, richiamati nel citato preavviso, aventi ad oggetto contributi previdenziali, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato anche per omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati e dedotti in ricorso, nonché la nullità dell'atto per violazione dello statuto del contribuente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di dichiarare l'illegittimità del preavviso di ipoteca impugnato e degli avvisi di addebito presupposti per i motivi indicati in ricorso e con condanna della resistente Controparte_1
al pagamento delle spese di lite con distrazione.
[...]
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che eccepiva il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e , nel merito, resisteva in giudizio come in atti e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p. mediante il deposito della sentenza
***
La Suprema Corte, nella materia in oggetto, ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Sez. U - , Sentenza
n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 01).
Ebbene, applicando i principi di diritto sopra riportati, il ricorso in oggetto va rigettato per difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Difatti, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha impugnato il preavviso di ipoteca sostenendo di avere avuto notizia, per mezzo dello stesso, di un'iscrizione per crediti previdenziali portati da avvisi di addebito mai notificati ed ha agito al fine di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato e comunque, la intervenuta prescrizione del credito azionato citando in giudizio, esclusivamente, l' . Controparte_1
A ciò va aggiunto, ad ulteriore fondamento del difetto di legittimazione dell'Ente citato, che i crediti contributivi sottesi all'atto impugnato sono contenuti in avvisi di addebito che sono atti di riscossione propri dell' che provvede alla loro formazione e notificazione. Controparte_2
Pertanto, in assenza di citazione in giudizio dell'Ente impositore, la domanda così come formulata non può trovare accoglimento.
Inoltre appare infondata l'ulteriore doglianze relativa alla nullità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria per mancato rispetto delle disposizione di cui dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente atteso che tale testo normativo trova applicazione in materia di tributi, mentre nella fattispecie in esame di discetta di contributi previdenziali.
Le spese di lite sono compensate in ragione della novità dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Roberta Gambardella
3