Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1379/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. celebrata a seguito di note di trattazione ex art. 127- ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.3.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Arma di Taggia, Via Magellano n.6/A presso lo studio dell'avv.to
Raffaele Vairo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Torino, Via Asinari di Bernezzo n.58 presso lo studio dell'avv.to Dario Mitola che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...voglia: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) assegnare definitivamente la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, alla Sig.ra
[...]
Con vittoria di spese, competenze, onorari”; Pt_1
per parte resistente: “...Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi con esclusivo addebito di ogni responsabilità alla moglie per violazione dei doveri coniugali;
- Assegnare l'alloggio coniugale al marito;
- Porre a carico della moglie un
dr. Andrea CANCIANI 1
assegno mensile di mantenimento in favore del marito, per l'importo di € 3.000,00= (corrispondente al costo di una retta per il soggiorno in RSA, come offerto dalla moglie), oltre al pagamento delle spese condominiali e di riscaldamento. Con riserva di procedere per il risarcimento dei danni subiti. Con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettario ed agli oneri fiscali, come per legge”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 5.9.2024 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in il 3.8.1967 con e Controparte_2 Controparte_1 che dall'unione sono nati i figli (56 anni, essendo nato il [...]) e Per_1 Per_2
(52 anni, essendo nato il [...]), ormai da tempo maggiorenni ed
[...] economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico, esclusivamente insistendo per l'assegnazione della casa coniugale.
Benché ritualmente notificato, si costituiva solo tardivamente in giudizio
[...]
(in data 10.3.2025 per l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del Controparte_1
12.3.2025) che, senza esplicitare alcuna domanda, si limitava ad avanzare istanza di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c.
Il Tribunale, all'udienza del 12.3.2025, rigettata l'istanza di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. avanzata da parte resistente, disponeva la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, entro il termine perentorio del 27.3.2025, depositavano le note di trattazione contenenti le rispettive conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del
Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Deve preliminarmente essere sottolineata dal Collegio, in conformità con quanto già ritenuto dal Tribunale con propria ordinanza in data 12.3.2025, l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. avanzata da parte resistente non potendo in alcun modo ritenersi che la sua mancata costituzione nei termini di cui all'art. 473-bis.14, c.2 c.p.c. (ed il conseguente mancato deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.) siano avvenuti “per causa allo stesso non imputabile”; quanto precede avendo egli allegato mera ignoranza della normativa vigente, inconsapevolezza delle necessità di tempestivamente costituirsi (vds. “...In particolare, il Sig. Controparte_1
, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso e pedissequo decreto di
[...] fissazione dell'udienza, non conscio della necessità di costituirsi in giudizio nei termini previsti dalla normativa... non ha trasmesso tempestivamente il ricorso al sottoscritto avvocato, che ne ha pertanto avuto conoscenza soltanto in data 05.03.2025 ed ha ricevuto il relativo mandato difensivo in data 06.03.2025... Tutto ciò premesso... il convenuto - profondamente colpito dalle condizioni esposte e con l'età di 86 anni - non ha compreso la portata e la necessità di una adeguata e tempestiva costituzione nel giudizio...”) e non avendo, del resto, insistito per una revisione di tale decisione neppure nelle note di discussione orale da ultimo depositate in data 27.3.2025.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1379/2024 R.G.A.C.C.
In aggiunta a quanto sopra deve ancora essere rilevato come, a prescindere dalla tardività della costituzione e delle preclusioni ormai maturate, il resistente nella propria comparsa del 10.3.2025, non abbia rassegnato conclusioni nel merito;
conclusioni che, in modo inammissibile e nonostante le decadenze esplicitamente previste dall'art. 473-bis.16 c.p.c., sono state invece formulate nelle note di trattazione del 27.3.2025 con le quali, del tutto tardivamente, ha avanzato sia domanda di addebito alla moglie della separazione che di assegnazione della casa coniugale e contributo al proprio mantenimento.
Ciò premesso e ritenute – per le ragioni sopra esposte - tamquam non esset le conclusioni rassegnate dal resistente a seguito della discussione orale della causa, deve essere sottolineato come, unica domanda ritualmente spiegata in giudizio, risulti quella in punto status avanzata dalla ricorrente nell'atto introduttivo
Sul punto, il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da Parte_1
è fondato e deve essere accolto.
[...]
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate (avendo, tra l'altro il resistente avanzato nelle stesse, seppure in modo tardivo ed inammissibile, domanda di addebito della separazione).
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto assegnazione della casa coniugale in assenza di figli minori ovvero maggiorenni economicamente non indipendenti.
La natura del contenzioso ed il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato Controparte_1
a Torino il 16.5.1938 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in il 3.8.1967; Controparte_2
2) rigetta nel resto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 2.5.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3