Art. 3.
I limiti di eta' per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599 , sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.
I limiti di eta' per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599 , sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.