TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. PI AO RE, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 620 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARINI PAOLO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/02/2023 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione Cat Inv Civ n. 07606944.
Lamentava che l' , con provvedimento del 03.02.2022 le comunicava un indebito pari ad CP_1
€ 40.840,21 per somme indebitamente percepite sulla pensione suindicata, per il periodo 01.08.2015 al 28.02.2022, per la seguente motivazione: “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui Parte_1
è titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Dal carteggio processuale si evince che è titolare di pensione di inabilità civile e Parte_1 indennità di accompagnamento, come da decreto di omologa del 15-16.6.2017 emesso da questo
Tribunale (cfr. in atti).
L' , sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare CP_1 contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della presunta non dovutezza delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata, comunicando laconicamente alla pensionata, nella nota di indebito che “E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
L'unico ulteriore documento in atti, a disposizione del giudicante (e del pensionato, ai fini di un pur doveroso controllo della legittimità della richiesta dell' ), consiste esclusivamente nella CP_1 nota del Comitato provinciale cui l' , nel rigettare il ricorso amministrativo, rappresenta CP_1 CP_2 di aver proceduto ad una verifica del decreto di omologa, che sarebbe risultato erroneo in quanto la
CTU espletata in seno al giudizio iscritto al n. RG 3367/16 avrebbe accertato che la ricorrente era invalida al 100%, senza nulla dire circa l'indennità di accompagnamento.
Ritiene il Tribunale che tale modus operandi non possa essere condiviso.
Infatti, anche laddove si dovesse ravvisare una discordanza tra le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP e quanto confluito nel decreto di omologa che lo ha concluso,
l non potrebbe procedere arbitrariamente alla richiesta restitutoria di quanto eventualmente CP_1 erogato a titolo di indennità di accompagnamento, non avendo messo in discussione, con i mezzi giuridico processuali consueti (istanza di correzione, ricorso per Cassazione) il decreto di omologa che ormai ha cristallizzato la situazione sanitaria della con la indicata decorrenza. Parte_1
Avrebbe, semmai, dovuto l riconvocare a visita medica la pensionata, ed in quella sede CP_1 rimettere in discussione le sue condizioni sanitarie, revocando eventualmente dalla data della visita di revisione le prestazioni ormai riconosciute in forza di provvedimento giurisdizionale non impugnato nelle forme legali.
Oltretutto, l'indebito non sarebbe ripetibile perché il contegno dell' , unitamente al tenore CP_1 del decreto di omologa sopra citato, che ha testualmente riconosciuto in capo alla come Parte_1 sussistente il requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ha ingenerato nella percettrice un legittimo affidamento che non può essere leso dall'iniziativa dell' CP_1 oggi avversata.
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in CP_1 virtù di detto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi e con riduzione del 30%, in ragione del valore della domanda, dell'assenza di difese da parte dell' contumace e della particolare semplicità delle questioni trattate. CP_2
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , con ricorso depositato il 07/02/2023 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1 detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 3.735,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
PI AO RE