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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11293/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NA NE Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) con l'Avv. Sara Pampalone (C.F: ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...]ù) il 24/10/1984 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] – 20143 Milano (MI), con l'Avv. Virginia Paola Vecchio, (C.F. ) e l'avv. Alessandro Bosatra (C.F. C.F._4
) C.F._5 presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
Persona_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano pagina 1 di 4 Cod. Fisc. C.F._6 residente in [...] – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore (C.F. Persona_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] – C.F._6
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), a favore di entrambi i genitori. I quali, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2. Disporre che la collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarranno presso la madre.
3. Disporre che il padre vedrà il figlio e lo terrà con sé due pomeriggi a settimana concordati tra i genitori secondo le loro necessità, dall'uscita della scuola materna fino alle 19:30, dopo aver cenato. Il padre terrà, inoltre, il bambino due sabati al mese concordandoli con la madre e il figlio si fermerà a dormire con il padre che lo riaccompagnerà dalla madre nella mattinata della domenica. Il padre si rende disponibile, qualora i suoi impegni di lavoro e degli altri figli glielo consentano, di tenere per un ulteriore sabato chiedendo l'aiuto dei nonni paterni. Per_1
4. Disporre che per le vacanze estive il bambino starà con il padre 10-15 giorni nel mese di agosto, comunicando entro il 30 maggio di ogni anno, il periodo ed il luogo nel quale si recherà con il figlio.
5. Disporre che il padre passerà con il bambino il 24 dicembre, mentre il 25 dicembre il piccolo starà con la madre. Infine, il bambino passerà alternativamente con il padre e con la madre, il Capodanno (compreso l'1 gennaio) ed il 6 gennaio.
6. Disporre che il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 175,00 da corrispondersi entro e non oltre il 15 di ogni mese, Per_1 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita. Il padre provvederà al pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano, tra cui in particolare la retta dell'asilo / scuola e tutte le spese ad esso connesse (quali, a mero titolo esemplificativo, i costi per i buoni pasto, le tasse di iscrizione, le gite scolastiche, libri e cancelleria). Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima.
7. Disporre che l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Parte_1
pagina 2 di 4 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NA NE
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