Ordinanza cautelare 14 settembre 2016
Sentenza 10 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazioneGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 31 dicembre 2024
Pubblichiamo un interessante articolo dell'avv. Maurizio Lucca, con cui ci pregiamo collaborare, in tema di mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione. Premessa Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell'adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01001/2025REG.PROV.COLL.
N. 08610/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8610 del 2021, proposto da Pagani Center S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Calabrese e Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, n. 601 del 10 marzo 2021, resa tra le parti, concernente un’ingiunzione di pagamento di somme a titolo di oneri di urbanizzazione e costruzione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la nota del 3 febbraio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Gaetano Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento n. 18815 del 27.04.2016 l’Amministrazione ha ingiunto il pagamento della somma di euro 133.489,56 a titolo di oneri legati al rilascio del permesso di costruire n. 253/2006 in favore di Tagliamonte Virginia, dante causa della ricorrente medesima. Ciò a causa dell’inadempimento all’art. 3 della convenzione rep. 1550/2006, accessoria al predetto titolo edilizio, in base al quale il Comune ha rinunciato agli oneri medesimi, sul presupposto che « a scomputo totale del contributo previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/01, la proponente si impegna inoltre, per sè e per i propri aventi causa, a cedere al Comune di Pagani, che sin d’ora accetta, i locali siti al piano terra del costruendo edificio della superficie complessiva pari a 131 mq. circa, nonché 4 posti auto nel parcheggio esterno al lato est, così come individuati con retino di colore grigio sulla tavola planimetrica allegata alla presente convenzione sotto la lettera “A” ».
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 1318/2016 proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, l’odierna appellante ha impugnato detto provvedimento deducendo, attraverso otto distinti motivi di gravame: - l’esonero del contributo concessorio ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lett. c) del d.p.r. 380/2001 trattandosi di opera rientrante nel novero delle opere di urbanizzazione; - la mancata decorrenza di ogni termine decadenziale; - che, in base alla convenzione rep. 1550/2006, stipulata dal Comune, questo avrebbe rinunciato al versamento degli oneri relativi alle opere autorizzate; - la mancata impugnativa da parte del Comune dell’atto di cessione in favore della signora Tagliamonte; - l’incompetenza delle Settore finanziario; - la confusione tra “scomputo” e “esonero”; - la mancata previsione dell’obbligo di versamento degli oneri concessori nella convenzione originaria; - la dissonanza tra il provvedimento adottato dal Comune di Pagani la previa convenzione; - il difetto di ogni attività istruttoria.
3. Il T.a.r. competente, nella resistenza del Comune di Pagani, con la sentenza n. 601/2021, pubblicata il 10.03.2021, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.
4. In particolare il T.a.r. ha premesso che “ gli oneri di urbanizzazione configurano un vincolo propter rem, strettamente inerente all’area edificabile ed alla costruzione eseguita, sicché, in caso di trasferimento della concessione edilizia o della costruzione, l’obbligazione pecuniaria, se non adempiuta dall’iniziale titolare, si trasferisce necessariamente sull’avente causa ”. Ha quindi rilevato che “ non avendo la parte ricorrente - su cui grava il relativo onere - allegato la prova precisa del momento di decorrenza di tale dies a quo, non è possibile dichiarare la prescrizione del diritto del Comune. A ciò si aggiunga che è stata dedotta dal Comune l’esistenza di almeno un atto interruttivo, costituito dall’avviso di accertamento n. 2943 del 26.01.2012, notificato in data 01.02.2012 ”.
5. Avverso tale pronuncia è insorta la società Pagani Center srl con atto di appello notificato in data 24.09.2021 e depositato l’11.10.2021, articolando nell’ambito di due motivi (pagine 8-14) le seguenti deduzioni:
I) con il primo motivo, si censura il difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato. L’appellante contesta il fatto che il Giudice di prime cure ha definito il giudizio pronunciandosi unicamente su una circostanza – la prescrizione del credito azionato dal Comune – che, sebbene non dedotta da alcuno, non sarebbe stata comunque assorbente rispetto alle altre censure articolate con il ricorso introduttivo;
II) con il secondo motivo, conseguentemente al motivo precedente, per l’effetto devolutivo dell’appello ex art. 101 D.Lgs 104/2010, si ripropongono i motivi del ricorso di I grado non scrutinati dal giudice di prime cure, ed in particolare:
1. la tempestività dell’impugnazione, trattandosi di controversia relativa ad obblighi di pagamento di contributi per concessioni e permessi edilizi spettante alla giurisdizione esclusiva del GA, così legittimando la proposizione del ricorso nel termine di prescrizione del diritto;
2. la violazione dell’art. 16 DPR 380/2001 e 11 L 241/1990, per non avere il giudice considerato l’espressa rinuncia da parte del Comune al pagamento degli oneri relativi alle opere autorizzate sia con la Convenzione rep. 1550/2006 (art. 3) che con il permesso di costruire n. 253/2006;
3. la violazione dei principi di cui agli art. 1321 ss. c.c. e la lesione dell’affidamento ingenerato dalla mancata impugnazione da parte del Comune della cessione dei diritti nascenti dal permesso di costruire n. 253/2006 in favore della società appellante;
4. l’eccesso di potere per violazione delle norme sulla competenza;
5. la violazione degli artt. 16 e 17 DPR 380/01, nonché degli artt. 3 e 6 L. 241/90, per avere l’Amministrazione proceduto unilateralmente alla modifica della convenzione di lottizzazione – avente natura di accordo sostitutivo – adottando un provvedimento difforme, ovvero attraverso la mancata attuazione degli obblighi assunti;
6. la natura reale dell’obbligazione consistente nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e nella conseguente cessione delle aree riguardante i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono il titolo edilizio, quelli che realizzano l’edificazione e poi i loro aventi causa. L’opponibilità ai terzi dei vincoli e degli oneri derivanti dalla lottizzazione è subordinata alla trascrizione della convenzione: in tal modo, la pubblicità diventa lo strumento attraverso il quale viene attribuita efficacia reale agli impegni assunti dal lottizzante, che operano propter rem , trasferendosi in capo ai successivi. Poiché l’ingiunzione di pagamento è stata notificata (in violazione delle norme del codice civile) solo all’avente causa Pagani Center, ne deriva una macroscopica illogicità nella misura in cui si vorrebbe imporre a quest’ultima il rispetto di obblighi mai assunti dal dante causa (Tagliamonte Virginia) e non previsti nella convenzione per atto pubblico rep. 1550/2016 né, ed a maggior ragione, nel permesso di costruire n. 252/2006;
7. la richiesta di pagamento, illegittimamente avanzata dal Comune di Pagani, è contrastante con la convenzione stipulata tra la Pagani Center Srl e il Comune stesso. Nel caso di specie il Comune di Pagani ha adottato, successivamente alla stipula dell’accordo sostitutivo, un provvedimento difforme rispetto all’accordo medesimo, disattendendo gli impegni assunti;
8. l’assenza di una reale attività istruttoria da parte degli uffici comunali che, con estrema semplicità, avrebbero potuto verificare l’infondatezza della propria pretesa. Inoltre, non è data alcuna motivazione alla richiesta di pagamento, se non l’espresso richiamo alla convenzione ed al permesso di costruire sopra citati.
9. Il Comune di Pagani, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
10. Alla pubblica udienza, svoltasi in modalità telematica, del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 3 febbraio 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
13. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
14. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte appellata.
15. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8610/2021), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO