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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7622 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7365/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LO IN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 765 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
Pagina 1 TRA
(C.F. ), (C.F. ), Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Parte_3 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Ciolina e Parte_4 C.F._2
AR SE.
APPELLANTI
E
CF ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ) e per essa, nella sua qualità di procuratrice con Controparte_2 P.IVA_3
rappresentanza, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso CP_3 P.IVA_4
Quintarelli.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis,
I. NEL MERITO:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado n. 419/2019, rep. n. 852/2019, resa inter partes dal Tribunale di Tivoli, I
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Coccoli– R.G. n. 1823/2015, pubblicata il 12.04.2019, per violazione degli artt. 116, 117, 119, 120 t.u.b., 1283, 1284, 1325, 1350,
1346, 1939, 1956, 2697 c.c., artt. 112, 115, 116, 210 c.p.c., per tutto quanto esposto in narrativa E,
PER L'EFFETTO, RIFORMARE in toto l'impugnata sentenza;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la contraddittoria, insufficiente, erronea, motivazione della sentenza di primo grado oggi impugnata, nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non abbia valutato i fatti e/o statuito conformemente sulla valutazione di questi e/o di tutta la documentazione contabile
Pagina 2 e contrattuale prodotta, nonché sul-le circostanze da cui deriva la violazione della legge, ai sensi degli artt. 116, 117, 119, 120 t.u.b., 1283, 1284, 1325, 1350, 1346, 1939, 1956, 2697 c.c., artt. 112, 115,
116, 210 c.p.c., come dedotto in narrativa E, PER L' , RIFOR-MARE in toto l'impugnata CP_4 sentenza;
3) RIFORMARE la sentenza di primo grado n. 419/2019, rep. n. 852/2019, resa inter partes dal
Tribunale di Tivoli, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Coccoli– R.G.
n. 1823/2015, pubblicata il 12.04.2019b e accogliere le domande di parte attrice, come precisate e senza alcuna rinuncia, nonché avanzate con il giudizio di primo grado, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
4) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni del contratto di conto corrente n. e delle relative concessioni delle linee di credito, per violazione degli artt. 1283, 1284,
1325, 1346, 1939, 1956, 2697 c.c., 116-117-119 tub;
5) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle ulteriori spese, applicate dall'istituto di credito nel calcolo degli interessi a debito, sulla base di tutta la documentazione (anche contabile) versata in atti e/o per
l'intero arco di vigenza del rapporto, come esposto in narrativa;
6) RIDETERMINARE il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, sulla base di tutta la documentazione contabile e contrattuale pro-dotta in atti e comunque ritenuto più idoneo dall'Ecc.ma Corte e ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto (CIV e/o DIF), delle valute, delle condizioni, come dedotto in narrativa e conformemente ai ricalcoli predisposti dal CTU, ipotesi 2-A e, in subordine, a quelli del
CTP attoreo, predisposti nell'ambito del giudizio di prime cure;
7) ACCERTARE E DICHIARARE la non debenza delle voci di spesa e/o costi e/o oneri e/o commissioni addebitate unilateralmente dalla convenuta;
CP_1
8) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di va-luta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio di interesse per i motivi esposti in narrativa;
9) CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittima-mente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa,
Pagina 3 10) ACCERTARE E DICHIARARE la liberazione dei fideiussori per un'obbliga-zione futura ex art. 1956 c.c., per nullità del rapporto principale, ex art. 1939 c.c, come dedotto in narrativa;
11) CONDANNARE, PER L'EFFETTO, l'istituto di credito convenuto alla soccombenza, nonché
a restituire alla società attrice, previa compensazione legale e/o giudiziale delle poste attive e passive, le somme illegittimamente addebitate e/o ri-scosse secondo quanto esposto in narrativa, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
12) CONDANNARE, PER L'EFFETTO, l'istituto di credito convenuto a corrispondere all'attrice gli interessi di legge sulla somma come sopra rivalutata.
II. IN VIA ISTRUTTORIA
1) ORDINARE l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., avverso l'Istituto di Credito degli estratti e scalari di tutti i c/c per cui è causa (da inizio rapporto), al fine di consenti-re una completa valutazione della posizione di parte attrice, nonché dei contratti di corrispondenza (1823 c.c.) e apercredito (1842 cc.) se inevasa, sul punto, l'istanza ex art 119 TUB”
Per l'intervenuta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respingere in ogni sua parte l'appello proposto da
e , con la integrale conferma della sentenza impugnata;
vittoria Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 di spese anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. SAN. e citavano in giudizio la Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(d'ora in poi anche solo riferendo che la predetta società aveva Controparte_1 CP_1
acceso il rapporto di apertura di credito in c/c n. 41035 e che e Parte_3 Parte_4
avevano prestato delle garanzie fideiussorie.
Gli attori precisavano di avere fatto richiesta di invio di tutta la documentazione contabile e contrattuale e che, dagli estratti conto in loro possesso (dal I trimestre 2009 al III
trimestre 2014) risultava l'applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici.
Essi inoltre dubitavano che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) fosse stata effettivamente pattuita e deducevano che comunque risultava illegittimamente calcolata sul
Pagina 4 massimo utilizzato nel periodo e non sugli importi messi a disposizione. Nella prima memoria istruttoria ne contestavano poi la nullità per indeterminatezza.
Eccepivano l'illegittima, in quanto non pattuita, antergazione e postergazione delle valute e la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi di interesse nonché delle altre condizioni contrattuali, in quanto non specificamente approvata ex art. 1341 c.c..
Chiedevano, dunque, l'accertamento del saldo effettivo, a seguito dell'applicazione degli interessi al tasso legale e senza capitalizzazione e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o riscosse e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
I fideiussori chiedevano la liberazione per un'obbligazione futura ai sensi dell'art. 1939
c.c..
Si costituiva in giudizio la deducendo da un lato l'inammissibilità delle domande CP_1
formulate a fronte del conto corrente ancora aperto, nonché l'infondatezza nel merito, ed eccepiva la prescrizione decennale delle pretese di controparte fino al 3.4.2005.
Produceva in giudizio il contratto di conto corrente 41035 del 4.2.1999, nonché un contratto anticipi fatture del 13.12.2004 e un contratto anticipi finanziari del 18.1.2006
2. Nel corso del giudizio veniva disposta C.T.U. contabile sulla base della documentazione in atti, all'esito della quale il consulente formulava delle ipotesi distinte,
partendo dal saldo iniziale del primo estratto conto disponibile o in alternativa con azzeramento di tale saldo iniziale. Scomputava in tutti i casi le somme oltre soglia usuraria,
la cui verifica avveniva previa inclusione nel tasso effettivo anche delle c.m.s., ed escludeva gli interessi anatocistici, data l'assenza di approvazione scritta del correntista di una specifica clausola di reciprocità.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 419/2019, dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, trattandosi di conto ancora aperto, e rigettava integralmente le restanti domande formulate dagli attori.
Il Tribunale riteneva in linea di principio che la ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti dovesse partire dal debito risultante dal primo estratto conto disponibile senza
Pagina 5 operare alcun azzeramento del saldo iniziale, essendo onere della parte attrice in accertamento negativo fornire la prova della fondatezza della propria domanda, e quindi produrre gli estratti conto sin dall'origine del rapporto bancario. Nel caso di specie, detta prova non risultava assolta.
Inoltre, il giudice non condivideva gli accertamenti del C.T.U.. In particolare non ravvisava l'ipotesi di usura sopravvenuta, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione (n. 26475/2017), e dovendosi comunque escludere la sommatoria delle c.m.s. e degli interessi ai fini dell'usura.
Inoltre il Tribunale non riteneva necessaria l'espunzione degli interessi anatocistici, in quanto reputava che la banca si fosse adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, visto che dagli estratti conto risultava pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, e vista la formale dichiarazione in G.U. 141 del 19.06.2000 di espressa applicazione ai suoi rapporti di tale reciprocità.
Il Tribunale riteneva del pari infondata la domanda formulata da e Pt_3 Parte_4
di liberazione dall'obbligazione ex art. 1939 c.c., senza fornire alcuna allegazione e incorrendo in contraddizione in sede di prima memoria 183 c.p.c., ove la liberazione veniva chiesta non più ex art. 1939 c.c. ma ex art. 1956 c.c..
4. La SAN. e hanno proposto appello per i seguenti Parte_2 Parte_3 Parte_4
motivi.
Con il primo motivo hanno censurato, da un lato, l'erroneità della statuizione in ordine al mancato adempimento dell'onere probatorio, e dall'altro l'erronea valutazione delle risultanze della C.T.U. relative alla applicazione di tassi difformi da quelli pattuiti, all' usura sopravvenuta, anatocismo, commissioni di massimo scoperto.
Con riguardo al primo profilo, gli appellanti hanno evidenziato di aver prodotto tutta la documentazione di cui erano in possesso, ed in particolare gli estratti conto e scalari, che avrebbero dovuto ritenersi idonei a fornire prova delle anomalie contestate. In ogni caso l'onere della prova ricadeva comunque sulla banca creditrice.
Pagina 6 Inoltre essi avevano provveduto a richiedere la documentazione ai sensi dell' art. 119
T.U.B. prima del giudizio e la non aveva fornito risposta. CP_1
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi accogliere la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Con riguardo al secondo profilo hanno lamentato in particolare che il Tribunale non aveva tenuto conto dei rilievi del C.T.U. in ordine alle illegittime variazioni della c.m.s. e della rilevanza di tale commissione ai fini del riscontro dell'usura.
In ogni caso la era nulla per indeterminatezza ed era stata illegittimamente Pt_5
capitalizzata.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la valutazione del Tribunale di liceità della applicazione dell'anatocismo, errata poiché la banca non aveva mai comunicato al cliente, o provato che il cliente fosse a conoscenza della modifica contrattuale inerente all'adeguamento alla delibera CICR del 2000, e dunque dell'inserimento della condizione di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Correttamente il C.T.U. aveva invece rilevato l'assenza di approvazione scritta del cliente di una specifica clausola sull'applicazione dell'anatocismo in condizioni di reciprocità e, di conseguenza, aveva espunto dal calcolo del saldo dei rapporti tra le parti le somme addebitate a tale titolo.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato l'errata qualificazione della domanda proposta dai fideiussori, che non era correlata soltanto alla liberazione per obbligazione futura ex art. 1939 c.c. o all'art. 1956 c.c., ma più in generale alle nullità negoziali e alle violazioni perpetrate dalla banca nel rapporto con il debitore principale. Tanto i fideiussori quanto i titolari di contratto autonomo di garanzia avevano pieno interesse e legittimazione a far valere l'invalidità dell'obbligazione connessa alla garanzia, quale forma di exceptio doli
o exceptio nullitatis.
Nel caso di specie, oltre a tutte le nullità dedotte, gli attori hanno rilevato anche la contrarietà a buona fede della condotta della banca, che avrebbe continuato a fare credito alla società correntista pur essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Pagina 7 Pertanto, e hanno specificato che la loro azione in giudizio era Parte_3 Parte_4
volta ad ottenere la liberazione dall'obbligazione fideiussoria in virtù dell'invalidità
dell'obbligazione principale e del comportamento abusivo della banca.
6. Mentre la è rimasta contumace, si è costituita in Controparte_1
giudizio e per essa nella sua qualità di procuratrice con rappresentanza, Controparte_2
la società in qualità di cessionaria del credito della banca, chiedendo il rigetto CP_3
di tutte le censure ex adverso sollevate, e riproponendo le eccezioni formulate dalla banca in primo grado, tra cui quella di prescrizione.
7. Gli appellanti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta, stante la mancata dimostrazione della cessione del credito di cui è causa, non essendo stato prodotto il contratto di cessione ex art. 58 T.U.B., ma solo l'avviso di cessione in G.U..
8. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Controparte_2
Quanto alla prova della legittimazione attiva del soggetto che agisce quale cessionario del credito, si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023 della
Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione. E'
stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito
non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con
qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
Pagina 8 ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la
questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
Ciò posto, nel caso di specie, anche alla luce della genericità delle censure degli appellanti,
la cessione può ritenersi sufficientemente provata con l'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23.12.2017, II n. 151., riportante la precisa indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti e un apposito link che rimanda all'elenco analitico reperibile in rete di tali crediti.
9. Quanto alle questioni preliminari contenute nella comparsa di si ritiene non CP_2
corretto quanto dedotto circa l'asserito passaggio in giudicato della implicita statuizione del difetto di legittimazione ad agire in capo ad Parte_4
Difatti la sentenza ha rigettato le domande di tutti gli attori nel merito, implicitamente riconoscendo la legittimazione ad agire di Parte_4
Pagina 9 Mentre è condivisibile quanto asserito circa la mancata impugnazione della statuizione di legittimità della clausola riguardante lo ius variandi deve invece ritenersi che la domanda di risarcimento del danno non sia stata oggetto di valutazione in quanto ritenuta implicitamente assorbita dalla valutazione della legittimità della condotta della Banca.
10. Il primo motivo di appello non è fondato.
Quanto al profilo relativo all'onere probatorio, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale in tema di contratti di conto corrente bancario, rispetto alle azioni di ripetizione di indebito, come anche di mero accertamento di quanto indebitamente corrisposto, opera il principio generale per cui l'onere della prova è a carico dell'attore che è
tenuto, quindi, a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713/2018; e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948/2017).
Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova di produrre la documentazione a corredo della domanda ricadeva sugli odierni appellanti.
Gli appellanti lamentano l'omesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonostante essi avessero fatto regolare richiesta di consegna della documentazione alla ex art. 119 CP_1
TUB nel 2015.
Tuttavia, a parte che la stessa riguardava documentazione in parte ultradecennale, si rileva che l'iniziale richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. contenuta nell'atto di citazione è
stata menzionata nella prima memoria istruttoria, ma non ricompresa tra le istanze istruttorie contenuta nella seconda memoria ove si fa riferimento unicamente alla C.T.U..
A seguito dell'ammissione della sola C.T.U. alcun riferimento è stato fatto alla richiesta di esibizione, nemmeno all'udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi quindi ritenere che la richiesta sia stata implicitamente rinunciata (v. tra le molte, Cass. n.
5741/2019).
Quanto agli altri profili di pretesa illegittimità delle competenze applicate durante il rapporto, si osserva che alcuna censura specifica è stata espressa in ordine alle modalità di esercizio dello ius variandi con riferimento ai tassi d'interesse.
Pagina 10 Quanto ai profili di illegittimità della c.m.s. il C.T.U. ha riscontrato la presenza, tra le condizioni economiche, di una commissione di massimo scoperto diversamente modulata nel tempo.
In particolare:
- dall'analisi del contratto di apertura del conto corrente, si assume l'applicazione di una commissione trimestrale di massimo scoperto pari allo 0,25% (aliquota aggiuntiva 1,00% su sconfinamento se autorizzato);
- sull'estratto conto relativo al periodo 01.01.2009 – 31.03.2009 viene prevista l'applicazione di una commissione trimestrale di massimo scoperto così articolata: a) per scoperto di conto o utilizzi entro i limiti del fido concesso (Euro 50.000,00) dello 0,750% ;
b) del 1,2831% per utilizzi oltre i limiti del fido concesso;
- sull'estratto conto relativo al periodo 01.04.2009 – 30.06.2009 viene prevista l'applicazione di una commissione trimestrale di massimo scoperto così articolata:
a) per scoperto di conto o utilizzi entro i limiti del fido concesso (Euro 50.000,00 ) dello
0,750%;
b) del 1,5677% per utilizzi oltre i limiti del fido concesso;
- dall'estratto conto relativo al periodo 01.07.2009 - 30.09.2009 all'estratto conto relativo al periodo 01.04.2012 - 30.06.2012 , era prevista l'applicazione di un corrispettivo su accordato dello 0,500%, senza esplicitare le modalità di calcolo dello stesso;
- dall'estratto conto relativo al periodo 01.07.2012 – 30.09.2012 all'estratto conto relativo al periodo 01.07.2014 - 30.09.2014 non risulta essere stata più applicata alcuna commissione.
Sia sulla base della documentazione in atti che delle stesse deduzioni delle parti non risulta che la banca per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008.
Deve pertanto ritenersi illegittima l'applicazione della commissioni di massimo scoperto e di corrispettivo su accordato sopra indicate.
Quanto alla irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta, deve condividersi la statuizione del Tribunale, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di mutuo ma
Pagina 11 pacificamente esteso a tutti i contratti bancari, secondo cui: “Nei contratti di mutuo, allorché il
tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del
rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996,
non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né
la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona
fede nell'esecuzione del contratto.”(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017, Rv. 645811 - 01).
Quanto alla irrilevanza della c.m.s. ai fini del raffronto del tasso effettivo con il tasso soglia, il Tribunale ha pure fatto corretta applicazione del principio del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a
partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso
effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,
non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata
innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche
regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre
usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina
transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del
tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta
disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27
del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle
disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data". (Cass. Sez. Un.
n. 16303/2018, Rv. 649294 - 02)
E ancora nella medesima sentenza si afferma che “In tema di contratti bancari, con
riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1
Pagina 12 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di
conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,
come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato
dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà
la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi
rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass. Sez. Un. n.
16303/2018, Rv. 649294 – 01).
11. Il secondo motivo di appello è fondato.
In ordine alla pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la Corte di
Cassazione, a partire dal 1999 ( Cass. n. 3096/1999, n. 2374/1999), ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D. Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che:
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D. Lgs.
n. 342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della
Pagina 13 citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
La delibera CICR, all'art. 7, ha previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il
31.12.2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass.
6987/2019).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in alcuni recenti pronunce, che in questa sede si condividono, che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate,
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. n. 9140/2020, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
28215/2024).
La sentenza di primo grado pertanto deve essere riformata nella parte in cui non ha proceduto ad epurare dal saldo le somme addebitate a titolo di anatocismo.
Non rileva a tal proposito il preteso riconoscimento del debito che non vale a sanare i profili di nullità evidenziati delle clausole contrattuali disciplinanti le condizioni economiche applicate dalla banca (v. tra le molte Cass. n. 2855/2022).
12. Il terzo motivo di appello è infondato.
Nel merito, l'infondatezza delle censure emerge dallo stesso tenore testuale degli atti del primo grado, dai quali si evince come nell'atto introduttivo le parti si siano limitate a chiedere la liberazione dei fideiussori per obbligazione futura, senza nulla allegare e provare
Pagina 14 sul punto, e come successivamente abbiano incentrato la propria pretesa sulla violazione degli obblighi di buona fede da parte della banca.
Nell'atto di appello si fa riferimento alla accessorietà della fideiussione rispetto all'obbligazione principale e all'interesse comunque a far valere i profili di nullità di quest'ultima per la violazione della normativa in tema di anatocismo e usura.
Sicuramente l'art. 1939 c.c. consente al fideiussore di far valere i vizi dell'obbligazione principale, ma una liberazione totale del fideiussore potrebbe scaturire solo da una invalidità radicale del rapporto principale in questo caso non ravvisabile.
Quanto poi al richiamo all'art. 1956 c.c. deve ritenersi che la pretesa violazione non sia stata oggetto nemmeno di una specifica allegazione della concessione di credito della banca nonostante la conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
Deve peraltro rilevarsi che gli appellanti rivestivano cariche nella compagine sociale della società, come si evince dalla documentazione in atti e pertanto erano in grado di conoscere la situazione finanziaria della società garantita.
13. Infine non possono trovare accoglimento le generiche domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, stante la mancata specifica allegazione, nonché
prova, delle conseguenze negative del merto addebito illegittimo di alcune competenze.
14. In conclusione devono essere rigettati i motivi di appello a eccezione della illegittima applicazione dell'anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto e di corrispettivo su accordato a partire dal primo trimestre 2009 e la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per la rideterminazione del saldo, previa nomina di C.T.U. contabile.
Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'illegittima applicazione dell'anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto e di corrispettivo su accordato nel conto corrente c/c n. 41035 per il periodo a partire dal primo trimestre 2009;
2) Rigetta i rimanenti motivi di appello.
Pagina 15 3) Spese al definitivo.
Provvede con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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