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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10952/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
a Esine, via Alboi. n.44, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Pedretti
ATTORE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Milani
CONVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima»
* * *
All'udienza cartolare del giorno 18.9.2025, la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2025
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 3.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il presente contenzioso ha ad oggetto la successione di nato a Persona_1
Breno il 24 marzo 1928 e deceduto a Bienno il 5 settembre 2009.
La vocazione ereditaria trova titolo nel testamento pubblico del 24 febbraio
2009, a ministero del notaio dott. col quale: (i) alla moglie Persona_2 dell'ereditando, sono stati attribuiti (a) la piena proprietà dei beni Controparte_2 mobili e (b) l'usufrutto generale di tutta l'eredità (leggasi: di tutti gli immobili ereditari, atteso che i mobili sono stati lasciati in piena proprietà); (ii) alla figlia CP_1
odierna convenuta, la nuda proprietà dell'intero fabbricato e delle sue adiacenze
[...]
e pertinenze annesse e collegate site in Niardo Via Gera – mappali fg.9 nn. 2362/1-2-3 e
4 – 2267/4 – 2267/3 unito ai nn.2807/3 e 3085/2 e 3; (iii) al nipote figlio Parte_1 del premorto tutta la «residua sostanza» (i.e., la nuda proprietà Persona_3 sui restanti immobili).
ha instaurato il presente procedimento per conseguire la Parte_1 reintegrazione della sua legittima, che sarebbe stata lesa per euro 34.045,00, «agendo in restituzione contro la convenuta destinataria delle disposizioni testamentarie e in restituzione contro terzi acquirenti».
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'azione e, in via riconvenzionale, ha domandato il rimborso della quota parte di spese di origine ereditaria (imposte e concessione del loculo) ammontante ad euro 5.200,00; a questo proposito, l'attore ha replicato che gli esborsi non proverrebbero dal conto corrente intestato alla convenuta, ma da quello cointestato con la madre e ha, altresì, eccepito la prescrizione di tale diritto di credito.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima proposta da parte attrice è infondata.
Come è noto, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili chiamati legittimari.
Essa ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di
2 liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa o anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I,
11.06.2003 n. 9424). È, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (Cass. civ. sez. II, 12.5.1999, n.
4698; Cass. civ., 28.11.1978, n. 5611), divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n. 3243), e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima e non già un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi,
i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
Deve procedersi, dunque, con la determinazione della porzione disponibile in conformità al dettato dell'articolo 556 c.c., a mente del quale «per determinare
l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre».
Le operazioni da compiere, di conseguenza, sono tre: 1) determinazione del relictum; 2) sottrazione dei debiti;
3) riunione fittizia del donatum.
La riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al
3 legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario (cfr. Cass. 14211/2024). Ovviamente, la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento (sempre che rimanga preservata la quota di riserva dei legittimari), ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (cfr. Cass. n. 14193/2022).
3.1. Al momento dell'apertura della successione, il valore complessivo dei beni mobili del de cuius era pari a € 18.781,87, così suddiviso: a) € 15.013,56, derivante dalla quota di 1/2 del dossier titoli n. 500564 cointestato con la signora
[...] presso UBI Banca di Valle Camonica – BVC 06/10 3,40%; b) € 3.768,31, CP_2 derivante da saldo del conto corrente n. 60130 presso UBI Banca di Valle Camonica, agenzia di Breno, in piena proprietà (cfr. elaborato peritale, pag. 156).
Il valore complessivo dei beni immobili (fabbricati, terreni, edificabili e non edificabili nei territori comunali di Niardo, Losine, Breno e Bienno), al momento dell'apertura della successione, era pari a € 321.884,85 (cfr. elaborato peritale, pag.
157).
Sul punto, la valutazione operata dalla C.T.U., con le modifiche apportate in parziale accoglimento delle osservazioni formulate dai Consulenti Tecnici di Parte, appare pienamente condivisa e non si ritiene che le ulteriori doglianze reiterate dalle parti negli scritti conclusivi possano essere accolte, avendo già trovato compiuta risposta nelle repliche del C.T.U. Invero, nemmeno la doglianza relativa agli eventuali costi per la convenzione in sanatoria appare idonea a scalfire la bontà dell'elaborato peritale, in quanto le considerazioni espresse in perizia appaiono ragionevoli e la valutazione prudenziale operata appare senz'altro condivisibile.
Alla luce delle quantificazioni sopra richiamate, il relictum ammonta a complessivi € 340.666,72.
3.2. Il passivo dell'eredità ammonta a € 4.633,03 (cfr. elaborato peritale, pag.
160) ed è costituito dall'imposta di successione e dai costi sostenuti per il loculo cimiteriale (cfr. docc. 8 e 9, fascicolo di parte convenuta). Atteso che la situazione del passivo deve essere cristallizzata al momento dell'apertura della successione, nonché includendo i cc.dd. pesi ereditari (752 c.c.), non assume rilievo ai fini della predetta operazione matematica l'eventuale successiva prescrizione dell'azione di regresso nei confronti del coerede.
4 3.3. Non risulta né allegata né prova l'esistenza di un donatum.
3.4. Pertanto, la differenza tra relictum e debiti ereditari è pari a € 336.033,69.
3.5. Ai sensi delle disposizioni codicistiche, la quota di legittima spettante all'attore è pari a ¼ del patrimonio del de cuius (ossia, € 84.008,42).
Il valore complessivo delle disposizioni testamentarie in favore dell'attore è pari a € 84.415,26, di poco superiore alla quota di legittima a lui spettante (cfr. elaborato peritale, pag. 155). Sicché, deve escludersi che abbia patito una lesione Parte_1 della propria quota di legittima.
Da quanto sopra enunciato deriva il rigetto delle domande attoree.
4. La domanda riconvenzionale di parte convenuta, finalizzata a ottenere il pagamento del 50% di quanto versato al fine di onorare dei pesi ereditari (imposta di successione e loculo cimiteriale) non può trovare accoglimento, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
Per quanto concerne le spese sostenute dalla convenuta per il loculo cimiteriale, giova osservare che il diritto al regresso nella misura del 50% è venuto a esistenza nel momento in cui quest'ultima ha effettuato il pagamento (2009) e la domanda di regresso
è stata proposta in via riconvenzionale nel dicembre 2022, quando era già ampiamente decorso il termine prescrizionale del diritto. Non risulta, invero, agli atti alcun atto interruttivo della prescrizione.
Analogamente, la convenuta ha provveduto al pagamento dell'imposta di successione nell'ottobre del 2012, ossia dieci anni e due mesi prima di esercitare l'azione di regresso;
sicché, anche in questo caso, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi maturato il termine prescrizionale del diritto.
Sul punto, giova evidenziare che non può trovare accoglimento la tesi di parte convenuta, secondo la quale «l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, atteso che sono voci passive che concorrono alla formazione del compendio ereditario rispetto al quale deve essere computato il valore della legittima» (cfr. memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c.). Appare evidente, difatti, come siano stati tra loro sovrapposti i piani del calcolo della quota di legittima spettante a ciascun legittimario e quello del diritto di regresso. Difatti, dei debiti ereditari che non risultino già prescritti al momento
5 dell'apertura della successione e dei pesi ereditari si tiene conto per determinare la quota spettante a ciascun legittimario;
altro profilo, invece, è quello del diritto di regresso da parte del coerede che abbia anticipato il pagamento di debiti o pesi ereditari.
Le due azioni (riduzione e regresso) sono tra loro autonome e distinte. Nulla osta, difatti, a che un peso ereditario venga computato ai fini della determinazione della quota di legittima spettante a ciascun legittimario anche allorquando sia successivamente maturata la prescrizione del diritto di regresso.
Per l'effetto, deve essere dichiarata la prescrizione del diritto di credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore.
5. Sussiste tra le parti una reciproca soccombenza, sicché le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
5.1. Analogamente, le spese di C.T.U., nell'importo già liquidato, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima proposta da parte attrice;
2. accerta la prescrizione del diritto di credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone definitivamente il costo della C.T.U. per metà a carico dell'attore e per metà a carico della convenuta.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 4.12.2025.
Il Presidente estensore
RE NE
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10952/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
a Esine, via Alboi. n.44, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Pedretti
ATTORE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Milani
CONVENUTA
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Oggetto del processo: «cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima»
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All'udienza cartolare del giorno 18.9.2025, la causa veniva rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2025
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 3.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il presente contenzioso ha ad oggetto la successione di nato a Persona_1
Breno il 24 marzo 1928 e deceduto a Bienno il 5 settembre 2009.
La vocazione ereditaria trova titolo nel testamento pubblico del 24 febbraio
2009, a ministero del notaio dott. col quale: (i) alla moglie Persona_2 dell'ereditando, sono stati attribuiti (a) la piena proprietà dei beni Controparte_2 mobili e (b) l'usufrutto generale di tutta l'eredità (leggasi: di tutti gli immobili ereditari, atteso che i mobili sono stati lasciati in piena proprietà); (ii) alla figlia CP_1
odierna convenuta, la nuda proprietà dell'intero fabbricato e delle sue adiacenze
[...]
e pertinenze annesse e collegate site in Niardo Via Gera – mappali fg.9 nn. 2362/1-2-3 e
4 – 2267/4 – 2267/3 unito ai nn.2807/3 e 3085/2 e 3; (iii) al nipote figlio Parte_1 del premorto tutta la «residua sostanza» (i.e., la nuda proprietà Persona_3 sui restanti immobili).
ha instaurato il presente procedimento per conseguire la Parte_1 reintegrazione della sua legittima, che sarebbe stata lesa per euro 34.045,00, «agendo in restituzione contro la convenuta destinataria delle disposizioni testamentarie e in restituzione contro terzi acquirenti».
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'azione e, in via riconvenzionale, ha domandato il rimborso della quota parte di spese di origine ereditaria (imposte e concessione del loculo) ammontante ad euro 5.200,00; a questo proposito, l'attore ha replicato che gli esborsi non proverrebbero dal conto corrente intestato alla convenuta, ma da quello cointestato con la madre e ha, altresì, eccepito la prescrizione di tale diritto di credito.
2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della legittima proposta da parte attrice è infondata.
Come è noto, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili chiamati legittimari.
Essa ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di
2 liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa o anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (Cass. civ. sez. I,
11.06.2003 n. 9424). È, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata (Cass. civ. sez. II, 26.11.1987, n. 8780).
L'azione di riduzione viene configurata come individuale, giacché ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima (Cass. civ. sez. II, 12.5.1999, n.
4698; Cass. civ., 28.11.1978, n. 5611), divisibile, in quanto ciascun legittimario può agire anche contro uno solo dei beneficiari sempre limitatamente alla quota di cui si ritiene da questo leso (Cass. civ. 17.05.1980 n. 3243), e personale, in quanto diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima e non già un'azione reale, come risulta confermato dal fatto che si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi,
i legatari o i donatari (Cass. civ. sez. II, 22.3.2001, n. 4130).
Deve procedersi, dunque, con la determinazione della porzione disponibile in conformità al dettato dell'articolo 556 c.c., a mente del quale «per determinare
l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre».
Le operazioni da compiere, di conseguenza, sono tre: 1) determinazione del relictum; 2) sottrazione dei debiti;
3) riunione fittizia del donatum.
La riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al
3 legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario (cfr. Cass. 14211/2024). Ovviamente, la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento (sempre che rimanga preservata la quota di riserva dei legittimari), ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (cfr. Cass. n. 14193/2022).
3.1. Al momento dell'apertura della successione, il valore complessivo dei beni mobili del de cuius era pari a € 18.781,87, così suddiviso: a) € 15.013,56, derivante dalla quota di 1/2 del dossier titoli n. 500564 cointestato con la signora
[...] presso UBI Banca di Valle Camonica – BVC 06/10 3,40%; b) € 3.768,31, CP_2 derivante da saldo del conto corrente n. 60130 presso UBI Banca di Valle Camonica, agenzia di Breno, in piena proprietà (cfr. elaborato peritale, pag. 156).
Il valore complessivo dei beni immobili (fabbricati, terreni, edificabili e non edificabili nei territori comunali di Niardo, Losine, Breno e Bienno), al momento dell'apertura della successione, era pari a € 321.884,85 (cfr. elaborato peritale, pag.
157).
Sul punto, la valutazione operata dalla C.T.U., con le modifiche apportate in parziale accoglimento delle osservazioni formulate dai Consulenti Tecnici di Parte, appare pienamente condivisa e non si ritiene che le ulteriori doglianze reiterate dalle parti negli scritti conclusivi possano essere accolte, avendo già trovato compiuta risposta nelle repliche del C.T.U. Invero, nemmeno la doglianza relativa agli eventuali costi per la convenzione in sanatoria appare idonea a scalfire la bontà dell'elaborato peritale, in quanto le considerazioni espresse in perizia appaiono ragionevoli e la valutazione prudenziale operata appare senz'altro condivisibile.
Alla luce delle quantificazioni sopra richiamate, il relictum ammonta a complessivi € 340.666,72.
3.2. Il passivo dell'eredità ammonta a € 4.633,03 (cfr. elaborato peritale, pag.
160) ed è costituito dall'imposta di successione e dai costi sostenuti per il loculo cimiteriale (cfr. docc. 8 e 9, fascicolo di parte convenuta). Atteso che la situazione del passivo deve essere cristallizzata al momento dell'apertura della successione, nonché includendo i cc.dd. pesi ereditari (752 c.c.), non assume rilievo ai fini della predetta operazione matematica l'eventuale successiva prescrizione dell'azione di regresso nei confronti del coerede.
4 3.3. Non risulta né allegata né prova l'esistenza di un donatum.
3.4. Pertanto, la differenza tra relictum e debiti ereditari è pari a € 336.033,69.
3.5. Ai sensi delle disposizioni codicistiche, la quota di legittima spettante all'attore è pari a ¼ del patrimonio del de cuius (ossia, € 84.008,42).
Il valore complessivo delle disposizioni testamentarie in favore dell'attore è pari a € 84.415,26, di poco superiore alla quota di legittima a lui spettante (cfr. elaborato peritale, pag. 155). Sicché, deve escludersi che abbia patito una lesione Parte_1 della propria quota di legittima.
Da quanto sopra enunciato deriva il rigetto delle domande attoree.
4. La domanda riconvenzionale di parte convenuta, finalizzata a ottenere il pagamento del 50% di quanto versato al fine di onorare dei pesi ereditari (imposta di successione e loculo cimiteriale) non può trovare accoglimento, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
Per quanto concerne le spese sostenute dalla convenuta per il loculo cimiteriale, giova osservare che il diritto al regresso nella misura del 50% è venuto a esistenza nel momento in cui quest'ultima ha effettuato il pagamento (2009) e la domanda di regresso
è stata proposta in via riconvenzionale nel dicembre 2022, quando era già ampiamente decorso il termine prescrizionale del diritto. Non risulta, invero, agli atti alcun atto interruttivo della prescrizione.
Analogamente, la convenuta ha provveduto al pagamento dell'imposta di successione nell'ottobre del 2012, ossia dieci anni e due mesi prima di esercitare l'azione di regresso;
sicché, anche in questo caso, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi maturato il termine prescrizionale del diritto.
Sul punto, giova evidenziare che non può trovare accoglimento la tesi di parte convenuta, secondo la quale «l'eccezione di prescrizione è palesemente infondata, atteso che sono voci passive che concorrono alla formazione del compendio ereditario rispetto al quale deve essere computato il valore della legittima» (cfr. memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c.). Appare evidente, difatti, come siano stati tra loro sovrapposti i piani del calcolo della quota di legittima spettante a ciascun legittimario e quello del diritto di regresso. Difatti, dei debiti ereditari che non risultino già prescritti al momento
5 dell'apertura della successione e dei pesi ereditari si tiene conto per determinare la quota spettante a ciascun legittimario;
altro profilo, invece, è quello del diritto di regresso da parte del coerede che abbia anticipato il pagamento di debiti o pesi ereditari.
Le due azioni (riduzione e regresso) sono tra loro autonome e distinte. Nulla osta, difatti, a che un peso ereditario venga computato ai fini della determinazione della quota di legittima spettante a ciascun legittimario anche allorquando sia successivamente maturata la prescrizione del diritto di regresso.
Per l'effetto, deve essere dichiarata la prescrizione del diritto di credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore.
5. Sussiste tra le parti una reciproca soccombenza, sicché le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
5.1. Analogamente, le spese di C.T.U., nell'importo già liquidato, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima proposta da parte attrice;
2. accerta la prescrizione del diritto di credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone definitivamente il costo della C.T.U. per metà a carico dell'attore e per metà a carico della convenuta.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 4.12.2025.
Il Presidente estensore
RE NE
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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