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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 21862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21862 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FERRARO MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Colli Aminei n.461/27
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SALZANO ANITA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n.162
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 23.10.2009, che dalla loro unione erano nate Per_ due figlie: ( 14.12.2010) e ( 19.12.2012) rappresentavano la volontà di separarsi in Pt_3 quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo dal momento che il vive da diversi anni in una Comunità Pt_2
1 di recupero Terapeutica sita in Caprile con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza cartolare del 29.05.2025 veniva disposto rinvio onde consentire alle parti di fornire gli aggiornamenti in ordine alla permanenza del ricorrente presso la Comunità terapeutica;
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente rimodulate alla stregua dei rilievi sollevati., nonché la relazione fornita dalla Comunità Terapeutica Aise di Caprile dalla quale emergeva che il era ancora in cura presso la struttura;
che riportava Pt_2 quotidianamente risultati positivi in ordine al programma di recupero prescrittogli, dimostrando una forte alleanza terapeutica;
che nel mese di ottobre aveva ottenuto assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda di rubinetteria limitrofa alla struttura, obiettivo di significativa importanza sul fronte della costruzione di una propria autonomia;
che era alla ricerca di una soluzione abitativa, recandosi in autonomia sul territorio ma mantenendo sempre un confronto attivo con gli operatori di riferimento;
che al momento attuale, il programma prevedeva l'inizio di una sperimentazione del vivere in autonomia, con alternanza di momenti di confronto in struttura, per un accompagnamento graduale alle dimissioni una volta stabilita una condizione condivisa di raggiunta sicurezza;
che nel mese di settembre aveva svolto due rientri presso il territorio di origine, incontrando nuovamente le ragazze.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diverso tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2
1. affidare le figlie in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso
l'abitazione della madre in Napoli, alla via Alfano I, n. 28;
2. prevedere che tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, stante l'assenza del padre, potranno essere prese in via esclusiva dalla madre, che terrà comunque informato il padre relativamente alle questioni di maggiore e prevalente interesse delle minori;
3. prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Parte_2 delle figlie nella misura di euro 500,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, preventivamente concordate. L'assegno unico per i figli, sin da ora si stabilisce che sarà percepito in via esclusiva dal genitore collocatario
[...]
, che ne potrà fare immediatamente richiesta. Parte_1
4. nulla in merito all'abitazione coniugale, sita in Napoli, alla via F. Boldidi 94, da anni rilasciata;
5. disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini, sino a che il signor non avrà Pt_2 rilasciato definitivamente la Comunità terapeutica AISE: ogni volta che il padre potrà tornare in
Napoli, previa comunicazione alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici delle minori, le potrà tenere con sé. Anche quando sarà uscito dalla Comunità, considerato che lavora stabilmente ivi e che risiederà in provincia di Biella, il padre si impegna a vedere le figlie almeno due weekend al mese dal venerdì uscita di scuola e sino alla domenica ore 16.00; le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno concordate di volta in volta;
6. Quando e se il signor dovesse tornare a vivere a Napoli, disciplinare il diritto di visita del Pt_2 padre nei seguenti termini, così come risulta dall'allegato piano di famiglia, a cui si fa integrale riferimento: il padre terrà con sé le minori nelle giornate di lunedì e giovedì di ogni settimana dalle
16.00 alle 20,30 e due fine settimana alternati dal venerdì ore 18.00, sino alle ore 18.00 della domenica. Il primo novembre, festa di Tutti i Santi, le minori saranno con la madre negli anni pari
e con il padre negli anni dispari;
8 dicembre , saranno con la madre negli anni pari e Parte_1 con il padre negli anni dispari. Le vacanze di Natale saranno con la madre negli anni pari e con il
padre negli anni dispari, alternate con il Capodanno. Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi con la madre negli anni Pari e con il padre negli anni dispari. Il 25 aprile, il primo maggio ed il 2 giugno con la madre negli anni pari con il padre negli anni dispari. Il compleanno della madre sarà trascorso con la madre ed il compleanno del padre con il padre, mentre i compleanni delle figlie
3 saranno trascorsi invece insieme. Le minori trascorreranno con il padre le vacanze estive 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle figlie minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.35 , parte I, s.sez.X. reg. Atti Matrimonio anno 2009 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
4 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21862 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FERRARO MARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Colli Aminei n.461/27
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SALZANO ANITA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n.162
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 23.10.2009, che dalla loro unione erano nate Per_ due figlie: ( 14.12.2010) e ( 19.12.2012) rappresentavano la volontà di separarsi in Pt_3 quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo dal momento che il vive da diversi anni in una Comunità Pt_2
1 di recupero Terapeutica sita in Caprile con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza cartolare del 29.05.2025 veniva disposto rinvio onde consentire alle parti di fornire gli aggiornamenti in ordine alla permanenza del ricorrente presso la Comunità terapeutica;
All'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente rimodulate alla stregua dei rilievi sollevati., nonché la relazione fornita dalla Comunità Terapeutica Aise di Caprile dalla quale emergeva che il era ancora in cura presso la struttura;
che riportava Pt_2 quotidianamente risultati positivi in ordine al programma di recupero prescrittogli, dimostrando una forte alleanza terapeutica;
che nel mese di ottobre aveva ottenuto assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda di rubinetteria limitrofa alla struttura, obiettivo di significativa importanza sul fronte della costruzione di una propria autonomia;
che era alla ricerca di una soluzione abitativa, recandosi in autonomia sul territorio ma mantenendo sempre un confronto attivo con gli operatori di riferimento;
che al momento attuale, il programma prevedeva l'inizio di una sperimentazione del vivere in autonomia, con alternanza di momenti di confronto in struttura, per un accompagnamento graduale alle dimissioni una volta stabilita una condizione condivisa di raggiunta sicurezza;
che nel mese di settembre aveva svolto due rientri presso il territorio di origine, incontrando nuovamente le ragazze.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da diverso tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2
1. affidare le figlie in maniera congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso
l'abitazione della madre in Napoli, alla via Alfano I, n. 28;
2. prevedere che tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, stante l'assenza del padre, potranno essere prese in via esclusiva dalla madre, che terrà comunque informato il padre relativamente alle questioni di maggiore e prevalente interesse delle minori;
3. prevedersi in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Parte_2 delle figlie nella misura di euro 500,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico postale, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, preventivamente concordate. L'assegno unico per i figli, sin da ora si stabilisce che sarà percepito in via esclusiva dal genitore collocatario
[...]
, che ne potrà fare immediatamente richiesta. Parte_1
4. nulla in merito all'abitazione coniugale, sita in Napoli, alla via F. Boldidi 94, da anni rilasciata;
5. disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini, sino a che il signor non avrà Pt_2 rilasciato definitivamente la Comunità terapeutica AISE: ogni volta che il padre potrà tornare in
Napoli, previa comunicazione alla madre e tenendo conto degli impegni scolastici delle minori, le potrà tenere con sé. Anche quando sarà uscito dalla Comunità, considerato che lavora stabilmente ivi e che risiederà in provincia di Biella, il padre si impegna a vedere le figlie almeno due weekend al mese dal venerdì uscita di scuola e sino alla domenica ore 16.00; le vacanze natalizie, pasquali ed estive saranno concordate di volta in volta;
6. Quando e se il signor dovesse tornare a vivere a Napoli, disciplinare il diritto di visita del Pt_2 padre nei seguenti termini, così come risulta dall'allegato piano di famiglia, a cui si fa integrale riferimento: il padre terrà con sé le minori nelle giornate di lunedì e giovedì di ogni settimana dalle
16.00 alle 20,30 e due fine settimana alternati dal venerdì ore 18.00, sino alle ore 18.00 della domenica. Il primo novembre, festa di Tutti i Santi, le minori saranno con la madre negli anni pari
e con il padre negli anni dispari;
8 dicembre , saranno con la madre negli anni pari e Parte_1 con il padre negli anni dispari. Le vacanze di Natale saranno con la madre negli anni pari e con il
padre negli anni dispari, alternate con il Capodanno. Pasqua e Pasquetta verranno trascorsi con la madre negli anni Pari e con il padre negli anni dispari. Il 25 aprile, il primo maggio ed il 2 giugno con la madre negli anni pari con il padre negli anni dispari. Il compleanno della madre sarà trascorso con la madre ed il compleanno del padre con il padre, mentre i compleanni delle figlie
3 saranno trascorsi invece insieme. Le minori trascorreranno con il padre le vacanze estive 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle figlie minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.35 , parte I, s.sez.X. reg. Atti Matrimonio anno 2009 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
4 Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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