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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2282/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 06.03.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249006629882000 del 23.04.2024, notificata in data 10.01.2025, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.831,79, in relazione a due cartelle di pagamento afferenti tasse automobilistiche per annualità dal 2009 al 2012. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, deducendo che le tasse automobilistiche erano soggette a termine prescrizionale triennale e che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 10.01.2025, il credito risultava estinto per prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale contestava il ricorso e deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, assumendo che il sig. Ricorrente_1 non aveva impugnato nei termini gli atti esattoriali già notificati prima dell'atto oggi opposto, con conseguente preclusione delle eccezioni proponibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992. In particolare, l'Agente della riscossione indicava quali atti esattoriali già notificati prima dell'intimazione impugnata i seguenti:
- avviso di intimazione n. 09420179003323257000, notificato in data 21.08.2017;
- preavviso di fermo amministrativo n. 09480201800000520000, notificato in data 27.09.2018; - avviso di intimazione n. 09420229004421675000, notificato in data 25.08.2022. L'Agente della riscossione deduceva inoltre che, in data 30.04.2019, il sig. Ricorrente_1 presentava istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) relativa alle cartelle oggetto di causa, istanza che risultava accolta in data 14.06.2019, con scadenza della prima rata in data 31.07.2019. In via ulteriormente subordinata, l'Agente della riscossione contestava l'eccezione di prescrizione come infondata e deduceva che:
- la cartella n. 09420140022739702000 era notificata in data 21.10.2014;
- la cartella n. 09420160013625458000 era notificata in data 25.10.2016. L'Agente della riscossione deduceva inoltre che, nel calcolo dei termini, occorreva considerare la sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e la proroga al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'Agente della riscossione ha comprovato, con allegazioni documentali non contestate dal ricorrente, che il termine prescrizionale era stato interrotto dai seguenti atti esattoriali: 1) in relazione alla cartella n. 09420140022739702000: avviso di intimazione n. 09420179003323257000 notificato in data 21.08.2017; preavviso di fermo amministrativo n. 09480201800000520000 notificato in data 27.09.2018; istanza di rottamazione-ter in data 30.04.2019; avviso di intimazione n. 09420229004421675000 notificato in data 25.08.2022; 2) in relazione alla cartella n. 09420160013625458000: preavviso di fermo amministrativo n. 09480201800000520000 notificato in data 27.09.2018; istanza di rottamazione-ter in data 30.04.2019; avviso di intimazione n. 09420229004421675000 notificato in data 25.08.2022;
Ne consegue che, all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, per effetto della mancata impugnazione dell'avviso da ultimo menzionato, il termine di prescrizione triennale non era decorso.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2282/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 0942024900629882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 06.03.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249006629882000 del 23.04.2024, notificata in data 10.01.2025, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.831,79, in relazione a due cartelle di pagamento afferenti tasse automobilistiche per annualità dal 2009 al 2012. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, deducendo che le tasse automobilistiche erano soggette a termine prescrizionale triennale e che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 10.01.2025, il credito risultava estinto per prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale contestava il ricorso e deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, assumendo che il sig. Ricorrente_1 non aveva impugnato nei termini gli atti esattoriali già notificati prima dell'atto oggi opposto, con conseguente preclusione delle eccezioni proponibili ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992. In particolare, l'Agente della riscossione indicava quali atti esattoriali già notificati prima dell'intimazione impugnata i seguenti:
- avviso di intimazione n. 09420179003323257000, notificato in data 21.08.2017;
- preavviso di fermo amministrativo n. 09480201800000520000, notificato in data 27.09.2018; - avviso di intimazione n. 09420229004421675000, notificato in data 25.08.2022. L'Agente della riscossione deduceva inoltre che, in data 30.04.2019, il sig. Ricorrente_1 presentava istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) relativa alle cartelle oggetto di causa, istanza che risultava accolta in data 14.06.2019, con scadenza della prima rata in data 31.07.2019. In via ulteriormente subordinata, l'Agente della riscossione contestava l'eccezione di prescrizione come infondata e deduceva che:
- la cartella n. 09420140022739702000 era notificata in data 21.10.2014;
- la cartella n. 09420160013625458000 era notificata in data 25.10.2016. L'Agente della riscossione deduceva inoltre che, nel calcolo dei termini, occorreva considerare la sospensione dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e la proroga al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'Agente della riscossione ha comprovato, con allegazioni documentali non contestate dal ricorrente, che il termine prescrizionale era stato interrotto dai seguenti atti esattoriali: 1) in relazione alla cartella n. 09420140022739702000: avviso di intimazione n. 09420179003323257000 notificato in data 21.08.2017; preavviso di fermo amministrativo n. 09480201800000520000 notificato in data 27.09.2018; istanza di rottamazione-ter in data 30.04.2019; avviso di intimazione n. 09420229004421675000 notificato in data 25.08.2022; 2) in relazione alla cartella n. 09420160013625458000: preavviso di fermo amministrativo n. 09480201800000520000 notificato in data 27.09.2018; istanza di rottamazione-ter in data 30.04.2019; avviso di intimazione n. 09420229004421675000 notificato in data 25.08.2022;
Ne consegue che, all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, per effetto della mancata impugnazione dell'avviso da ultimo menzionato, il termine di prescrizione triennale non era decorso.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)