Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 772
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, in quanto interrotta da vari atti interruttivi notificati dall'agente della riscossione e dalla mancata impugnazione dell'ultimo avviso di intimazione. È stata inoltre considerata la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale.

  • Accolto
    Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per atti non impugnati

    La Corte ha implicitamente accolto questa eccezione, rigettando il ricorso sulla base della documentazione prodotta dall'agente della riscossione che dimostrava l'interruzione della prescrizione.

  • Accolto
    Istanza di definizione agevolata (rottamazione-ter)

    L'istanza di rottamazione-ter è stata considerata un atto interruttivo della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 772
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 772
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo