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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/11/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2052/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2052/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA R. Parte_1 C.F._1
CONFORTI, 13 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO BIANCA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA A. CESARANO 181 84016 PAGANI, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. PELUSO EMIDDIO (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le delibere impugnate sono state revocate e sostituite dalla delibera del 7.6.2017.
Al riguardo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10847 dell'08/06/2020 ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al quale "in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità".
Nella parte motivazionale della citata ordinanza la Suprema Corte ha precisato che a seguito della sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, con conseguente venir meno della specifica situazione di contrasto fra le parti e cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n.
20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), al giudice rimane affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese da ricollegare ad una valutazione di soccombenza virtuale. Ha quindi ulteriormente spiegato la Corte: "La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (…).
Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità
(Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2,
19/04/1988, n. 3069)" (cfr. Cass. 10847 del 08/06/2020).
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui al citato orientamento giurisprudenziale, atteso che la delibera del 7.6.2017 ha lo stesso contenuto di quelle impugnate, avendo provveduto sui medesimi argomenti oggetto di discussione tra le parti, previa rimozione della causa di invalidità dedotta (data dall'omesso invio degli avvisi di
Pagina 2 di 6 convocazione all'attrice) ha fatto venir meno la ragione di contrasto iniziale, determinando la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la decisione dell'assemblea condominiale di non opporsi al decreto ingiuntivo, si osserva che essa non sarebbe, comunque, mutata stante l'approvazione della delibera in oggetto all'unanimità dei presenti.
Quanto alle spese del giudizio, ove si rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, "sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese" (cfr. Cass. 10847 del
08/06/2020).
Il ha ribadito nella comparsa conclusionale quanto eccepito nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta ossia che “controparte ha impugnato le deliberazioni assembleari del
13.10.2016 e 22.02.2017 esercitando direttamente l'azione in giudizio, senza passare dall'indefettibile filtro rappresentato dal tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di materia per cui è previsto il preventivo assolvimento della condizione di procedibilità: scavalcando tale filtro normativo extraprocessuale, controparte ha costretto il a CP_1 difendersi in un giudizio….. che mai si sarebbe celebrato, dal momento che agevolmente le parti avrebbero potuto concordare la bonaria definizione delle opposte ragioni, prevenendo l'aggravio del ruolo dell'adito Giudicante e, a monte, risparmiando tempi e oneri connessi alla difesa giudiziale. Del resto, non sfuggirà che il notificata la citazione in data CP_1
07.04.2017, ha provveduto immediatamente all'apprezzamento della causa di invalidità delle deliberazioni impugnate, producendosi nello sforzo di emendare il vizio censurato anche in giudizio, revocando le deliberazioni, convocando ritualmente anche la controparte ad una nuova e valida assemblea dei condomini che già in data 07.06.2017 (appena due mesi dopo e prima ancora della costituzione in giudizio), si era legittimamente e validamente pronunciata sugli stessi ordini del giorno inclusi nelle deliberazioni impugnate. Sicchè non potrà sfuggire che questo giudizio poteva tranquillamente evitarsi se controparte avesse diligentemente assolto agli obblighi di legge, comprendendosi altresì molto facilmente come la mediazione delegata dal Giudice e svoltasi oltre 2 anni dopo la revoca dei deliberati, alcun effetto poteva produrre stante l'ormai consolidata venir meno dell'interesse alla definizione nel merito di una lite praticamente ormai risolta. Per tale motivo, questa difesa confida che l'adito
Giudicante voglia valutare se sia stato integrato un comportamento riconducibile alla figura
Pagina 3 di 6 del cd. abuso del processo, e se sia possibile derogare al criterio di soccombenza…… per
“sanzionare” chi, tra i litiganti, abbia causato un “dispendio” di energie e/o un allungamento delle tempistiche processuali, rivelatosi ex post inutile o privo di fondamento”.
Al riguardo la S.C. ha affermato che “L'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del
2010 dispone che chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto", ovvero uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti da specifiche normative di settore. Il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 costituisce condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, in relazione alla quale sono previste all'uopo una serie di formalità, fra cui la necessaria comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura (v. Cass. 27 marzo 2019, n.
8473).
Dando per acquisita la finalità deflattiva del ricorso alla mediazione, al fine di offrire un percorso complementare al sistema giudiziario teso a superarne la rigida meccanica del "chi vince" e "chi perde", offrendo una possibile soluzione "win-win" per tutte le parti affidata all'apporto di un soggetto terzo ed imparziale, non è dubitabile che la base di essa sia l'esistenza di una "controversia". Questa osservazione è suffragata già a livello di definizione contenuta nell'art. 1 D.Lgs. 28/2010 "mediazione: l'attività, comunque, denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione della controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".
L'art. 4, comma secondo, D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione deve indicare, tra le altre, "l'oggetto e le ragioni della pretesa", rendendo palese che alla base della domanda di mediazione si pone la stessa pretesa azionabile in via giudiziaria circa un bene della vita, rispetto al quale sul piano della prescrizione la richiesta di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale come previsto dall'art. 5, comma sesto,
D.Lgs. 28/2010.
Nelle materie indicate al comma 1-bis D.Lgs. 28/2010 l'obbligo del preventivo ricorso alla mediazione, tale da essere configurato quale condizione di procedibilità, è rafforzato dall'ordine da parte del giudice di procedere alla mediazione quando, per l'appunto, sia eccepita l'improcedibilità o rilevata d'ufficio con attribuzione del termine di quindici giorni per provvedervi.
Pagina 4 di 6 Nel caso di specie, in base all'art. 5, comma quarto, L. b), D.Lgs. 28/2010, la mediazione è stata disposta correttamente alla prima udienza, ancorché già prima della suddetta udienza, ma solo dopo la notifica dell'atto di citazione, fossero state revocate le delibere impugnate e sostituite con quella del 7.6.2017.
Il Condominio convenuto nella curvatura data alla nozione di "controversia" assoggettabile a mediazione finisce per sminuirne il rilievo sul piano ordinamentale, posto che il fine precipuo della mediazione è proprio quello di prevenire una "lite" su un bene della vita, il cui accertamento, se non preventivamente portato in mediazione, implica un costo economico per le parti in termini di spese di lite e, prima ancora, di competenze professionali che ciascun cliente dovrà (o dovrebbe anticipare) al suo difensore.
Poiché la "controversia" tra le parti residuava quanto alle spese di lite, correttamente è stata disposta la mediazione, peraltro per ben due volte, conclusasi, tuttavia, con esito negativo (la prima volta per mancato accordo;
la seconda volta per mancata partecipazione del
Condominio).
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene che in base al principio della soccombenza virtuale la domanda attorea avrebbe dovuto essere senz'altro accolta, atteso che parte attrice non ha ricevuto l'avviso di convocazione delle delibere impugnate.
Quanto all'offerta della somma di euro 706,40 da parte del essa appare CP_1 non congrua in quanto diretta a coprire soltanto le spese vive e non anche il compenso spettante al difensore per l'attività in concreto svolta.
Pertanto, in base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico del e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 2014/55, CP_1 tenuto conto del valore della causa (valore della delibera di spesa impugnata), dell'attività esercitata e della bassa complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il A, C al Controparte_2 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 604,80 CP_3 per spese vive ed euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2052/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA R. Parte_1 C.F._1
CONFORTI, 13 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO BIANCA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA A. CESARANO 181 84016 PAGANI, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. PELUSO EMIDDIO (c.f.: ), dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che le delibere impugnate sono state revocate e sostituite dalla delibera del 7.6.2017.
Al riguardo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10847 dell'08/06/2020 ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in base al quale "in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità".
Nella parte motivazionale della citata ordinanza la Suprema Corte ha precisato che a seguito della sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, con conseguente venir meno della specifica situazione di contrasto fra le parti e cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2, 11/08/2017, n.
20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), al giudice rimane affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese da ricollegare ad una valutazione di soccombenza virtuale. Ha quindi ulteriormente spiegato la Corte: "La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (…).
Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità
(Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2,
19/04/1988, n. 3069)" (cfr. Cass. 10847 del 08/06/2020).
Nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui al citato orientamento giurisprudenziale, atteso che la delibera del 7.6.2017 ha lo stesso contenuto di quelle impugnate, avendo provveduto sui medesimi argomenti oggetto di discussione tra le parti, previa rimozione della causa di invalidità dedotta (data dall'omesso invio degli avvisi di
Pagina 2 di 6 convocazione all'attrice) ha fatto venir meno la ragione di contrasto iniziale, determinando la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la decisione dell'assemblea condominiale di non opporsi al decreto ingiuntivo, si osserva che essa non sarebbe, comunque, mutata stante l'approvazione della delibera in oggetto all'unanimità dei presenti.
Quanto alle spese del giudizio, ove si rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, "sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese" (cfr. Cass. 10847 del
08/06/2020).
Il ha ribadito nella comparsa conclusionale quanto eccepito nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta ossia che “controparte ha impugnato le deliberazioni assembleari del
13.10.2016 e 22.02.2017 esercitando direttamente l'azione in giudizio, senza passare dall'indefettibile filtro rappresentato dal tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di materia per cui è previsto il preventivo assolvimento della condizione di procedibilità: scavalcando tale filtro normativo extraprocessuale, controparte ha costretto il a CP_1 difendersi in un giudizio….. che mai si sarebbe celebrato, dal momento che agevolmente le parti avrebbero potuto concordare la bonaria definizione delle opposte ragioni, prevenendo l'aggravio del ruolo dell'adito Giudicante e, a monte, risparmiando tempi e oneri connessi alla difesa giudiziale. Del resto, non sfuggirà che il notificata la citazione in data CP_1
07.04.2017, ha provveduto immediatamente all'apprezzamento della causa di invalidità delle deliberazioni impugnate, producendosi nello sforzo di emendare il vizio censurato anche in giudizio, revocando le deliberazioni, convocando ritualmente anche la controparte ad una nuova e valida assemblea dei condomini che già in data 07.06.2017 (appena due mesi dopo e prima ancora della costituzione in giudizio), si era legittimamente e validamente pronunciata sugli stessi ordini del giorno inclusi nelle deliberazioni impugnate. Sicchè non potrà sfuggire che questo giudizio poteva tranquillamente evitarsi se controparte avesse diligentemente assolto agli obblighi di legge, comprendendosi altresì molto facilmente come la mediazione delegata dal Giudice e svoltasi oltre 2 anni dopo la revoca dei deliberati, alcun effetto poteva produrre stante l'ormai consolidata venir meno dell'interesse alla definizione nel merito di una lite praticamente ormai risolta. Per tale motivo, questa difesa confida che l'adito
Giudicante voglia valutare se sia stato integrato un comportamento riconducibile alla figura
Pagina 3 di 6 del cd. abuso del processo, e se sia possibile derogare al criterio di soccombenza…… per
“sanzionare” chi, tra i litiganti, abbia causato un “dispendio” di energie e/o un allungamento delle tempistiche processuali, rivelatosi ex post inutile o privo di fondamento”.
Al riguardo la S.C. ha affermato che “L'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del
2010 dispone che chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto", ovvero uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti da specifiche normative di settore. Il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 costituisce condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, in relazione alla quale sono previste all'uopo una serie di formalità, fra cui la necessaria comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura (v. Cass. 27 marzo 2019, n.
8473).
Dando per acquisita la finalità deflattiva del ricorso alla mediazione, al fine di offrire un percorso complementare al sistema giudiziario teso a superarne la rigida meccanica del "chi vince" e "chi perde", offrendo una possibile soluzione "win-win" per tutte le parti affidata all'apporto di un soggetto terzo ed imparziale, non è dubitabile che la base di essa sia l'esistenza di una "controversia". Questa osservazione è suffragata già a livello di definizione contenuta nell'art. 1 D.Lgs. 28/2010 "mediazione: l'attività, comunque, denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione della controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".
L'art. 4, comma secondo, D.Lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione deve indicare, tra le altre, "l'oggetto e le ragioni della pretesa", rendendo palese che alla base della domanda di mediazione si pone la stessa pretesa azionabile in via giudiziaria circa un bene della vita, rispetto al quale sul piano della prescrizione la richiesta di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale come previsto dall'art. 5, comma sesto,
D.Lgs. 28/2010.
Nelle materie indicate al comma 1-bis D.Lgs. 28/2010 l'obbligo del preventivo ricorso alla mediazione, tale da essere configurato quale condizione di procedibilità, è rafforzato dall'ordine da parte del giudice di procedere alla mediazione quando, per l'appunto, sia eccepita l'improcedibilità o rilevata d'ufficio con attribuzione del termine di quindici giorni per provvedervi.
Pagina 4 di 6 Nel caso di specie, in base all'art. 5, comma quarto, L. b), D.Lgs. 28/2010, la mediazione è stata disposta correttamente alla prima udienza, ancorché già prima della suddetta udienza, ma solo dopo la notifica dell'atto di citazione, fossero state revocate le delibere impugnate e sostituite con quella del 7.6.2017.
Il Condominio convenuto nella curvatura data alla nozione di "controversia" assoggettabile a mediazione finisce per sminuirne il rilievo sul piano ordinamentale, posto che il fine precipuo della mediazione è proprio quello di prevenire una "lite" su un bene della vita, il cui accertamento, se non preventivamente portato in mediazione, implica un costo economico per le parti in termini di spese di lite e, prima ancora, di competenze professionali che ciascun cliente dovrà (o dovrebbe anticipare) al suo difensore.
Poiché la "controversia" tra le parti residuava quanto alle spese di lite, correttamente è stata disposta la mediazione, peraltro per ben due volte, conclusasi, tuttavia, con esito negativo (la prima volta per mancato accordo;
la seconda volta per mancata partecipazione del
Condominio).
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene che in base al principio della soccombenza virtuale la domanda attorea avrebbe dovuto essere senz'altro accolta, atteso che parte attrice non ha ricevuto l'avviso di convocazione delle delibere impugnate.
Quanto all'offerta della somma di euro 706,40 da parte del essa appare CP_1 non congrua in quanto diretta a coprire soltanto le spese vive e non anche il compenso spettante al difensore per l'attività in concreto svolta.
Pertanto, in base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vanno poste a carico del e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 2014/55, CP_1 tenuto conto del valore della causa (valore della delibera di spesa impugnata), dell'attività esercitata e della bassa complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna il A, C al Controparte_2 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 604,80 CP_3 per spese vive ed euro 2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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