Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2025, proposto da Farmacie Falco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in LI, viale Gramsci n. 16;
contro
Comune di VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Caserta, Asl 104 - Caserta 1, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Farmacia Santagata della Dottoressa Rossella Santagata, Farmacia Mottola S.a.s. del Dr. Dante Cappello, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, Farmacia Molfino del Dottor Amedeo Molfino, non costituiti in giudizio;
IN Farmacia della Dottoressa RE IN & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Casertano, Nunzio Mazzocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
a) della deliberazione di Giunta del Comune di VE n. 51 del 30 dicembre 2024 pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 3/01/2025; b) se ed in quanto lesivo, del parere espresso dall’ASL di Caserta nota 0309955/FARM CONV del 30/12/2024, non conosciuto dalla ricorrente; c) se ed in quanto lesivo, del parere espresso dall’Ordine dei farmacisti di Caserta, non conosciuto dalla ricorrente; d) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e quant’altro non a conoscenza della ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di VE e di IN Farmacia della Dottoressa RE IN & C. Sas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa DR UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 25.02.2025, la ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta del Comune di VE n. 51 del 30 dicembre 2024, contenente la revisione della pianta organica delle farmacie del medesimo comune, nella parte in cui assegna alla sede farmaceutica n. 1 di VE la competenza su “Strada Provinciale per San Leucio”, denominazione asseritamente inesistente, che il Comune farebbe coincidere, illegittimamente, con “via Lorenzetti”, strada del Comune di Caserta e già assegnata alla sede farmaceutica n. 12 della ricorrente.
Espone in fatto:
- di essere titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Caserta, ivi ubicata al Corso Giannone n. 112;
- tale sede farmaceutica esercita la propria attività in una zona definita dalla pianta organica del Comune di Caserta, approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n. 46 del 15/04/2016, che assegna alla sede farmaceutica n. 12, tra le altre, in modo esclusivo ed integrale anche via Lorenzetti;
- l’originaria pianta organica del Comune di VE (precedente a quella oggetto dell’odierno giudizio) non contempla via Lorenzetti, essendo tale strada assente dallo stradario comunale e quindi non assegnata né assegnabile a nessuna sede farmaceutica del Comune di VE;
- contempla, invece, una presunta “strada provinciale per San Leucio”, assegnata indistintamente e senza alcuna suddivisione di numeri civici o di lati della strada, sia alla sede farmaceutica n. 1 che alla sede n. 2 di VE;
- la denominazione “strada provinciale per San Leucio” costituisce un toponimo inesistente e in ogni caso, non corrisponderebbe in alcun modo alla via Lorenzetti del Comune di Caserta.
La ricorrente espone, altresì, che:
- la controinteressata, Farmacia IN, con istanza del 26 settembre 2018, ha chiesto alla Regione l’autorizzazione del trasferimento dei propri locali dalla Piazza San Michele alla via Luigi Lorenzetti;
- la predetta Farmacia, con una seconda istanza del 13 febbraio 2023, riproponeva la medesima richiesta di trasferimento dei locali, ma indicandoli questa volta come situati non più alla via Lorenzetti bensì alla “strada provinciale per San Leucio”, sulla base di quanto erroneamente certificato dal Comune di VE con nota del 23/03/2023;
- la Regione Campania approvava il trasferimento con D.D. n. 120 del 24/03/2023;
- avverso il predetto provvedimento di trasferimento la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Campania, definito con sentenza di rigetto n. 5991/2024. Avverso tale pronuncia era stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato assunto al n. di R.G. 348/2025;
- nelle more della definizione del giudizio di appello, il Comune di VE adottava l’impugnata Deliberazione n. 51 del 30/12/2024 di revisione della pianta organica e di assegnazione alla sede farmaceutica n. 1 di VE via “provinciale per San Leucio” (benché toponimo inesistente) che nella planimetria allegata all’atto impugnato il Comune di VE fa corrispondere a via Lorenzetti (strada del Comune di Caserta e rientrante nella pianta organica dell’odierna ricorrente).
Avverso tale atto, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
A) Sull’interesse e legittimazione a ricorrere.
L’interesse a ricorrere della ricorrente sarebbe concreto e attuale, in quanto l’atto impugnato determinerebbe un pregiudizio diretto e immediato incidendo non soltanto sull’assetto territoriale della pianta organica di VE, bensì anche su quello stabilito dalla pianta organica di Caserta e incidendo sulla sua zona di competenza della farmacia ricorrente che verrebbe, di fatto, diminuita.
I. Violazione dell’articolo 2 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 4 del d.P.R. N. 495/1992. Difetto di motivazione. Assoluto difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza manifesta.
Il provvedimento di revisione della pianta organica di VE sarebbe illegittimo in quanto includerebbe erroneamente “via Lorenzetti” (strada di proprietà del Comune di Caserta), nel territorio di competenza della sede farmaceutica n. 1 di VE, indicandola erroneamente come “strada provinciale per San Leucio”. La circostanza che “via Lorenzetti” apparterrebbe interamente al territorio del Comune di Caserta, inoltre, sarebbe facilmente evincibile da tutti gli atti amministrativi relativi a suddetta strada.
II. Violazione del regio decreto n. 1158/1923 (conv. Con legge n. 473/1925) e del d.p.r. n. 223/1989. Violazione del “regolamento toponomastica e numerazione civica di VE”, adottato con delibera del c.c. N. 59 del 19/12/2024.
Il provvedimento impugnato disporrebbe, di fatto, la modifica della denominazione del tratto stradale denominato “via Lorenzetti” in “strada provinciale per San Leucio” (oltre che del tratto che interseca via Lorenzetti con direzione Caserta, attualmente noto come “via Camusso”, in “viale della Libertà”), senza tuttavia seguire la precisa procedura prevista dalla normativa vigente.
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 475/1968 e smi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 362/1991 e smi. Violazione e falsa applicazione del d.l. N. 1/2012. Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Violazione dell’art. 97 della costituzione. Illogicità e irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere.
Il provvedimento di revisione della pianta organica risulterebbe altresì illegittimo anche con riferimento ai pareri da richiedere ad ASL ed Ordine dei farmacisti. In particolare, avendo concesso a questi il termine sino al 31 dicembre, ciò farebbe emergere l’intenzione dell’Amministrazione di aver già deciso di adottare la revisione a prescindere dagli eventuali pareri che sarebbero giunti (la deliberazione, infatti, è del 30.12.2024). La delibera impugnata, inoltre, avrebbe menzionato i pareri senza indicarne i contenuti e non avrebbe motivato in relazione al superamento delle criticità dagli stessi evidenziate.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 475/1968 e smi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 362/1991 e smi. Violazione e falsa applicazione del d.l. N. 1/2012. Assoluto difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Violazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione della pianta organica del comune di Caserta adottata con delibera del commissario prefettizio n. 46/2016.
Nel provvedimento impugnato il criterio demografico sarebbe stato assunto erroneamente come presupposto della revisione, in quanto l’Amministrazione, da un lato, dichiarerebbe di avere esigenze di tipo demografiche, dall’altro, invece, che il “dato demografico non comporta la necessità di individuare ulteriori nuove sedi farmaceutiche”, con una conseguente illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione e dell’operato dell’amministrazione medesima.
L’Amministrazione non avrebbe motivato in modo specifico i mutamenti di distribuzione della popolazione, individuando le ragioni che giustificherebbero, nel caso di specie, la modifica della pianta organica delle farmacie. Dalla documentazione allegata alla delibera, inoltre, secondo parte ricorrente emergerebbe che la revisione della pianta organica non sarebbe stata effettuata sulla base di un’effettiva analisi demografica, ma con criteri del tutto arbitrari e privi di coerenza logica, risultando alcune strade presentare 0 abitanti.
V. Stessa censura sub IV sotto diverso profilo.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’“obbligo di provvedere” alla revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari non sarebbe assoluto (come invece prospettato dall’Ente comunale), essendo una mera facoltà subordinata alla dimostrazione di una effettiva e concreta esigenza in applicazione dei criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento.
VI. Stessa censura sub IV sotto diverso profilo.
Il provvedimento impugnato assumerebbe come uno dei presupposti della revisione la Sentenza n. 5991/2024 del T.A.R. Campania, riferendo che la stessa non sarebbe stata impugnata ma non avvedendosi che non sarebbero decorsi, alla data dell’adozione della deliberazione, i termini per l’impugnazione. Sarebbe, dunque, evidente, secondo la ricorrente, la frettolosità e la carenza di istruttoria con cui sarebbe stata adottata la revisione della pianta organica. Inoltre sarebbe del tutto errata l’ulteriore affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui sarebbe irrilevante ai fini della revisione della pianta organica l’esito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Campania (R.G. 1553/2023), in quanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, la sede della Farmacia IN resterebbe all’interno della zona di riferimento (Zona 1).
2. Il Comune di VE, ritualmente costituitosi, con memoria dell’11.03.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ha chiesto, nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Si costituisce anche la controinteressata, che ha controdedotto alle censure della ricorrente e ha chiesto il rigetto del gravame per l’infondatezza delle censure in esso contenute.
4. Alla camera d consiglio del 25 marzo 2025, su richiesta della ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari ed è stato disposto l’abbinamento al merito.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3 c.p.a., di possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla luce del giudicato del Consiglio di Stato sull’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tar n. 5991/2024. Il difensore di parte ricorrente ha chiesto, allora, un breve rinvio al fine di depositare memorie sulla predetta questione.
6. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente si duole della deliberazione del Comune di VE, adottata il 30.12.2024, con cui, in revisione della pianta organica, è stata assegnata alla Farmacia IN, controinteressata, la sede farmaceutica insistente su via Lorenzetti che la ricorrente assume essere una strada del Comune di Caserta (non di VE) e, peraltro, rientrante nella propria area di assegnazione. La ricorrente, dunque, assume che tale operazione sarebbe illegittima sia in quanto il Comune di VE non potrebbe agire su una strada documentalmente rientrante nel comune di Caserta, sia in quanto, quand’anche si volesse ritenere che il Comune di VE abbia operato sulla porzione della ex strada provinciale di San Leucio (pur sconosciuta gli stradari) avrebbe operato in spregio alle normative di settore (sulla modifica della toponomastica) e con evidente sconfinamento.
3. Ai fini della decisone, allora, in disparte l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente, per l’asserita acquiescenza della ricorrente alla pianta Organica del 2011, nella quale la Starda Provinciale San Leucio era già inserita, è determinante verificare, preliminarmente, su quale territorio si inserisca la strada in questione, via Lorenzetti (a seguito anche dei contenziosi giudiziari promossi) donde poter vagliare la legittimazione della ricorrente al ricorso e la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale di VE.
Come evidenziato nelle premesse in fatto del ricorso, il Consiglio provinciale di Caserta – ai sensi dell’art. 13 della L.R. 29 ottobre 1974, n. 54 – con deliberazione n. 23/2023 ha provveduto, in difetto di previo accordo, su richiesta del comune di VE, a delimitare i confini tra i comuni di Caserta e VE. Il comune di Caserta, deducendo che la Provincia avrebbe erroneamente incluso nel territorio del Comune di VE due strade – via Lorenzetti (nella sua interezza) e via Santonastaso (nella sua mezzeria sinistra, direzione nord-sud) – rientranti, invece, nel suo ambito territoriale, ha impugnato tale deliberazione con ricorso Rg. n. 4044 del 2024, e nel quale è intervenuta, ad adiuvandum l’odierna ricorrente.
Con sentenza n. 5991 dell’8.11.2024 il ricorso è stato respinto ed è stata confermata la legittimità della delibera n. 23/2023. In particolare è stato affermato che “ nel caso di specie assume rilievo decisivo, alla luce di quanto appena osservato, la considerazione che l’impugnata determinazione dei confini dei comuni di Caserta e di VE sia fondata, come chiarito nella relazione istruttoria che ne costituisce il sostrato motivazionale, del tutto legittimamente, sulle mappe catastali d’impianto dei due comuni (foglio 4 per VE e foglio 26 per Caserta, allegati al provvedimento), le quali – il dato è incontestato – risultano perfettamente sovrapponibili e coincidenti, altresì, con i confini rinvenuti sul P.R.G. del Comune di VE (così non è, invece, quanto al P.R.G. di Caserta) […] L’elemento topografico pare al Collegio, nella sua obiettività, un dato insuperabile, giacché se è vero – come stigmatizza la difesa del comune di Caserta unitamente agli interventori ad adiuvandum – che la strada in esame (via Lorenzetti secondo il ricorrente, ex Strada Provinciale per San Leucio secondo il resistente) è in parte contigua al tracciato dei confini del comune di Caserta, per come ricavabili dalla mappa catastale (nella quale è indicata come “strada Comunale di Circumvallazione”), è altrettanto indiscutibile che lo sia in parte sostanzialmente minima rispetto alla sua lunghezza complessiva, collocandosi, per la quasi totalità, all’interno del territorio del comune di VE […] Quanto alle incertezze sulla esatta denominazione della strada, dalla copiosa documentazione versata in giudizio si ricava che la suddetta arteria, originariamente statale e denominata “Strada statale n. 87”, con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 15 maggio 1957 e del 30 dicembre 1959 è stata declassificata in provinciale e che, con delibera del Consiglio della Provincia di Caserta n. 333 del 21 luglio 1976, è stata ulteriormente declassata a strada comunale e ivi indicata quale “SS. 87 (Aldifreda) Prov.le S.Leucio OL VE (circumvallazione di OL di Caserta)”.
10.1. – Sul punto è opportuno chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dal comune di Caserta, dal confronto delle mappe catastali (che riportano la denominazione “Strada comunale di circumvallazione”) con quella allegata alla delibera del Consiglio Provinciale di Caserta n. 333/1976, emerge chiaramente che “via Lorenzetti” (secondo il comune di Caserta), la “Strada comunale di circumvallazione” (secondo le mappe catastali) e la “ex strada provinciale per S.Leucio” (secondo il comune di VE) sono, in realtà, diverse denominazioni che identificano un medesimo tronco stradale rientrante nel territorio di VE, per una piccola parte, come già detto, contiguo al confine con il territorio del comune di Caserta. […] Va dunque confermata la determinazione dei confini per come operata e descritta nell’impugnata delibera del Consiglio provinciale di Caserta n. 23 del 13 giugno 2024, della quale il Collegio accerta la diretta derivazione dalla pertinente e rilevante documentazione istruttoria. ” (Tar LI, sez. I, 8.11.2024, n. 5991).
Tale pronuncia, peraltro, è stata conferma dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5681/2025 che ha ritenuto “ Alla luce di quanto suesposto, non emergono dagli atti suindicati elementi che valgano a dimostrare effettivamente (e men che meno a determinare) la collocazione della strada suindicata nel territorio comunale di Caserta, e in specie nel relativo centro abitato; né ha rilievo di suo, in senso contrario, il sol fatto che all’epoca degli atti richiamati dall’appellante il Comune di VE avesse meno di 20000 abitanti, agli effetti dell’art. 7 l. n. 126 del 1958, giacché ciò non incide di per sé sui confini fra i due Comuni a fronte di quanto sin qui posto in risalto.
In tale contesto, correttamente il giudice di primo grado ha fatto ricorso - al fine di determinare l’esatto confine fra i due Comuni - ai dati catastali reperibili, peraltro concordanti fra loro (e che non è dimostrato essere peraltro frattanto variati): ciò a norma appunto dell’art. 950, comma 3, Cod. civ., che fissa un principio generale applicabile anche a fattispecie quali quella qui all’esame (cfr. Cons. Stato, n. 6733 del 2008, cit.).
Dai suddetti dati (i.e., foglio IV mappa catastale d’impianto del Comune di VE; foglio XXVI mappa catastale d’impianto del Comune di Caserta), coincidenti peraltro con le risultanze del P.r.g. del Comune di VE, emergono i confini intercomunali indicati nella D.C.P. qui impugnata, che per i suesposti motivi resiste alle critiche dell’appellante in relazione alle aree dallo stesso invocate (inclusa, evidentemente, anche la rivendicata mezzeria di via Santonastaso, nell’ambito del tratto che costituisce appunto limite territoriale fra i due Comuni) “ (Consiglio di Stato, sez. V, 1.07.2025, n. 5681)
Ai sensi delle citate pronunce, dunque, emerge chiaramente che “Via Lorenzetti” rientra nel territorio del Comune di VE.
Conseguentemente parte ricorrente, la cui sede farmaceutica insiste sul comune di Caserta, non ha legittimazione per impugnare la determinazione n. 51 del 30 dicembre 2024. Con la predetta deliberazione, infatti, il Comune di VE ha revisionato la propria pianta organica e ha assegnato la sede 1 (nella quale rientra la strada “Via Lorenzetti”) alla farmacia IN, controinteressata.
Le doglianze avanzate dalla parte ricorrente sulla presunta titolarità della predetta strada in capo al comune di Caserta sono state disattese prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato, per cui è un dato acclarato che “via Lorenzetti” è insita nel Comune di VE.
La farmacia ricorrente afferma che “ il giudicato circa l’accertamento dei confini non assume rilevanza su interesse e legittimazione a ricorrere della Farmacie Falco S.r.l. nel presente giudizio, atteso che l’interesse e legittimazione della ricorrente non deriva – e non è mai derivato – esclusivamente dall’appartenenza territoriale o meno di tale tratto stradale al Comune di Caserta, bensì dalla circostanza che quest’ultima fosse affidata dalla pianta organica di Caserta alla sede farmaceutica n. 12, quivi ricorrente .”
La ricorrente sottolinea, dunque, che “… l’interesse attuale della Farmacie Falco S.r.l. trova fondamento nella perdurante efficacia di un atto di pianificazione settoriale del Comune di Caserta, mai impugnato e da tempo consolidato, che continua ad attribuire quel tratto viario alla propria sede farmaceutica, ponendosi in evidente e diretto contrasto con la nuova Pianta Organica adottata dal Comune di VE e oggetto di impugnazione nel presente giudizio […] Nel caso di specie, la Pianta Organica del Comune di Caserta contiene una previsione puntuale e specifica che assegna Via Lorenzetti alla sede farmaceutica n. 12, costituendo tale assegnazione un elemento vincolante che, ad oggi, non risulta superato. In altri termini, la definizione giurisdizionale del confine territoriale tra enti locali non si traduce automaticamente in una revisione dell’assetto programmatorio del servizio farmaceutico. ”
A ben vedere, dunque, la ricorrente fa derivare il suo interesse a ricorrere nel fatto che il Comune di VE, con l’assegnazione della sede farmaceutica 1 alla Farmacia IN in “via Lorenzetti” si porrebbe in contrasto con quanto cristallizzato nella documentazione del Comune di Caserta che assegna la sede farmaceutica n. 12 alla ricorrente per il medesimo tratto di strada.
Tuttavia il pregiudizio che la ricorrente ritiene di ricevere non deriva da un illegittimo esercizio del potere amministrativo del Comune di VE e, conseguentemente, dall’eventuale illegittimità della delibera n. 51 del 30 dicembre 2024 impugnata.
Con la predetta delibera, invero, il Comune di VE ha disposto la revisione della propria pianta organica, intervenendo con decisioni che ricadono su un tratto viario di propria pertinenza. Le pronunce del Tar LI n. 5991/2024 e del Consiglio di Stato n. 5681/2025 hanno definitivamente acclarato che il tratto viario “ via Lorenzetti” (secondo il comune di Caserta), la “Strada comunale di circumvallazione” (secondo le mappe catastali) e la “ex strada provinciale per S.Leucio” (secondo il comune di VE) sono, in realtà, diverse denominazioni che identificano un medesimo tronco stradale rientrante nel territorio di VE” (donde l’avviso ex art. 73, co.3, c.p.a, dato alle parti in udienza e di cui è a verbale) . Le ulteriori censure aventi ad oggetto l’inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio”, dunque, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente l’8.01.2026 sono inammissibili, perché ripropongono vizi già esaminati dalle pronunce citate e coperti dal decisum giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, “ il titolare di sede farmaceutica di un Comune non sia legittimato ad impugnare la pianta organica di altro Comune, ancorché confinante, fermo restando il diritto a che le farmacie di nuova istituzione siano situate ad una distanza non inferiore a 200 metri (art. 1, comma 7, della legge n. 475/1968 e s.m.i.). In altri termini, "Il potere di individuazione della zona di competenza di una nuova sede farmaceutica, in ambito comunale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968, incidendo sulle zone già assegnate alle altre farmacie situate nel territorio comunale, restringe inevitabilmente l'area territoriale entro la quale i farmacisti già in esercizio possono scegliere la sede della propria attività, ma non tocca le zone di competenza delle farmacie appartenenti ad altri comuni, se non in via di mero fatto, per una maggiore concorrenza nella distribuzione dei farmaci. Deve essere rammentato che, nella zona di competenza, il farmacista è libero di localizzare in un qualsiasi locale la propria farmacia, per cui la riparametrazione della zona può determinare una restrizione della sua libertà di impresa, giuridicamente rilevante. Ne deriva la legittimazione ad impugnare il relativo provvedimento, per la titolarità di una posizione di interesse legittimo oppositivo, di cui è invece completamente sprovvisto il farmacista esercente il servizio in diverso Comune ” (T.A.R. Ancona Marche sez. II, 29.04.2025, n. 307)
Nel caso di specie mancano i presupposti per poter riconoscere la legittimazione a ricorrere in capo alla ricorrente sull’atto programmatorio del Comune di VE, in quanto la propria sede farmaceutica non insiste sullo stesso Comune di quella della controinteressata, così come definitivamente riconosciuto dalle citate pronunce, rispetto alle quali, come detto, le ulteriori censure della ricorrente riguardanti il difetto di istruttoria e motivazione della delibera impugnata sono inammissibili. Neppure è dimostrato, ma solo asserito, che dall'assegnazione della farmacia controinteressata deriverà un pregiudizio per la ricorrente in riferimento al proprio bacino di utenza, sicché l'interesse azionato non ha la consistenza dell'interesse legittimo ma è, tuttalpiù, qualificabile come interesse di mero fatto.
3. Per le ragioni evidenziate, dunque, il ricorso è inammissibile.
4. Le spese possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM AS Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
DR UO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR UO | LM AS Di LI |
IL SEGRETARIO