TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1995
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell’articolo 2 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 4 del d.P.R. N. 495/1992. Difetto di motivazione. Assoluto difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza manifesta.

    Le pronunce del TAR e del Consiglio di Stato hanno definitivamente acclarato che “Via Lorenzetti” rientra nel territorio del Comune di VE, disattendendo le doglianze sulla presunta titolarità della strada in capo al Comune di Caserta. Le censure sulla inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio” sono inammissibili in quanto ripropongono vizi già esaminati e coperti dal decisum giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Violazione del regio decreto n. 1158/1923 (conv. Con legge n. 475/1925) e del d.p.r. n. 223/1989. Violazione del “regolamento toponomastica e numerazione civica di VE”, adottato con delibera del c.c. N. 59 del 19/12/2024.

    Le censure sulla inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio” sono inammissibili in quanto ripropongono vizi già esaminati dalle pronunce citate e coperti dal decisum giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 475/1968 e smi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 362/1991 e smi. Violazione e falsa applicazione del d.l. N. 1/2012. Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Violazione dell’art. 97 della costituzione. Illogicità e irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere.

    Le censure sulla inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio” sono inammissibili in quanto ripropongono vizi già esaminati dalle pronunce citate e coperti dal decisum giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 475/1968 e smi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge 362/1991 e smi. Violazione e falsa applicazione del d.l. N. 1/2012. Assoluto difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Violazione dell’art. 97 della costituzione. Violazione della pianta organica del comune di Caserta adottata con delibera del commissario prefettizio n. 46/2016.

    Le censure sulla inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio” sono inammissibili in quanto ripropongono vizi già esaminati dalle pronunce citate e coperti dal decisum giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Stessa censura sub IV sotto diverso profilo.

    Le censure sulla inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio” sono inammissibili in quanto ripropongono vizi già esaminati dalle pronunce citate e coperti dal decisum giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Stessa censura sub IV sotto diverso profilo.

    Le censure sulla inesistenza del toponimo “ex strada provinciale di San Leucio” sono inammissibili in quanto ripropongono vizi già esaminati dalle pronunce citate e coperti dal decisum giurisdizionale.

  • Inammissibile
    Interesse e legittimazione a ricorrere

    La ricorrente non ha legittimazione a impugnare la determinazione del Comune di VE in quanto la propria sede farmaceutica non insiste sullo stesso Comune di quella della controinteressata. Il pregiudizio asserito non deriva da un illegittimo esercizio del potere amministrativo del Comune di VE e, conseguentemente, dall’eventuale illegittimità della delibera impugnata. L'interesse azionato non ha la consistenza dell'interesse legittimo ma è, tuttalpiù, qualificabile come interesse di mero fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1995
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1995
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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