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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 19234/2022 Verbale dell'udienza dell'11/02/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Pepe. Per il sig. è presente l'avv. Alessandro Vessicchio per delega dell'avv. Pilato. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 19234/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Arzano, alla via Luigi Rocco n. 184, presso lo studio dell'avv. Alfonso Pepe, che la rappresenta e difende per procura in atti
-appellante- E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Napoli al Corso Umberto I n. 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato, che lo rap- presenta e difende per procura in atti
-appellato - NONCHE'
Controparte_3
-appellata contumace- Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Barra (r.g.n. 7067/2021), impugnando Controparte_3 la cartella di pagamento n. 071 2014 0122856425 000 dell'importo di euro 9.878,46, rela- tivo all'omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada accertate nell'anno 2013, sulla premessa di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Chiese dichiarare prescritti i presunti crediti vantati dall' e Controparte_4 dall'ente impositore anche in mancanza della notifica della cartella esattoriale nonché dei sottesi verbali di accertamento e dichiarare decaduta l' dal diritto alla riscossione. CP_5
Dedusse, altresì, vizi motivazionali della impugnata cartella, instando per la dichiarazione di inesistenza del credito con relativo annullamento del titolo, vinte le spese. Si costituì l' , chiedendo il rigetto della domanda, mentre la con- Controparte_4 venuta venne dichiarata contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 2189/2022, accolse la domanda, annullan- do la cartella richiamata, con condanna alle spese di lite dei convenuti con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione con puntuali e specifici motivi, eccependo l'inammissibilità della domanda promossa avverso un estratto di ruolo stante anche la regolarità della notifica della cartella ovvero per tardività dell'opposizione, la inammissibilità del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., la carenza di interesse ad agire ex arti- colo 100 c.p.c. in assenza di richiesta, in via amministrativa, di eliminazione di credito in via di autotutela. Ha dedotto, poi, la erronea dichiarazione di prescrizione della pretesa creditoria in presenza di valido atto interruttivo e la erronea dichiarazione di inesistenza delle notifiche in assenza di un puntuale disconoscimento dei documenti esibiti in copia. Ha istato, dunque, per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito l'appellato sig. , opponendosi alle avverse domande e instando CP_1 per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_3
L'appello è fondato. Va accolto il motivo assorbente di inammissibilità della domanda, originata dalla cono- scenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire in capo all'appellato Controparte_6
, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo
[...] registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di- cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sosti- tuendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di cre- diti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'arti- colo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta ri- guarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale ti- pologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretiz- zandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisio- ne (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito appli- cativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di propo- sizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presuppo- sto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di preve- nire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o in- validità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la
contro
- versia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (deriva- ta) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscos- sione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 2189/2022 del Giudice di Pace di Barra, dichiara inammis- sibile la domanda proposta da;
Controparte_2
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, l'11/02/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5