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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 284/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 284/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25.08.2023
DA
Parte_1
– (C. F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Scanferlato del
[...] P.IVA_1
Foro di Treviso ed il dom. avv. Giulio Camber del Foro di Trieste giusta procura in atti;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Andrea Benvenuti del Foro di Pordenone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 -APPELLATO –
E CONTRO
C.F. ), e per essa quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di Treviso, giusta Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 233/2023 (causa R.G.
n. 1063/2021) emessa in data 30.3.2023 e pubblicata in data 6.4.2023, non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 31.08.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 18.12.2024
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“[…] nel merito:
1. in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza nelle parti in cui ha dichiarato che:
- il bilancio d'esercizio di al 31.12.2016 evidenzia una situazione di Controparte_1
dissesto;
- lo stato di decozione della fallita può essere desunto dalle segnalazioni contenute nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia;
- la scientia decoctionis può essere provata a mezzo di un documento elaborato dalla curatela senza contraddittorio;
- lo stato di decozione di può essere desunto dalle notizie stampa agli Controparte_1
atti;
2 2. per l'effetto, riconosciuta l'inscientia decoctionis, rigettare la domanda di revoca ex art. 67 L.F. e dichiarare la validità ed efficacia nei confronti del dell'atto Controparte_1
costitutivo di pegno del 25.7.2017 concluso da e Controparte_1 [...]
Controparte_4
3. con rifusione di spese e compensi professionali di lite dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_1
“Nel merito, in via principale:
- accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67 l.f. e la conseguente inefficacia del pegno costituito con contratto del 25.07.2017 (cfr. doc. 3 di primo grado allegato sub doc. 5 della comparsa di costituzione in appello), rigettare l'appello proposto in via principale da
[...]
e quello incidentale presentato da Controparte_5 [...]
poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o infondati in fatto ed in diritto Controparte_2
per i motivi enunciati nella comparsa di costituzione e risposta in appello e negli atti di primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza num. 233/2023 emessa dal Tribunale di Pordenone (cfr. doc.
4 della comparsa di costituzione in appello);
Nel merito, in via subordinata:
- rigettare comunque l'appello proposto in via principale da
[...]
e quello incidentale presentato da Controparte_5 CP_2
poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o infondati in fatto ed in diritto per i motivi
[...]
enunciati nella comparsa di costituzione e risposta in appello e negli atti di primo grado, e per l'effetto condannare in ogni caso la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione al Controparte_1
del libretto di deposito nominativo num. D01-16-010024590 (cfr. doc. 3 di primo grado allegato
[...]
sub doc. 5 della comparsa di costituzione in appello) ovvero al pagamento in favore del CP_1
appellato della equivalente somma di Euro 100.000,00, ovvero quella diversa somma ritenuta di
3 giustizia anche nella misura da determinarsi secondo il criterio dell'e-quità, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso:
- con la rifusione integrale di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata ed appellante incidentale Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione
Nel merito ed in via incidentale:
accertato e dichiarato che il pegno oggetto di causa ha natura irregolare, nonché in accoglimento dell'appello proposto da respingere le Controparte_5
domande del e, per l'effetto, riformare integralmente la Controparte_1 Controparte_1
sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pordenone.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_5
(già
[...] Controparte_4 Controparte_6
, per ottenere la revoca ex art. 67 L.F. dell'atto costitutivo di pegno del 25.07.2017, e la
[...]
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del libretto di deposito nominativo ovvero al pagamento della somma complessiva di € 100.000,00.
Parte attrice deduceva che la aveva costituito in pegno a favore della Controparte_1
il saldo di € 100.000,00 derivante dal Parte_2
deposito sul libretto nominativo n. D01-16010024590 a garanzia di un fido promiscuo dinamico a revoca, utilizzabile come anticipo effetti salvo buon fine e fatture;
ciò era avvenuto in data
25.07.2017, e quindi nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza pubblicata il 07.05.2018.
4 Esponeva parte attrice che la Banca convenuta, affermandosi creditrice della fallita per l'importo di
€ 1.454.668,44, si era insinuata nel passivo del chiedendo di essere ammessa Controparte_1
per l'importo di € 1.354.668,44, previa compensazione ex artt. 53 e 56 L.F. dell'importo di €
100.000,00 depositato nel suddetto libretto n. D01-16010024590, ed in via subordinata l'ammissione in via di privilegio pignoratizio per il medesimo importo di € 100.000,00 di cui al predetto libretto nominativo e in via chirografaria per la restante somma di € 1.354.668,44.
Con decreto del 25.09.2019 il Giudice Delegato aveva ammesso il credito della Controparte_6
per € 1.454.668,44 in via chirografaria, dichiarando inammissibile la compensazione di €
[...]
100.000,00, in quanto l'obbligo di restituzione del libretto alla curatela, e non del controvalore monetario, comportava l'insussistenza del requisito di omogeneità dei crediti, nonché escludendo il privilegio pignoratizio di € 100.00,00 richiesto in via subordinata, in quanto lo stesso era inefficace ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare;
l'opposizione allo stato passivo proposta dall'istituto di credito era stata rigettata dal Tribunale, che aveva qualificato il pegno come regolare e affermato la revocabilità ex art. 67 L.F. dello stesso.
La Curatela fallimentare, deducendo la sussistenza dei presupposti per la revocatoria del pegno, aveva quindi agito chiedendo la declaratoria di inefficacia del relativo atto costitutivo del 25.07.2017 e la restituzione del libretto di deposito nominativo, ovvero, in via subordinata, del controvalore del medesimo titolo per € 100.000,00.
La si era costituita in Controparte_5
giudizio eccependo preliminarmente la litispendenza con riguardo al procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 L.F., pendente avanti alla Corte di Cassazione, ed in subordine chiedendo la sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.. Nel merito la convenuta aveva contestato la revocabilità dell'atto, qualificando il pegno come irregolare, e negato la sussistenza del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza ex art. 67 L.F..
Nel giudizio era intervenuta volontariamente a mezzo del suo procuratore Controparte_2
quale cessionaria del credito, al fine di far accertare in via preliminare il proprio CP_3
5 difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande di inefficacia del contratto di pegno e alle conseguenti domande restitutorie e di condanna avanzate dal fallimento, nonché nel merito al fine di contestare la fondatezza delle domande attoree.
Con la sentenza impugnata il giudice aveva accolto la domanda dichiarando inefficace nei confronti del l'atto costitutivo di pegno del 25.07.2017, e per l'effetto Controparte_1
condannando la convenuta a restituire alla parte attrice il libretto di deposito nominativo n. D01-16-
010024590 emesso il 25.07.2017; Controparte_4
e erano state altresì condannate in solido tra loro a rifondere a parte attrice le Controparte_2
spese di lite.
Con riguardo all'eccepita litispendenza tra il presente giudizio e quello relativo all'opposizione allo stato passivo, il giudice aveva evidenziato che i due giudizi erano caratterizzati da un diverso petitum,
in quanto il procedimento ex art. 98 L.F. aveva ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore a partecipare alla distribuzione dell'attivo fallimentare, mentre la causa instaurata dalla Curatela aveva ad oggetto un'azione revocatoria ex art. 67 R.D. n. 267/1942.
Il giudice aveva rilevato che ai sensi dell'art. 95, comma 1, L.F. in sede di verifica dello stato passivo il curatore può eccepire l'inefficacia del titolo su cui è fondato il credito di cui il creditore chiede l'ammissione al passivo, ma trattasi di eccezione funzionale a paralizzare la pretesa del creditore istante e non di domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inefficacia del titolo con conseguenti effetti restitutori. Per i medesimi motivi il giudice aveva escluso la pregiudizialità della decisione sull'opposizione allo stato passivo.
Stante il tenore letterale del contratto, il giudice aveva qualificato il pegno oggetto di causa come pegno regolare, considerato che la banca avrebbe potuto disporre delle somme costituite in pegno solamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e conseguente inadempimento delle obbligazioni garantite.
Osservato che secondo il disposto dell'art. 67, comma 1, L.F., sono revocabili i pegni costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, salvo che l'altra
6 parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, il giudice aveva ritenuto sussistere i presupposti sia oggettivi che soggettivi dell'art.67 L.F., in quanto vi erano plurimi indizi di uno stato d'insolvenza della che la società convenuta, quale operatore bancario Controparte_1
qualificato, non poteva ignorare: il primo di questi era il bilancio d'esercizio della fallita chiuso al
31.12.2016, consultabile presso il Registro delle Imprese di Pordenone dal 26.05.2017; vi erano poi le segnalazioni contenute nell'archivio della Banca Centrale dei Rischi relative a numerosi crediti impagati, molti dei quali nell'ambito dei rapporti con la banca convenuta, e sconfinamenti sui vari fidi concessi dagli Istituti di credito, nei confronti dei quali si registrava un'elevata esposizione debitoria;
infine vi erano i crescenti debiti della verso l'INPS e l'Erario Controparte_1
e verso i dipendenti, nonché le notizie di stampa relative alle difficoltà economiche del gruppo
, di cui la fallita era parte. CP_1
Quanto alla posizione dell'intervenuta, il giudice aveva evidenziato che non vi era contestazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva della stessa, poiché l'obbligo restitutorio gravava sulla sola convenuta;
veniva pertanto ritenuta soccombente anche l'intervenuta CP_5 CP_2
essendo il suo intervento qualificabile come adesivo alla posizione assunta dalla convenuta
[...]
soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello Controparte_5
con sei motivi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante censurava la senenza deducendo che erroneamente il giudice aveva ritenuto che il bilancio d'esercizio evidenziasse una situazione di dissesto, e sostenendo che dal bilancio al 31.12.2016 emergevano solamente normali dinamiche collegate all'acquisto del ramo d'azienda di in concordato preventivo. Controparte_7
Secondo l'appellante l'aumento dei debiti verso gli istituti di credito, valorizzato dal giudice,
corrispondeva a meno di un milione di euro e coincideva con il mutuo chirografario concesso dalla in data 14.6.2016, che era finalizzato a garantire la liquidità necessaria a seguito dell'acquisto CP_5
del ramo d'azienda dalla procedura concordataria avvenuto il 5.5.2016; la voce Controparte_7
7 debiti verso banche era inoltre composta per metà da anticipi fattura, forma di smobilizzo dei crediti a natura ciclica con durata assai ridotta.
Secondo quanto esposto dall'appellante l'incremento dei debiti verso fornitori, passati da € 4.441.959
ad € 5.428.891, era imputabile all'acquisto e riorganizzazione del ramo d'azienda dalla procedura concordataria, mentre la diminuzione significativa dei crediti verso clienti costituiva un dato positivo,
poiché dimostrava che la società incassava con maggiore efficienza i propri crediti.
Precisava poi l'appellante che la riduzione dell'attivo circolante era del 5,17%, e quella della produzione del 6,6%, riduzioni spiegabili con la crisi del settore;
il bilancio al 31.12.2016, al contrario, evidenziava immobilizzazioni materiali per € 1.789.651 in crescita rispetto all'anno precedente, rimanenze per € 7.960.090 in crescita rispetto all'anno precedente, un utile netto di €
179.918 in crescita rispetto all'anno precedente ed un patrimonio netto di € 1.776.173 in crescita rispetto all'anno precedente, allorquando ammontava ad € 1.596.251.
Con il secondo motivo la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva affermato che lo stato di decozione potesse essere desunto dalle segnalazioni contenute nell'archivio della Centrale dei Rischi;
con riguardo ai dati desunti dalla Centrale Rischi l'appellante sosteneva che i crediti scaduti erano indicati come pagati, e solo in rari casi e per importi trascurabili risultavano impagati;
inoltre gli sconfinamenti segnalati, sempre di importo ridotto, riguardavano dati conoscibili solo dopo la costituzione del pegno, posto che gli sconfinamenti diventano conoscibili a mezzo della Centrale dei
Rischi due mesi dopo la loro verifica.
Con il terzo motivo la sentenzza veniva censurata nella parte in cui aveva affermato che lo stato di decozione potesse essere desunto da un documento, ovvero una scheda tecnica che descriveva l'esposizione di elaborato dal senza contraddittorio e Controparte_1 CP_1
tempestivamente contestato dalla Banca.
Con il quarto motivo l'appellante censurava come erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per la quale lo stato di decozione potesse essere desunto dai partitari della società, in quanto i debiti verso l'INPS, l'erario e i dipendenti erano dati elaborati dalla Curatela, che a tal fine
8 aveva utilizzato dati postumi, in particolare i partitari, di cui la non era in possesso al momento CP_5
della costituzione del pegno, tratttandosi di documentazione contabile interna alla società.
Più in generale l'appellante lamentava che il giudice si fosse fatto fuorviare dalle deduzioni della
Curatela, la quale aveva utilizzato documentazione riservata di cui era venuta a conoscenza solo dopo la dichiarazione di fallimento, a seguito delle verifiche sulla contabilità sociale.
Con il quarto motivo la sentenza di primo grado veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto che lo stato di decozione potesse essere desunto dalle notizie di stampa agli atti, posto che la Curatela
aveva richiamato articoli di stampa che riguardavano la crisi di altra società, la Controparte_7
dalla quale aveva acquistato il ramo d'azienda nell'ambito della Controparte_1
procedura di concordato preventivo;
nessuna notizia di una presunta crisi di Controparte_1
era stata pubblicata dalla stampa prima della costituzione del pegno sul libretto di deposito in
[...]
data 25.7.2017, mentre i primi articoli relativi alla crisi di tale società risalivano al gennaio 2018.
Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante rilevava che la costituzione del pegno era antecedente alla dichiarazione di fallimento di oltre sei mesi, e che la alla data del 25.7.2017 ignorava lo stato CP_5
di decozione, poiché non vi erano protesti o procedure esecutive all'epoca a carico della società e neppure decreti ingiuntivi o ipoteche giudiziali o legali o ritardi nel pagamento.
Rilevava l'appellante che vi era un precedente pegno di euro 240.000,00 risalente al 23.8.2016 che era stato sostituito con uno di euro 100.000,00; evidenziava che se la avesse avuto anche il CP_5
minimo sentore di difficoltà della società affidata, non avrebbe ridotto la garanzia esponendosi anche alla revocatoria del nuovo pegno. Era previsto un aumento di capitale, i flussi informativi di Centrale
Rischi, Crif ef i bilanci erano tutti univocamente positivi e a tale situazione assolutamente favorevole si aggiungeva l'annunciata entrata nella compagine sociale di Friulia S.p.a., mentre la circostanza che quest'ultima non avesse sottoscritto l'aumento di capitale era un fatto sopravvenuto.
Si costituiva proponendo appello incidentale;
deduceva di essere cessionaria Controparte_2
del credito oggetto di causa e di avere conferito procura speciale alla mandataria Parte_3
.
[...]
9 L'appellata ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria formulata dal , ma contestava che questa avesse ad oggetto un pegno regolare, rilevando Parte_4
che il pegno riguardava somme di denaro di cui ad un libretto nominativo e che pertanto doveva applicarsi l'art.1834 c.c. secondo il quale “nei depositi di una somma di danaro presso una banca,
questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla”; sosteneva che l'art.5 del contratto di pegno indicava solo il momento in cui la banca avrebbe potuto trattenere le somme.
Secondo l'appellata, trattandosi di pegno irregolare, non poteva trovare applicazione l'art.67 L.F..
Si costituiva in giudizio il rilevando quanto al primo motivo Controparte_1
di gravame che il debito verso le banche nel 2016 era aumentato di 929.943 euro, e che non era rilevante la circostanza che ciò fosse riconducibile alla concessione di un mutuo dalla stessa CP_2
Quanto all'acquisto del ramo di azienda parte appellata deduceva che Controparte_1
aveva acquisito in affitto il ramo di azienda di nel 2014, sostituendosi ad essa, e che Controparte_7
l'unico dato rilevante era l'analisi della redditività, ossia l'andamento dei ricavi rispetto a quello dei costi, che dopo il concordato della capogruppo era drasticamente peggiorato.
Evidenziava poi l'appellato l'incremento dei debiti verso i fornitori, la diminuzione dei crediti verso i clienti e la riduzione dell'attivo circolante;
deduceva che fondamentale per la determinazione dello stato di insolvenza era l'indice di liquidità immediata o secondaria, che nel caso della CP_1
era molto inferiore a uno, essendo 0,58 nel 2016; inoltre il valore della produzione era
[...]
sceso nell'ultimo anno di -2.914.735 di Euro, e la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione ammontava a ben -379.737 Euro, quindi i costi erano aumentati in modo non proporzionato rispetto alla produzione stessa.
Il Fallimento rilevava poi che il bilancio della Società al 31.12.2016, approvato dall'assemblea dei soci il 28.04.2017 e pubblicato presso il Registro delle Imprese prima della concessione del fido e della costituzione della relativa garanzia, evidenziava un evidente squilibrio finanziario, posto che i
“debiti a breve termine” ammontavano ad Euro 10.810.906 (su un indebitamento complessivo di Euro
12.304.710) quando i “crediti a breve” assommavano a soli Euro 5.551.259; a ciò si aggiungeva un
10 drastico peggioramento del margine di tesoreria (ossia la liquidità a breve + i crediti a breve – i debiti a breve).
Sosteneva parte appellata che in ogni caso l'appellante avrebbe dovuto basarsi su una situazione contabile aggiornata, attraverso l'esame delle trimestrali 2017 prima di procedere alla costituzione del pegno.
Con riguardo al secondo e terzo motivo di appello il rilevava che le segnalazioni relative CP_1
ai crediti impagati, tutte antecedenti la costituzione del pegno, solo tra gennaio e marzo 2017
Contr superavano i 50 mila Euro e molte di esse riguardavano proprio rapporti con la stessa;
inoltre dal mese di febbraio 2016 e poi per buona parte del 2017 numerosissimi erano altresì gli sconfinamenti con i vari istituti di credito e con la stessa Banca appellante (nei dodici mesi precedenti
Contr vi erano crediti impagati con per 113.000 euro).
Evidenziava il di avere dimesso in primo grado una relazione tecnica che descriveva in CP_1
dettaglio l'esposizione della nei confronti della appellante e dalla quale risultava CP_1 CP_5
che le aperture di credito fossero quasi tutte interamente utilizzate e che al 31.5.2017 l'esposizione
Contr verso la era di euro 1.022.172,00. Quanto alle contestazioni su tale relazione tecnica, osservava l'appellato che se la non avesse concordato con i dati risultanti dall'allegata scheda tecnica, CP_5
avrebbe dovuto nello specifico contestarli, oppure fornire al riguardo una
contro
-relazione, ovvero invocare una c.t.u. che facesse chiarezza in merito.
Contr Quanto al quarto motivo osservava l'appellato che la opera nel territorio e doveva essere a conoscenza delle difficoltà della società anche nel far fronte al pagamento degli stipendi ai dipendenti.
Quanto al quinto motivo, rilevava che gli articoli di stampa si riferivano alla ma Controparte_7
questa era il cliente principale della ed era riconducibile alla stessa famiglia. Controparte_1
Con riguardo all'appello incidentale proposto da sosteneva che si tratta di pegno CP_2
Contr regolare, come ritenuto anche dall'appellante , e che ciò risulta dall'art.5 del contratto (secondo cui la poteva utilizzare i titoli costituiti in pegno solo in caso di inadempimento delle CP_5
11 obbligazioni garantite), ed anche dalla clausola che consentiva al debitore di sostituire con altri valori le somme inizialmente costituite in pegno.
***
1. L'appello principale e quello incidentale non possono trovare accoglimento.
1.1 Si deve anzitutto evidenziare che la Corte di Cassazione si è nelle more pronunciata con riguardo all'opposizione allo stato passivo, dichiarando inammissibile il ricorso perché
relativo a questioni di merito.
2. Esaminando poi l'appello incidentale dell'intervenuta, il pegno deve essere qualificato come pegno regolare, circostanza peraltro pacifica tra le altre parti in causa.
Secondo Cass.n. 24137/2018 “Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le
somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè
in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza
dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi
disponendo dei titoli ricevuti in pegno”.
Cass.n.16618/2016 ha affermato che “il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore
della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita
alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento
di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non
acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché,
difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una
corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente
all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a
revocatoria fallimentare”.
Nel caso di specie l'art.5 dell'atto di costituzione di pegno prevedeva che solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la banca potesse utilizzare il saldo di conto corrente costituto in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite;
l'art.1 prevedeva inoltre
12 la possibilità, con il consenso della banca, di acquisire somme o altri valori in sostituzione delle somme inizialmente depositate;
entrambe tali pattuizioni sono incompatibili con l'acquisizione della proprietà delle somme oggetto di pegno da parte della banca.
3. Con riguardo ai motivi dell'appello principale, si deve rilevare che questi concernono i singoli indici di insolvenza individuati dal primo giudice nella sentenza impugnata.
La valutazione circa tali indici e la conseguente conoscibilità da parte dell'appellante dello stato di insolvenza della società deve essere invece effettuata complessivamente e a tal fine può farsi ricorso anche a presunzioni.
Cass.Ord.n.27070/2022 ha affermato che “in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67,
comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza
da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli
elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione
complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente
non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello
specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di
contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei
presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali
il terzo si sia concretamente trovato ad operare”.
Secondo Cass.Ord.n.13445/23 “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere
della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto
mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati
necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il
giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata
anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato
concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del
debitore”.
13 Si può convenire con quanto dedotto dall'appellante con il quarto motivo di appello, ovvero l'impossibilità di considerare a tal fine i dati desunti dai partitari della società (crediti verso l'INPS,
l'Erario e i dipendenti) in quanto la non poteva avere accesso ad essi. CP_5
Con riguardo al quinto motivo può ugualmente convenirsi sul fatto che le notizie apparse sulla stampa, relative alla potessero ingenerare dei sospetti, ma certamente ad esse non Controparte_7
può attribuirsi un valore oggettivo, ed in ogni modo le stesse si riferivano al Gruppo.
4. A diversa conclusione deve invece giungersi con riguardo ai primi tre motivi di appello.
In particolare quanto al primo motivo, secondo l'appellante i dati desumibili dal bilancio dovrebbero essere valutati anche alla luce del fatto che nel 2016 vi era stato l'acquisto del ramo di azienda dal concordato preventivo di e una certa esposizione dell'azienda era per questo Controparte_7
motivo giustificabile;
in particolare a tale operazione sarebbe riconducibile, oltre alla concessione del mutuo chirografario in data 14.6.2016, l'incremento dei debiti verso i fornitori, passati da euro
4.441.959 ad euro 5.428.891, mentre la riduzione dell'attivo circolante, come la diminuzione del volume d'affari, sarebbero giustificabili in un periodo di crisi economica.
Si osserva tuttavia che le ragioni imprenditoriali che hanno portato all'insorgere della situazione rappresentata nel bilancio sono conseguenti a strategie aziendali, ma non modificano la necessità per la banca di operare un'attenta analisi del merito creditizio, ancorata a dati certi quali quelli desumibili dai bilanci e dalle situazioni contabili disponibili.
L'operazione di acquisto, con conseguente rilevante esborso finanziario, compiuta da CP_1
come osservato dall'appellante, avrebbe al contrario richiesto da parte dell'istituto di
[...]
credito una maggiore attenzione alla situazione economico-finanziaria della società; il ramo di azienda era stato infatti acquisito da una società in crisi, sottoposta a procedura concorsuale, e che era peraltro cliente della CP_1 Controparte_1
Cass.sent.n.17208/2014 ha affermato che “in tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di
operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova
dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed
14 avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la
"scientia decoctionis" della prima non può escludersi solo perchè, in sede di concessione o di rinnovo
di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con
la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare - per scongiurare analisi
funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da
eventuali revocatorie - se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza
e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati
corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito”.
Quanto al secondo motivo, ovvero i dati risultanti dalla Centrale Rischi, l'appellato ha evidenziato che dall'analisi di essi emergevano criticità, costituite dall'integrale utilizzo dei fidi a revoca o a scadenza concessi dagli istituti di credito, dalle segnalazioni relative a crediti impagati, anche nei rapporti con la stessa banca appellante, e dagli sconfinamenti con vari istituti di credito, inclusa la
Contr
appellante.
Con riguardo poi al terzo motivo, afferma l'appellante che lo stato di decozione non può essere desunto da un documento elaborato dalla Curatela del fallimento in assenza di contraddittorio;
il riferimento è alla scheda tecnica doc.41 attoreo che descriveva in dettaglio l'esposizione della nei confronti dell'Istituto bancario convenuto. Controparte_1
Parte attrice aveva dedotto al riguardo che il documento era stato redatto considerando le varie linee di credito accordate dalla in una visione del rapporto banca-cliente unitaria e riordinate CP_2
secondo il criterio basato sulla effettiva disponibilità delle somme riportate nell'estratto conto,
utilizzando, a seconda dell'operazione considerata, la “data contabile” o la “data valuta”. Il
aveva dedotto che in tal modo era stato possibile ricostruire l'esposizione complessiva CP_1
della società fallita nei confronti della durante tutto il 2017, ed evidenziava che nella prima CP_5
metà del 2017 l'esposizione complessiva della società nei confronti della convenuta CP_5
continuava ad aumentare di mese in mese fino al 31.05.2017, dove raggiungeva l'importo di Euro
1.022.172,01; nei mesi successivi la tendenza era stata quella di andare a ridurre tale esposizione ad
15 eccezione del mese di settembre dove, probabilmente per effetto della pausa estiva, l'esposizione tornava ai livelli di maggio;
la tendenza a rientrare della Banca proseguiva in modo costante nei mesi successivi.
La scheda tecnica era stata oggetto di contestazione da parte della convenuta in quanto documento di provenienza unilaterale, dichiarando la di non accettare il contraddittorio su tale documento. CP_5
Si osserva tuttavia che i dati riportati in tale documento si assumono essere stati tratti da dati della stessa la quale tuttavia non li ha mai confutati nel merito, come invece avrebbe potuto essendo CP_5
questi suoi dati interni.
Quanto poi al sesto motivo di gravame, ovvero alla circostanza che vi fosse stata una riduzione dell'ammontare del pegno rispetto al precedente, risalente al 23.8.2016, la Curatela ha replicato osservando che tale operazione contabile costituirebbe indice di consapevolezza da parte della Banca
dello stato di insolvenza della società, posto che era stato sostituito un fido “a scadenza” con uno “ a revoca” e quindi con facoltà di sciogliersi ad nutum in qualsiasi momento.
Quanto poi alla dedotta manifestazione di interesse da parte di non risulta che la stessa CP_8
si fosse concretizzata in alcun atto ufficiale.
5. Con riguardo alla consapevolezza dello stato di insolvenza da parte dell'appellante, si richiamano anzitutto alcuni principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo Cass. Sez. I civ., 19 settembre 2024, n. 25166 ”In tema di revocatoria fallimentare, l'onere
della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di
conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente
negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere
assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di
insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in
essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria
16 prudenza e avvedutezza, che, l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio
dell'impresa”.
Cass.Ord.n.30252/ del 25.11.2024 ha successivamente affermato che “posta la presunzione iuris
tantum di scientia decoctionis del convenuto in revocatoria, sul quale grava pertanto l'onere di
provare la cd. inscientia decoctionis, anche eventuali dubbi sull'ignoranza dell'insolvenza da parte
del convenuto medesimo, in esito all'esame delle prove da questi offerte, o comunque acquisite agli
atti, vanno risolti in suo danno (Cass. 12568/23019, 17286/2014, 1169/1980), tenuto conto di quanto
anche da ultimo ribadito (Cass.25166/2024) sul contenuto non meramente negativo del citato onere
della prova, che va assolto dimostrando che, all'epoca dell'atto, «sussistevano circostanze tali da
far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in
una situazione normale di esercizio dell'impresa”.
6. Per i motivi esposti l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti, e l'appellante e l'appellante incidentale devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato liquidate Controparte_1
secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause di valore indeterminabile, in considerazione della soccombenza.
Quanto alle spese tra e e Controparte_5 Controparte_4 [...]
le stesse vengono interamente compensate posto che la Banca non ha aderito alle tesi CP_2
dell'interveniente circa la natura irregolare del pegno.
Sussistono in capo all'appellante e all'appellante incidentale i presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
e e per essa la mandataria così provvede:
[...] Controparte_2 CP_3
17 rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_5 CP_4
[...]
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
condanna l'appellante e Controparte_4 [...]
al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato CP_2
che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre Controparte_1
al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
compensa interamente le spese di lite tra Controparte_4
[...] Controparte_2
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 284/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25.08.2023
DA
Parte_1
– (C. F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Scanferlato del
[...] P.IVA_1
Foro di Treviso ed il dom. avv. Giulio Camber del Foro di Trieste giusta procura in atti;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Andrea Benvenuti del Foro di Pordenone giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 -APPELLATO –
E CONTRO
C.F. ), e per essa quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini del Foro di Treviso, giusta Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 233/2023 (causa R.G.
n. 1063/2021) emessa in data 30.3.2023 e pubblicata in data 6.4.2023, non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 31.08.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 18.12.2024
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“[…] nel merito:
1. in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza nelle parti in cui ha dichiarato che:
- il bilancio d'esercizio di al 31.12.2016 evidenzia una situazione di Controparte_1
dissesto;
- lo stato di decozione della fallita può essere desunto dalle segnalazioni contenute nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia;
- la scientia decoctionis può essere provata a mezzo di un documento elaborato dalla curatela senza contraddittorio;
- lo stato di decozione di può essere desunto dalle notizie stampa agli Controparte_1
atti;
2 2. per l'effetto, riconosciuta l'inscientia decoctionis, rigettare la domanda di revoca ex art. 67 L.F. e dichiarare la validità ed efficacia nei confronti del dell'atto Controparte_1
costitutivo di pegno del 25.7.2017 concluso da e Controparte_1 [...]
Controparte_4
3. con rifusione di spese e compensi professionali di lite dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata Controparte_1
“Nel merito, in via principale:
- accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67 l.f. e la conseguente inefficacia del pegno costituito con contratto del 25.07.2017 (cfr. doc. 3 di primo grado allegato sub doc. 5 della comparsa di costituzione in appello), rigettare l'appello proposto in via principale da
[...]
e quello incidentale presentato da Controparte_5 [...]
poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o infondati in fatto ed in diritto Controparte_2
per i motivi enunciati nella comparsa di costituzione e risposta in appello e negli atti di primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza num. 233/2023 emessa dal Tribunale di Pordenone (cfr. doc.
4 della comparsa di costituzione in appello);
Nel merito, in via subordinata:
- rigettare comunque l'appello proposto in via principale da
[...]
e quello incidentale presentato da Controparte_5 CP_2
poiché inammissibili, improponibili, improcedibili e/o infondati in fatto ed in diritto per i motivi
[...]
enunciati nella comparsa di costituzione e risposta in appello e negli atti di primo grado, e per l'effetto condannare in ogni caso la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione al Controparte_1
del libretto di deposito nominativo num. D01-16-010024590 (cfr. doc. 3 di primo grado allegato
[...]
sub doc. 5 della comparsa di costituzione in appello) ovvero al pagamento in favore del CP_1
appellato della equivalente somma di Euro 100.000,00, ovvero quella diversa somma ritenuta di
3 giustizia anche nella misura da determinarsi secondo il criterio dell'e-quità, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso:
- con la rifusione integrale di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata ed appellante incidentale Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione
Nel merito ed in via incidentale:
accertato e dichiarato che il pegno oggetto di causa ha natura irregolare, nonché in accoglimento dell'appello proposto da respingere le Controparte_5
domande del e, per l'effetto, riformare integralmente la Controparte_1 Controparte_1
sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pordenone.
In ogni caso:
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_5
(già
[...] Controparte_4 Controparte_6
, per ottenere la revoca ex art. 67 L.F. dell'atto costitutivo di pegno del 25.07.2017, e la
[...]
conseguente condanna della convenuta alla restituzione del libretto di deposito nominativo ovvero al pagamento della somma complessiva di € 100.000,00.
Parte attrice deduceva che la aveva costituito in pegno a favore della Controparte_1
il saldo di € 100.000,00 derivante dal Parte_2
deposito sul libretto nominativo n. D01-16010024590 a garanzia di un fido promiscuo dinamico a revoca, utilizzabile come anticipo effetti salvo buon fine e fatture;
ciò era avvenuto in data
25.07.2017, e quindi nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza pubblicata il 07.05.2018.
4 Esponeva parte attrice che la Banca convenuta, affermandosi creditrice della fallita per l'importo di
€ 1.454.668,44, si era insinuata nel passivo del chiedendo di essere ammessa Controparte_1
per l'importo di € 1.354.668,44, previa compensazione ex artt. 53 e 56 L.F. dell'importo di €
100.000,00 depositato nel suddetto libretto n. D01-16010024590, ed in via subordinata l'ammissione in via di privilegio pignoratizio per il medesimo importo di € 100.000,00 di cui al predetto libretto nominativo e in via chirografaria per la restante somma di € 1.354.668,44.
Con decreto del 25.09.2019 il Giudice Delegato aveva ammesso il credito della Controparte_6
per € 1.454.668,44 in via chirografaria, dichiarando inammissibile la compensazione di €
[...]
100.000,00, in quanto l'obbligo di restituzione del libretto alla curatela, e non del controvalore monetario, comportava l'insussistenza del requisito di omogeneità dei crediti, nonché escludendo il privilegio pignoratizio di € 100.00,00 richiesto in via subordinata, in quanto lo stesso era inefficace ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare;
l'opposizione allo stato passivo proposta dall'istituto di credito era stata rigettata dal Tribunale, che aveva qualificato il pegno come regolare e affermato la revocabilità ex art. 67 L.F. dello stesso.
La Curatela fallimentare, deducendo la sussistenza dei presupposti per la revocatoria del pegno, aveva quindi agito chiedendo la declaratoria di inefficacia del relativo atto costitutivo del 25.07.2017 e la restituzione del libretto di deposito nominativo, ovvero, in via subordinata, del controvalore del medesimo titolo per € 100.000,00.
La si era costituita in Controparte_5
giudizio eccependo preliminarmente la litispendenza con riguardo al procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 L.F., pendente avanti alla Corte di Cassazione, ed in subordine chiedendo la sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.. Nel merito la convenuta aveva contestato la revocabilità dell'atto, qualificando il pegno come irregolare, e negato la sussistenza del requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza ex art. 67 L.F..
Nel giudizio era intervenuta volontariamente a mezzo del suo procuratore Controparte_2
quale cessionaria del credito, al fine di far accertare in via preliminare il proprio CP_3
5 difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande di inefficacia del contratto di pegno e alle conseguenti domande restitutorie e di condanna avanzate dal fallimento, nonché nel merito al fine di contestare la fondatezza delle domande attoree.
Con la sentenza impugnata il giudice aveva accolto la domanda dichiarando inefficace nei confronti del l'atto costitutivo di pegno del 25.07.2017, e per l'effetto Controparte_1
condannando la convenuta a restituire alla parte attrice il libretto di deposito nominativo n. D01-16-
010024590 emesso il 25.07.2017; Controparte_4
e erano state altresì condannate in solido tra loro a rifondere a parte attrice le Controparte_2
spese di lite.
Con riguardo all'eccepita litispendenza tra il presente giudizio e quello relativo all'opposizione allo stato passivo, il giudice aveva evidenziato che i due giudizi erano caratterizzati da un diverso petitum,
in quanto il procedimento ex art. 98 L.F. aveva ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore a partecipare alla distribuzione dell'attivo fallimentare, mentre la causa instaurata dalla Curatela aveva ad oggetto un'azione revocatoria ex art. 67 R.D. n. 267/1942.
Il giudice aveva rilevato che ai sensi dell'art. 95, comma 1, L.F. in sede di verifica dello stato passivo il curatore può eccepire l'inefficacia del titolo su cui è fondato il credito di cui il creditore chiede l'ammissione al passivo, ma trattasi di eccezione funzionale a paralizzare la pretesa del creditore istante e non di domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inefficacia del titolo con conseguenti effetti restitutori. Per i medesimi motivi il giudice aveva escluso la pregiudizialità della decisione sull'opposizione allo stato passivo.
Stante il tenore letterale del contratto, il giudice aveva qualificato il pegno oggetto di causa come pegno regolare, considerato che la banca avrebbe potuto disporre delle somme costituite in pegno solamente in caso di inosservanza degli obblighi assunti e conseguente inadempimento delle obbligazioni garantite.
Osservato che secondo il disposto dell'art. 67, comma 1, L.F., sono revocabili i pegni costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, salvo che l'altra
6 parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, il giudice aveva ritenuto sussistere i presupposti sia oggettivi che soggettivi dell'art.67 L.F., in quanto vi erano plurimi indizi di uno stato d'insolvenza della che la società convenuta, quale operatore bancario Controparte_1
qualificato, non poteva ignorare: il primo di questi era il bilancio d'esercizio della fallita chiuso al
31.12.2016, consultabile presso il Registro delle Imprese di Pordenone dal 26.05.2017; vi erano poi le segnalazioni contenute nell'archivio della Banca Centrale dei Rischi relative a numerosi crediti impagati, molti dei quali nell'ambito dei rapporti con la banca convenuta, e sconfinamenti sui vari fidi concessi dagli Istituti di credito, nei confronti dei quali si registrava un'elevata esposizione debitoria;
infine vi erano i crescenti debiti della verso l'INPS e l'Erario Controparte_1
e verso i dipendenti, nonché le notizie di stampa relative alle difficoltà economiche del gruppo
, di cui la fallita era parte. CP_1
Quanto alla posizione dell'intervenuta, il giudice aveva evidenziato che non vi era contestazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva della stessa, poiché l'obbligo restitutorio gravava sulla sola convenuta;
veniva pertanto ritenuta soccombente anche l'intervenuta CP_5 CP_2
essendo il suo intervento qualificabile come adesivo alla posizione assunta dalla convenuta
[...]
soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello Controparte_5
con sei motivi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante censurava la senenza deducendo che erroneamente il giudice aveva ritenuto che il bilancio d'esercizio evidenziasse una situazione di dissesto, e sostenendo che dal bilancio al 31.12.2016 emergevano solamente normali dinamiche collegate all'acquisto del ramo d'azienda di in concordato preventivo. Controparte_7
Secondo l'appellante l'aumento dei debiti verso gli istituti di credito, valorizzato dal giudice,
corrispondeva a meno di un milione di euro e coincideva con il mutuo chirografario concesso dalla in data 14.6.2016, che era finalizzato a garantire la liquidità necessaria a seguito dell'acquisto CP_5
del ramo d'azienda dalla procedura concordataria avvenuto il 5.5.2016; la voce Controparte_7
7 debiti verso banche era inoltre composta per metà da anticipi fattura, forma di smobilizzo dei crediti a natura ciclica con durata assai ridotta.
Secondo quanto esposto dall'appellante l'incremento dei debiti verso fornitori, passati da € 4.441.959
ad € 5.428.891, era imputabile all'acquisto e riorganizzazione del ramo d'azienda dalla procedura concordataria, mentre la diminuzione significativa dei crediti verso clienti costituiva un dato positivo,
poiché dimostrava che la società incassava con maggiore efficienza i propri crediti.
Precisava poi l'appellante che la riduzione dell'attivo circolante era del 5,17%, e quella della produzione del 6,6%, riduzioni spiegabili con la crisi del settore;
il bilancio al 31.12.2016, al contrario, evidenziava immobilizzazioni materiali per € 1.789.651 in crescita rispetto all'anno precedente, rimanenze per € 7.960.090 in crescita rispetto all'anno precedente, un utile netto di €
179.918 in crescita rispetto all'anno precedente ed un patrimonio netto di € 1.776.173 in crescita rispetto all'anno precedente, allorquando ammontava ad € 1.596.251.
Con il secondo motivo la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva affermato che lo stato di decozione potesse essere desunto dalle segnalazioni contenute nell'archivio della Centrale dei Rischi;
con riguardo ai dati desunti dalla Centrale Rischi l'appellante sosteneva che i crediti scaduti erano indicati come pagati, e solo in rari casi e per importi trascurabili risultavano impagati;
inoltre gli sconfinamenti segnalati, sempre di importo ridotto, riguardavano dati conoscibili solo dopo la costituzione del pegno, posto che gli sconfinamenti diventano conoscibili a mezzo della Centrale dei
Rischi due mesi dopo la loro verifica.
Con il terzo motivo la sentenzza veniva censurata nella parte in cui aveva affermato che lo stato di decozione potesse essere desunto da un documento, ovvero una scheda tecnica che descriveva l'esposizione di elaborato dal senza contraddittorio e Controparte_1 CP_1
tempestivamente contestato dalla Banca.
Con il quarto motivo l'appellante censurava come erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per la quale lo stato di decozione potesse essere desunto dai partitari della società, in quanto i debiti verso l'INPS, l'erario e i dipendenti erano dati elaborati dalla Curatela, che a tal fine
8 aveva utilizzato dati postumi, in particolare i partitari, di cui la non era in possesso al momento CP_5
della costituzione del pegno, tratttandosi di documentazione contabile interna alla società.
Più in generale l'appellante lamentava che il giudice si fosse fatto fuorviare dalle deduzioni della
Curatela, la quale aveva utilizzato documentazione riservata di cui era venuta a conoscenza solo dopo la dichiarazione di fallimento, a seguito delle verifiche sulla contabilità sociale.
Con il quarto motivo la sentenza di primo grado veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto che lo stato di decozione potesse essere desunto dalle notizie di stampa agli atti, posto che la Curatela
aveva richiamato articoli di stampa che riguardavano la crisi di altra società, la Controparte_7
dalla quale aveva acquistato il ramo d'azienda nell'ambito della Controparte_1
procedura di concordato preventivo;
nessuna notizia di una presunta crisi di Controparte_1
era stata pubblicata dalla stampa prima della costituzione del pegno sul libretto di deposito in
[...]
data 25.7.2017, mentre i primi articoli relativi alla crisi di tale società risalivano al gennaio 2018.
Con il sesto ed ultimo motivo l'appellante rilevava che la costituzione del pegno era antecedente alla dichiarazione di fallimento di oltre sei mesi, e che la alla data del 25.7.2017 ignorava lo stato CP_5
di decozione, poiché non vi erano protesti o procedure esecutive all'epoca a carico della società e neppure decreti ingiuntivi o ipoteche giudiziali o legali o ritardi nel pagamento.
Rilevava l'appellante che vi era un precedente pegno di euro 240.000,00 risalente al 23.8.2016 che era stato sostituito con uno di euro 100.000,00; evidenziava che se la avesse avuto anche il CP_5
minimo sentore di difficoltà della società affidata, non avrebbe ridotto la garanzia esponendosi anche alla revocatoria del nuovo pegno. Era previsto un aumento di capitale, i flussi informativi di Centrale
Rischi, Crif ef i bilanci erano tutti univocamente positivi e a tale situazione assolutamente favorevole si aggiungeva l'annunciata entrata nella compagine sociale di Friulia S.p.a., mentre la circostanza che quest'ultima non avesse sottoscritto l'aumento di capitale era un fatto sopravvenuto.
Si costituiva proponendo appello incidentale;
deduceva di essere cessionaria Controparte_2
del credito oggetto di causa e di avere conferito procura speciale alla mandataria Parte_3
.
[...]
9 L'appellata ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda restitutoria formulata dal , ma contestava che questa avesse ad oggetto un pegno regolare, rilevando Parte_4
che il pegno riguardava somme di denaro di cui ad un libretto nominativo e che pertanto doveva applicarsi l'art.1834 c.c. secondo il quale “nei depositi di una somma di danaro presso una banca,
questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla”; sosteneva che l'art.5 del contratto di pegno indicava solo il momento in cui la banca avrebbe potuto trattenere le somme.
Secondo l'appellata, trattandosi di pegno irregolare, non poteva trovare applicazione l'art.67 L.F..
Si costituiva in giudizio il rilevando quanto al primo motivo Controparte_1
di gravame che il debito verso le banche nel 2016 era aumentato di 929.943 euro, e che non era rilevante la circostanza che ciò fosse riconducibile alla concessione di un mutuo dalla stessa CP_2
Quanto all'acquisto del ramo di azienda parte appellata deduceva che Controparte_1
aveva acquisito in affitto il ramo di azienda di nel 2014, sostituendosi ad essa, e che Controparte_7
l'unico dato rilevante era l'analisi della redditività, ossia l'andamento dei ricavi rispetto a quello dei costi, che dopo il concordato della capogruppo era drasticamente peggiorato.
Evidenziava poi l'appellato l'incremento dei debiti verso i fornitori, la diminuzione dei crediti verso i clienti e la riduzione dell'attivo circolante;
deduceva che fondamentale per la determinazione dello stato di insolvenza era l'indice di liquidità immediata o secondaria, che nel caso della CP_1
era molto inferiore a uno, essendo 0,58 nel 2016; inoltre il valore della produzione era
[...]
sceso nell'ultimo anno di -2.914.735 di Euro, e la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione ammontava a ben -379.737 Euro, quindi i costi erano aumentati in modo non proporzionato rispetto alla produzione stessa.
Il Fallimento rilevava poi che il bilancio della Società al 31.12.2016, approvato dall'assemblea dei soci il 28.04.2017 e pubblicato presso il Registro delle Imprese prima della concessione del fido e della costituzione della relativa garanzia, evidenziava un evidente squilibrio finanziario, posto che i
“debiti a breve termine” ammontavano ad Euro 10.810.906 (su un indebitamento complessivo di Euro
12.304.710) quando i “crediti a breve” assommavano a soli Euro 5.551.259; a ciò si aggiungeva un
10 drastico peggioramento del margine di tesoreria (ossia la liquidità a breve + i crediti a breve – i debiti a breve).
Sosteneva parte appellata che in ogni caso l'appellante avrebbe dovuto basarsi su una situazione contabile aggiornata, attraverso l'esame delle trimestrali 2017 prima di procedere alla costituzione del pegno.
Con riguardo al secondo e terzo motivo di appello il rilevava che le segnalazioni relative CP_1
ai crediti impagati, tutte antecedenti la costituzione del pegno, solo tra gennaio e marzo 2017
Contr superavano i 50 mila Euro e molte di esse riguardavano proprio rapporti con la stessa;
inoltre dal mese di febbraio 2016 e poi per buona parte del 2017 numerosissimi erano altresì gli sconfinamenti con i vari istituti di credito e con la stessa Banca appellante (nei dodici mesi precedenti
Contr vi erano crediti impagati con per 113.000 euro).
Evidenziava il di avere dimesso in primo grado una relazione tecnica che descriveva in CP_1
dettaglio l'esposizione della nei confronti della appellante e dalla quale risultava CP_1 CP_5
che le aperture di credito fossero quasi tutte interamente utilizzate e che al 31.5.2017 l'esposizione
Contr verso la era di euro 1.022.172,00. Quanto alle contestazioni su tale relazione tecnica, osservava l'appellato che se la non avesse concordato con i dati risultanti dall'allegata scheda tecnica, CP_5
avrebbe dovuto nello specifico contestarli, oppure fornire al riguardo una
contro
-relazione, ovvero invocare una c.t.u. che facesse chiarezza in merito.
Contr Quanto al quarto motivo osservava l'appellato che la opera nel territorio e doveva essere a conoscenza delle difficoltà della società anche nel far fronte al pagamento degli stipendi ai dipendenti.
Quanto al quinto motivo, rilevava che gli articoli di stampa si riferivano alla ma Controparte_7
questa era il cliente principale della ed era riconducibile alla stessa famiglia. Controparte_1
Con riguardo all'appello incidentale proposto da sosteneva che si tratta di pegno CP_2
Contr regolare, come ritenuto anche dall'appellante , e che ciò risulta dall'art.5 del contratto (secondo cui la poteva utilizzare i titoli costituiti in pegno solo in caso di inadempimento delle CP_5
11 obbligazioni garantite), ed anche dalla clausola che consentiva al debitore di sostituire con altri valori le somme inizialmente costituite in pegno.
***
1. L'appello principale e quello incidentale non possono trovare accoglimento.
1.1 Si deve anzitutto evidenziare che la Corte di Cassazione si è nelle more pronunciata con riguardo all'opposizione allo stato passivo, dichiarando inammissibile il ricorso perché
relativo a questioni di merito.
2. Esaminando poi l'appello incidentale dell'intervenuta, il pegno deve essere qualificato come pegno regolare, circostanza peraltro pacifica tra le altre parti in causa.
Secondo Cass.n. 24137/2018 “Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le
somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè
in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza
dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi
disponendo dei titoli ricevuti in pegno”.
Cass.n.16618/2016 ha affermato che “il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore
della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita
alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento
di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non
acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché,
difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una
corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente
all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a
revocatoria fallimentare”.
Nel caso di specie l'art.5 dell'atto di costituzione di pegno prevedeva che solo in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la banca potesse utilizzare il saldo di conto corrente costituto in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite;
l'art.1 prevedeva inoltre
12 la possibilità, con il consenso della banca, di acquisire somme o altri valori in sostituzione delle somme inizialmente depositate;
entrambe tali pattuizioni sono incompatibili con l'acquisizione della proprietà delle somme oggetto di pegno da parte della banca.
3. Con riguardo ai motivi dell'appello principale, si deve rilevare che questi concernono i singoli indici di insolvenza individuati dal primo giudice nella sentenza impugnata.
La valutazione circa tali indici e la conseguente conoscibilità da parte dell'appellante dello stato di insolvenza della società deve essere invece effettuata complessivamente e a tal fine può farsi ricorso anche a presunzioni.
Cass.Ord.n.27070/2022 ha affermato che “in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67,
comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza
da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli
elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione
complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente
non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello
specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di
contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei
presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali
il terzo si sia concretamente trovato ad operare”.
Secondo Cass.Ord.n.13445/23 “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere
della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto
mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati
necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il
giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata
anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato
concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del
debitore”.
13 Si può convenire con quanto dedotto dall'appellante con il quarto motivo di appello, ovvero l'impossibilità di considerare a tal fine i dati desunti dai partitari della società (crediti verso l'INPS,
l'Erario e i dipendenti) in quanto la non poteva avere accesso ad essi. CP_5
Con riguardo al quinto motivo può ugualmente convenirsi sul fatto che le notizie apparse sulla stampa, relative alla potessero ingenerare dei sospetti, ma certamente ad esse non Controparte_7
può attribuirsi un valore oggettivo, ed in ogni modo le stesse si riferivano al Gruppo.
4. A diversa conclusione deve invece giungersi con riguardo ai primi tre motivi di appello.
In particolare quanto al primo motivo, secondo l'appellante i dati desumibili dal bilancio dovrebbero essere valutati anche alla luce del fatto che nel 2016 vi era stato l'acquisto del ramo di azienda dal concordato preventivo di e una certa esposizione dell'azienda era per questo Controparte_7
motivo giustificabile;
in particolare a tale operazione sarebbe riconducibile, oltre alla concessione del mutuo chirografario in data 14.6.2016, l'incremento dei debiti verso i fornitori, passati da euro
4.441.959 ad euro 5.428.891, mentre la riduzione dell'attivo circolante, come la diminuzione del volume d'affari, sarebbero giustificabili in un periodo di crisi economica.
Si osserva tuttavia che le ragioni imprenditoriali che hanno portato all'insorgere della situazione rappresentata nel bilancio sono conseguenti a strategie aziendali, ma non modificano la necessità per la banca di operare un'attenta analisi del merito creditizio, ancorata a dati certi quali quelli desumibili dai bilanci e dalle situazioni contabili disponibili.
L'operazione di acquisto, con conseguente rilevante esborso finanziario, compiuta da CP_1
come osservato dall'appellante, avrebbe al contrario richiesto da parte dell'istituto di
[...]
credito una maggiore attenzione alla situazione economico-finanziaria della società; il ramo di azienda era stato infatti acquisito da una società in crisi, sottoposta a procedura concorsuale, e che era peraltro cliente della CP_1 Controparte_1
Cass.sent.n.17208/2014 ha affermato che “in tema di azione revocatoria fallimentare, la qualità di
operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova
dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed
14 avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività. Ne consegue che la
"scientia decoctionis" della prima non può escludersi solo perchè, in sede di concessione o di rinnovo
di un fido, abbia effettuato un qualunque esame dei bilanci della correntista poi fallita, concluso con
la mera affermazione della sua solvibilità, dovendosi, piuttosto, verificare - per scongiurare analisi
funzionali non all'accertamento della solvibilità del cliente, ma alla protezione della stessa banca da
eventuali revocatorie - se sia stato svolto un esame critico ed attento della effettività, della coerenza
e della congruità delle singole voci esposte nei bilanci, e se i criteri di giudizio in concreto utilizzati
corrispondano o meno alla prassi degli istituti nella concessione del credito”.
Quanto al secondo motivo, ovvero i dati risultanti dalla Centrale Rischi, l'appellato ha evidenziato che dall'analisi di essi emergevano criticità, costituite dall'integrale utilizzo dei fidi a revoca o a scadenza concessi dagli istituti di credito, dalle segnalazioni relative a crediti impagati, anche nei rapporti con la stessa banca appellante, e dagli sconfinamenti con vari istituti di credito, inclusa la
Contr
appellante.
Con riguardo poi al terzo motivo, afferma l'appellante che lo stato di decozione non può essere desunto da un documento elaborato dalla Curatela del fallimento in assenza di contraddittorio;
il riferimento è alla scheda tecnica doc.41 attoreo che descriveva in dettaglio l'esposizione della nei confronti dell'Istituto bancario convenuto. Controparte_1
Parte attrice aveva dedotto al riguardo che il documento era stato redatto considerando le varie linee di credito accordate dalla in una visione del rapporto banca-cliente unitaria e riordinate CP_2
secondo il criterio basato sulla effettiva disponibilità delle somme riportate nell'estratto conto,
utilizzando, a seconda dell'operazione considerata, la “data contabile” o la “data valuta”. Il
aveva dedotto che in tal modo era stato possibile ricostruire l'esposizione complessiva CP_1
della società fallita nei confronti della durante tutto il 2017, ed evidenziava che nella prima CP_5
metà del 2017 l'esposizione complessiva della società nei confronti della convenuta CP_5
continuava ad aumentare di mese in mese fino al 31.05.2017, dove raggiungeva l'importo di Euro
1.022.172,01; nei mesi successivi la tendenza era stata quella di andare a ridurre tale esposizione ad
15 eccezione del mese di settembre dove, probabilmente per effetto della pausa estiva, l'esposizione tornava ai livelli di maggio;
la tendenza a rientrare della Banca proseguiva in modo costante nei mesi successivi.
La scheda tecnica era stata oggetto di contestazione da parte della convenuta in quanto documento di provenienza unilaterale, dichiarando la di non accettare il contraddittorio su tale documento. CP_5
Si osserva tuttavia che i dati riportati in tale documento si assumono essere stati tratti da dati della stessa la quale tuttavia non li ha mai confutati nel merito, come invece avrebbe potuto essendo CP_5
questi suoi dati interni.
Quanto poi al sesto motivo di gravame, ovvero alla circostanza che vi fosse stata una riduzione dell'ammontare del pegno rispetto al precedente, risalente al 23.8.2016, la Curatela ha replicato osservando che tale operazione contabile costituirebbe indice di consapevolezza da parte della Banca
dello stato di insolvenza della società, posto che era stato sostituito un fido “a scadenza” con uno “ a revoca” e quindi con facoltà di sciogliersi ad nutum in qualsiasi momento.
Quanto poi alla dedotta manifestazione di interesse da parte di non risulta che la stessa CP_8
si fosse concretizzata in alcun atto ufficiale.
5. Con riguardo alla consapevolezza dello stato di insolvenza da parte dell'appellante, si richiamano anzitutto alcuni principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo Cass. Sez. I civ., 19 settembre 2024, n. 25166 ”In tema di revocatoria fallimentare, l'onere
della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di
conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente
negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere
assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di
insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in
essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria
16 prudenza e avvedutezza, che, l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio
dell'impresa”.
Cass.Ord.n.30252/ del 25.11.2024 ha successivamente affermato che “posta la presunzione iuris
tantum di scientia decoctionis del convenuto in revocatoria, sul quale grava pertanto l'onere di
provare la cd. inscientia decoctionis, anche eventuali dubbi sull'ignoranza dell'insolvenza da parte
del convenuto medesimo, in esito all'esame delle prove da questi offerte, o comunque acquisite agli
atti, vanno risolti in suo danno (Cass. 12568/23019, 17286/2014, 1169/1980), tenuto conto di quanto
anche da ultimo ribadito (Cass.25166/2024) sul contenuto non meramente negativo del citato onere
della prova, che va assolto dimostrando che, all'epoca dell'atto, «sussistevano circostanze tali da
far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in
una situazione normale di esercizio dell'impresa”.
6. Per i motivi esposti l'appello principale e l'appello incidentale devono essere respinti, e l'appellante e l'appellante incidentale devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato liquidate Controparte_1
secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause di valore indeterminabile, in considerazione della soccombenza.
Quanto alle spese tra e e Controparte_5 Controparte_4 [...]
le stesse vengono interamente compensate posto che la Banca non ha aderito alle tesi CP_2
dell'interveniente circa la natura irregolare del pegno.
Sussistono in capo all'appellante e all'appellante incidentale i presupposti di cui all'art.13, comma 1
quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
e nei confronti di Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1
e e per essa la mandataria così provvede:
[...] Controparte_2 CP_3
17 rigetta l'appello principale proposto da e Controparte_5 CP_4
[...]
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
condanna l'appellante e Controparte_4 [...]
al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato CP_2
che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre Controparte_1
al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
compensa interamente le spese di lite tra Controparte_4
[...] Controparte_2
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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