TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6036/2024 cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 6489/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 om. in Caserta (CE) alla Via Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e CP_1 ano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/08/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6489/2022 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell' deducendo che gli stati CP_1 patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richies Concludeva pertanto chiedendo di “1) Dichiarare che la ricorrente è bisognevole di assistenza continua e portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, Legge 104/92 con diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co.3, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziale;
2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente l'indennità di accompagnamento ed CP_1
i i della L. 104/92 co. 3 art. 3 dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Rinviata per discussione all'odierna udienza, la causa, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10/07/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 26/07/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 19/08/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che lo stesso non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, con particolare riferimento alla patologia neurologica, nonché la documentazione offerta, lamentando altresì la mancata somministrazione dei test ADL, IADL e MMSE, e la mancata valutazione di quelli in atti. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ctu, all'esito dell'esame obiettivo e tenuto conto della documentazione medica, riteneva parte ricorrente affetta da “Esiti di intervento per K vescicale trattato con TURV e cistectomia 2 radicale (2022) con attuale urostomia dx;
Diabete mellito tipo 2 in trattamento senza menzione di complicanze;
Ipertensione arteriosa”, e così concludeva, riconoscendo parte ricorrente “"Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%" senza necessità di accompagnamento, dalla data della visita peritale del 22/09/2023. Sempre per i medesimi motivi, la ricorrente non dipendendo ancora totalmente dai familiari, nè per le problematiche motorie, nè per quelle neurologiche, la si può considerare portatore di handicap secondo l'art. 3 comma 1 Legge 104/92, in quanto le patologie da cui è affetta non comportano, allo stato, la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (come già indicato dalla CML dell' ”. CP_1
Ed invero, nell'elaborato, all'esito dell'esame obiettivo e alla luce della documentazione prodotta, il CTU rilevava “Nel caso in esame l'indagine clinico/obiettiva eseguito sul periziato nonché dalle informazioni raccolte nel corso della visita medico-legale emerge una situazione clinica tale da 1) non compromettere l'espletamento dei quotidiani atti di vita in modo autonomo in quanto l'esame obiettivo ha posto in evidenza un profilo neurologico sostanzialmente non compromesso atteso che la paziente si è mostrata al colloquio lucida, orientata nel tempo e nello spazio, con eloquio nella norma, rievocazione regolare di episodi di vita a breve, medio e lungo termine. E con vista e udito utili. Sotto 2) l'aspetto funzionale e della impossibilità alla deambulazione autonoma le capacità di spostamento e di coordinazione motoria, obiettivate nel corso dell'accesso peritale, si sono rilevate conservate e senza riscontro, se non nelle escursioni articolari più estreme, di rilevanti impacci motori tali da renderla impossibile senza l'aiuto di terzi. Il colloquio con l'istante ha consentito di raccogliere informazioni dallo stesso nonché di valutare un soggetto lucido, buon orientamento nel t/s, con discrete capacità cognitive, attività deambulatoria autonoma seppur cautelata, nell'ambito della seduta, dall'ausilio di bastone, tono-trofismo conservato ai 4 arti e con conservate autonomie nelle attività di vita quotidiana. La lettura della documentazione in atti non propende per un quadro divergente da quanto obiettivato salvo che, rispetto a quanto già visionato e preso in considerazione dalla CML nella seduta del maggio 2022, vi è a carico dell'apparato uro-genitale CP_1
l'effettuazione per neoformazione vescicale di un intervento chirurgico di cistectomia radicale con urostomia laterale ed utilizzo di sacca (cfr relazione di dimissione Istituto Nazionale Tumori Pascale del 24/05/2022). Sotto tale profilo, allo stato, le conservate autonomie personali sono altresì confermate dalla assenza di certificazione sanitaria comprovante un indice di Karnofsky compromesso”. Con riferimento alle doglianze formulate in ricorso, si osserva in primo luogo l'irrilevanza della mancata somministrazione alla parte ricorrente dei test ADL, IADL ed MMSE, trattandosi di strumenti non dotati, in ambito medico-legale, di un valore assoluto al fine di determinare l'autonomia o meno di un individuo;
i predetti test – che, tra l'altro, prevedono che sia di norma lo stesso paziente a rispondere alle domande in ordine alla propria capacità di svolgere talune attività – non consentono di prescindere, a parere del giudicante, dall'esito dell'esame obiettivo espletato dal consulente, e dunque dei rilievi dallo stesso direttamente effettuati nel corso della visita. Per le medesime considerazioni, non inficia la validità dell'elaborato peritale il mancato riferimento, nello stesso, alla compromissione delle ADL e IADL – i cui test, tra l'altro, non sono prodotti - rilevata nella consulenza geriatrica del 2022, in considerazione dell'esame obiettivo, che rilevava
“un profilo neurologico sostanzialmente non compromesso atteso che la paziente si è mostrata al colloquio lucida, orientata nel tempo e nello spazio, con eloquio nella norma, rievocazione regolare di episodi di vita a breve, medio e lungo termine”. Sebbene la relazione geriatrica del 04/10/2022 evidenzi una paziente “disorientata nel tempo”, non può non rilevarsi che il medesimo documento rileva come la ricorrente appaia “vigile, 3 collaborante”, disorientata “solo parzialmente nello spazio”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo, non può escludersi che quella riscontrata dallo specialista fosse una condizione transeunte, in assenza altresì di documentazione successiva che evidenzi, sotto tale profilo, un aggravamento non episodico della dedotta patologia e delle condizioni neurologiche dell'istante. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla certificazione medica di formazione successiva versata in atti (cfr., in particolare, visita neurologica del 11/02/2025): la stessa non appare idonea ad inficiare la validità del giudizio maturato dal ctu all'esito dell'esame obiettivo, in quanto non attesta la sussistenza di una condizione di impossibilità nella deambulazione o nel compimento degli atti della vita quotidiana, da individuarsi sulla scorta dei criteri delineati dalla Suprema Corte. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento peritale appare necessario. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. Il ricorso pertanto va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6036/2024 cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 6489/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 om. in Caserta (CE) alla Via Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e CP_1 ano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/08/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6489/2022 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell' deducendo che gli stati CP_1 patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richies Concludeva pertanto chiedendo di “1) Dichiarare che la ricorrente è bisognevole di assistenza continua e portatore di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, Legge 104/92 con diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co.3, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziale;
2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente l'indennità di accompagnamento ed CP_1
i i della L. 104/92 co. 3 art. 3 dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Rinviata per discussione all'odierna udienza, la causa, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 10/07/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 26/07/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 19/08/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che lo stesso non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, con particolare riferimento alla patologia neurologica, nonché la documentazione offerta, lamentando altresì la mancata somministrazione dei test ADL, IADL e MMSE, e la mancata valutazione di quelli in atti. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, si osserva quanto segue. Il ctu, all'esito dell'esame obiettivo e tenuto conto della documentazione medica, riteneva parte ricorrente affetta da “Esiti di intervento per K vescicale trattato con TURV e cistectomia 2 radicale (2022) con attuale urostomia dx;
Diabete mellito tipo 2 in trattamento senza menzione di complicanze;
Ipertensione arteriosa”, e così concludeva, riconoscendo parte ricorrente “"Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%" senza necessità di accompagnamento, dalla data della visita peritale del 22/09/2023. Sempre per i medesimi motivi, la ricorrente non dipendendo ancora totalmente dai familiari, nè per le problematiche motorie, nè per quelle neurologiche, la si può considerare portatore di handicap secondo l'art. 3 comma 1 Legge 104/92, in quanto le patologie da cui è affetta non comportano, allo stato, la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (come già indicato dalla CML dell' ”. CP_1
Ed invero, nell'elaborato, all'esito dell'esame obiettivo e alla luce della documentazione prodotta, il CTU rilevava “Nel caso in esame l'indagine clinico/obiettiva eseguito sul periziato nonché dalle informazioni raccolte nel corso della visita medico-legale emerge una situazione clinica tale da 1) non compromettere l'espletamento dei quotidiani atti di vita in modo autonomo in quanto l'esame obiettivo ha posto in evidenza un profilo neurologico sostanzialmente non compromesso atteso che la paziente si è mostrata al colloquio lucida, orientata nel tempo e nello spazio, con eloquio nella norma, rievocazione regolare di episodi di vita a breve, medio e lungo termine. E con vista e udito utili. Sotto 2) l'aspetto funzionale e della impossibilità alla deambulazione autonoma le capacità di spostamento e di coordinazione motoria, obiettivate nel corso dell'accesso peritale, si sono rilevate conservate e senza riscontro, se non nelle escursioni articolari più estreme, di rilevanti impacci motori tali da renderla impossibile senza l'aiuto di terzi. Il colloquio con l'istante ha consentito di raccogliere informazioni dallo stesso nonché di valutare un soggetto lucido, buon orientamento nel t/s, con discrete capacità cognitive, attività deambulatoria autonoma seppur cautelata, nell'ambito della seduta, dall'ausilio di bastone, tono-trofismo conservato ai 4 arti e con conservate autonomie nelle attività di vita quotidiana. La lettura della documentazione in atti non propende per un quadro divergente da quanto obiettivato salvo che, rispetto a quanto già visionato e preso in considerazione dalla CML nella seduta del maggio 2022, vi è a carico dell'apparato uro-genitale CP_1
l'effettuazione per neoformazione vescicale di un intervento chirurgico di cistectomia radicale con urostomia laterale ed utilizzo di sacca (cfr relazione di dimissione Istituto Nazionale Tumori Pascale del 24/05/2022). Sotto tale profilo, allo stato, le conservate autonomie personali sono altresì confermate dalla assenza di certificazione sanitaria comprovante un indice di Karnofsky compromesso”. Con riferimento alle doglianze formulate in ricorso, si osserva in primo luogo l'irrilevanza della mancata somministrazione alla parte ricorrente dei test ADL, IADL ed MMSE, trattandosi di strumenti non dotati, in ambito medico-legale, di un valore assoluto al fine di determinare l'autonomia o meno di un individuo;
i predetti test – che, tra l'altro, prevedono che sia di norma lo stesso paziente a rispondere alle domande in ordine alla propria capacità di svolgere talune attività – non consentono di prescindere, a parere del giudicante, dall'esito dell'esame obiettivo espletato dal consulente, e dunque dei rilievi dallo stesso direttamente effettuati nel corso della visita. Per le medesime considerazioni, non inficia la validità dell'elaborato peritale il mancato riferimento, nello stesso, alla compromissione delle ADL e IADL – i cui test, tra l'altro, non sono prodotti - rilevata nella consulenza geriatrica del 2022, in considerazione dell'esame obiettivo, che rilevava
“un profilo neurologico sostanzialmente non compromesso atteso che la paziente si è mostrata al colloquio lucida, orientata nel tempo e nello spazio, con eloquio nella norma, rievocazione regolare di episodi di vita a breve, medio e lungo termine”. Sebbene la relazione geriatrica del 04/10/2022 evidenzi una paziente “disorientata nel tempo”, non può non rilevarsi che il medesimo documento rileva come la ricorrente appaia “vigile, 3 collaborante”, disorientata “solo parzialmente nello spazio”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo, non può escludersi che quella riscontrata dallo specialista fosse una condizione transeunte, in assenza altresì di documentazione successiva che evidenzi, sotto tale profilo, un aggravamento non episodico della dedotta patologia e delle condizioni neurologiche dell'istante. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla certificazione medica di formazione successiva versata in atti (cfr., in particolare, visita neurologica del 11/02/2025): la stessa non appare idonea ad inficiare la validità del giudizio maturato dal ctu all'esito dell'esame obiettivo, in quanto non attesta la sussistenza di una condizione di impossibilità nella deambulazione o nel compimento degli atti della vita quotidiana, da individuarsi sulla scorta dei criteri delineati dalla Suprema Corte. Ebbene, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Pertanto, alla luce dell'esame obiettivo effettuato dal consulente, ed in assenza di puntuali deduzioni della parte in ordine ad un'impossibilità, e non mera difficoltà, nella deambulazione o nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, alcun approfondimento peritale appare necessario. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene. Il ricorso pertanto va rigettato. Nulla per le spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
5