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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 94 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. MIRACOLA MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/01/2022, il Sig. ha adito Parte_1 questo Tribunale per ottenere la condanna dell' – quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia ex L. n. 297/1982 e D.Lgs. n. 80/1992 – al pagamento del TFR (€
15.149,97) e delle ultime tre mensilità (€ 4.924,25) maturate presso la CP_2
(già . Ha documentato: il rapporto di lavoro (1981–2002; 2004– CP_3
2005), il giudizio lavoristico definito con sentenza n. 78/2017 di condanna della datrice, i plurimi tentativi esecutivi infruttuosi, la dichiarazione di fallimento n.
5/2019 del datore, l'ammissione al passivo per gli importi sopra indicati e la successiva chiusura della procedura ex art. 102 L. Fall. per previsione di insufficiente realizzo;
quindi la domanda al Fondo (1.9.2020) e il ricorso amministrativo (30.3.2021), rimasti senza esito. L è rimasto contumace. CP_1 All'udienza fissata con trattazione scritta il ricorrente ha insistito per l'accoglimento, richiedendo capitale, interessi legali e rivalutazione ex art. 429, co. 3, c.p.c., oltre spese.
DIRITTO
L'intervento del Fondo di garanzia per TFR e ultime tre mensilità è disciplinato dagli artt. 1–2 D.Lgs. n. 80/1992 e art. 2 L. n. 297/1982. Quando il datore è assoggettato a procedura concorsuale, è richiesto l'accertamento del credito
(tipicamente mediante ammissione allo stato passivo) e la cessazione del rapporto;
quando la verifica del passivo non si svolge per art. 102 L. Fall., è sufficiente la prova alternativa dell'infruttuosità dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 2, co.
5, L. n. 297/1982. Ciò è ribadito da , circ. n. 32 del 4.3.2010, emanata CP_1 proprio per coordinare la riforma dell'art. 102 L. Fall. con le garanzie del Fondo.
( ) CP_1
Nel caso in esame risultano: (i) ammissione al passivo per TFR e ultime tre mensilità; (ii) chiusura ex art. 102 L. Fall.; (iii) plurime esecuzioni infruttuose già esperite dal ricorrente. Tali elementi integrano i requisiti legali.
La giurisprudenza conferma che la mancata verifica del passivo ex art. 102 L.
Fall. non preclude l'accesso al Fondo, potendo il lavoratore avvalersi del canale alternativo di cui all'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982 (tra le altre, App. Brescia,
17.11.2010; conformi Trib. Monza 12.2.2019).
Una volta accertato il credito del lavoratore nei confronti del datore insolvente,
l' subentra ex lege e, in linea di principio, non può rimettere in discussione CP_1
“an” e “quantum” già cristallizzati (Cass. 13.11.2014, n. 24231; v. pure SS.UU.
3.10.2002, n. 14220, sulla natura dell'obbligazione del Fondo come sostitutiva del debito datoriale).
(Teniamo presente che, in altri arresti, la S.C. ha puntualizzato che l'ammissione al passivo non opera meccanicamente quando residuino questioni esterne al titolo, ma nel caso in atti non emergono profili ostativi specifici dedotti dall' , CP_1 rimasto contumace).
Il credito retributivo per le ultime tre mensilità rientra nell'ambito oggettivo del
D.Lgs. n. 80/1992; è sufficiente che si tratti delle ultime tre mensilità del rapporto
(qui: ottobre–dicembre 2002), come da ammissione allo stato passivo. La tutela è coerente con la Direttiva 2008/94/CE, che impone agli Stati membri di garantire i crediti dei lavoratori in caso d'insolvenza.
I crediti verso il Fondo conservano la radice retributiva e, pertanto, si applica l'art. 429, co. 3, c.p.c. (interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo); il relativo cumulo non è escluso dalla L. n. 412/1991, art. 16, co. 6, per come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (in coerenza con SS.UU. n.
14220/2002 e successiva giurisprudenza di merito).
Nel fascicolo è allegata la sentenza di questo Tribunale n. 1948/2023 (proc. n.
2177/2022 R.G., lavoratore ), relativa ad analoga posizione di ex Persona_1 dipendente che ha riconosciuto tanto TFR quanto ultime tre mensilità CP_2
a carico del Fondo: precedente che, per omogeneità fattuale, rafforza la soluzione accolta.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, accertati tutti i presupposti per l'intervento sostitutivo del Fondo e in assenza di specifiche contestazioni dell' , il ricorso è CP_4 fondato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del Sig. Parte_1
a conseguire dall' – Fondo di Garanzia: CP_1
o € 15.149,97 a titolo di TFR;
o € 4.924,25 a titolo di retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto;
per complessivi € 20.074,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c. dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in favore del Sig. delle somme di cui sopra, Parte_1 oltre agli accessori come liquidati, nonché alle spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per compensi, , oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3. Dà atto che l'Amministrazione è rimasta contumace. Così deciso in Patti 21/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo