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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11178 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa RI CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 33985/2024 promossa da:
P.I.: , corrente in Roma, via Salaria n. 1268, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro SA e dall'avv.
ST SA NA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, via Dominutti n.
20, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281- decies e undecies c.p.c.
RICORRENTE contro
, , con sede legale in Rotmoosstr. 23, 88131 Lindau (GER), in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ewald Rottensteiner ed elettivamente domiciliata in Bolzano, (BZ), via Sernesi 34, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta nel procedimento R.G. 33985/2024
RESISTENTE
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “aderisce alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte e chiede la concessione di un termine per la riassunzione del giudizio. Si oppone alla richiesta di condanna alle spese”
PARTE RESISTENTE: “si riporta alla memoria di costituzione e chiede la condanna della controparte alle spese legali.” Con la comparsa di risposta la parte resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, in via preliminare:
1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione - la propria incompetenza territoriale a favore dell'Amtsgericht di Lindau – Germania, in quanto le parti hanno contrattualmente stabilito il Foro esclusivo quale sede dell'acquirente; pagina 1 di 4 sempre in via preliminare in subordine
2. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 12 reg. (UE) 2020/1784 con conseguente dichiarazione di nullità della citazione;
nel merito il rigetto ed in via riconvenzionale
3. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti in data 01.04.2023 per effetto della risoluzione notificata alla in data 21.11.2023, e Parte_1 in ogni caso
4. condannare la alle spese di questo giudizio” Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31.7.2024 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, agiva in giudizio avanti all'intestato Tribunale avverso la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:
- che il 31.3.2023 aveva sottoscritto per conto della società la proposta Parte_2 CP_1
d'acquisto dell'autovettura Rolls Royce modello Ghost 2016, telaio SCA664S06GUX42071, targata
FF000KZ, per il prezzo complessivo di € 168.000,00, al netto dell'IVA;
- che, al momento della sottoscrizione della proposta, era stata versata la caparra confirmatoria di €
20.000,00, con l'accordo che la consegna del veicolo sarebbe dovuta avvenire entro aprile 2023, salva la tolleranza prevista dall'art.
2.2 delle “Condizioni generali di compravendita”;
- che il 13.04.2023 il aveva inviato a mezzo posta elettronica la copia dei bonifici effettuati per Pt_2 il pagamento del saldo della vettura e la aveva emesso fatture a favore della Parte_1 per complessivi € 204.960,00; CP_1
- che, contrariamente agli accordi, nessuno per conto della resistente si era presentato il giorno concordato per ritirare il veicolo e neanche i giorni successivi, quindi, il successivo 21.11.2023, la aveva ricevuto dall'Avv. Ewald Rottensteiner una comunicazione inviata a Parte_1 mezzo pec, con cui la Società aveva comunicato il recesso dal contratto e aveva chiesto il CP_1 rimborso di quanto versato ed il 18.12.2023 la ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso comunicato dalla controparte.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva accertarsi la validità e l'efficacia del contratto inter partes stipulato in data 31.3.2023 e che la vettura Rolls Royce Modello telaio Parte_3
SCA664S06GUX42071, era, pertanto, di proprietà della CP_1
2.- Con comparsa depositata il 14.2.2025 si costituiva in giudizio la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale di Lindau (Germania), in applicazione dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di vendita inter partes, secondo cui, sotto la rubrica “Legge Applicabile. Foro competente”, al punto 9.1 “I contratti di compravendita di autoveicoli / motoveicoli fra il Venditore e pagina 2 di 4 l'Acquirente sono regolati e devono essere interpretati secondo le norme del diritto della Repubblica
Italiana. Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Acquirente”.
La convenuta eccepiva, altresì, la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che l'autovettura per cui è causa, sino alla comunicazione di risoluzione del contratto, non era stata consegnata, sicché la venditrice si era resa inadempiente, con conseguente facoltà dell'acquirente di risolvere il contratto ai sensi dell'art.
2.2 delle condizioni generali del contratto.
3. - All'udienza del 24.2.2025 la ricorrente aderiva all'avversa eccezione di “incompetenza”, ma si opponeva all'avversa richiesta di condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
4.- L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano sollevata dalla resistente è fondata.
Invero, in forza della clausola contrattuale n.
9.1 delle “condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW”, richiamate alla lettera D del contratto stipulato tra le parti, rubricata
“Legge Applicabile. Foro competente”, “Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e
Venditore in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Acquirente”.
Ebbene, a prescindere dall'adesione della ricorrente all'avversa eccezione di “incompetenza”, trattandosi di ufficio giudiziario tedesco si risolve in una eccezione di giurisdizione e non è previsto in materia di giurisdizione l'effetto vincolante dell'adesione della parte attrice avversa eccezione, come statuito invece in materia di competenza derogabile dall'art. 38 c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito è meritevole di accoglimento, considerato:
- che la società acquirente, ha sede in Germania e che il criterio generale di definizione CP_1 dei confini della giurisdizione italiana (c.d. criterio di collegamento) è quello del domicilio o residenza in del convenuto, sia se il convenuto è cittadino europeo (artt. 4 e 5 Reg. 1215/2012/CE), sia se è Pt_1 cittadino di altri Paesi extracomunitari (art. 3 L. n. 218/1995);
- che il foro competente a decidere sulle controversie concernenti la vendita internazionale di beni mobili fra soggetti residenti nell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 7, par. 1, lettera b), del Regolamento
n. 1215/2012, coincide con il luogo di consegna della merce;
- che le parti hanno concordato quale foro competente quello dell'acquirente, quindi il giudice tedesco.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, con assorbimento dell'eccezione di nullità della notifica sollevata da parte resistente. pagina 3 di 4 Sussistono giusti motivi, stante la condotta processuale dell'attrice, che all'udienza del 24.2.2025 ha aderito all'avversa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà, dovendosi porre la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della in base al principio della soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 3385/2024 tra le società e in persona dei Parte_1 CP_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale di Lindau
(Germania);
- COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura della metà e CO l'attrice a rifondere alla convenuta la residua parte, che liquida in € 2.500,00, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA nella misura di legge.
Roma, li 23/07/2025.
Il Giudice
RI CA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa RI CA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 33985/2024 promossa da:
P.I.: , corrente in Roma, via Salaria n. 1268, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro SA e dall'avv.
ST SA NA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, via Dominutti n.
20, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281- decies e undecies c.p.c.
RICORRENTE contro
, , con sede legale in Rotmoosstr. 23, 88131 Lindau (GER), in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ewald Rottensteiner ed elettivamente domiciliata in Bolzano, (BZ), via Sernesi 34, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta nel procedimento R.G. 33985/2024
RESISTENTE
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “aderisce alla eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte e chiede la concessione di un termine per la riassunzione del giudizio. Si oppone alla richiesta di condanna alle spese”
PARTE RESISTENTE: “si riporta alla memoria di costituzione e chiede la condanna della controparte alle spese legali.” Con la comparsa di risposta la parte resistente ha concluso come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, in via preliminare:
1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione - la propria incompetenza territoriale a favore dell'Amtsgericht di Lindau – Germania, in quanto le parti hanno contrattualmente stabilito il Foro esclusivo quale sede dell'acquirente; pagina 1 di 4 sempre in via preliminare in subordine
2. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 12 reg. (UE) 2020/1784 con conseguente dichiarazione di nullità della citazione;
nel merito il rigetto ed in via riconvenzionale
3. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto concluso tra le parti in data 01.04.2023 per effetto della risoluzione notificata alla in data 21.11.2023, e Parte_1 in ogni caso
4. condannare la alle spese di questo giudizio” Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 31.7.2024 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, agiva in giudizio avanti all'intestato Tribunale avverso la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:
- che il 31.3.2023 aveva sottoscritto per conto della società la proposta Parte_2 CP_1
d'acquisto dell'autovettura Rolls Royce modello Ghost 2016, telaio SCA664S06GUX42071, targata
FF000KZ, per il prezzo complessivo di € 168.000,00, al netto dell'IVA;
- che, al momento della sottoscrizione della proposta, era stata versata la caparra confirmatoria di €
20.000,00, con l'accordo che la consegna del veicolo sarebbe dovuta avvenire entro aprile 2023, salva la tolleranza prevista dall'art.
2.2 delle “Condizioni generali di compravendita”;
- che il 13.04.2023 il aveva inviato a mezzo posta elettronica la copia dei bonifici effettuati per Pt_2 il pagamento del saldo della vettura e la aveva emesso fatture a favore della Parte_1 per complessivi € 204.960,00; CP_1
- che, contrariamente agli accordi, nessuno per conto della resistente si era presentato il giorno concordato per ritirare il veicolo e neanche i giorni successivi, quindi, il successivo 21.11.2023, la aveva ricevuto dall'Avv. Ewald Rottensteiner una comunicazione inviata a Parte_1 mezzo pec, con cui la Società aveva comunicato il recesso dal contratto e aveva chiesto il CP_1 rimborso di quanto versato ed il 18.12.2023 la ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso comunicato dalla controparte.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva accertarsi la validità e l'efficacia del contratto inter partes stipulato in data 31.3.2023 e che la vettura Rolls Royce Modello telaio Parte_3
SCA664S06GUX42071, era, pertanto, di proprietà della CP_1
2.- Con comparsa depositata il 14.2.2025 si costituiva in giudizio la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale di Lindau (Germania), in applicazione dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di vendita inter partes, secondo cui, sotto la rubrica “Legge Applicabile. Foro competente”, al punto 9.1 “I contratti di compravendita di autoveicoli / motoveicoli fra il Venditore e pagina 2 di 4 l'Acquirente sono regolati e devono essere interpretati secondo le norme del diritto della Repubblica
Italiana. Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Acquirente”.
La convenuta eccepiva, altresì, la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che l'autovettura per cui è causa, sino alla comunicazione di risoluzione del contratto, non era stata consegnata, sicché la venditrice si era resa inadempiente, con conseguente facoltà dell'acquirente di risolvere il contratto ai sensi dell'art.
2.2 delle condizioni generali del contratto.
3. - All'udienza del 24.2.2025 la ricorrente aderiva all'avversa eccezione di “incompetenza”, ma si opponeva all'avversa richiesta di condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
4.- L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano sollevata dalla resistente è fondata.
Invero, in forza della clausola contrattuale n.
9.1 delle “condizioni generali di compravendita per autoveicoli/motoveicoli BMW”, richiamate alla lettera D del contratto stipulato tra le parti, rubricata
“Legge Applicabile. Foro competente”, “Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e
Venditore in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Acquirente”.
Ebbene, a prescindere dall'adesione della ricorrente all'avversa eccezione di “incompetenza”, trattandosi di ufficio giudiziario tedesco si risolve in una eccezione di giurisdizione e non è previsto in materia di giurisdizione l'effetto vincolante dell'adesione della parte attrice avversa eccezione, come statuito invece in materia di competenza derogabile dall'art. 38 c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito è meritevole di accoglimento, considerato:
- che la società acquirente, ha sede in Germania e che il criterio generale di definizione CP_1 dei confini della giurisdizione italiana (c.d. criterio di collegamento) è quello del domicilio o residenza in del convenuto, sia se il convenuto è cittadino europeo (artt. 4 e 5 Reg. 1215/2012/CE), sia se è Pt_1 cittadino di altri Paesi extracomunitari (art. 3 L. n. 218/1995);
- che il foro competente a decidere sulle controversie concernenti la vendita internazionale di beni mobili fra soggetti residenti nell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 7, par. 1, lettera b), del Regolamento
n. 1215/2012, coincide con il luogo di consegna della merce;
- che le parti hanno concordato quale foro competente quello dell'acquirente, quindi il giudice tedesco.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, con assorbimento dell'eccezione di nullità della notifica sollevata da parte resistente. pagina 3 di 4 Sussistono giusti motivi, stante la condotta processuale dell'attrice, che all'udienza del 24.2.2025 ha aderito all'avversa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, per compensare tra le parti le spese di lite nella misura della metà, dovendosi porre la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della in base al principio della soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 3385/2024 tra le società e in persona dei Parte_1 CP_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale di Lindau
(Germania);
- COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura della metà e CO l'attrice a rifondere alla convenuta la residua parte, che liquida in € 2.500,00, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA nella misura di legge.
Roma, li 23/07/2025.
Il Giudice
RI CA
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