TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2398/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti
MA OP (c.f. PEC e CodiceFiscale_3 Email_1
ND CI (c.f. PEC: CodiceFiscale_4 Email_2 Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati liberi di stabilire la residenza ove ciascuno ritiene più opportuno;
2) la Sig.ra espressamente rinuncia alla casa familiare sita in Riva del Po (FE) in via Parte_1
Roma n. 61 che viene assegnata al Sig. Parte_2
3) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza prevalente presso la madre;
1 4) il padre ha diritto di vedere e tenere con sé il minore in ogni momento (anche con frequenza giornaliera) previo avviso alla ex moglie e compatibilmente con le esigenze del minore medesimo. Allo stato, vista la tenera età del minore (1 anno a dicembre 2025) e fino al compimento del terzo anno il padre potrà trattenersi col piccolo dalle ore 10.00 alle Per_1 ore 12.00 del sabato, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 della domenica e almeno 2 ore durante 2 giorni della settimana da concordarsi di volta in volta compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del figlio. Al compimento del terzo anno di età il padre ha diritto di vedere e tenere con sé il minore in ogni momento (anche con frequenza giornaliera) previo avviso alla ex moglie e compatibilmente con le esigenze del minore medesimo In ogni caso nel rispetto del seguente calendario minimo: • il martedì e il giovedì di ogni settimana dal termine dell'orario di lavoro sino alle ore 21.00; • 2 fine settimana al mese, dal termine dell'orario scolastico del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
• 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
•
3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni la Domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelus; • 14 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare con il genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno e tenendo conto dei desideri delle figlie;
5) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il padre verserà assegno mensile di € 320,00 entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo • visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
• farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
• cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire fra i genitori;
• trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
• ticket sanitari spese mediche che richiedono il preventivo accordo • cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
• farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo • tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
• libri di testo richiesti dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo • tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
• corsi di specializzazione;
• gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private;
• alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo • un'attività sportiva il cui costo non superi € 300,00 annui e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo • corsi di istruzione, attività sportive il cui costo superi
€ 300,00 annui, attività ricreative e ludiche;
• viaggi e vacanze;
2 6) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Sig.ra ; Parte_1
7) i coniugi nulla devono l'un l'altro a titolo di mantenimento atteso che entrambi sono economicamente indipendenti;
8) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente;
9) i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 17 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 ato a OP (FE) il 24/07/1987, unitisi in matrimonio in data 14.02.2024 Parte_2
3 a Riva del Po (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Po al n. 2 Parte 1 Anno 2024.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riva del Po perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2398/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...] ed entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti
MA OP (c.f. PEC e CodiceFiscale_3 Email_1
ND CI (c.f. PEC: CodiceFiscale_4 Email_2 Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati liberi di stabilire la residenza ove ciascuno ritiene più opportuno;
2) la Sig.ra espressamente rinuncia alla casa familiare sita in Riva del Po (FE) in via Parte_1
Roma n. 61 che viene assegnata al Sig. Parte_2
3) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 residenza prevalente presso la madre;
1 4) il padre ha diritto di vedere e tenere con sé il minore in ogni momento (anche con frequenza giornaliera) previo avviso alla ex moglie e compatibilmente con le esigenze del minore medesimo. Allo stato, vista la tenera età del minore (1 anno a dicembre 2025) e fino al compimento del terzo anno il padre potrà trattenersi col piccolo dalle ore 10.00 alle Per_1 ore 12.00 del sabato, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 della domenica e almeno 2 ore durante 2 giorni della settimana da concordarsi di volta in volta compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del figlio. Al compimento del terzo anno di età il padre ha diritto di vedere e tenere con sé il minore in ogni momento (anche con frequenza giornaliera) previo avviso alla ex moglie e compatibilmente con le esigenze del minore medesimo In ogni caso nel rispetto del seguente calendario minimo: • il martedì e il giovedì di ogni settimana dal termine dell'orario di lavoro sino alle ore 21.00; • 2 fine settimana al mese, dal termine dell'orario scolastico del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
• 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
•
3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni la Domenica di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelus; • 14 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordare con il genitore collocatario entro il 31 maggio di ogni anno e tenendo conto dei desideri delle figlie;
5) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori il padre verserà assegno mensile di € 320,00 entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo • visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
• farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
• cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire fra i genitori;
• trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
• ticket sanitari spese mediche che richiedono il preventivo accordo • cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
• farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo • tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
• libri di testo richiesti dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo • tasse scolastiche e/o universitarie imposte da istituti privati;
• corsi di specializzazione;
• gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private;
• alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo • un'attività sportiva il cui costo non superi € 300,00 annui e pertinente attrezzatura;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo • corsi di istruzione, attività sportive il cui costo superi
€ 300,00 annui, attività ricreative e ludiche;
• viaggi e vacanze;
2 6) l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Sig.ra ; Parte_1
7) i coniugi nulla devono l'un l'altro a titolo di mantenimento atteso che entrambi sono economicamente indipendenti;
8) i coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente;
9) i coniugi dichiarano di avere tra di loro definito ogni rapporto patrimoniale e dichiarano di nulla più pretendere a qualsivoglia titolo l'uno dall'altra.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 17 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 ato a OP (FE) il 24/07/1987, unitisi in matrimonio in data 14.02.2024 Parte_2
3 a Riva del Po (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Riva del Po al n. 2 Parte 1 Anno 2024.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riva del Po perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4