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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 16.1.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1141 del 2023 (cui sono riuniti i nn.
1142 e 1143 del 2023) del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] cf , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, agli avv.ti Gabriella ed Alessandro Lauretta ed elettivamente domiciliato in Trecase, alla
Via Vesuvio, n. 53
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
(quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici e Controparte_2 processuali delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL n.193/16, conv. nella legge CP_3
n.225/16), in persona del suo procuratore (in virtù dei poteri a lui conferiti Parte_2 giusta procura speciale autenticata dal notaio con studio in Roma, in data Persona_1
28/04/2022, rep. 177893, raccolta n. 11776), rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONVENUTA CONTUMACE CP_4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, depositato in data 24.2.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120160005187825000, con indicata data di notifica del 10/05/2016, Ente creditore, l' , per contributi I.V.S. relativi Controparte_5 all'anno 2014 e 2015, pari ad euro 2.943,99, eccependone la prescrizione. Con successivo ricorso, contraddistinto dal n. 1142 del 2023, il ricorrente esperiva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata nel febbraio 2023, n. 07176202200006657000, relativamente ad avviso di addebito n. 37120170007081869000, con indicata data di notifica del 26/09/2017, Ente creditore, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, contributi I.V.S, relativi all'anno 2016. Infine, con ricorso depositato in pari data, R.G. n. 1143 del 2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata
1 nel febbraio 2023, documento n. 07176202200006657000, relativo ad avviso di addebito n. 37120160015826520000, con indicata data di notifica del 06/11/2016, Ente creditore, l'
[...] contributi I.V.S relativi all'anno 2014 e 2015. Controparte_5 In tutti i giudizi, l'istante eccepiva la prescrizione dei crediti e chiedeva l'annullamento degli avvisi di addebito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso. Riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione, all'odierna udienza, uditi i procuratori, la controversia veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va rilevato che erroneamente è stata evocata in giudizio la CP_4 in quanto società priva di legittimazione passiva, trattandosi di crediti, quelli incorporati negli avvisi di addebito opposti, che non hanno costituito oggetto di cessione. CP_ La cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del
31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Sempre in via preliminare, va rilevato che parte ricorrente ha scelto di proporre tre distinte azioni giudiziarie, che scaturiscono dal medesimo atto impositivo;
i tre avvisi di addebito oggetto dei tre ricorsi, infatti, scaturiscono tutti dalla medesima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 8.2.2023, documento n.
07176202200006657000.
Ciò posto, il ricorrente formula una opposizione all'esecuzione, in quanto l'istante contesta il diritto dell'ente impositore di procedere al recupero delle somme indicate in atti, attesa la intervenuta prescrizione e contesta di aver ricevuto qualsivoglia atto interruttivo.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, i titoli posti a fondamento della esecuzione sono rappresentati da avvisi di addebito.
Nel caso di specie, gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati, come da documentazione in atti, non oggetto di specifica contestazione. L'avviso di addebito n.37120160005187825000 (€ 2.943,99) è stato notificato il 10/05/2016; l'avviso di addebito n. 37120170007081869000 risulta notificato in data 26.9.2017; infine l'avviso di addebito 37120160015826520000, in data 6.11.2016. Pertanto, tenuto conto della inoppugnabilità degli avvisi possono può trovare ingresso nella presente sede solo la disamina di eventuali fatti estintivi, successivi alla notifica dei prefetto avvisi. Ciò posto, nessuna prescrizione è maturata in relazione all'avviso n. 37120170007081869000, notificato in data 26.9.2017, atteso che prima del quinquennio, tenendo conto della sospensione covid, è stata ritualmente notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 8.2.2023. Quanto all'eccezione di prescrizione, deve osservarsi che il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-
2 legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21) a seguito della emergenza COVID-19. L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni) (v.circolare n. 126 del CP_1
10/08/2021, punto 4.3). In relazione agli avvisi notificati nel 2016, va rilevato che l'agente di riscossione ha depositato alcuni atti interruttivi, asseritamente medio tempore inviati. Invero, l'agente ha dedotto di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata che risultava Email_1 inesistente e, successivamente, data l'impossibilità di rinvenire un indirizzo posta elettronica certificata valido ed attivo, la notifica avveniva, secondo l'assunto dell'agente di riscossione, tramite il deposito presso gli uffici della , ai sensi dell'articolo 26, Parte_3 comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Al riguardo, si è espressa, di recente, la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 05 novembre 2024, n. 28452).
La Corte ha affermato che nel regime antecedente alla riforma Cartabia, la notificazione a mezzo PEC, eseguita ai sensi dell'art.
3-bis della L. 53/1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d.
“RdAC”): pertanto il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio, attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. C.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui
è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.
Invero, la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R.
68l2011, a mezzo di posta certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l 'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Non si applica l 'art. 149 - bis del codice di procedura civile. Se l 'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio, competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo
3 stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente di riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Nel caso in esame, l'agente della riscossione, non essendo stato possibile rinvenire nell'INI-PEC alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societaria e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti ex lege, ha provveduto a depositare, telematicamente, il suddetto atto presso gli uffici della nonché a richiedere CP_6 la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima, ma non ha dato prova della spedizione al contribuente della raccomandata, avendo prodotto solo la missiva, ma non la prova della spedizione, né della ricezione. Pertanto, l'iter previsto dalla legge non si è perfezionato e gli atti interruttivi, medio tempore inviati, devono ritenersi non validi. In definitiva, rilevato che dopo la notifica degli avvisi, avvenuta nell'anno 2016, il primo atto interruttivo valido è del 2023, i crediti devono ritenersi prescritti.
Né a diversa conclusione può pervenirsi considerando la validità della notifica in data
21/10/2016 del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201600074229000, riferito al solo avviso di addebito 37120160005187825000, notificato il 10/05/2016.
Per le intimazioni di pagamento documentate, di contro, come innanzi detto, la notifica non risulta perfezionata. Discende da quanto innanzi il parziale accoglimento dei ricorsi.
Le spese di lite, tenuto conto del complessivo esito dei giudizi, vertenti tra le medesime parti, devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre, per la restante parte, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di una liquidazione unitaria, atteso che la parte ha proposto, avverso la medesima comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tre distinti ricorsi, di identico contenuto, determinando un inutile aggravio processuale, in alcun modo giustificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn: 37120160005187825000 (€ 2.943,99) e 37120160015826520000 (€ 2.535,14); rigetta l'opposizione in relazione all'avviso di addebito n. 37120170007081869000; previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condanna l' e l'agente CP_1 di riscossione, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, della restante parte, liquidata in euro 1.693, oltre spese generali, iva e c.p.a, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata 16.1.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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