Articolo 8 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 ottobre 2000
Art. 8. (Personale dell'Agenzia) 1. L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unita', mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia e' comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.
2. L'Agenzia puo' stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalita'.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente